Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2025, proposto da
Care s.r.l. e La Sergiunca Società Agricola s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Gerbi ed Emanuele Gerbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarzana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Cozzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 8559 del 25.2.2025, recante il rigetto dell’istanza di autorizzazione del progetto di un insediamento produttivo turistico-ricettivo in variante del PRG, e del parere espresso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 32 del 17.2.2025, nonché, ove occorra, per la disapplicazione o l’annullamento degli artt. 17 e 18 del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarzana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026, la dott.ssa AN FE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 22 aprile 2025 e depositato il 29 aprile 2025 Care s.r.l. e La Sergiunca Società Agricola s.r.l. hanno impugnato il provvedimento comunale reiettivo ed il previo parere giuntale non favorevole aventi ad oggetto la loro istanza di autorizzazione del progetto di un insediamento produttivo turistico-ricettivo in variante del PRG. Le ricorrenti hanno, altresì, instato per la disapplicazione o l’annullamento degli artt. 17 e 18 del regolamento SUAP, ove si ritenga che rimettano alla Giunta comunale la decisione se variare o meno lo strumento urbanistico generale.
Hanno articolato i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 447/1998, dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 e dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Immotivata contraddittorietà con l’atto conclusivo del procedimento di valutazione preliminare del 7 novembre 2023 . Il diniego oppugnato si porrebbe in contrasto con l’esito della conferenza di servizi preliminare, la quale aveva considerato possibile l’insediamento se il progetto si fosse allineato al provvedimento conclusivo della procedura PAUR, nonché alle indicazioni della Soprintendenza, dell’Ente Parco di Montemarcello Magra e dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale.
II) Violazione dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 e degli altri articoli rubricati sub 1). Violazione dell’art. 17 e dell’art. 18 del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello SUAP del Comune di Sarzana. Difetto di presupposto . L’atto di ripulsa non sarebbe stato preceduto dalla determinazione della conferenza di servizi decisoria, necessaria ai sensi dell’art. 17, comma 5, del regolamento SUAP. Inoltre, il provvedimento avversato risulterebbe inficiato da difetto istruttorio, perché il Sindaco non avrebbe evidenziato alla Giunta i profili a favore del progetto e della variante.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del regolamento SUAP del Comune di Sarzana. Travisamento . L’Amministrazione civica avrebbe erroneamente interpretato l’art. 18 del regolamento SUAP, il quale si limiterebbe a prevedere un parere non vincolante della Giunta sulla coerenza della proposta con gli indirizzi politico-amministrativi, ma non rimetterebbe a tale organo la decisione in ordine alla procedibilità del progetto in variante del PRG. Se così non fosse, le norme regolamentari locali sarebbero illegittime per contrasto sia con le disposizioni nazionali e regionali che hanno istituto lo sportello unico per le attività produttive, sia con gli artt. 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000 sulla competenza del Consiglio e della Giunta comunali, dovendo conseguentemente essere disapplicate o, all’occorrenza, annullate.
IV) Violazione dell’art. 18 del regolamento SUAP del Comune di Sarzana. Difetto di motivazione. Illogicità. Incompetenza . Il parere giuntale conterrebbe una motivazione illogica e contraddittoria sotto plurimi profili, giacché: non darebbe conto che l’istruttoria tecnica era stata favorevole per le caratteristiche di sostenibilità e novità dell’offerta turistica ideata dalle deducenti; richiamerebbe a sproposito il vincolo paesaggistico, il quale non induce di per sé inedificabilità dell’area, mentre il progetto si sarebbe adeguato alle prescrizioni soprintendentizie sul punto; evocherebbe uno sconosciuto piano di rigenerazione urbana; riterrebbe erroneamente necessaria una variante urbanistica generale; affermerebbe irragionevolmente che il consumo di suolo proposto sarebbe inaccettabile, perché le strutture turistiche riguardano 2.000 metri quadrati su un’area di 25.000 metri quadrati e nelle vicinanze della prevista vasca di laminazione di 55.000 metri quadrati.
Il Comune di Sarzana si è costituito in giudizio, difendendo la piena legittimità degli atti gravati ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Le ricorrenti hanno depositato una memoria conclusionale ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Le società Care s.r.l. e La Sergiunca Società Agricola s.r.l. sono insorte avverso il provvedimento del Comune di Sarzana in data 25 febbraio 2025, recante il rigetto dell’istanza con cui, a seguito di una conferenza di servizi preliminare, hanno chiesto il titolo autorizzativo per costruire un insediamento turistico-ricettivo in variante del PRG, a margine di una vasca di laminazione prevista dall’Amministrazione civica sui loro fondi per fronteggiare il rischio idraulico del territorio (v. docc. 1-2-3-4 ricorrenti, nonché doc. 1 resistente). Le ricorrenti contestano, altresì, il parere negativo della Giunta comunale espresso con deliberazione del 17 febbraio 2025, nonché gli artt. 17 e 18 del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (c.d. regolamento SUAP), ove interpretati nel senso di attribuire al predetto organo di governo locale il potere di decidere se variare o meno lo strumento urbanistico generale.
