Articolo 5 della Legge 2 marzo 1963, n. 397
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 aprile 1963
Art. 5.
Il valore delle aree appartenenti allo Stato cedute al Consorzio e' determinato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della marina mercantile.
Gli atti di cessione sono esenti da ogni onere fiscale.
L'importo relativo a ciascuna parte di aree viene versato dal Consorzio all'Amministrazione finanziaria dello Stato, a mano a mano che il Consorzio medesimo prende possesso di esse.
All'atto in cui l'Amministrazione finanziaria, introita le somme, queste vengono accreditate al Ministero dei lavori pubblici, in uno speciale capitolo denominato:
"Opere marittime - lavori per l'ampliamento del porto di Venezia e della zona industriale di Venezia-Marghera".
Con i fondi di detto capitolo il Ministero dei lavori pubblici provvede ad eseguire le opere pubbliche di cui all'articolo 2, ovvero a finanziarie dopo averle affidate in concessione al Consorzio, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1233 .
Entrata in vigore il 20 aprile 1963