CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo EN Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile d'appello, iscritto a R.G.N. 1484/2022/CC, avverso la sentenza n.
10349/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 23 dicembre 2021,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Crispino
(C.F.: ; PEC: e dall'avv. CodiceFiscale_3 Email_1
EN RI (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
, entrambi del foro di Napoli, come da procura speciale Email_2 Email_3 ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il giorno Controparte_1 CodiceFiscale_5
01.07.1935, e (C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_6 il 12.10.1943, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv.
TO ZO (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_7 Email_4 foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATI
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione, ritualmente notificato il 29 giugno 2010, e CP_1 CP_1 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Controparte_2
Frattamaggiore, e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 Parte_2 testuali conclusioni: “
1 - Accertare e dichiarare l'illegittimità delle vedute aperte e realizzate dai convenuti, meglio descritte in premessa e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, ad eliminare le stesse e/o ad arretrarle secondo quanto stabilito dal codice civile;
2 - condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.”
A sostegno della loro domanda gli attori allegavano di essere proprietari dell'unità immobiliare ubicata nel Comune di IS (Na) in Via Turati n. 21, confinante con altro immobile, di proprietà dei convenuti, i quali vi avevano aperto illegittimamente due vedute, di cui una diretta e l'altra laterale-obliqua, entrambe prospicienti sul fondo di proprietà delle parti istanti, in dispregio della normativa sulle distanze legali, rispettivamente in violazione degli artt. 905 e 906 c.c.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 10 novembre 2010, si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo: a) la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 164 c.p.c., per la pretesa violazione delle disposizioni di cui ai n. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c.; b) l'infondatezza della domanda attrice, di cui invocavano il rigetto anche per il preteso difetto di prova;
c) chiedendo, in via riconvenzionale: “… accertare e dichiarare l'illegittimità della distanza degli alberi piantati dagli attori (in violazione dell'art. 892 c.c.) e, per l'effetto, condannarli, in solido, all'estirpazione degli stessi… al risarcimento dei danni cagionati all'immobile di proprietà dei convenuti dagli alberi piantati a distanza illegittima… alla refusione, in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio…”.
1.3. - Acquisita la relazione peritale del nominato c.t.u., nonché i suoi chiarimenti e le ulteriori sue risposte ai quesiti integrativi;
precisate le conclusioni;
depositate le note difensive conclusionali autorizzate;
a seguito della discussione mediante trattazione scritta, disposta ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 10349/2021, pubblicata il 23 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli, così testualmente provvedeva: “- accoglie la domanda proposta da parte attrice perché fondata in fatto e diritto dichiarando illegittime le vedute realizzate dai convenuti
e in quanto violano gli art 905 e 906 del c.c. e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 condanna solidalmente essi convenuti ad eliminarle secondo una delle modalità prospettate dal C.t.u. nella relazione redatta a seguito di incarico suppletivo e depositata in data 24/09/2021 alla quale espressamente ci si rimanda;
- rigetta integralmente la domanda riconvenzionale così come proposta da parte convenuta;
- condanna solidalmente e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese, per l'espletata C.t.u. così come liquidata;
- condanna solidalmente i convenuti al 2 pagamento, delle spese e compensi del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di €
4.870,00, di cui € 370,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
In particolare, il primo giudice decideva, come da sopra trascritto dispositivo, avendo ritenuto, sulla scorta dei condivisi esiti peritali del c.t.u.: a) “accertato che i convenuti hanno realizzato una veduta diretta, all'estremità del lato Nord-Est del primo piano del loro fabbricato, ciò in quanto la distanza dal filo esterno (linea esterna della veduta) del muro ed il muro di confine è pari a cm. 76, ben inferiore al metro e mezzo richiesto dall'art. 905 del c.c. - Per quanto sopra si è creata una veduta diretta con la possibilità che i convenuti possano affacciarsi sul fondo degli attori. Detta circostanza, così come accertata non è, peraltro, mai stato oggetto di contestazione in corso di causa.”; b) “… circa l'esistenza della veduta laterale e obliqua, realizzata dai e Pt_1 Parte_2 nell'immobile di loro proprietà, precisamente sul passetto sito al primo piano… accertato che la distanza dal filo esterno del muro ed il muro di confine è pari a cm. 30 e quindi ben inferiore ai cm.
75 richiesti dall'art. 906 del c.c., e che pertanto essi convenuti hanno creato una veduta laterale stante la possibilità degli stessi di affacciarsi sul fondo degli attori. Anche tale accertamento non è mai stato oggetto di contestazione in corso di causa.”; c) infondata la prima domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, mirata all'accertamento dell'illegittimità della distanza degli alberi piantati dagli attori in violazione dell'art. 892 c.c., posto che, il comma 4 di tale disposizione normativa prevede espressamente che le distanze previste dal comma 1 del detto articolo (tre metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo) non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro, nella specie di m. 2,80, non superata dalle piante ivi presenti, potate fino a tale altezza in corso di causa;
d) infondata la seconda domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, finalizzata alla condanna degli attori per i pretesi danni al locale seminterrato di proprietà dei primi, avendo il c.t.u. espressamente rilevato che: “…non sono gli alberi che hanno causato negli anni le infiltrazioni lamentate…”; e) non delibabili le istanze di riconoscimento delle altre cause determinanti i danni subiti dall'immobile dei convenuti, derivanti dalla mancata impermeabilizzazione delle aiuole, non essendo state proposte entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum.
