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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 700/2023 depositato il 19/09/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venezia - San Marco 4030 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
Difensore 3 CF Difensore 3-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 24/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30340715 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30340716 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della società si riporta a quanto in atti
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato nei termini di legge la Ricorrente_1 (già Ricorrente_1) ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Venezia del 30.9.2022 n.31/1/23 che, in parziale accoglimento del ricorso avverso gli avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni per omesso versamento dell' IMU e della TASI per l'anno 2016 con riguardo agli immobili siti in Indirizzo_1, identificati al NCEU
Numero 1 di proprietà dell' ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, dichiarava dovuta la somma di euro 8.239,76 oltre a sanzione e interessi per l'IMU 2016 e di euro 3.707.59, oltre sanzioni e interessi per la TASI 2016.
Va precisato che il primo Giudice, con riferimento al terzo immobile, piano terra e primo piano subalterno
5, dava atto della rinuncia alle pretese da parte del Comune di Venezia.
L'appellante contesta la decisione del primo Giudice riproponendo in sostanza le ragioni già svolte in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'esenzione IMU e TASI;
in via subordinata chiede che la sentenza sia riformata con rideterminazione della base imponibile presa a base del calcolo attraverso la riduzione in misura pari al 50% della stessa.
Si costituiva il COMUNE DI VENEZIA depositando controdeduzioni.
Successivamente alla sospensione del giudizio disposta dalla Corte -in diversa composizione- con ordinanza in data 20.9.22, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riferite ad analoghe precedenti controversie, venivano in seguito acquisite le ordinanze della Suprema Corte-Sezione
Tributaria n.12900/25 (depositata in data 14.5.25) e n.13727/25 (depositata in data 22.5.25).
Con ordinanza in data 10.6.25 questa Corte, in considerazione della contestuale trattazione di n.5 controversie (RGA 116/2021; RGA 494/2021; RGA 461/2023; RGA 700/2023 e RGA 541/2024) che vedono le parti rispettivamente nelle vesti di appellante e di appellato, invitava i Difensori a precisare con memoria le loro attuali pretese alla luce delle decisioni della Suprema Corte sopra menzionate.
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha dato atto dell'intervenuto riconoscimento dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
La Corte ha riservato la decisione ad un'udienza successiva atteso il carico dei procedimenti da trattare, e deciso la causa alla successiva udienza di camera di consiglio del 3 novembre 2025 (la prima in cui si è ricostituito il Collegio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che l'appello sia meritevole di accoglimento soltanto con riguardo alla richiesta avanzata in via subordinata ex art. 13 comma 3, lett.a) D.L.201/2021, considerato che il Comune di
Venezia ha ridotto le proprie pretese riconoscendo l'agevolazione della riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
Il primo Giudice ha correttamente ricostruito la realtà dei tre immobili fonte del contenzioso, le tre unità catastali cioè che costituiscono un unico corpo di fabbrica di fatto diviso in una metà inferiore, corrispondente al piano terra ed al primo piano fra loro comunicanti (censiti al subalterno 5, con accesso dal numero civico Indirizzo_1) ed in una metà superiore, costituita dal secondo e terzo piano (censiti ai subalterni 7 ed 8, con accesso dal numero civico Indirizzo_1).
Va precisato subito che nell'impugnata sentenza si dà atto che, quanto all'immobile di cui al subalterno 5,
è intervenuta nelle more una rinuncia da parte del Comune a quanto originariamente richiesto al riguardo.
Per brevità non si riportano le incensurabili e condivisibili argomentazioni del primo Giudice - che si ritengono comunque qui integralmente richiamate- in base alle quali le caratteristiche degli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8 rendono certa la circostanza che fossero adibiti ad attività ricettiva classificata e diffusa, gestita dal Patronato Associazione_1 e come tale da considerarsi attività commerciale.
Con specifico riferimento agli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8, a fronte di iniziali carenze da parte della contribuente nel rispondere alle richieste del Comune di Venezia di documentare l'eventuale sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione per godere dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI (ex art.7 lett.i) del D.L.vo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, art. 91 bis D.L 1/2012 e art.1, comma 3, del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge n.68/2014), ritiene la Corte che l'appellante non abbia dimostrato i propri assunti nemmeno nel corso del procedimento.
Dal canto suo parte appellata ha controdedotto, documentato (v. planimetrie, iscrizione alla Camera di
Commercio di Venezia con oggetto "affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast", consistente volume d'affari risultante dall'anagrafe tributaria, registrazione da parte del gestore nel sistema informatizzato dell'imposta di soggiorno del Comune di Venezia, ecc.) e validamente sostenuto che gli immobili di cui si tratta avevano un'unitaria destinazione ricettiva, che non risultavano adibiti a mera residenza religiosa come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza, bensì a residenza turistica.
