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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 1163/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1163 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ESTER FERRARI Parte_1
MORANDI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario MARIA CRISTINA BERGODI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza in forza del decreto di omologa emesso in data 8/05/2024, notificato all' in CP_1 data 13/05/2024, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere con compensazione delle spese di lite, rappresentando che “i ratei in favore di parte ricorrente sono stati liquidati in data 26/3/2025 (Prestazione
n°07750675) e disposto il pagamento per il 22/4/2025 presso l'Istituto di Credito indicato dalla ricorrente”.
Il pagamento della prestazione dedotta in lite è stato confermato dalla difesa di parte ricorrente, che, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art.127 ter cpc del 2.12.2025, si è associato alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Previa concessione di un rinvio per l'acquisizione del ricorso notificato, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.12.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione oggetto di causa e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo, residuando controversia solo in ordine alle spese di lite.
Nel caso di specie, avendo l' provveduto alla liquidazione ed al pagamento CP_1
della prestazione successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (20.02.2025), ma anteriormente alla sua notifica (eseguita solo in data 27.10.2025, a distanza di diversi mesi dall'intervenuto pagamento), si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per ½, con condanna dell' alla refusione della restante metà in favore del procuratore antistatario CP_1 della ricorrente, liquidata nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 16/12/2025
Il Giudice
IA Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1163 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ESTER FERRARI Parte_1
MORANDI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario MARIA CRISTINA BERGODI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza in forza del decreto di omologa emesso in data 8/05/2024, notificato all' in CP_1 data 13/05/2024, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere con compensazione delle spese di lite, rappresentando che “i ratei in favore di parte ricorrente sono stati liquidati in data 26/3/2025 (Prestazione
n°07750675) e disposto il pagamento per il 22/4/2025 presso l'Istituto di Credito indicato dalla ricorrente”.
Il pagamento della prestazione dedotta in lite è stato confermato dalla difesa di parte ricorrente, che, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art.127 ter cpc del 2.12.2025, si è associato alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Previa concessione di un rinvio per l'acquisizione del ricorso notificato, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.12.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione oggetto di causa e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo, residuando controversia solo in ordine alle spese di lite.
Nel caso di specie, avendo l' provveduto alla liquidazione ed al pagamento CP_1
della prestazione successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (20.02.2025), ma anteriormente alla sua notifica (eseguita solo in data 27.10.2025, a distanza di diversi mesi dall'intervenuto pagamento), si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per ½, con condanna dell' alla refusione della restante metà in favore del procuratore antistatario CP_1 della ricorrente, liquidata nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 16/12/2025
Il Giudice
IA Busoli