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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2587/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13192/2023 depositato il 25/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Via Arenula 34 00154 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Ministeri Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Piazza Montecitorio 1 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@presidenzaconsiglioministri.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 336 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1, con sede sociale in Roma, Indirizzo_1, in persona del Presidente pro tempore, impugnava l'invito al pagamento del contributo unificato dovuto pari ad € 1.800,00 richiesto dal TAR LAZIO in data 17 06 2013.
Evidenziava in proposito:
- di avere chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato avanti al TAR LAZIO per impugnare l'autorizzazione del 27.12.12 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma avente ad oggetto la discarica di Monti dell'Ortaccio;
-che, a fronte del rigetto della Commissione patrocinio a spese dello Stato all'uopo nominata per i giudizi amministrativi, la Ricorrente_1 ha ripresentato in data 12 03 2013 la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contestualmente all'impugnazione del provvedimento commissariale nel giudizio iscritto avanti al TAR LAZIO R.G. 2355/2013;
che, nelle more del giudizio, il Tribunale Amministrativo del LAZIO, Sezione Prima, ha notificato in data 17 06 2013 alla Ricorrente_1 l'invito al pagamento del contributo unificato dovuto pari a
€ 1.800,00 con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto a iscrizione a ruolo con addebito degli interessi legali e con l'applicazione della sanzione;
-di avere impugnato l'invito di pagamento avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma ed il giudizio iscritto al R.G. 13632/2013 veniva definito con sentenza 19387/48/14 con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione onerando di riassumere la causa avanti al TAR;
-di avere riassunto il giudizio avanti al TAR LAZIO nel processo R.G. 1290/2015; -che, in data 21 06 2022, il TAR Lazio, con ordinanza n. 8270/2022 sollevava d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione e chiedeva che le S.U. dichiarassero la giurisdizione del Giudice tributario;
-che successivamente, con ordinanza n. 24191/2023 delle S.U. della Cassazione e comunicata in data
30 08 2023 veniva dichiarata la giurisdizione del Giudice Tributario;
che con il presente ricorso intende riassumere il processo avanti a questa Corte per insistere per l'annullamento dell'invito di pagamento per i seguenti motivi
VIOLAZIONE COMMA 1308 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296,
VIOLAZIONE ART. 126, ULTIMO COMMA, T.U. SPESE DI GIUSTIZIA,
VIOLAZIONE DELL'ART. 119 E SS. DEL T.U. SPESE DI GIUSTIZIA.
Evidenzia che l'impugnazione dell'autorizzazione integrate ambientale per la discarica di Monti dell'Ortaccio è un giudizio di importanza fondamentale per la salute dei cittadini romani che hanno affrontato il rischio che una nuova discarica venisse aperta a poche centinaia di metri da quella di
Malagrotta, in una zona già devastata da anni di malaffare.
La Commissione incaricata di decidere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha rigettato la domanda e la associazione Ricorrente_1, dopo la notifica del ricorso, ha riproposto la domanda di ammissione al Giudice incaricato di decidere il ricorso avverso l'IA (RG 2355/2013).
In occasione del deposito del ricorso, l'associazione si è riservata di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, attualmente, la domanda deve essere ancora decisa dal Giudice investito della controversia.
Ciò nonostante, all'associazione Ricorrente_1 è stato chiesto dal TAR LAZIO il pagamento del contributo unificato, senza attendere la decisione sul punto del Collegio del TAR LAZIO incaricato della decisione del giudizio avverso la autorizzazione commissariale e della decisione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Ne consegue che l'invito al pagamento notificato è del tutto illegittimo perché la domanda di gratuito patrocinio deve essere ancora decisa dal Giudice competente.
D'altronde se è vero che la commissione istituita presso il Tar aveva precedentemente rigettato la richiesta di ammissione del patrocinio a spese dello Stato, è altrettanto indubitabile che, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, la legge che la ha istituita, e segnatamente il comma 1308 della finanziaria del 2007, non ha fatto altro che assegnarle le funzioni già attribuite al
Consigli dell'Ordine, con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 126 del T. U. delle Spese d Giustizia, se la commissione “se respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente che decide con decreto”.
