Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
rg 4936 /18
verbale del 27 marzo 2025
Discussione e sentenza
Avanti al Giudice dott. De Giovanni sono comparsi:
l'avv. Pentella per parte attrice l'avv. Maule per ed AN TI. CP_1
Le parti discutono oralmente la causa e rinunziano poi a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira per la decisione.
Alle ore 16 il Giudice rientra in aula, e, in assenza delle parti, dà lettura e deposita la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 4936/2018 del Ruolo Generale fra
(originariamente)
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Paolo Pentella
E
CP_2 CodiceFiscale_2
1
[...]
(e poi, dopo la morte di riassunta nei confronti di) CP_2
Parte_2 CodiceFiscale_3
GATTI AN CodiceFiscale_4
entrambi con l'avv. Franco Maule
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale adito:
1) Dichiarare nullo e/o annullare il testamento olografo redatto dalla SI.ra in data Persona_1
12/12/2011 e pubblicato dal SI. in data 05/03/2015 a ministero del Notaio Dott. CP_2 [...]
di Vicenza n.
3.663 Rep., n.
1.253. Racc.; Per_2
2) Per l'effetto condannare il SI. restituire gli immobili per intero nella eredità, liberi da CP_2
ogni peso o ipoteca, o nell'ipotesi in cui ne fosse impossibile la restituzione a pagarne il controvalore al tempo dell'apertura della successione, a rendere il conto di eventuali locazioni in corso dalla data dell'apertura della successione e della gestione dei conti correnti, dei titoli, dei fondi e di tutti gli investimenti finanziari e assicurativi in essere alla data del decesso e a restituire i beni tutti e i relativi frutti maturati e maturandi.
3) In subordine: ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 comma 2 c.c., accertata e dichiarata la qualifica del SI. di Amministratore di Sostegno della SI.ra , dichiarare nullo e/o CP_2 Persona_1
annullare il testamento olografo redatto dalla SI.ra in data 12/12/2011 e pubblicato Persona_1
dal SI. in data 05/03/2015 a ministero del Notaio Dott. di Vicenza n. 3.663 CP_2 Persona_2
Rep., n.
1.253. Racc. per violazione di norma di legge e/o l'incapacità ex lege del SI. di CP_2
assumere la qualifica di erede testamentario della SI.ra . Persona_1
4) Per l'effetto condannare il SI. restituire gli immobili per intero nella eredità, liberi da CP_2
ogni peso o ipoteca, o nell'ipotesi in cui ne fosse impossibile la restituzione a pagarne il controvalore
2 al tempo dell'apertura della successione, a rendere il conto di eventuali locazioni in corso dalla data dell'apertura della successione e della gestione dei conti correnti, dei titoli, dei fondi e di tutti gli investimenti finanziari e assicurativi in essere alla data del decesso e a restituire i beni tutti e i relativi frutti maturati e maturandi.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge.
e AN: Parte_2
Ogni diversa istanza, azione, deduzione disattese, i fratelli e LE TI rassegnano le CP_1
seguenti conclusioni:
Nel merito respingersi ogni domanda e conclusione formulate nei confron-ti di e AN CP_1
TI in relazione ai fatti dedotti nella presente causa dalla attrice . Parte_1
In ogni caso e a completamento difen-sivo dichiarano di non accettare il contraddittorio su quanto sostenuto e sulle conclusioni dalla attrice rivolte ai SInori e Parte_1 Parte_2
AN TI.
Spese e competenze interamente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Introducendo la presente causa, contro la s.ra esponeva: di essere stata CP_2 Parte_1
nominata erede, con testamento del 20 luglio 2009, da tale , deceduta nel febbraio del Persona_1
2015; di avere appreso, poi, che con un successivo testamento, del 12 dicembre 2011, la aveva Per_1
nominato invece erede universale che vi sarebbero le condizioni per invalidare questo CP_2
secondo testamento, in quanto la quando lo scrisse, non era nel possesso delle sue facoltà Per_1
mentali.
Di conseguenza, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva per contrastare le domande dell'attrice; costui, con memoria del gennaio CP_2
2019, produceva in causa anche un terzo testamento della datato 27 marzo 2011, e stavolta (a Per_1
differenza degli altri) avente la forma di testamento pubblico, e cioè ricevuto da Notaio;
in tale
3 testamento la revocava ogni precedente testamento, e nominava eredi una serie di soggetti fra Per_1
i quali figurava ma non figurava . CP_2 Parte_1
Poi, nel giugno del 2021, si apprendeva la notizia della morte di e la causa veniva CP_2
interrotta.
La la riassumeva allora nei confronti dei fratelli di costui, ed AN TI, Parte_1 CP_1
quali (per lo meno) chiamati all'eredità di e costoro si costituivano in giudizio, CP_2
precisando immediatamente (e dimostrando) che essi avevano nel frattempo deciso di rinunziare formalmente all'eredità del fratello.
Ad ogni modo, la causa è poi giunta in decisione, dopo alcuni rinvii disposti su richiesta delle parti.
* * *
Nota il Tribunale, alla luce dei fatti di causa, e soprattutto del fatto nuovo emerso al momento del deposito, da parte della difesa di di un terzo testamento, che si “aggiunge” ai due CP_2
testamenti oggetto di causa, che, a ben guardare, non ha più alcuna importanza stabilire se Per_1
mentre redigeva il testamento del dicembre 2011 che beneficiava (così
[...] CP_2
“neutralizzando” il testamento del 2009 che beneficiava la ), fosse o non in possesso delle Parte_1
sue facoltà mentali.
E difatti il “terzo” testamento, quello pubblico, che beneficia, fra altri soggetti, anche e CP_2
che non beneficia la , si pone, nella sequenza temporale, in mezzo agli altri due, Parte_1
successivamente a quello del 2009 e anteriormente a quello del dicembre 2011.
Ora, poiché il testamento pubblico inizia con la “revoca” di altri precedenti testamenti, e dunque anche di quello del 2009 che beneficiava la , è chiaro che la questione della invalidità del Parte_1
testamento del dicembre 2011 (che è l'unico oggetto della causa) ha perso ormai qualsiasi importanza concreta.
E difatti, anche ipotizzando, per un attimo, che quel testamento fosse da ritenersi e dichiararsi invalido, resterebbe comunque in vita (e non oggetto della presente causa) il testamento pubblico del
4 marzo 2011, che, in ogni caso, avrebbe avuto l'effetto di “togliere” a qualunque Parte_1
diritto sull'eredità di . Persona_1
* * *
Appare infine evidente che vi sono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
1. respinge le domande dell'attrice,
2. compensa le spese processuali fra le parti.
Vicenza, il 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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