2. IL GIUDIZIO D'APPELLO
2.1. - Mediante l'atto di citazione, notificato il 29 marzo 2022, e Controparte_1 proponevano appello avverso tale sentenza, innanzi a questa Corte, chiedendo Controparte_2
- sulla base di tre motivi di gravame - previa istanza di sospensione della decisione impugnata,
3 l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… accogliere tutte le richieste formulate da
e , ed - 1) Annullare la pronuncia di primo grado attesa la chiara Parte_1 Parte_2 volontà dei sig.ri , manifestata durante tutto il processo di primo grado, alla Controparte_3 eliminazione delle vedute. Annullare la decisione del Giudice di prime cure, riguardo anche le spese di soccombenza e di C.T.U.; - 2) Annullare la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda riconvenzionale, ed accertare e dichiarare la responsabilità di e Controparte_1 CP_2
, delle piante, radicate all'interno di una fascia di terreno mai impermeabilizzata, nella
[...] causazione dei danni patiti dal locale di proprietà dei sig.ri , e per l'effetto: - Parte_3
Con Condannare i sig.ri , in solido, allo spostamento o Parte_4 all'estirpazione delle stesse ai sensi dell'art. 894 c.c., ed alla impermeabilizzazione dell'intera area adibita ad aiuola, come da rilievi della Consulenza Tecnica d'Ufficio, per il pericolo presente e potenziale che gli stessi rappresentano a carico del muro confine, come meglio messo in rilievo nel corpo del presente atto, e come rilevato dal C.T.U.; - 3) Condannare i sig.ri
[...]
, in solido, al risarcimento di tutti i danni cagionati alla proprietà dei sig.ri Controparte_4
, così come documentati dall'arch. , ed attualizzati;
- 4) Parte_3 Persona_1
Condannare, in ogni caso, i sig.ri , alla refusione in Controparte_5 favore dei convenuti, delle spese processuali, comprensive di diritti, onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA, se
l'Ecc.ma Corte lo dovesse ritenere necessario, si chiede ammettersi C.T.U. tecnica per
l'accertamento e valutazione: - della distanza degli alberi, piantati dai sig.ri
[...]
, dal muro confine;
- dei danni, da infiltrazioni, subiti dall'immobile dei sigg. Controparte_4
e causati dalle piante di agrumi radicate all'interno di una fascia di terreno mai Parte_3 impermeabilizzata;
- del pericolo che gli alberi di agrumi di medio fusto rappresentano per il muro confine.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 giugno 2022, si costituivano in giudizio e eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 348- Controparte_1 Controparte_2 bis c.p.c., oltre che l'infondatezza dello stesso, di cui richiedevano il rigetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “- In via preliminare, non essendo state formulate censure e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile, ex art. 348 bis e ter c.p.c. l'appello proposto dai sig.ri Parte_1
e ; - In via principale, rigettare nel merito l'appello proposto dai sig.ri
[...] Parte_2
e in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
- In Parte_1 Parte_2 subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda si chiede previa impermeabilizzazione della aiuola che l'eventuale condanna al risarcimento del danno nelle
4 percentuali definite dal ctu, venga ulteriormente ridotta del 50% stante normale degrado e della vetustà del muro;
- Condannare in ogni caso, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa, come per legge, e rimborso forfetario del 15% ex L. Prof.le, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.”
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
respinta mediante l'ordinanza pubblicata il giorno 1° agosto 2022 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata per l'insussistenza dei presupposti di legge;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 18 giugno 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 15 luglio
2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 17 luglio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a cura di entrambe le parti.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa degli appellati ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellato, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti censuravano la decisione impugnata per il preteso “error in iudicando” e per la pretesa violazione del principio di economia processuale, in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere ignorato, loro dire, le reiterate dichiarazioni, che sarebbero state manifestate in corso di causa dai convenuti, di disponibilità ad eliminare “la veduta diretta mediante installazione di paretina ad “L” e la veduta laterale od obliqua mediante paretina in alluminio o vetro retinato satinato”, come indicato dal nominato c.t.u. a pag. 11 del suo elaborato peritale del 24 maggio 2014 ed a pag. 2 e 3 dei suoi chiarimenti del 6 settembre 2021, avendo disposto supplementi d'incarichi al c.t.u., fonti di artificiose lungaggini processuali, senza concedere alle parti convenute un congruo termine per l'eliminazione delle vedute secondo le modalità indicate dal suo
5 ausiliario tecnico, avendo condannato ingiustamente i convenuti all'eliminazione delle vedute, con la consequenziale ulteriore loro ingiusta condanna al pagamento delle lievitate spese di c.t.u. e di lite.
4.2. - Il motivo è privo di pregio, per cui va respinto.
Invero, l'esame del fascicolo di primo grado evidenzia come i convenuti avessero resistito in giudizio, contrastando la domanda attrice anche dopo il deposito del primo elaborato peritale del c.t.u., risalente al 21 luglio 2014, almeno fino all'esito del supplemento di c.t.u. depositato il 25 giugno 2018, disposto dal primo giudice, per cui non trova riscontro l'allegazione della pretesa superfluità dell'ulteriore attività istruttoria mediante i successivi quesiti ed i consequenziali accertamenti integrativi richiesti al c.t.u. all'udienza del 23 aprile 2018, al solo fine di valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti medesimi, oltre che all'udienza del 21 giugno 2021, allo scopo di individuare gli interventi concreti da eseguire nell'immobile di parte convenuta, per eliminare le lamentate vedute anche mediante la predisposizione di apposito computo metrico, non redatto in occasione della prima relazione peritale.
