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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio dell'11/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24543/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RAFFAGLIO PAOLA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LOZZI CARLO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c. )
Visto il ricorso depositato il 03/12/2025, con cui e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto la modifica delle condizioni di divorzio;
Letto l'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c., ai sensi del quale è possibile procedere senza fissazione di udienza;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 9.12.25;
Premesso che le condizioni attualmente vigenti tra le parti, come stabilito con accordo di negoziazione assistita del 13.6.17, prevedono: l'affidamento condiviso dei figli e;
visite dei figli al Per_1 Per_2 padre un giorno infrasettimanale dalle 16 alle 21, nonché a weekend alternati dalle 9 del sabato alle 21 della domenica;
festività alternate;
assegno periodico per i figli a carico del padre di € 750 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla tra i coniugi.
Considerato che le parti hanno proposto le seguenti nuove condizioni:
«1) Le Parti dichiarano di compensare integralmente i reciproci crediti/debiti sopra specificati, rinunciando ad eventuali differenze di importi, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
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2) Per quanto riguarda gli assegni di contributo nel mantenimento dei figli, le parti concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso:
- il Sig. si impegni a versare per il contributo nel mantenimento di € 400,00 mensili, da Pt_1 Persona_3 corrispondere a mezzo bonifico bancario entro la fine di ogni mese sul conto corrente della signora , oltre Controparte_1 futuro aggiornamento Istat annuale automatico. La signora si obbliga a comunicare annualmente al signor CP_1 Pt_1
l'importo esatto dovuto in forza dell'aggiornamento Istat.
- il Sig. si impegni a versare per il contributo nel mantenimento di € 400,00 mensili da Pt_1 Persona_4 corrispondere entro la fine di ogni mese direttamente al proprio figlio che avrà diritto a percepirlo fino a quando Per_1 non sarà economicamente indipendente.
- Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli rimangono a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, fino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti.
3) Rinuncia all'impugnazione: Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione e si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza»;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciare la modifica in conformità alle condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni: dispone in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 11/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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