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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/11/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2082/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carla Faggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2082/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLAROBA GIUSEPPE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Viale Europa, 3 83037 Montecalvo Irpino Italiapresso il difensore avv. BELLAROBA GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RI CO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE SALANDRA N.19 70124 BARI presso il difensore avv.
RI CO
( già ) (C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MIRANDA LUIGI elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE DI
VITTORIO 115 71121 FOGGIA presso il difensore avv. MIRANDA LUIGI
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_5
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_7
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_8
C.F. ) Controparte_9 P.IVA_9
(C.F. ) Controparte_10 P.IVA_10 pagina 1 di 6 (C.F. ) Controparte_11 P.IVA_11
(C.F. ) Controparte_12 P.IVA_12
(C.F. ). Controparte_13 P.IVA_13
VA.CO .GE. (C.F. ) P.IVA_14
CONVENUTI
Conclusioni : come da verbale di udienza del 5.9.2024 da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con atto ex art.543 c.p.c. la società pignorava “le somme dovute” dai terzi pignorati Parte_1
ed altri, in favore del debitore esecutato Controparte_3 Controparte_13
Parte_2
All'udienza del 12.6.2015, non essendo stata resa la dichiarazione ex art.547 c.p.c. da parte dei terzi pignorati e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_13
, il giudice dell'esecuzione, fissava una nuova udienza, alla quale compariva solo il creditore
[...] che dichiarava di aver ricevuto la prescritta dichiarazione- di contenuto negativo- solo dal terzo
[...]
, mentre da parte del e del nessuna CP_1 Controparte_3 Controparte_13 dichiarazione;
sicché, con ordinanza del 3.11.2015, il giudice dell'esecuzione, preso atto della omessa dichiarazione e della mancata comparizione all'udienza fissata ex art.548 c.p.c. , da parte dei terzi pignorati e , disponeva l'assegnazione in favore Controparte_3 Controparte_13 CP_13 della creditrice del credito non contestato- nella misura emergente dal titolo esecutivo e dal precetto oltre interessi, spese e competenze della procedura- ordinandone il pagamento ai su detti terzi pignorati in ragione della metà ciascuno.
Con ricorso depositato in data 10.5.2016 il proponeva tempestiva opposizione agli atti Controparte_3 esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, contestando l'insussistenza di alcun rapporto creditorio con la debitrice e l'assenza di specificazione del presunto credito nell'atto di pignoramento.
Sospesa l'esecuzione con ordinanza depositata il 19.12.2016, veniva quindi introdotto il giudizio di merito dalla società che insistendo nelle eccezioni e conclusioni formulate nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta dell'11.7.2016, concludeva “in via preliminare, per la revoca del provvedimento di sospensione dell'ordinanza impugnata emesso il 20.5.2016 per i motivi sopra esposti;
in via definitiva per il rigetto dell'opposizione siccome improcedibile e/o inammissibile oltre che infondata sia in fatto che in diritto e la conseguenziale conferma dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione impugnata. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio , oltre spese generali e accessori, attribuiti ai procuratori antistatari”. pagina 2 di 6 Si costituiva il il quale insistendo sulla ammissibilità della proposta opposizione Controparte_3
e sull'inesistenza di qualsiasi rapporto di natura bancaria con la debitrice esecutata Parte_2 così concludeva : “accertata l'inesistenza di un qualsiasi rapporto tra il terzo pignorato, CP_3
ed il debitore, revocare l'ordinanza di assegnazione, munita della formula
[...] Parte_2 esecutiva in data 20.04.2016, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione”.
Si costituiva, altresì, il terzo , che attesa l'assenza di eccezioni e/o contestazioni avverso CP_1 la propria dichiarazione di contenuto negativo chiedeva “in via preliminare e principale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva e di interesse di rispetto al petitum dell'odierno Controparte_1 contendere, di talché autorizzarne e disporne l'estromissione; in stretto subordine, comunque integralmente confermare l'ordinanza di assegnazione somme de qua relativamente alla specifica posizione di ”. Controparte_1
Tutti gli altri terzi pignorati seppur citati non si costituivano in giudizio.
Susseguitesi diverse udienze, il 5.9.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con termini per il deposito di memorie ex art.190 c.p.c.
Ai fini della decisione della controversia appare opportuno premettere una sintetica ricostruzione della normativa di riferimento.
L'art.548 c.p.c., secondo la versione introdotta con il d.lgs n.51 del 19.2.1998, prevedeva che se il terzo pignorato non comparisse all'udienza fissata ai sensi dell'art.543 c.p.c., ovvero, pur comparendo, rifiutasse di rendere la dichiarazione, o se sulla stessa sorgessero contestazioni, il giudice su istanza di parte avrebbe provveduto all'istruzione della causa a norma del libro secondo del codice di rito.
In seguito la legge n. 228/2012 ha soppresso il giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo nelle forme ordinarie, e ha differenziato il caso in cui il terzo non renda la dichiarazione da quello in cui invece renda dichiarazione, ma sorgano contestazioni sul suo contenuto;
nel primo caso l'omessa dichiarazione viene equiparata alla non contestazione del credito pignorato, nei termini indicati dal creditore;
nel secondo caso invece la contestazione è risolta dal giudice, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza resa ex art.549 c.p.c.
Ed ancora, il d.l. n.83/2015 convertito con modificazioni nella legge n.132/2015 ha modificato ulteriormente l'art.548 c.p.c. circoscrivendo il meccanismo del riconoscimento implicito ai soli casi in cui “l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”.
pagina 3 di 6 Inoltre, l'art.549 c.p.c. novellato dalla medesima legge, ha disposto che su istanza di parte il giudice provvede ad accertare l'obbligo del terzo non solo quando “sulla dichiarazione sorgono contestazioni” ma anche quando “ a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile
l'esatta identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo”.
Alla luce di tale quadro normativo, qualora l'atto di pignoramento sia generico nell'indicazione delle somme dovute dal terzo pignorato, in assenza di dichiarazione di quest'ultimo, è preclusa al giudice dell'esecuzione l'emissione della ordinanza di assegnazione, non potendo trovare applicazione il meccanismo del riconoscimento implicito in virtù dell'art.548 c.p.c. per la mancanza di allegazione del creditore idonea a consentire l'identificazione del credito.
Se il terzo, pur regolarmente evocato ai sensi dell'art.548 c.p.c. non renda nessuna dichiarazione, ma l'allegazione del creditore non consenta l'identificazione del credito pignorato, il giudice dell'esecuzione in virtù dell'art.549 c.p.c .non può procedere all'assegnazione, bensì, su istanza di parte e nel contraddittorio tra le parti e il terzo, provvede ad un accertamento endoesecutivo, che può concludersi con l'ordinanza di assegnazione, suscettibile di impugnazione ex art. 617 c.p.c., comma 2, come precisato dalla sentenza della Cassazione, Sez. 3, n. 17663 del 2.7.2019.In tali casi, l'omessa dichiarazione del terzo rientra nell'ipotesi dell'art.549 c.p.c. in quanto il credito pignorato è indicato genericamente dal creditore, tanto da non essere consentita la sua esatta identificazione, con la conseguenza che l'ordinanza di assegnazione emessa in virtù della ficto confessio ex art.548 c.p.c. deve ritenersi illegittima per l'erronea applicazione delle disposizioni prescritte da tale norma.
La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che avvero l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c. (per la mancata conoscenza del provvedimento, per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore) ma anche per far valere vizi propri dell'atto (v. Cassazione civile, n.16234/2022; Cassazione civile, n.
30090/2021; Cassazione civile, n. 29837/2017).
Alla luce di tale quadro normativo, si osserva che il terzo pignorato con tempestivo Controparte_3 ricorso ex art.617, secondo comma, c.p.c., ha formulato istanza di revoca dell'ordinanza di assegnazione, emessa il 3.11.2015 nel procedimento n. 347/2015 r.g.e., per l'inapplicabilità della
[...]
ex art.548 c.p.c. contestando l'inesistenza del credito oggetto della stessa e la mancata Parte_3 allegazione del creditore in ordine alla sua individuazione.
Il pignoramento promosso dalla società nei confronti dei terzi pignorati, tra i quali il Parte_1
e il comune di , invero, riporta testualmente “ ..la parte istante Controparte_3 Controparte_13 intende procedere al pignoramento di qualunque somma che la parte debitrice perpcepisce o dovrà
pagina 4 di 6 percepire da…… Banco di Napoli….” senza nessuna altra individuazione del credito, restando così insoddisfatto il requisito dell'onere di allegazione richiesto dall'art.548 c.p.c.