Del resto, rispetto:
a) alla domanda attrice finalizzata ad “Accertare e dichiarare l'illegittimità delle vedute aperte
e realizzate dai convenuti, meglio descritte in premessa e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, ad eliminare le stesse e/o ad arretrarle secondo quanto stabilito dal codice civile”; nonché
b) alle conclusioni, così come precisate dalla parte convenuta nelle note di trattazione scritta depositate il 14 dicembre 2021, in sostituzione della discussione orale per la fissata udienza del 23 dicembre 2021, nelle quali i convenuti, tra l'altro, per quel che rileva ai fini del presente thema decidendum, chiedevano: “- Respingere la domanda di parte attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e non provata;
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse provata l'illegittimità delle vedute aperte dalla convenuta, accogliere il suggerimento prospettato dalla scrivente difesa sin dal primo atto e riportato tanto nel verbale di sopralluogo dal consulente tecnico che nelle conclusioni della relazione tecnica depositata in atti, al fine di ottemperare agli obblighi di legge e in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, per cui “l'eliminazione di vedute abusive non deve necessariamente essere disposta dal giudice mediante la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il “corpus” della violazione denunciata, ben potendo, invece, la violazione medesima essere altrimenti eliminata, mediante l'adozione di idonei accorgimenti”;
il Tribunale, senza incorrere in alcun “error in iudicando”, accoglieva la domanda degli attori, dichiarando illegittime le vedute realizzate dai convenuti, essendo stata accertata dal c.t.u. la violazione della normativa sulle distanze legali, di cui agli artt. 905 e 906 c.c., disponendone la solidale condanna “ad eliminarle secondo una delle modalità prospettate dal C.t.u. nella relazione
6 redatta a seguito di incarico suppletivo e depositata in data 24/09/2021 alla quale espressamente ci si rimanda”, secondo la quale la prima modalità è “da realizzare con una struttura di vetro e alluminio da fissare sul muretto del terrazzo, la seconda da realizzare con opere in muratura come richiesto dalla parte convenuta e trascritto nel verbale di sopralluogo...”, non dovendosi l'eliminazione delle vedute abusive de quibus necessariamente avvenire mediante la demolizione del corpus delle stesse vedute, potendosi invece adottare gli accorgimenti suggeriti dal c.t.u., i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso concreto (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/06/2011, n. 14194; Cass. civ., Sez. II, 27/04/2006, n. 9640), ritenendo la Corte che le due soluzioni innanzi prospettate garantiscano maggiormente le ragioni degli attori e che non sia sufficiente ad eliminare la possibilità di “inspicere” e “prospicere” a distanza non legale sul fondo altrui quanto suggerito dal c.t.u. nella prima relazione peritale, al fine di rimediare alle violazioni delle distanze legali perpetrate dai convenuti, mediante la consigliata “installazione di una paretina ad “L” per l'angolo posto a Nord-Est dimensioni 40+40 cm x cm 110 h (eliminando così la veduta diretta), ed una paretina larghezza 40 cm x 0,95 cm h per l'angolo posto a Sud-Ovest, magari da realizzare in alluminio e vetro satinato (eliminando così la veduta laterale od obliqua)”.
4.3. - Con il secondo motivo d'appello gli impugnanti lamentavano la pretesa erronea valutazione degli esiti istruttori peritali, oltre che la pretesa violazione e la mancata applicazione degli artt. 892 e 894 c.c., per avere il giudice di prime cure, a loro dire, nonostante che dalla relazione peritale del c.t.u. possa ricavarsi che gli alberi de quibus siano a distanza non legale ed abbiano provocato danni all'immobile di proprietà di parte convenuta, erroneamente respinto: a) la domanda riconvenzionale, tesa far sì che il giudice di primo grado dichiarasse che fossero stati posti a distanza non legale gli alberi piantati dagli attori rispetto al muro di confine della proprietà di parte convenuta e ne ordinasse l'estirpazione; b) la domanda mirata alla condanna dei medesimi attori al risarcimento dei danni cagionati da tali alberi all'immobile di proprietà dei convenuti.
4.4. - Tale motivo è destituito di fondamento, per cui non merita di essere accolto e va respinto.
Infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 892 c.c., le distanze di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3
(rispettivamente di tre metri per gli alberi di alto fusto, di un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo), non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Orbene, il c.t.u. nel suo elaborato peritale depositato il 21 luglio 2014 evidenziava che, nel caso di specie, a confine tra le proprietà delle parti in causa è presente un muro divisorio dell'altezza di m 2,80 e che soltanto due piante, poste all'interno del fondo di parte attrice, superavano in altezza tale muro, per cui gli attori, avendo avuto contezza di tale circostanza, provvedevano in corso di causa
7 a potare le due piante in questione fino all'altezza di m 2,80 del muro di cinta, come riferito dal medesimo c.t.u. nel corso delle ulteriori operazioni peritali.
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, la distanza delle piante di limoni esistenti nel fondo di proprietà degli attori, nella parte adiacente al muro di confine al di là del quale v'è l'unità immobiliare di proprietà dei convenuti, è senz'altro legittima purché le stesse siano sempre tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro de quo.
