Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1140
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità documentazione resistente per omessa attestazione di conformità

    La Corte ritiene che l'interpretazione del ricorrente non possa trovare accoglimento, poiché la norma in questione disciplina la formazione del fascicolo telematico e non impone un obbligo generalizzato di attestazione di conformità a pena di inutilizzabilità. Inoltre, l'efficacia probatoria delle copie informatiche è garantita dall'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, se non espressamente disconosciuta.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto impositivo prodromico

    L'ente impositore ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento mediante consegna a persona convivente del destinatario, seguita da raccomandata informativa, conformemente all'art. 7 c.3 della L.890/1982.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ritiene infondata l'eccezione di decadenza poiché i termini di legge sono stati rispettati con la notifica del PVC e dell'atto di contestazione entro i termini previsti dall'art. 20, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1140
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1140
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo