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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 718/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUONAURO CARLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4863/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1102/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 16 e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF7IPPN00034-2022 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso - premesso di aver notificato il 05/03/2025 formale richiesta di pagamento, allegando la relativa sentenza, alla Direzione provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate e, trascorso il termine di 90 giorni, di aver notificato pedissequo gravame - parte ricorrente, quale procuratore della Ricorrente_2 srl e di sé stesso, chiedeva l'ottemperanza della sentenza n. 1102/2025, emessa in data 01/12/2023 e depositata in data 04/02/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, Sezione 16^, nel giudizio RGA 2031/2023, con la quale veniva accolto l'appello della contribuente e condanna alle spese di giudizio, quantificate in euro 2.083,90, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, per il primo grado, nonché alle spese del secondo grado, liquidate in euro 1.385,30, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
Costituitosi, l'Ufficio, rappresenta e documenta di avere, per il tramite dell'ufficio Risorse Materiali della
Direzione Regionale della Campania, predisposto il pagamento della parte spettante all'avv. Ricorrente, quale attributario pro quota, delle spese di giudizio liquidate con la sentenza n. 1102/2025, emessa dalla
Corte di giustizia Tributaria di II grado della Campania e di notiziare lo stesso dell'avvenuta istruttoria della pratica in data 27/06/2025 con comunicazione recante protocollo n. 0159243, in atti: negli stessi si indica che il relativo pagamento avverrà entro circa 20 giorni con accredito sul conto corrente indicato dal professionista. Conclude per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
L'ufficio intimato ha dichiarato e provato l'espletamento di tutte le attività necessarie del pagamento che, nell'assenza di replica e contestazione di parte ricorrente, deve considerarsi ritualmente avvenuto e comunque emersa una situazione di soddisfazione della pretesa attorea
Analogamente, per assenza di contestazioni sul punto, deve ritenersi non opposta la richiesta di compensazione delle spese processuali, anche alla luce del richiamato principio di diritto per cui “Qualora
l'ufficio erariale, nel corso del processo, avvalendosi dei suoi poteri di autotutela, annulli l'atto impugnato viene meno la materia del contendere, in quanto viene meno il contrasto tra le parti e, quindi, l'interesse delle stesse alla pronuncia del giudice. Il giudice, per l'effetto, ai sensi dell'articolo 46 del Dlgs 546/1992 deve emettere pronunzia di estinzione del giudizio, dando atto dell'applicazione, in ordine al regime delle spese dell'intero giudizio estinto della regola secondo cui le stesse restano a carico della parte che le ha anticipate. Tale disciplina inoltre, non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale atteso che si tratta di una regola che può giovare anche al contribuente” (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 23 dicembre 2004 n. 23955).
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le relative spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le relative spese di giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUONAURO CARLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4863/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1102/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 16 e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF7IPPN00034-2022 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso - premesso di aver notificato il 05/03/2025 formale richiesta di pagamento, allegando la relativa sentenza, alla Direzione provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate e, trascorso il termine di 90 giorni, di aver notificato pedissequo gravame - parte ricorrente, quale procuratore della Ricorrente_2 srl e di sé stesso, chiedeva l'ottemperanza della sentenza n. 1102/2025, emessa in data 01/12/2023 e depositata in data 04/02/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, Sezione 16^, nel giudizio RGA 2031/2023, con la quale veniva accolto l'appello della contribuente e condanna alle spese di giudizio, quantificate in euro 2.083,90, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, per il primo grado, nonché alle spese del secondo grado, liquidate in euro 1.385,30, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
Costituitosi, l'Ufficio, rappresenta e documenta di avere, per il tramite dell'ufficio Risorse Materiali della
Direzione Regionale della Campania, predisposto il pagamento della parte spettante all'avv. Ricorrente, quale attributario pro quota, delle spese di giudizio liquidate con la sentenza n. 1102/2025, emessa dalla
Corte di giustizia Tributaria di II grado della Campania e di notiziare lo stesso dell'avvenuta istruttoria della pratica in data 27/06/2025 con comunicazione recante protocollo n. 0159243, in atti: negli stessi si indica che il relativo pagamento avverrà entro circa 20 giorni con accredito sul conto corrente indicato dal professionista. Conclude per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
L'ufficio intimato ha dichiarato e provato l'espletamento di tutte le attività necessarie del pagamento che, nell'assenza di replica e contestazione di parte ricorrente, deve considerarsi ritualmente avvenuto e comunque emersa una situazione di soddisfazione della pretesa attorea
Analogamente, per assenza di contestazioni sul punto, deve ritenersi non opposta la richiesta di compensazione delle spese processuali, anche alla luce del richiamato principio di diritto per cui “Qualora
l'ufficio erariale, nel corso del processo, avvalendosi dei suoi poteri di autotutela, annulli l'atto impugnato viene meno la materia del contendere, in quanto viene meno il contrasto tra le parti e, quindi, l'interesse delle stesse alla pronuncia del giudice. Il giudice, per l'effetto, ai sensi dell'articolo 46 del Dlgs 546/1992 deve emettere pronunzia di estinzione del giudizio, dando atto dell'applicazione, in ordine al regime delle spese dell'intero giudizio estinto della regola secondo cui le stesse restano a carico della parte che le ha anticipate. Tale disciplina inoltre, non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale atteso che si tratta di una regola che può giovare anche al contribuente” (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 23 dicembre 2004 n. 23955).
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le relative spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le relative spese di giudizio.