Quanto alla domanda risarcitoria per gli asseriti danni subiti dal locale seminterrato di proprietà dei convenuti, la Corte ritiene che la stessa sia rimasta del tutto sfornita di prova in ordine al “quantum debeatur”, pur rilevando che il c.t.u. nominato nel corso del primo grado avesse individuato, a proposito del c.d. “an debeatur”, una concausa imputabile ai convenuti nella determinazione dei lamentati danni conseguenti alle lamentate infiltrazioni, essendo presente nel fondo di proprietà dei convenuti, in adiacenza al primo muro di confine degli attori, che andrebbe impermeabilizzato, un'aiuola, al cui interno sono piantumate sei piante lungo tale muro, avendo:
a) nella risposta al quesito sub 7), contenuta nella sua relazione peritale depositata il 21 luglio
2014, riferito testualmente: “I fenomeni di infiltrazione ed umidità presenti all'interno del locale garage seminterrato, proprietà IG.ri , sono da attribuire solo in parte alla striscia Parte_3 di terreno presente nella proprietà confinante…”;
b) nella risposta al quesito sub 2), contenuta nella sua relazione peritale depositata il 25 giugno
2018, precisato testualmente: “… è parere dello scrivente che non sono le piante di agrumi in questione a prevalere sul fenomeno di infiltrazione… poiché le stesse insistono in una striscia di terreno, la quale o per natura o per mano dell'uomo raccoglie acqua in determinati periodi dell'anno. Quindi, l'acqua che finisce al suo interno, drena fino al raggiungimento del punto di sfogo, che in questo caso è la fascia danneggiata di muratura posta nella proprietà della parte convenuta”;
c) nella risposta al quesito sub 4), contenuta nella sua relazione peritale depositata il 25 giugno
2018, puntualizzato testualmente: “… non sono gli alberi che hanno causato negli anni le infiltrazioni lamentate, e per questo il fenomeno lamentato: si attribuisce complessivamente per la presenza dell'intera aiuola e non solo delle piante una percentuale pari al 65%, mentre per i restanti fenomeni di umidità di risalita presenti ed individuati, che di norma si manifesta nei locali seminterrati, si attribuisce una percentuale pari al 35%.”
Pertanto, nella specie, alcun risarcimento può spettare agli asseriti danneggiati per i pretesi danni relativi al loro seminterrato, che sarebbero stati consequenziali alle lamentate infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dall'aiuola contenente le piante di limoni presenti nel fondo di proprietà di parte convenuta, perché gli attori non allegavano né chiedevano di provare, entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum et probandum, così risultando del tutto sfornita di prova la
8 loro domanda risarcitoria, il costo della riparazione per il ripristino nello status quo ante delle porzioni ammalorate di tale unità immobiliare.
Sul punto è opportuno evidenziare che al Collegio è pure inibita la liquidazione del danno secondo equità, atteso che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., richiede che si concretizzi la prova dell'esistenza dei danni risarcibili, nella specie per nulla provati, e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Ne consegue che grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla sua quantificazione, in quanto: “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato
e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
12/04/2023, n. 9744)
Nella fattispecie in esame va esclusa la liquidazione in via equitativa del danno patito dagli attori per il deterioramento del loro seminterrato in conseguenza delle allegate infiltrazioni d'acqua, in assenza di prova del pregiudizio economico subito.
Ed invero, al di là di un vago e generico accenno al preteso danneggiamento di tale locale, la parte convenuta-attrice in via riconvenzionale non provava, ma nemmeno allegava alcunché sul punto, essendosi semplicemente affidata, per la determinazione del quantum, alla richiesta di ammissione della c.t.u., che si mostra all'evidenza esplorativa in un contesto caratterizzato dall'assoluta carenza di allegazione degli elementi di fatto del preteso pregiudizio subito.
Ne discende che, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento per difetto assoluto di prova e prima ancora di adeguata allegazione in fatto, non potendo sopperirvi la stima affidabile alla pretesa istanza di nomina di un c.t.u., reiterata in questa fase e ritenuta inammissibile, in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale del giudice della nomofilachia, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla
9 deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
07/06/2019, n. 15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.”
(Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
4.5. - Con il terzo motivo di gravame e si dolevano della Parte_1 Parte_2 pretesa violazione e falsa applicazione da parte del giudice di prima istanza dell'art. 91 c.p.c., ritenendo di essere stati ingiustamente condannati al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza, nonostante avessero più volte dichiarato in corso di causa la loro disponibilità ad eliminare le vedute, circostanza che avrebbe dovuto indurre il Tribunale alla compensazione integrale delle stesse, se non alla condanna degli attori al loro pagamento, in considerazione della fondatezza della domanda riconvenzionale, ingiustamente respinta.
4.6. - Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo dei principi di causalità e di soccombenza, in materia di liquidazione delle spese di lite, condannando la parte convenuta al pagamento delle stesse, perché risultata soccombente.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche degli impugnanti, imponendo il consequenziale rigetto dell'interposto gravame.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del presente grado del giudizio vengono poste solidalmente ad esclusivo carico delle parti appellanti, in favore di quelle appellate, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dell'avv. TO ZO, dichiaratosi antistatario.
6.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e , dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13,
10 comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 10349/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 23 dicembre 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al solidale pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2 presente grado del giudizio, che liquida, in favore di e Controparte_1 Controparte_2 nella complessiva somma di € 9.991,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. TO ZO, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di Pt_1
e dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...] Parte_2
l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 6 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo EN Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo EN Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile d'appello, iscritto a R.G.N. 1484/2022/CC, avverso la sentenza n.