Va peraltro pure escluso che la associazione Ricorrente_1 - piuttosto che riproporre la domanda al Magistrato - dovesse impugnare il rigetto dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da parte della
Commissione Tributaria.
Infatti, come ha rilevato il Consiglio di Stato “poiché l'ammissibilità del ricorso del giudice amministrativo postulerebbe, di necessità, il riconoscimento della natura amministrativa di queste, tale rimedio dovrebbe avere ingresso per tutte le decisioni rese dalla Commissioni......di guisa che.. il giudice amministrativo verrebbe inammissibilmente chiamato ad un accertamento incidentale circa la fondatezza o no della pretesa sostanziale”
Denuncia altresì la violazione dell'art. 20, C. 6, DEL D.LGS. 112/1999 e il decorso dei termini prescrizionali stabiliti per il contributo unificato evidenziando che dalla notifica dell'invito al pagamento (17 giugno 2013), il TAR LAZIO ha omesso di notificare qualunque ulteriore atto e/o richiesta di pagamento.
Deve ritenersi prescritta la pretesa richiesta per il decorso del termine decennale.
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto l'atto impugnato è emesso dal Tribunale
Amministrativo regionale per il Lazio, ufficio che non costituisce articolazione del Ministero della Giustizia
e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA, in persona del Segretario
Generale pro-tempore, si è costituito in giudizio rappresentando che:
- l'Ricorrente_1 ha instaurato il giudizio (R.G. n. 2355/2013 dinanzi al TAR Lazio–Roma) per l'annullamento dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 (prot. n. 595/U), rilasciata in data 27.12.2012 al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, senza provvedere al versamento del contributo unificato dovuto.;
-in data 4.02.2013, precedentemente al deposito del ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio avvenuto il 12.03.2013, l'Ricorrente_1 aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinto con decreto n. 49 del 7.02.2013 per mancata allegazione del bilancio;
.
-la Segreteria del T.A.R., riscontrata l'omissione tributaria, ha comunicato all'interessata l'invito al pagamento prot. n. 336 del 6 giugno 2013, relativo al contributo unificato del ricorso introduttivo;
.
-in data 28.05.2014, su istanza delle parti, il ricorso giurisdizionale è stato cancellato dal ruolo essendo intervenuta la revoca del provvedimento impugnato dall'Ricorrente_1;
-la ricorrente, considerato che la competente Commissione aveva respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata allegazione del bilancio, ha reiterato in data 29.01.2015
l'istanza per l'ammissione, allegando la documentazione richiesta;
-in data 23.11.2015 la Segreteria del T.A.R. ha comunicato all'interessata l'avviso di fissazione della camera di consiglio per la trattazione della predetta istanza, successivamente rinviata a data da destinarsi;
.
-dopo la comunicazione in data 1.03.2022 alle parti costituite dell'avviso di perenzione ultraquinquennale ex art. 82, comma 1, c.p.a., e in assenza di presentazione di nuova istanza di fissazione di udienza anche solamente ai fini dell'esame dell'istanza ex art. 126, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, con decreto n. 6815 del 16.08.2022 il giudizio è stato dichiarato perento;
in assenza di opposizione all'anzidetto decreto di perenzione, la trattazione collegiale dell'istanza di gratuito patrocinio è stata fissata per la camera di consiglio del 24.01.2024 in cui il collegio con ordinanza n. 5804/2024, pubblicata in data 23.03.2024 ha ammesso l'associazione Ricorrente_1 al patrocinio a spese dello Stato;
l'Ufficio, con provvedimento dirigenziale n. 4266 del 28.03.2024 ha tempestivamente disposto l'annullamento d'ufficio dell'invito per cui è causa, nonché di quello notificato in relazione ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente nell'ambito dello stesso ricorso giurisdizionale.
Tutto ciò premesso e considerato che il provvedimento predetto è pienamente satisfattivo dell'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, la parte resistente concludeva chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio in quanto il provvedimento di annullamento è stato tempestivamente adottato successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del competente collegio.
All'odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere poiché il provvedimento dirigenziale n. 4266 del 28.03.2024 adottato dalla parte resistente è pienamente satisfattivo dell'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente. Si ravvisano i presupposti per compensare le spese processuali perché il predetto provvedimento è stato tempestivamente adottato successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del competente collegio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese processuali.
