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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice ON RO, all'esito dell'udienza del 22.12.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art 429 comma 1 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2239/2025 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Maria Pirozzi;
opponente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti;
opposto conclusioni delle parti: come in atti
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 23.4.2025, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dall' in data CP_1
31.3.2025 , con il quale si intimava il pagamento della somma pari a euro 4545,58 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 11.11.2024, reso esecutivo il 27.2.2025.
L'opponente, dunque, adiva l'intestato Tribunale per sentir dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto.
Chiedeva altresì il risarcimento del danno ex articolo 96 cpc.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1 Acquisita la documentazione prodotta, la causa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, veniva discussa e decisa in data 22.12.2025 dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Ed invero, l'atto di precetto deve ritenersi nullo in quanto l'opponente è stata dichiarata fallita una prima volta Parte_1
con la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 53/2016, per estensione quale socia accomandataria del fallimento della “ Farmacia
Principe di Savoia della dottoressa NA BO e s.a.s.” e una seconda volta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
76/2018 per estensione del fallimento quale socia accomandataria della “ Farmacia Nanucci del dottor IM Chimenti e C.
s.a.s.”; la revoca dell'estensione del fallimento della “ Farmacia
Nanucci del dottor IM Chimenti e C. s.a.s.” all'opponente non fa venir meno, in assenza da parte dell di deduzione e CP_1
prova del contrario, lo stato di soggetto fallito della Pt_1
derivante dal primo fallimento della “ Farmacia Principe di Savoia della dottoressa NA BO e s.a.s.” .
Pertanto, l quale creditore della non poteva agire in CP_1 Pt_1
executivis nei confronti della rimasta fallita in forza della Pt_1
sentenza del Tribunale di Pistoia n. 53 del 2016 citata, ma avrebbe dovuto agire nei confronti del fallimento della “ Farmacia Principe di Savoia della dottoressa NA BO e s.a.s.”, essendosi il patrimonio della confuso con quello del fallimento. Pt_1
2 Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex articolo 96 cc in assenza di deduzione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa ON RO, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in CP_1
complessivi euro 1.310,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Torre Annunziata, 22/12/2025
Il Giudice
ON RO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice ON RO, all'esito dell'udienza del 22.12.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art 429 comma 1 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2239/2025 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Maria Pirozzi;
opponente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti;
opposto conclusioni delle parti: come in atti
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 23.4.2025, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dall' in data CP_1
31.3.2025 , con il quale si intimava il pagamento della somma pari a euro 4545,58 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 11.11.2024, reso esecutivo il 27.2.2025.
L'opponente, dunque, adiva l'intestato Tribunale per sentir dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto.
Chiedeva altresì il risarcimento del danno ex articolo 96 cpc.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1 Acquisita la documentazione prodotta, la causa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, veniva discussa e decisa in data 22.12.2025 dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Ed invero, l'atto di precetto deve ritenersi nullo in quanto l'opponente è stata dichiarata fallita una prima volta Parte_1
con la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 53/2016, per estensione quale socia accomandataria del fallimento della “ Farmacia
Principe di Savoia della dottoressa NA BO e s.a.s.” e una seconda volta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
76/2018 per estensione del fallimento quale socia accomandataria della “ Farmacia Nanucci del dottor IM Chimenti e C.
s.a.s.”; la revoca dell'estensione del fallimento della “ Farmacia
Nanucci del dottor IM Chimenti e C. s.a.s.” all'opponente non fa venir meno, in assenza da parte dell di deduzione e CP_1
prova del contrario, lo stato di soggetto fallito della Pt_1
derivante dal primo fallimento della “ Farmacia Principe di Savoia della dottoressa NA BO e s.a.s.” .
Pertanto, l quale creditore della non poteva agire in CP_1 Pt_1
executivis nei confronti della rimasta fallita in forza della Pt_1
sentenza del Tribunale di Pistoia n. 53 del 2016 citata, ma avrebbe dovuto agire nei confronti del fallimento della “ Farmacia Principe di Savoia della dottoressa NA BO e s.a.s.”, essendosi il patrimonio della confuso con quello del fallimento. Pt_1
2 Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex articolo 96 cc in assenza di deduzione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa ON RO, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in CP_1
complessivi euro 1.310,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Torre Annunziata, 22/12/2025
Il Giudice
ON RO
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