Non vi è dubbio che la genericità della locuzione usata dal creditore “ qualunque somma che la parte debitrice perpcepisce o dovrà percepire” non costituisca allegazione del creditore, idonea a consentire l'identificazione del credito .
Il principio espresso nella sentenza del Tribunale di Benevento ( n. 1710/2023 del 4.8.2023, il cui giudizio in Cassazione è stato dichiarato estinto ex art. 380 bis c.p.c. ) richiamata dalla società attrice, secondo cui “in assenza di dichiarazione del terzo, nessun obbligo di dimostrare l'esistenza del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato è previsto dall'art.548 c.p.c.”non può condividersi per tutte le ragioni innanzi espresse e per l'assoluta carenza di giustificazione giuridica.
In ordine alla piena ammissibilità dell'opposizione ex art.617 c.p.c. proposta dal si Controparte_3 richiama quanto già detto riportando il principio secondo cui “ Nei pignoramenti presso terzi,
l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto. (Principio affermato con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'applicazione del meccanismo della "ficta confessio", in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.). “ (Cassazione civile, n.16234/2022).
In conclusione, la domanda proposta dalla società va respinta. Parte_1
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in virtù del principio della soccombenza, nel rapporto tra la società e già in applicazione dei Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 parametri normativi, scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000,00, eccettuata la fase istruttoria;
mentre in ordine a devono ritenersi integralmente compensate le spese di giudizio in Controparte_1 mancanza di contestazioni e/o domande nei suoi confronti.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-rigetta la domanda proposta da Parte_1
-accoglie l'opposizione agli atti esecutivi spiegata da ( già Controparte_2 Controparte_3
[...]
-dichiara la nullità dell'ordinanza di assegnazione emessa il 3.11.2015 nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 347/2015 r.g.e. , limitatamente a quanto nella medesima disposto nei confronti del terzo pignorato Controparte_3
pagina 5 di 6 -condanna la società a rifondere in favore di ( già Parte_1 Controparte_2 [...]
) le spese di questo giudizio, liquidate in € 3.397,00 per compensi oltre spese generali, CP_3 cassa avvocati e iva se dovute come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio con Controparte_1
Così deciso in Foggia il 3.11.2025
Il Giudice
dott. Carla Faggiano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carla Faggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2082/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLAROBA GIUSEPPE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Viale Europa, 3 83037 Montecalvo Irpino Italiapresso il difensore avv. BELLAROBA GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RI CO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE SALANDRA N.19 70124 BARI presso il difensore avv.
RI CO
( già ) (C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MIRANDA LUIGI elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE DI
VITTORIO 115 71121 FOGGIA presso il difensore avv. MIRANDA LUIGI
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_5
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_7
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_8
C.F. ) Controparte_9 P.IVA_9
(C.F. ) Controparte_10 P.IVA_10 pagina 1 di 6 (C.F. ) Controparte_11 P.IVA_11
(C.F. ) Controparte_12 P.IVA_12
(C.F. ). Controparte_13 P.IVA_13
VA.CO .GE. (C.F. ) P.IVA_14
CONVENUTI
Conclusioni : come da verbale di udienza del 5.9.2024 da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con atto ex art.543 c.p.c. la società pignorava “le somme dovute” dai terzi pignorati Parte_1
ed altri, in favore del debitore esecutato Controparte_3 Controparte_13
Parte_2
All'udienza del 12.6.2015, non essendo stata resa la dichiarazione ex art.547 c.p.c. da parte dei terzi pignorati e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_13
, il giudice dell'esecuzione, fissava una nuova udienza, alla quale compariva solo il creditore
[...] che dichiarava di aver ricevuto la prescritta dichiarazione- di contenuto negativo- solo dal terzo
[...]
, mentre da parte del e del nessuna CP_1 Controparte_3 Controparte_13 dichiarazione;
sicché, con ordinanza del 3.11.2015, il giudice dell'esecuzione, preso atto della omessa dichiarazione e della mancata comparizione all'udienza fissata ex art.548 c.p.c. , da parte dei terzi pignorati e , disponeva l'assegnazione in favore Controparte_3 Controparte_13 CP_13 della creditrice del credito non contestato- nella misura emergente dal titolo esecutivo e dal precetto oltre interessi, spese e competenze della procedura- ordinandone il pagamento ai su detti terzi pignorati in ragione della metà ciascuno.