L'esito del giudizio e la parziale rinuncia dell'appellante ad alcuni motivi giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questo grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara spettante la riduzione del 50% per la presenza del vincolo storico-artistico. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Spese del doppio grado compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 700/2023 depositato il 19/09/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venezia - San Marco 4030 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
Difensore 3 CF Difensore 3-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 24/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30340715 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30340716 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della società si riporta a quanto in atti
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato nei termini di legge la Ricorrente_1 (già Ricorrente_1) ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Venezia del 30.9.2022 n.31/1/23 che, in parziale accoglimento del ricorso avverso gli avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni per omesso versamento dell' IMU e della TASI per l'anno 2016 con riguardo agli immobili siti in Indirizzo_1, identificati al NCEU
Numero 1 di proprietà dell' ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, dichiarava dovuta la somma di euro 8.239,76 oltre a sanzione e interessi per l'IMU 2016 e di euro 3.707.59, oltre sanzioni e interessi per la TASI 2016.
Va precisato che il primo Giudice, con riferimento al terzo immobile, piano terra e primo piano subalterno
5, dava atto della rinuncia alle pretese da parte del Comune di Venezia.
L'appellante contesta la decisione del primo Giudice riproponendo in sostanza le ragioni già svolte in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'esenzione IMU e TASI;
in via subordinata chiede che la sentenza sia riformata con rideterminazione della base imponibile presa a base del calcolo attraverso la riduzione in misura pari al 50% della stessa.
Si costituiva il COMUNE DI VENEZIA depositando controdeduzioni.
Successivamente alla sospensione del giudizio disposta dalla Corte -in diversa composizione- con ordinanza in data 20.9.22, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riferite ad analoghe precedenti controversie, venivano in seguito acquisite le ordinanze della Suprema Corte-Sezione
Tributaria n.12900/25 (depositata in data 14.5.25) e n.13727/25 (depositata in data 22.5.25).
Con ordinanza in data 10.6.25 questa Corte, in considerazione della contestuale trattazione di n.5 controversie (RGA 116/2021; RGA 494/2021; RGA 461/2023; RGA 700/2023 e RGA 541/2024) che vedono le parti rispettivamente nelle vesti di appellante e di appellato, invitava i Difensori a precisare con memoria le loro attuali pretese alla luce delle decisioni della Suprema Corte sopra menzionate.
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha dato atto dell'intervenuto riconoscimento dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
La Corte ha riservato la decisione ad un'udienza successiva atteso il carico dei procedimenti da trattare, e deciso la causa alla successiva udienza di camera di consiglio del 3 novembre 2025 (la prima in cui si è ricostituito il Collegio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che l'appello sia meritevole di accoglimento soltanto con riguardo alla richiesta avanzata in via subordinata ex art. 13 comma 3, lett.a) D.L.201/2021, considerato che il Comune di
Venezia ha ridotto le proprie pretese riconoscendo l'agevolazione della riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
Il primo Giudice ha correttamente ricostruito la realtà dei tre immobili fonte del contenzioso, le tre unità catastali cioè che costituiscono un unico corpo di fabbrica di fatto diviso in una metà inferiore, corrispondente al piano terra ed al primo piano fra loro comunicanti (censiti al subalterno 5, con accesso dal numero civico Indirizzo_1) ed in una metà superiore, costituita dal secondo e terzo piano (censiti ai subalterni 7 ed 8, con accesso dal numero civico Indirizzo_1).
Va precisato subito che nell'impugnata sentenza si dà atto che, quanto all'immobile di cui al subalterno 5,
è intervenuta nelle more una rinuncia da parte del Comune a quanto originariamente richiesto al riguardo.
Per brevità non si riportano le incensurabili e condivisibili argomentazioni del primo Giudice - che si ritengono comunque qui integralmente richiamate- in base alle quali le caratteristiche degli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8 rendono certa la circostanza che fossero adibiti ad attività ricettiva classificata e diffusa, gestita dal Patronato Associazione_1 e come tale da considerarsi attività commerciale.
Con specifico riferimento agli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8, a fronte di iniziali carenze da parte della contribuente nel rispondere alle richieste del Comune di Venezia di documentare l'eventuale sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione per godere dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI (ex art.7 lett.i) del D.L.vo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, art. 91 bis D.L 1/2012 e art.1, comma 3, del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge n.68/2014), ritiene la Corte che l'appellante non abbia dimostrato i propri assunti nemmeno nel corso del procedimento.
Dal canto suo parte appellata ha controdedotto, documentato (v. planimetrie, iscrizione alla Camera di
Commercio di Venezia con oggetto "affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast", consistente volume d'affari risultante dall'anagrafe tributaria, registrazione da parte del gestore nel sistema informatizzato dell'imposta di soggiorno del Comune di Venezia, ecc.) e validamente sostenuto che gli immobili di cui si tratta avevano un'unitaria destinazione ricettiva, che non risultavano adibiti a mera residenza religiosa come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza, bensì a residenza turistica.
L'esito del giudizio e la parziale rinuncia dell'appellante ad alcuni motivi giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questo grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara spettante la riduzione del 50% per la presenza del vincolo storico-artistico. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Spese del doppio grado compensate.