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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE EP SALVATORE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10335 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 19.03.2024 Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Gela avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, N°10335, notificato in data 01.03.2024, mediante il quale veniva contestato il mancato pagamento dell'imposta pari ad € 3.839,00, oltre sanzioni, interessi e spese, per il complessivo importo di e 5.575,80, traente origine dal possesso di diversi immobili.
In data 27.03.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva: l'illegittimità dell'atto impugnato, perché incompleto e con alcune pagine totalmente in bianco;
l'inesistenza dell'atto impugnato, per violazione dell'art.23 del D.Lgs. N°82/2005, perché non firmato digitalmente;
la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
nonché per violazione dell'art.1, comma 792 della Legge N°
160/2019; l'estinzione del diritto a riscuotere, per intervenuta decadenza e intervenuta prescrizione della pretesa;
la non debenza degli interessi e delle sanzioni, per intervenuta prescrizione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza.
In data 14.01.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate, con la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Gela non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato, perché notificato in forma incompleta.
La parte ricorrente ha prodotto in giudizio la copia dell'atto impugnato, dalla quale si rileva che la pagina 4 di 6 e la pagina 6 di 6 sono totalmente in bianco.
La Suprema Corte ha statuito che l'avviso di accertamento è nullo se mancano alcune delle pagine ed ha affermato che “la piena conoscenza della pretesa impositiva e della provenienza dell'atto mirano a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare” (tra le ultime, Cass. 14347/2021).
In particolare, va osservato che la copia dell'avviso di accertamento prodotto in giudizio dal ricorrente è privo della pagina che dovrebbe contenere la firma del capo dell'Ufficio o del funzionario delegato che lo ha emesso.
Il Comune di Gela non si è costituito in giudizio.
Rilevato che l'avviso di accertamento notificato al contribuente è privo della pagina 4, che avrebbe dovuto contenere la sottoscrizione dell'atto, costituente elemento essenziale per la validità dello stesso, va dichiarata la nullità dell'atto impugnato, assorbente degli altri motivi di ricorso.
Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, il Comune di Gela va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.065,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Gela al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.085,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Caltanissetta, 26.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (firmato digitalmente)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE EP SALVATORE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10335 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 19.03.2024 Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Gela avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, N°10335, notificato in data 01.03.2024, mediante il quale veniva contestato il mancato pagamento dell'imposta pari ad € 3.839,00, oltre sanzioni, interessi e spese, per il complessivo importo di e 5.575,80, traente origine dal possesso di diversi immobili.
In data 27.03.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva: l'illegittimità dell'atto impugnato, perché incompleto e con alcune pagine totalmente in bianco;
l'inesistenza dell'atto impugnato, per violazione dell'art.23 del D.Lgs. N°82/2005, perché non firmato digitalmente;
la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
nonché per violazione dell'art.1, comma 792 della Legge N°
160/2019; l'estinzione del diritto a riscuotere, per intervenuta decadenza e intervenuta prescrizione della pretesa;
la non debenza degli interessi e delle sanzioni, per intervenuta prescrizione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza.
In data 14.01.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate, con la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Gela non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato, perché notificato in forma incompleta.
La parte ricorrente ha prodotto in giudizio la copia dell'atto impugnato, dalla quale si rileva che la pagina 4 di 6 e la pagina 6 di 6 sono totalmente in bianco.
La Suprema Corte ha statuito che l'avviso di accertamento è nullo se mancano alcune delle pagine ed ha affermato che “la piena conoscenza della pretesa impositiva e della provenienza dell'atto mirano a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare” (tra le ultime, Cass. 14347/2021).
In particolare, va osservato che la copia dell'avviso di accertamento prodotto in giudizio dal ricorrente è privo della pagina che dovrebbe contenere la firma del capo dell'Ufficio o del funzionario delegato che lo ha emesso.
Il Comune di Gela non si è costituito in giudizio.
Rilevato che l'avviso di accertamento notificato al contribuente è privo della pagina 4, che avrebbe dovuto contenere la sottoscrizione dell'atto, costituente elemento essenziale per la validità dello stesso, va dichiarata la nullità dell'atto impugnato, assorbente degli altri motivi di ricorso.
Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, il Comune di Gela va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.065,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Gela al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.085,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Caltanissetta, 26.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (firmato digitalmente)