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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 609/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Parte_1 C.F._1
Del Vespro n. 57; rappresentato e difeso dall'Avv. Giuffrè Francesca giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), domiciliato in Bologna, via della Zecca n. 1; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Calabrò giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 95/2023, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e con il quale all'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_1
48.171,72, in forza dei contratti di finanziamento n. 4900076876 e n. 4900134029.
In particolare, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito ingiunto, la nullità dei contratti per la mancata consegna di una copia sottoscritta dalla banca al cliente
(“il contratto potrebbe considerarsi nullo per grave difetto di forma, ai sensi dell'art. 117 TUB”) nonché l'illegittimità delle condizioni di finanziamento e l'applicazione di interessi anatocistici nonché in misura ultralegale.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di opposizione sollevati da Controparte_1
pagina 1 di 4 N. R.G. 609/2023 controparte, deducendo in particolare che “l'odierna comparente ha prodotto i titoli sulla base dei quali ha agìto per l'adempimento (i.e. i dedotti contratto di finanziamento e relativi piani di ammortamento) e fornito la prova delle incontestate erogazioni, ovvero la prova del proprio adempimento contrattuale. Di contro, parte opponente non ha assolto all'onere della prova a suo carico, ovvero provato l'integrale rimborso delle n. 120 rate mensili di € 335,00 cadauna della cessione e delle n. 120 rate mensili di € 178,00 cadauna della delega, né la sussistenza di altri fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi della domanda monitoriamente azionata”. Chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 27.10.2023, il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava a parte convenuta il termine di legge per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 28.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Indi, all'udienza del 23.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti,
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo oggetto del presente Parte_1 giudizio deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Ed invero, parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato.
Ebbene, unitamente alla comparsa di costituzione il creditore opposto ha allegato copia dei contratti di finanziamento n. 4900076876 del 16.04.2018 (cfr. doc. 1) e n. 4900134029 del 05.09.2019 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) recanti la sottoscrizione di non disconosciuta dall'odierno Parte_1 opponente.
Dalle superiori considerazioni consegue che i documenti depositati dal creditore opposto assumono valore di piena prova nel presente giudizio, dovendosi, pertanto, considerare pienamente valida ed efficace tra le parti la stipula dei contratti di finanziamento sopra indicati, e dunque ritualmente provata la fonte negoziale del credito recato dal decreto ingiuntivo opposto.
In via ulteriore, quanto all'asserita nullità per carenza di sottoscrizione della Banca, la censura va in toto rigettata atteso che la ormai costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In materia di pagina 2 di 4 N. R.G. 609/2023 contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (v. Cass. Ord. n. 16070/2018).
Nel caso di specie, pertanto, la relativa doglianza di parte opponente non può trovare accoglimento.
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riguardo ai motivi di opposizione relativi all'asserita pattuizione di interessi usurari ed anatocistici, anch'essi formulati da parte opponente in maniera assolutamente generica, risultando inoltre non sorretti da alcun supporto né assertivo, né probatorio.
Sul punto, deve osservarsi che costituisce principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Più nel dettaglio, la più condivisibile giurisprudenza di merito ha sostenuto che “qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (v. Tribunale sez. XVII - Roma, 20/02/2019, n.
3869).
Nel caso in esame, parte opponente si è limitata ad asserire l'applicazione di interessi anatocistici ovvero superiori al tasso legale senza all'uopo circostanziare l'eccezione proposta nei termini di cui sopra, non risultando indicati, in seno all'opposizione, né la soglia di riferimento da applicarsi ratione temporis all'operazione bancaria stipulata, né le ragioni ovvero la misura per cui i tassi stipulati nel contratto avrebbero superato la soglia di usura, né quali addebiti risulterebbero dall'indebita applicazione di interessi in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c..