10349/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 23 dicembre 2021,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Crispino
(C.F.: ; PEC: e dall'avv. CodiceFiscale_3 Email_1
EN RI (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
, entrambi del foro di Napoli, come da procura speciale Email_2 Email_3 ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il giorno Controparte_1 CodiceFiscale_5
01.07.1935, e (C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_6 il 12.10.1943, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv.
TO ZO (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_7 Email_4 foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATI
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione, ritualmente notificato il 29 giugno 2010, e CP_1 CP_1 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Controparte_2
Frattamaggiore, e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 Parte_2 testuali conclusioni: “
1 - Accertare e dichiarare l'illegittimità delle vedute aperte e realizzate dai convenuti, meglio descritte in premessa e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, ad eliminare le stesse e/o ad arretrarle secondo quanto stabilito dal codice civile;
2 - condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.”
A sostegno della loro domanda gli attori allegavano di essere proprietari dell'unità immobiliare ubicata nel Comune di IS (Na) in Via Turati n. 21, confinante con altro immobile, di proprietà dei convenuti, i quali vi avevano aperto illegittimamente due vedute, di cui una diretta e l'altra laterale-obliqua, entrambe prospicienti sul fondo di proprietà delle parti istanti, in dispregio della normativa sulle distanze legali, rispettivamente in violazione degli artt. 905 e 906 c.c.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 10 novembre 2010, si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo: a) la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 164 c.p.c., per la pretesa violazione delle disposizioni di cui ai n. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c.; b) l'infondatezza della domanda attrice, di cui invocavano il rigetto anche per il preteso difetto di prova;
c) chiedendo, in via riconvenzionale: “… accertare e dichiarare l'illegittimità della distanza degli alberi piantati dagli attori (in violazione dell'art. 892 c.c.) e, per l'effetto, condannarli, in solido, all'estirpazione degli stessi… al risarcimento dei danni cagionati all'immobile di proprietà dei convenuti dagli alberi piantati a distanza illegittima… alla refusione, in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio…”.
1.3. - Acquisita la relazione peritale del nominato c.t.u., nonché i suoi chiarimenti e le ulteriori sue risposte ai quesiti integrativi;
precisate le conclusioni;
depositate le note difensive conclusionali autorizzate;
a seguito della discussione mediante trattazione scritta, disposta ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 10349/2021, pubblicata il 23 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli, così testualmente provvedeva: “- accoglie la domanda proposta da parte attrice perché fondata in fatto e diritto dichiarando illegittime le vedute realizzate dai convenuti
e in quanto violano gli art 905 e 906 del c.c. e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 condanna solidalmente essi convenuti ad eliminarle secondo una delle modalità prospettate dal C.t.u. nella relazione redatta a seguito di incarico suppletivo e depositata in data 24/09/2021 alla quale espressamente ci si rimanda;
- rigetta integralmente la domanda riconvenzionale così come proposta da parte convenuta;
- condanna solidalmente e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese, per l'espletata C.t.u. così come liquidata;
- condanna solidalmente i convenuti al 2 pagamento, delle spese e compensi del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di €
4.870,00, di cui € 370,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
In particolare, il primo giudice decideva, come da sopra trascritto dispositivo, avendo ritenuto, sulla scorta dei condivisi esiti peritali del c.t.u.: a) “accertato che i convenuti hanno realizzato una veduta diretta, all'estremità del lato Nord-Est del primo piano del loro fabbricato, ciò in quanto la distanza dal filo esterno (linea esterna della veduta) del muro ed il muro di confine è pari a cm. 76, ben inferiore al metro e mezzo richiesto dall'art. 905 del c.c. - Per quanto sopra si è creata una veduta diretta con la possibilità che i convenuti possano affacciarsi sul fondo degli attori. Detta circostanza, così come accertata non è, peraltro, mai stato oggetto di contestazione in corso di causa.”; b) “… circa l'esistenza della veduta laterale e obliqua, realizzata dai e Pt_1 Parte_2 nell'immobile di loro proprietà, precisamente sul passetto sito al primo piano… accertato che la distanza dal filo esterno del muro ed il muro di confine è pari a cm. 30 e quindi ben inferiore ai cm.
75 richiesti dall'art. 906 del c.c., e che pertanto essi convenuti hanno creato una veduta laterale stante la possibilità degli stessi di affacciarsi sul fondo degli attori. Anche tale accertamento non è mai stato oggetto di contestazione in corso di causa.”; c) infondata la prima domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, mirata all'accertamento dell'illegittimità della distanza degli alberi piantati dagli attori in violazione dell'art. 892 c.c., posto che, il comma 4 di tale disposizione normativa prevede espressamente che le distanze previste dal comma 1 del detto articolo (tre metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo) non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro, nella specie di m. 2,80, non superata dalle piante ivi presenti, potate fino a tale altezza in corso di causa;
d) infondata la seconda domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, finalizzata alla condanna degli attori per i pretesi danni al locale seminterrato di proprietà dei primi, avendo il c.t.u. espressamente rilevato che: “…non sono gli alberi che hanno causato negli anni le infiltrazioni lamentate…”; e) non delibabili le istanze di riconoscimento delle altre cause determinanti i danni subiti dall'immobile dei convenuti, derivanti dalla mancata impermeabilizzazione delle aiuole, non essendo state proposte entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum.