2. La censura di incompetenza dedotta con il terzo mezzo di gravame è meritevole di condivisione.
2.1. L’art. 18, commi 1 e 2, del regolamento SUAP stabilisce che, se il progetto per la realizzazione dell’intervento comporta varianti agli strumenti di pianificazione, occorre preliminarmente acquisire sia il parere del Servizio urbanistica, sia quello della Giunta comunale. L’apprezzamento dell’ufficio civico presenta carattere tecnico-discrezionale, dovendo verificare “ la coerenza…con il disegno complessivo e gli obiettivi generali della pianificazione urbanistica comunale ”, “ il rispetto complessivo degli standard urbanistici ”, “ che sia mantenuta e confermata, con l’intervento di variante, la vocazione complessiva dell’area ”, che la destinazione impressa dal piano regolatore “ non risulti particolarmente idonea e ragionevolmente realizzabile in tempi brevi ”, che “ sia riscontrabile una positiva ricaduta in termini economici ed occupazionali, per lo sviluppo socio - economico locale ”. La valutazione dell’organo giuntale, invece, costituisce espressione di puro merito amministrativo, vertendo sulla “ coerenza della proposta con le linee programmatiche e gli indirizzi politico-amministrativi ”.
In base al disposto dell’art. 18, commi 3 e 4, del regolamento SUAP, le valutazioni favorevoli del Servizio urbanistica e della Giunta municipale sono condizione di procedibilità dell’istanza: segnatamente, “ In caso di valutazione positiva da parte dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco provvede a convocare la Conferenza di Servizi, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 17 ”; “ In caso di valutazione negativa, il Sindaco non convoca la Conferenza di Servizi di cui al precedente art. 17 ed il Responsabile della Struttura procede con un esplicito atto di diniego ”.
Orbene, come denunciato dalle ricorrenti, l’art. 18 del regolamento SUAP non rispetta le norme sopraordinate che attribuiscono al Consiglio comunale la competenza ad approvare gli strumenti urbanistici generali e le relative deroghe, coerentemente con il fatto che l’organo consiliare elettivo esprime gli indirizzi politico - amministrativi dell’ente.
Infatti, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000, spetta al Consiglio – e non alla Giunta – la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici, nonché di eventuali atti derogatori.
Con specifico riferimento allo sportello unico per le attività produttive, l’art. 8, comma 1, del d.p.r. n. 160/2010 prevede che, qualora il progetto implichi la variazione dello strumento urbanistico, lo stesso dev’essere sottoposto alla votazione del Consiglio comunale. Parimenti, l’art. 10, comma 6, della L.R. n. 10/2012 stabilisce che, ove l’intervento comporti modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali, il responsabile dello SUAP accerta la procedibilità dell’istanza progettuale sotto il profilo tecnico, sulla base di una relazione predisposta dall’interessato, e successivamente richiede l’assenso del Consiglio comunale in relazione alle variazioni occorrenti, da rendersi nei sessanta giorni successivi.
Dunque, sia alla luce della normativa nazionale che alla stregua di quella regionale non è consentito prescindere dal parere dell’organo consiliare (cfr. Cons. St., sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1648), il quale, quindi, non può essere spogliato del relativo potere e sostituito dalla Giunta. L’unica differenza fra le due discipline risiede nel fatto che, in base all’art. 8, comma 1, del d.p.r. n. 160/2010, l’intervento del Consiglio comunale segue la conferenza di servizi; invece, nel sistema regionale (prevalente su quello nazionale, per espressa previsione dell’art. 8, comma 1, cit.), l’organo consiliare si pronuncia prima dell’avvio dell’ iter conferenziale.
L’atto regolamentare in esame, violativo del sistema legale delle competenze, dev’essere annullato in parte qua , non essendo praticabile la disapplicazione richiesta in via alternativa dalle ricorrenti. Secondo l’elaborazione pretoria, infatti, il giudice amministrativo può disapplicare la norma secondaria su cui si fondi il provvedimento impugnato, per contrasto con una norma primaria, esclusivamente quando ricorra un’effettiva antinomia tra fonti del diritto rispetto al precetto costituente il parametro di valutazione della legittimità dell’atto; diversamente, nel caso in cui la disposizione regolamentare attribuisca una competenza in violazione del riparto ex lege , si verte di un vizio dell’atto normativo al cui rilievo è funzionale l’ordinario sistema impugnatorio (Cons. St., sez. II, 9 gennaio 2020, n. 219; Cons. St., sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 1).
2.2. Da quanto esposto discende che il parere sfavorevole della Giunta ed il provvedimento di rigetto, che recepisce detto parere, sono viziati per derivazione e vanno, pertanto, caducati, poiché l’organo esecutivo municipale ha travalicato i limiti fissati dalla legge nazionale e regionale, formulando una valutazione discrezionale ostativa in un ambito riservato alla competenza del Consiglio comunale.
3. Il riscontro del vizio di incompetenza determina l’assorbimento delle altre doglianze, versandosi nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato dall’organo titolare del relativo munus , ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. (cfr., ex plurimis , Cons. St., ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).
4. In conclusione, il terzo motivo di ricorso si appalesa fondato, rimanendo assorbite le restanti censure, e va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’art. 18 del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, nella parte sopra indicata, nonché del provvedimento di ripulsa e del previo parere della Giunta comunale.
5. In considerazione della particolarità della questione trattata, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, fatta eccezione per l’importo versato dalle ricorrenti a titolo di contributo unificato che, stante l’esito favorevole del giudizio, dovrà essere loro rimborsato dall’Amministrazione civica soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’art. 18 del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, nella parte indicata in motivazione, nonché il provvedimento di rigetto ed il parere della Giunta comunale impugnati.
Spese compensate; rifusione del contributo unificato a carico del Comune di Sarzana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
AN FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN FE | CA LI |
IL SEGRETARIO