Accertata, dunque, la sussistenza della pretesa creditoria e l'infondatezza dei motivi di opposizione, la stessa va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 4 N. R.G. 609/2023
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 609/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 23.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 609/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Parte_1 C.F._1
Del Vespro n. 57; rappresentato e difeso dall'Avv. Giuffrè Francesca giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), domiciliato in Bologna, via della Zecca n. 1; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Calabrò giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 95/2023, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e con il quale all'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_1
48.171,72, in forza dei contratti di finanziamento n. 4900076876 e n. 4900134029.
In particolare, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito ingiunto, la nullità dei contratti per la mancata consegna di una copia sottoscritta dalla banca al cliente
(“il contratto potrebbe considerarsi nullo per grave difetto di forma, ai sensi dell'art. 117 TUB”) nonché l'illegittimità delle condizioni di finanziamento e l'applicazione di interessi anatocistici nonché in misura ultralegale.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di opposizione sollevati da Controparte_1
pagina 1 di 4 N. R.G. 609/2023 controparte, deducendo in particolare che “l'odierna comparente ha prodotto i titoli sulla base dei quali ha agìto per l'adempimento (i.e. i dedotti contratto di finanziamento e relativi piani di ammortamento) e fornito la prova delle incontestate erogazioni, ovvero la prova del proprio adempimento contrattuale. Di contro, parte opponente non ha assolto all'onere della prova a suo carico, ovvero provato l'integrale rimborso delle n. 120 rate mensili di € 335,00 cadauna della cessione e delle n. 120 rate mensili di € 178,00 cadauna della delega, né la sussistenza di altri fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi della domanda monitoriamente azionata”. Chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 27.10.2023, il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava a parte convenuta il termine di legge per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 28.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Indi, all'udienza del 23.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti,
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo oggetto del presente Parte_1 giudizio deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Ed invero, parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato.
Ebbene, unitamente alla comparsa di costituzione il creditore opposto ha allegato copia dei contratti di finanziamento n. 4900076876 del 16.04.2018 (cfr. doc. 1) e n. 4900134029 del 05.09.2019 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) recanti la sottoscrizione di non disconosciuta dall'odierno Parte_1 opponente.
Dalle superiori considerazioni consegue che i documenti depositati dal creditore opposto assumono valore di piena prova nel presente giudizio, dovendosi, pertanto, considerare pienamente valida ed efficace tra le parti la stipula dei contratti di finanziamento sopra indicati, e dunque ritualmente provata la fonte negoziale del credito recato dal decreto ingiuntivo opposto.
In via ulteriore, quanto all'asserita nullità per carenza di sottoscrizione della Banca, la censura va in toto rigettata atteso che la ormai costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In materia di pagina 2 di 4 N. R.G. 609/2023 contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (v. Cass. Ord. n. 16070/2018).
Nel caso di specie, pertanto, la relativa doglianza di parte opponente non può trovare accoglimento.
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riguardo ai motivi di opposizione relativi all'asserita pattuizione di interessi usurari ed anatocistici, anch'essi formulati da parte opponente in maniera assolutamente generica, risultando inoltre non sorretti da alcun supporto né assertivo, né probatorio.
Sul punto, deve osservarsi che costituisce principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Più nel dettaglio, la più condivisibile giurisprudenza di merito ha sostenuto che “qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (v. Tribunale sez. XVII - Roma, 20/02/2019, n.
3869).
Nel caso in esame, parte opponente si è limitata ad asserire l'applicazione di interessi anatocistici ovvero superiori al tasso legale senza all'uopo circostanziare l'eccezione proposta nei termini di cui sopra, non risultando indicati, in seno all'opposizione, né la soglia di riferimento da applicarsi ratione temporis all'operazione bancaria stipulata, né le ragioni ovvero la misura per cui i tassi stipulati nel contratto avrebbero superato la soglia di usura, né quali addebiti risulterebbero dall'indebita applicazione di interessi in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c..
Accertata, dunque, la sussistenza della pretesa creditoria e l'infondatezza dei motivi di opposizione, la stessa va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 4 N. R.G. 609/2023
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 609/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 23.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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