2. IL GIUDIZIO D'APPELLO
2.1. - Mediante l'atto di citazione, notificato il 29 marzo 2022, e Controparte_1 proponevano appello avverso tale sentenza, innanzi a questa Corte, chiedendo Controparte_2
- sulla base di tre motivi di gravame - previa istanza di sospensione della decisione impugnata,
3 l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… accogliere tutte le richieste formulate da
e , ed - 1) Annullare la pronuncia di primo grado attesa la chiara Parte_1 Parte_2 volontà dei sig.ri , manifestata durante tutto il processo di primo grado, alla Controparte_3 eliminazione delle vedute. Annullare la decisione del Giudice di prime cure, riguardo anche le spese di soccombenza e di C.T.U.; - 2) Annullare la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda riconvenzionale, ed accertare e dichiarare la responsabilità di e Controparte_1 CP_2
, delle piante, radicate all'interno di una fascia di terreno mai impermeabilizzata, nella
[...] causazione dei danni patiti dal locale di proprietà dei sig.ri , e per l'effetto: - Parte_3
Con Condannare i sig.ri , in solido, allo spostamento o Parte_4 all'estirpazione delle stesse ai sensi dell'art. 894 c.c., ed alla impermeabilizzazione dell'intera area adibita ad aiuola, come da rilievi della Consulenza Tecnica d'Ufficio, per il pericolo presente e potenziale che gli stessi rappresentano a carico del muro confine, come meglio messo in rilievo nel corpo del presente atto, e come rilevato dal C.T.U.; - 3) Condannare i sig.ri
[...]
, in solido, al risarcimento di tutti i danni cagionati alla proprietà dei sig.ri Controparte_4
, così come documentati dall'arch. , ed attualizzati;
- 4) Parte_3 Persona_1
Condannare, in ogni caso, i sig.ri , alla refusione in Controparte_5 favore dei convenuti, delle spese processuali, comprensive di diritti, onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA, se
l'Ecc.ma Corte lo dovesse ritenere necessario, si chiede ammettersi C.T.U. tecnica per
l'accertamento e valutazione: - della distanza degli alberi, piantati dai sig.ri
[...]
, dal muro confine;
- dei danni, da infiltrazioni, subiti dall'immobile dei sigg. Controparte_4
e causati dalle piante di agrumi radicate all'interno di una fascia di terreno mai Parte_3 impermeabilizzata;
- del pericolo che gli alberi di agrumi di medio fusto rappresentano per il muro confine.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 giugno 2022, si costituivano in giudizio e eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 348- Controparte_1 Controparte_2 bis c.p.c., oltre che l'infondatezza dello stesso, di cui richiedevano il rigetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “- In via preliminare, non essendo state formulate censure e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile, ex art. 348 bis e ter c.p.c. l'appello proposto dai sig.ri Parte_1
e ; - In via principale, rigettare nel merito l'appello proposto dai sig.ri
[...] Parte_2
e in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
- In Parte_1 Parte_2 subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda si chiede previa impermeabilizzazione della aiuola che l'eventuale condanna al risarcimento del danno nelle
4 percentuali definite dal ctu, venga ulteriormente ridotta del 50% stante normale degrado e della vetustà del muro;
- Condannare in ogni caso, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa, come per legge, e rimborso forfetario del 15% ex L. Prof.le, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.”
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
respinta mediante l'ordinanza pubblicata il giorno 1° agosto 2022 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata per l'insussistenza dei presupposti di legge;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 18 giugno 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 15 luglio
2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 17 luglio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a cura di entrambe le parti.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa degli appellati ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellato, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti censuravano la decisione impugnata per il preteso “error in iudicando” e per la pretesa violazione del principio di economia processuale, in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere ignorato, loro dire, le reiterate dichiarazioni, che sarebbero state manifestate in corso di causa dai convenuti, di disponibilità ad eliminare “la veduta diretta mediante installazione di paretina ad “L” e la veduta laterale od obliqua mediante paretina in alluminio o vetro retinato satinato”, come indicato dal nominato c.t.u. a pag. 11 del suo elaborato peritale del 24 maggio 2014 ed a pag. 2 e 3 dei suoi chiarimenti del 6 settembre 2021, avendo disposto supplementi d'incarichi al c.t.u., fonti di artificiose lungaggini processuali, senza concedere alle parti convenute un congruo termine per l'eliminazione delle vedute secondo le modalità indicate dal suo
5 ausiliario tecnico, avendo condannato ingiustamente i convenuti all'eliminazione delle vedute, con la consequenziale ulteriore loro ingiusta condanna al pagamento delle lievitate spese di c.t.u. e di lite.
4.2. - Il motivo è privo di pregio, per cui va respinto.
Invero, l'esame del fascicolo di primo grado evidenzia come i convenuti avessero resistito in giudizio, contrastando la domanda attrice anche dopo il deposito del primo elaborato peritale del c.t.u., risalente al 21 luglio 2014, almeno fino all'esito del supplemento di c.t.u. depositato il 25 giugno 2018, disposto dal primo giudice, per cui non trova riscontro l'allegazione della pretesa superfluità dell'ulteriore attività istruttoria mediante i successivi quesiti ed i consequenziali accertamenti integrativi richiesti al c.t.u. all'udienza del 23 aprile 2018, al solo fine di valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti medesimi, oltre che all'udienza del 21 giugno 2021, allo scopo di individuare gli interventi concreti da eseguire nell'immobile di parte convenuta, per eliminare le lamentate vedute anche mediante la predisposizione di apposito computo metrico, non redatto in occasione della prima relazione peritale.