Con ricorso depositato in data 10.5.2016 il proponeva tempestiva opposizione agli atti Controparte_3 esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, contestando l'insussistenza di alcun rapporto creditorio con la debitrice e l'assenza di specificazione del presunto credito nell'atto di pignoramento.
Sospesa l'esecuzione con ordinanza depositata il 19.12.2016, veniva quindi introdotto il giudizio di merito dalla società che insistendo nelle eccezioni e conclusioni formulate nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta dell'11.7.2016, concludeva “in via preliminare, per la revoca del provvedimento di sospensione dell'ordinanza impugnata emesso il 20.5.2016 per i motivi sopra esposti;
in via definitiva per il rigetto dell'opposizione siccome improcedibile e/o inammissibile oltre che infondata sia in fatto che in diritto e la conseguenziale conferma dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione impugnata. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio , oltre spese generali e accessori, attribuiti ai procuratori antistatari”. pagina 2 di 6 Si costituiva il il quale insistendo sulla ammissibilità della proposta opposizione Controparte_3
e sull'inesistenza di qualsiasi rapporto di natura bancaria con la debitrice esecutata Parte_2 così concludeva : “accertata l'inesistenza di un qualsiasi rapporto tra il terzo pignorato, CP_3
ed il debitore, revocare l'ordinanza di assegnazione, munita della formula
[...] Parte_2 esecutiva in data 20.04.2016, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione”.
Si costituiva, altresì, il terzo , che attesa l'assenza di eccezioni e/o contestazioni avverso CP_1 la propria dichiarazione di contenuto negativo chiedeva “in via preliminare e principale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva e di interesse di rispetto al petitum dell'odierno Controparte_1 contendere, di talché autorizzarne e disporne l'estromissione; in stretto subordine, comunque integralmente confermare l'ordinanza di assegnazione somme de qua relativamente alla specifica posizione di ”. Controparte_1
Tutti gli altri terzi pignorati seppur citati non si costituivano in giudizio.
Susseguitesi diverse udienze, il 5.9.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con termini per il deposito di memorie ex art.190 c.p.c.
Ai fini della decisione della controversia appare opportuno premettere una sintetica ricostruzione della normativa di riferimento.
L'art.548 c.p.c., secondo la versione introdotta con il d.lgs n.51 del 19.2.1998, prevedeva che se il terzo pignorato non comparisse all'udienza fissata ai sensi dell'art.543 c.p.c., ovvero, pur comparendo, rifiutasse di rendere la dichiarazione, o se sulla stessa sorgessero contestazioni, il giudice su istanza di parte avrebbe provveduto all'istruzione della causa a norma del libro secondo del codice di rito.
In seguito la legge n. 228/2012 ha soppresso il giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo nelle forme ordinarie, e ha differenziato il caso in cui il terzo non renda la dichiarazione da quello in cui invece renda dichiarazione, ma sorgano contestazioni sul suo contenuto;
nel primo caso l'omessa dichiarazione viene equiparata alla non contestazione del credito pignorato, nei termini indicati dal creditore;
nel secondo caso invece la contestazione è risolta dal giudice, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza resa ex art.549 c.p.c.
Ed ancora, il d.l. n.83/2015 convertito con modificazioni nella legge n.132/2015 ha modificato ulteriormente l'art.548 c.p.c. circoscrivendo il meccanismo del riconoscimento implicito ai soli casi in cui “l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”.
pagina 3 di 6 Inoltre, l'art.549 c.p.c. novellato dalla medesima legge, ha disposto che su istanza di parte il giudice provvede ad accertare l'obbligo del terzo non solo quando “sulla dichiarazione sorgono contestazioni” ma anche quando “ a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile
l'esatta identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo”.
Alla luce di tale quadro normativo, qualora l'atto di pignoramento sia generico nell'indicazione delle somme dovute dal terzo pignorato, in assenza di dichiarazione di quest'ultimo, è preclusa al giudice dell'esecuzione l'emissione della ordinanza di assegnazione, non potendo trovare applicazione il meccanismo del riconoscimento implicito in virtù dell'art.548 c.p.c. per la mancanza di allegazione del creditore idonea a consentire l'identificazione del credito.