Roma 16 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
NI TA ES
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13192/2023 depositato il 25/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Via Arenula 34 00154 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Ministeri Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Piazza Montecitorio 1 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@presidenzaconsiglioministri.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 336 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1, con sede sociale in Roma, Indirizzo_1, in persona del Presidente pro tempore, impugnava l'invito al pagamento del contributo unificato dovuto pari ad € 1.800,00 richiesto dal TAR LAZIO in data 17 06 2013.
Evidenziava in proposito:
- di avere chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato avanti al TAR LAZIO per impugnare l'autorizzazione del 27.12.12 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma avente ad oggetto la discarica di Monti dell'Ortaccio;
-che, a fronte del rigetto della Commissione patrocinio a spese dello Stato all'uopo nominata per i giudizi amministrativi, la Ricorrente_1 ha ripresentato in data 12 03 2013 la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contestualmente all'impugnazione del provvedimento commissariale nel giudizio iscritto avanti al TAR LAZIO R.G. 2355/2013;
che, nelle more del giudizio, il Tribunale Amministrativo del LAZIO, Sezione Prima, ha notificato in data 17 06 2013 alla Ricorrente_1 l'invito al pagamento del contributo unificato dovuto pari a
€ 1.800,00 con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto a iscrizione a ruolo con addebito degli interessi legali e con l'applicazione della sanzione;
-di avere impugnato l'invito di pagamento avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma ed il giudizio iscritto al R.G. 13632/2013 veniva definito con sentenza 19387/48/14 con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione onerando di riassumere la causa avanti al TAR;
-di avere riassunto il giudizio avanti al TAR LAZIO nel processo R.G. 1290/2015; -che, in data 21 06 2022, il TAR Lazio, con ordinanza n. 8270/2022 sollevava d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione e chiedeva che le S.U. dichiarassero la giurisdizione del Giudice tributario;
-che successivamente, con ordinanza n. 24191/2023 delle S.U. della Cassazione e comunicata in data
30 08 2023 veniva dichiarata la giurisdizione del Giudice Tributario;
che con il presente ricorso intende riassumere il processo avanti a questa Corte per insistere per l'annullamento dell'invito di pagamento per i seguenti motivi
VIOLAZIONE COMMA 1308 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296,
VIOLAZIONE ART. 126, ULTIMO COMMA, T.U. SPESE DI GIUSTIZIA,
VIOLAZIONE DELL'ART. 119 E SS. DEL T.U. SPESE DI GIUSTIZIA.
Evidenzia che l'impugnazione dell'autorizzazione integrate ambientale per la discarica di Monti dell'Ortaccio è un giudizio di importanza fondamentale per la salute dei cittadini romani che hanno affrontato il rischio che una nuova discarica venisse aperta a poche centinaia di metri da quella di
Malagrotta, in una zona già devastata da anni di malaffare.
La Commissione incaricata di decidere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha rigettato la domanda e la associazione Ricorrente_1, dopo la notifica del ricorso, ha riproposto la domanda di ammissione al Giudice incaricato di decidere il ricorso avverso l'IA (RG 2355/2013).
In occasione del deposito del ricorso, l'associazione si è riservata di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, attualmente, la domanda deve essere ancora decisa dal Giudice investito della controversia.
Ciò nonostante, all'associazione Ricorrente_1 è stato chiesto dal TAR LAZIO il pagamento del contributo unificato, senza attendere la decisione sul punto del Collegio del TAR LAZIO incaricato della decisione del giudizio avverso la autorizzazione commissariale e della decisione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Ne consegue che l'invito al pagamento notificato è del tutto illegittimo perché la domanda di gratuito patrocinio deve essere ancora decisa dal Giudice competente.
D'altronde se è vero che la commissione istituita presso il Tar aveva precedentemente rigettato la richiesta di ammissione del patrocinio a spese dello Stato, è altrettanto indubitabile che, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, la legge che la ha istituita, e segnatamente il comma 1308 della finanziaria del 2007, non ha fatto altro che assegnarle le funzioni già attribuite al
Consigli dell'Ordine, con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 126 del T. U. delle Spese d Giustizia, se la commissione “se respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente che decide con decreto”.
Va peraltro pure escluso che la associazione Ricorrente_1 - piuttosto che riproporre la domanda al Magistrato - dovesse impugnare il rigetto dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da parte della
Commissione Tributaria.