Del resto, rispetto:
a) alla domanda attrice finalizzata ad “Accertare e dichiarare l'illegittimità delle vedute aperte
e realizzate dai convenuti, meglio descritte in premessa e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, ad eliminare le stesse e/o ad arretrarle secondo quanto stabilito dal codice civile”; nonché
b) alle conclusioni, così come precisate dalla parte convenuta nelle note di trattazione scritta depositate il 14 dicembre 2021, in sostituzione della discussione orale per la fissata udienza del 23 dicembre 2021, nelle quali i convenuti, tra l'altro, per quel che rileva ai fini del presente thema decidendum, chiedevano: “- Respingere la domanda di parte attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e non provata;
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse provata l'illegittimità delle vedute aperte dalla convenuta, accogliere il suggerimento prospettato dalla scrivente difesa sin dal primo atto e riportato tanto nel verbale di sopralluogo dal consulente tecnico che nelle conclusioni della relazione tecnica depositata in atti, al fine di ottemperare agli obblighi di legge e in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, per cui “l'eliminazione di vedute abusive non deve necessariamente essere disposta dal giudice mediante la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il “corpus” della violazione denunciata, ben potendo, invece, la violazione medesima essere altrimenti eliminata, mediante l'adozione di idonei accorgimenti”;
il Tribunale, senza incorrere in alcun “error in iudicando”, accoglieva la domanda degli attori, dichiarando illegittime le vedute realizzate dai convenuti, essendo stata accertata dal c.t.u. la violazione della normativa sulle distanze legali, di cui agli artt. 905 e 906 c.c., disponendone la solidale condanna “ad eliminarle secondo una delle modalità prospettate dal C.t.u. nella relazione
6 redatta a seguito di incarico suppletivo e depositata in data 24/09/2021 alla quale espressamente ci si rimanda”, secondo la quale la prima modalità è “da realizzare con una struttura di vetro e alluminio da fissare sul muretto del terrazzo, la seconda da realizzare con opere in muratura come richiesto dalla parte convenuta e trascritto nel verbale di sopralluogo...”, non dovendosi l'eliminazione delle vedute abusive de quibus necessariamente avvenire mediante la demolizione del corpus delle stesse vedute, potendosi invece adottare gli accorgimenti suggeriti dal c.t.u., i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso concreto (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/06/2011, n. 14194; Cass. civ., Sez. II, 27/04/2006, n. 9640), ritenendo la Corte che le due soluzioni innanzi prospettate garantiscano maggiormente le ragioni degli attori e che non sia sufficiente ad eliminare la possibilità di “inspicere” e “prospicere” a distanza non legale sul fondo altrui quanto suggerito dal c.t.u. nella prima relazione peritale, al fine di rimediare alle violazioni delle distanze legali perpetrate dai convenuti, mediante la consigliata “installazione di una paretina ad “L” per l'angolo posto a Nord-Est dimensioni 40+40 cm x cm 110 h (eliminando così la veduta diretta), ed una paretina larghezza 40 cm x 0,95 cm h per l'angolo posto a Sud-Ovest, magari da realizzare in alluminio e vetro satinato (eliminando così la veduta laterale od obliqua)”.
4.3. - Con il secondo motivo d'appello gli impugnanti lamentavano la pretesa erronea valutazione degli esiti istruttori peritali, oltre che la pretesa violazione e la mancata applicazione degli artt. 892 e 894 c.c., per avere il giudice di prime cure, a loro dire, nonostante che dalla relazione peritale del c.t.u. possa ricavarsi che gli alberi de quibus siano a distanza non legale ed abbiano provocato danni all'immobile di proprietà di parte convenuta, erroneamente respinto: a) la domanda riconvenzionale, tesa far sì che il giudice di primo grado dichiarasse che fossero stati posti a distanza non legale gli alberi piantati dagli attori rispetto al muro di confine della proprietà di parte convenuta e ne ordinasse l'estirpazione; b) la domanda mirata alla condanna dei medesimi attori al risarcimento dei danni cagionati da tali alberi all'immobile di proprietà dei convenuti.
4.4. - Tale motivo è destituito di fondamento, per cui non merita di essere accolto e va respinto.
Infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 892 c.c., le distanze di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3
(rispettivamente di tre metri per gli alberi di alto fusto, di un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo), non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Orbene, il c.t.u. nel suo elaborato peritale depositato il 21 luglio 2014 evidenziava che, nel caso di specie, a confine tra le proprietà delle parti in causa è presente un muro divisorio dell'altezza di m 2,80 e che soltanto due piante, poste all'interno del fondo di parte attrice, superavano in altezza tale muro, per cui gli attori, avendo avuto contezza di tale circostanza, provvedevano in corso di causa
7 a potare le due piante in questione fino all'altezza di m 2,80 del muro di cinta, come riferito dal medesimo c.t.u. nel corso delle ulteriori operazioni peritali.
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, la distanza delle piante di limoni esistenti nel fondo di proprietà degli attori, nella parte adiacente al muro di confine al di là del quale v'è l'unità immobiliare di proprietà dei convenuti, è senz'altro legittima purché le stesse siano sempre tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro de quo.