Se il terzo, pur regolarmente evocato ai sensi dell'art.548 c.p.c. non renda nessuna dichiarazione, ma l'allegazione del creditore non consenta l'identificazione del credito pignorato, il giudice dell'esecuzione in virtù dell'art.549 c.p.c .non può procedere all'assegnazione, bensì, su istanza di parte e nel contraddittorio tra le parti e il terzo, provvede ad un accertamento endoesecutivo, che può concludersi con l'ordinanza di assegnazione, suscettibile di impugnazione ex art. 617 c.p.c., comma 2, come precisato dalla sentenza della Cassazione, Sez. 3, n. 17663 del 2.7.2019.In tali casi, l'omessa dichiarazione del terzo rientra nell'ipotesi dell'art.549 c.p.c. in quanto il credito pignorato è indicato genericamente dal creditore, tanto da non essere consentita la sua esatta identificazione, con la conseguenza che l'ordinanza di assegnazione emessa in virtù della ficto confessio ex art.548 c.p.c. deve ritenersi illegittima per l'erronea applicazione delle disposizioni prescritte da tale norma.
La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che avvero l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c. (per la mancata conoscenza del provvedimento, per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore) ma anche per far valere vizi propri dell'atto (v. Cassazione civile, n.16234/2022; Cassazione civile, n.
30090/2021; Cassazione civile, n. 29837/2017).
Alla luce di tale quadro normativo, si osserva che il terzo pignorato con tempestivo Controparte_3 ricorso ex art.617, secondo comma, c.p.c., ha formulato istanza di revoca dell'ordinanza di assegnazione, emessa il 3.11.2015 nel procedimento n. 347/2015 r.g.e., per l'inapplicabilità della
[...]
ex art.548 c.p.c. contestando l'inesistenza del credito oggetto della stessa e la mancata Parte_3 allegazione del creditore in ordine alla sua individuazione.
Il pignoramento promosso dalla società nei confronti dei terzi pignorati, tra i quali il Parte_1
e il comune di , invero, riporta testualmente “ ..la parte istante Controparte_3 Controparte_13 intende procedere al pignoramento di qualunque somma che la parte debitrice perpcepisce o dovrà
pagina 4 di 6 percepire da…… Banco di Napoli….” senza nessuna altra individuazione del credito, restando così insoddisfatto il requisito dell'onere di allegazione richiesto dall'art.548 c.p.c.
Non vi è dubbio che la genericità della locuzione usata dal creditore “ qualunque somma che la parte debitrice perpcepisce o dovrà percepire” non costituisca allegazione del creditore, idonea a consentire l'identificazione del credito .
Il principio espresso nella sentenza del Tribunale di Benevento ( n. 1710/2023 del 4.8.2023, il cui giudizio in Cassazione è stato dichiarato estinto ex art. 380 bis c.p.c. ) richiamata dalla società attrice, secondo cui “in assenza di dichiarazione del terzo, nessun obbligo di dimostrare l'esistenza del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato è previsto dall'art.548 c.p.c.”non può condividersi per tutte le ragioni innanzi espresse e per l'assoluta carenza di giustificazione giuridica.
In ordine alla piena ammissibilità dell'opposizione ex art.617 c.p.c. proposta dal si Controparte_3 richiama quanto già detto riportando il principio secondo cui “ Nei pignoramenti presso terzi,
l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto. (Principio affermato con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'applicazione del meccanismo della "ficta confessio", in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.). “ (Cassazione civile, n.16234/2022).
In conclusione, la domanda proposta dalla società va respinta. Parte_1
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in virtù del principio della soccombenza, nel rapporto tra la società e già in applicazione dei Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 parametri normativi, scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000,00, eccettuata la fase istruttoria;
mentre in ordine a devono ritenersi integralmente compensate le spese di giudizio in Controparte_1 mancanza di contestazioni e/o domande nei suoi confronti.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-rigetta la domanda proposta da Parte_1
-accoglie l'opposizione agli atti esecutivi spiegata da ( già Controparte_2 Controparte_3
[...]
-dichiara la nullità dell'ordinanza di assegnazione emessa il 3.11.2015 nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 347/2015 r.g.e. , limitatamente a quanto nella medesima disposto nei confronti del terzo pignorato Controparte_3
pagina 5 di 6 -condanna la società a rifondere in favore di ( già Parte_1 Controparte_2 [...]
) le spese di questo giudizio, liquidate in € 3.397,00 per compensi oltre spese generali, CP_3 cassa avvocati e iva se dovute come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio con Controparte_1
Così deciso in Foggia il 3.11.2025
Il Giudice
dott. Carla Faggiano
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