Infatti, come ha rilevato il Consiglio di Stato “poiché l'ammissibilità del ricorso del giudice amministrativo postulerebbe, di necessità, il riconoscimento della natura amministrativa di queste, tale rimedio dovrebbe avere ingresso per tutte le decisioni rese dalla Commissioni......di guisa che.. il giudice amministrativo verrebbe inammissibilmente chiamato ad un accertamento incidentale circa la fondatezza o no della pretesa sostanziale”
Denuncia altresì la violazione dell'art. 20, C. 6, DEL D.LGS. 112/1999 e il decorso dei termini prescrizionali stabiliti per il contributo unificato evidenziando che dalla notifica dell'invito al pagamento (17 giugno 2013), il TAR LAZIO ha omesso di notificare qualunque ulteriore atto e/o richiesta di pagamento.
Deve ritenersi prescritta la pretesa richiesta per il decorso del termine decennale.
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto l'atto impugnato è emesso dal Tribunale
Amministrativo regionale per il Lazio, ufficio che non costituisce articolazione del Ministero della Giustizia
e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA, in persona del Segretario
Generale pro-tempore, si è costituito in giudizio rappresentando che:
- l'Ricorrente_1 ha instaurato il giudizio (R.G. n. 2355/2013 dinanzi al TAR Lazio–Roma) per l'annullamento dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 (prot. n. 595/U), rilasciata in data 27.12.2012 al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, senza provvedere al versamento del contributo unificato dovuto.;
-in data 4.02.2013, precedentemente al deposito del ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio avvenuto il 12.03.2013, l'Ricorrente_1 aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinto con decreto n. 49 del 7.02.2013 per mancata allegazione del bilancio;
.
-la Segreteria del T.A.R., riscontrata l'omissione tributaria, ha comunicato all'interessata l'invito al pagamento prot. n. 336 del 6 giugno 2013, relativo al contributo unificato del ricorso introduttivo;
.
-in data 28.05.2014, su istanza delle parti, il ricorso giurisdizionale è stato cancellato dal ruolo essendo intervenuta la revoca del provvedimento impugnato dall'Ricorrente_1;
-la ricorrente, considerato che la competente Commissione aveva respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata allegazione del bilancio, ha reiterato in data 29.01.2015
l'istanza per l'ammissione, allegando la documentazione richiesta;
-in data 23.11.2015 la Segreteria del T.A.R. ha comunicato all'interessata l'avviso di fissazione della camera di consiglio per la trattazione della predetta istanza, successivamente rinviata a data da destinarsi;
.
-dopo la comunicazione in data 1.03.2022 alle parti costituite dell'avviso di perenzione ultraquinquennale ex art. 82, comma 1, c.p.a., e in assenza di presentazione di nuova istanza di fissazione di udienza anche solamente ai fini dell'esame dell'istanza ex art. 126, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, con decreto n. 6815 del 16.08.2022 il giudizio è stato dichiarato perento;
in assenza di opposizione all'anzidetto decreto di perenzione, la trattazione collegiale dell'istanza di gratuito patrocinio è stata fissata per la camera di consiglio del 24.01.2024 in cui il collegio con ordinanza n. 5804/2024, pubblicata in data 23.03.2024 ha ammesso l'associazione Ricorrente_1 al patrocinio a spese dello Stato;
l'Ufficio, con provvedimento dirigenziale n. 4266 del 28.03.2024 ha tempestivamente disposto l'annullamento d'ufficio dell'invito per cui è causa, nonché di quello notificato in relazione ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente nell'ambito dello stesso ricorso giurisdizionale.
Tutto ciò premesso e considerato che il provvedimento predetto è pienamente satisfattivo dell'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, la parte resistente concludeva chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio in quanto il provvedimento di annullamento è stato tempestivamente adottato successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del competente collegio.
All'odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere poiché il provvedimento dirigenziale n. 4266 del 28.03.2024 adottato dalla parte resistente è pienamente satisfattivo dell'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente. Si ravvisano i presupposti per compensare le spese processuali perché il predetto provvedimento è stato tempestivamente adottato successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del competente collegio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese processuali.
Roma 16 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
NI TA ES