Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 585/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta in appello al n. 585/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, pendente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(USA) il 09.09.1982, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuseppe Chirillo (indirizzo PEC: ; Email_1
(appellante)
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Raffaella Olivito (indirizzo PEC: ; Email_2
(appellato)
NONCHE'
(P.Iva: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentate pro tempore (indirizzo PEC: ; Email_3
(appellato contumace) preso atto che l'udienza del 24.06.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali,
è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio del 26.03.2024, ritualmente comunicato alle parti costituite;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalla parte appellante in data 23.06.2025, con le quali la stessa ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi.
Pagina 1 di 5
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con tempestivo atto di appello domandava all'adito Parte_1
Tribunale di riformare la sentenza n. 979/2023 del 20.11.2023, emessa dal Giudice di pace di Locri, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'ingiunzione di pagamento n.1080024220000975 emessa in data
28.03.2022 dall'ente riscossore notificata il 12.05.2022, con la Controparte_1 quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 494,37, relativa a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada di cui al verbale n.
1057S/2020 emesso dal Comune di CP_2
A fondamento dell'appello, nei termini come argomentati nel relativo atto a cui si rinvia, la insisteva sulle seguenti argomentazioni: Pt_1
- avverso l'anzidetto verbale era stata proposta opposizione dinanzi al Giudice di
Pace di Locri e la causa, iscritta al n. R.G. 844/2020, veniva definita con la sentenza n. 158/2021, con la conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di titolo esecutivo, posto che nella stessa ordinanza non era fatta alcuna menzione alla sentenza n. 158/2021 bensì veniva riportato il solo verbale n.1057S/2020;
- in particolare, stante la proposta opposizione avverso il verbale n.1057S/2020, tale atto non può in alcun modo assumere valore di titolo esecutivo sul quale fondare l'ingiunzione di pagamento impugnata nell'odierno giudizio, atteso che la sentenza del giudizio di opposizione si sarebbe sostituita al verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, costituendo l'unico titolo esecutivo per il quale poter chiedere il pagamento ed eventualmente azionare la riscossione;
- infine, “Nel caso di specie il Giudice di Pace, pur rigettando l'opposizione proposta ha omesso ogni statuizione sulla determinazione dell'importo della sanzione da pagare;
tale omissione costituiva un motivo di nullità della stessa
Pagina 2 di 5 n. 585/2024 R.G. Tribunale di Locri.
sentenza che avrebbe dovuto essere fatto valere con l'eventuale impugnazione da parte del , cosa che non è avvenuta”. Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'appellato CP_2
così come in primo grado, pur se regolarmente evocata in giudizio con la
[...] notifica presso l'indirizzo PEC indicato in epigrafe.
A quest'ultimo proposito, va evidenziato che, da ultimo, il legislatore al fine agevolare la individuazione di un domicilio elettronico idoneo alla notificazione telematica, ha previsto all'art. 28, comma 1 lett. c), D.L. 16 luglio 2020 n. 76, che in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (nel ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-ter (nell'Indice PA).
Si costituiva invece l'altra odierna appellata, la quale, nei Controparte_1
termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia, ha contestato nel merito la fondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza.
Una volta acquisito in atti il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
L'appello va rigettato per quanto di seguito argomentato, risultando infondate le argomentazioni addotte da parte appellante come riportate in premessa.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, sent. n. 15158 del
22.07.2016, in motivazione), in una fattispecie analoga a quella in esame, ha chiaramente affermato che “In mancanza di determinazione da parte del giudice di pace della sanzione, una volta definito il giudizio sulla violazione, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell'Amministrazione, ma soltanto in applicazione dei meccanismi normativi previsti.
La mancata determinazione la sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si è detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al
Pagina 3 di 5 n. 585/2024 R.G. Tribunale di Locri.
pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia”.
Se ne deduce, dunque, che il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non perde la sua efficacia esecutiva quando la relativa opposizione, proposta innanzi all'autorità giudiziaria competente, venga rigettata e tale pronuncia sia priva della determinazione da parte del giudice dell'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Le spese di lite relative al presente giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e di quella decisoria, non avendo parte appellata depositato le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza di discussione.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che:
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi,
“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 585/2024 avverso la sentenza
Pagina 4 di 5 n. 585/2024 R.G. Tribunale di Locri.
n. 979/2023 del Giudice di Pace di Locri, depositata il 20.11.2023, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna il al rimborso delle spese processuali Parte_1 del giudizio di gravame, in favore di parte appellata, che liquida in € 262,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA se dovute per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi distrattario;
3) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Locri, il 25 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
Pagina 5 di 5