Quanto alla domanda risarcitoria per gli asseriti danni subiti dal locale seminterrato di proprietà dei convenuti, la Corte ritiene che la stessa sia rimasta del tutto sfornita di prova in ordine al “quantum debeatur”, pur rilevando che il c.t.u. nominato nel corso del primo grado avesse individuato, a proposito del c.d. “an debeatur”, una concausa imputabile ai convenuti nella determinazione dei lamentati danni conseguenti alle lamentate infiltrazioni, essendo presente nel fondo di proprietà dei convenuti, in adiacenza al primo muro di confine degli attori, che andrebbe impermeabilizzato, un'aiuola, al cui interno sono piantumate sei piante lungo tale muro, avendo:
a) nella risposta al quesito sub 7), contenuta nella sua relazione peritale depositata il 21 luglio
2014, riferito testualmente: “I fenomeni di infiltrazione ed umidità presenti all'interno del locale garage seminterrato, proprietà IG.ri , sono da attribuire solo in parte alla striscia Parte_3 di terreno presente nella proprietà confinante…”;
b) nella risposta al quesito sub 2), contenuta nella sua relazione peritale depositata il 25 giugno
2018, precisato testualmente: “… è parere dello scrivente che non sono le piante di agrumi in questione a prevalere sul fenomeno di infiltrazione… poiché le stesse insistono in una striscia di terreno, la quale o per natura o per mano dell'uomo raccoglie acqua in determinati periodi dell'anno. Quindi, l'acqua che finisce al suo interno, drena fino al raggiungimento del punto di sfogo, che in questo caso è la fascia danneggiata di muratura posta nella proprietà della parte convenuta”;
c) nella risposta al quesito sub 4), contenuta nella sua relazione peritale depositata il 25 giugno
2018, puntualizzato testualmente: “… non sono gli alberi che hanno causato negli anni le infiltrazioni lamentate, e per questo il fenomeno lamentato: si attribuisce complessivamente per la presenza dell'intera aiuola e non solo delle piante una percentuale pari al 65%, mentre per i restanti fenomeni di umidità di risalita presenti ed individuati, che di norma si manifesta nei locali seminterrati, si attribuisce una percentuale pari al 35%.”
Pertanto, nella specie, alcun risarcimento può spettare agli asseriti danneggiati per i pretesi danni relativi al loro seminterrato, che sarebbero stati consequenziali alle lamentate infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dall'aiuola contenente le piante di limoni presenti nel fondo di proprietà di parte convenuta, perché gli attori non allegavano né chiedevano di provare, entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum et probandum, così risultando del tutto sfornita di prova la
8 loro domanda risarcitoria, il costo della riparazione per il ripristino nello status quo ante delle porzioni ammalorate di tale unità immobiliare.
Sul punto è opportuno evidenziare che al Collegio è pure inibita la liquidazione del danno secondo equità, atteso che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., richiede che si concretizzi la prova dell'esistenza dei danni risarcibili, nella specie per nulla provati, e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Ne consegue che grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla sua quantificazione, in quanto: “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato
e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
12/04/2023, n. 9744)
Nella fattispecie in esame va esclusa la liquidazione in via equitativa del danno patito dagli attori per il deterioramento del loro seminterrato in conseguenza delle allegate infiltrazioni d'acqua, in assenza di prova del pregiudizio economico subito.
Ed invero, al di là di un vago e generico accenno al preteso danneggiamento di tale locale, la parte convenuta-attrice in via riconvenzionale non provava, ma nemmeno allegava alcunché sul punto, essendosi semplicemente affidata, per la determinazione del quantum, alla richiesta di ammissione della c.t.u., che si mostra all'evidenza esplorativa in un contesto caratterizzato dall'assoluta carenza di allegazione degli elementi di fatto del preteso pregiudizio subito.
Ne discende che, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento per difetto assoluto di prova e prima ancora di adeguata allegazione in fatto, non potendo sopperirvi la stima affidabile alla pretesa istanza di nomina di un c.t.u., reiterata in questa fase e ritenuta inammissibile, in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale del giudice della nomofilachia, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla
9 deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
07/06/2019, n. 15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.”
(Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
4.5. - Con il terzo motivo di gravame e si dolevano della Parte_1 Parte_2 pretesa violazione e falsa applicazione da parte del giudice di prima istanza dell'art. 91 c.p.c., ritenendo di essere stati ingiustamente condannati al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza, nonostante avessero più volte dichiarato in corso di causa la loro disponibilità ad eliminare le vedute, circostanza che avrebbe dovuto indurre il Tribunale alla compensazione integrale delle stesse, se non alla condanna degli attori al loro pagamento, in considerazione della fondatezza della domanda riconvenzionale, ingiustamente respinta.
4.6. - Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo dei principi di causalità e di soccombenza, in materia di liquidazione delle spese di lite, condannando la parte convenuta al pagamento delle stesse, perché risultata soccombente.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche degli impugnanti, imponendo il consequenziale rigetto dell'interposto gravame.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del presente grado del giudizio vengono poste solidalmente ad esclusivo carico delle parti appellanti, in favore di quelle appellate, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dell'avv. TO ZO, dichiaratosi antistatario.
6.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e , dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13,
10 comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 10349/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 23 dicembre 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al solidale pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2 presente grado del giudizio, che liquida, in favore di e Controparte_1 Controparte_2 nella complessiva somma di € 9.991,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. TO ZO, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di Pt_1
e dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...] Parte_2
l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 6 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo EN Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
11