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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1140/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
NE LV, EL
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2819/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041598805000 SANZIONI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 499/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e ad AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI (ADM) - DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA E CALABRIA - UFFICIO DEI MONOPOLI
- SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI REGGIO DI CALABRIA in data 24 marzo 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 23 aprile 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di Pagamento n. 094 2024 00415988 05 000, notificata tramite il servizio postale in data 22 gennaio
2025, avente ad oggetto richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 8.764,63 inclusi Oneri di
Riscossione e Diritti di Notifica, per la causale Sanzioni Tributarie con riferimento all'anno 2015 su incarico dell'Ente Creditore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del prodromico atto impositivo,
l'intervenuta decadenza ovvero Prescrizione disciplinate rispettivamente dall'art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. n.
472 del 1997. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva il difetto di legittimazione passiva di ADER in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
la correttezza del proprio operato che, ricevuto il ruolo n. 900176/2024, reso esecutivo il
09/09/2024 e trasmesso il 10/10/2024, procedeva alla tempestiva formazione e notifica della cartella oggi gravata che si perfezionava in data 23/04/2025; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in ragione della sospensione dei termini per effetto della disciplina emergenziale pandemica. Chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza del ricorso e di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA – SOT di Reggio Calabria, che controdeduceva l'intempestività del ricorso, che l'esame della documentazione reperita nel corso della verifica del 16.06.2015, consentiva di rilevare che la parte ricorrente esercitava, quale gestore dell'attività commerciale denominata Società_1 ed in forza di contratto di affiliazione stipulato in data 27.10.2014 con il bookmaker UNIQGROUP Limited, di nazionalità maltese, privo di concessione ed autorizzazione ad operare in Italia, la raccolta ed il trasferimento all'estero di somme di denaro a titolo di scommesse, per il periodo dal 27/10/2014, data di sottoscrizione del contratto, al 16/06/2015, data dell'ultimo accesso;
che la verifica veniva conclusa con la redazione del Processo Verbale di Constatazione n. 1 del 06/06/2019, protocollo n.
18767, notificato al sig. Ricorrente_1, in qualità di obbligato principale, in data 10/06/2019 ed alla società Società_2 LTD, quale obbligato solidale, in data 08/07/2019; che alla parte veniva contestata la condotta rilevata con atto di contestazione n. 8 del 27/11/2019, recante protocollo n. 35539 del 28/11/2019, notificato al ricorrente, in mani della moglie quale familiare convivente, in data 03/12/2019 e, a conclusione della procedura di accertamento venivano emessi gli avvisi di accertamento: - n. MTR140006948U dell'11/11/2019, codice atto 00006903207, protocollo n. 35560 del 28/11/2019, relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'anno d'imposta 2014, per un importo pari a: € 2.015,07, a titolo d'imposta, € 3.425,62, a titolo di sanzioni, € 3.323,94, a titolo di interessi maturati oltre interessi maturandi - n. MTR150007430U del
05/05/2020, codice atto 00007318207, protocollo n. 19915 del 30/07/2020, relativo all'anno d'imposta 2015, per un importo pari a: € 24.850,49, a titolo d'imposta, € 44.730,88, a titolo di sanzioni, € 4.518,02, a titolo di interessi maturati oltre interessi maturandi entrambi notificati al sig. Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta individuale a marchio Società_1 rispettivamente, in data 03/12/2019 e 31/07/2020; che la cartella impugnata ha ad oggetto la riscossione delle sanzioni relative all'atto di contestazione n. 8 del 27/11/2019, recante protocollo n. 35539 del 28/11/2019, notificato al ricorrente, in mani della moglie quale familiare convivente, in data 03/12/2019.
Ciò premesso controdeduceva l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico atteso che l'Atto di contestazione n. 8 del 27/11/2019, protocollo n. 35539 del 28/11/2019, era stato notificato al sig. Ricorrente_1 il 03/12/2019, e costituiva l'atto prodromico e presupposto alla cartella di pagamento impugnata;
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 20, commi 1 e 3, del D.Lgs.
n, 472/1997, e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Parte ricorrente all'udienza chiedeva dichiararsi la inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla parte resistente in quanto priva di attestazione di conformità agli originali.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ciò premesso, occorre preliminarmente occuparsi dell'eccezione, formulata da parte ricorrente relativa alla sostenuta inutilizzabilità degli allegati prodotti dalle parti resistenti in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali. Ciò ai sensi della disposizione di cui al secondo periodo del comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992. Il suddetto articolo recita:
” 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' all'originale.”
Il comma 5 bis è stato introdotto dal Dlgs n. 220 del 30/12/2023.
Secondo l'interpretazione difensiva, esso porrebbe un obbligo generalizzato di attestazione di conformità agli allegati non nativi digitali, a pena di inutilizzabilità dei documenti stessi.
Detta interpretazione non può trovate accoglimento.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva, come peraltro acutamente osservato da più parti, che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato.
L'art. 25-bis, al primo comma, prevede che il difensore del ricorrente possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità. Non si vede come possa esigersi dal difensore che si sia limitato a ricevere copia dei documenti conservati negli archivi del concessionario per la riscossione o dell'ente impositore l'obbligo di attestarne l'autenticità.
Come sopra accennato, ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla collocazione della disposizione in esame.
La norma sull'obbligo del giudice di non tener conto di documenti originali cartacei di cui non sia stata depositata copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non infatti è contenuta in un apposito articolo, né in un apposito comma. Al contrario, la disposizione costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado o comunque in un precedente grado di giudizio. Una norma cosi innovativa rispetto al regime di documentazione processuale delle prove avrebbe dovuto essere contenuta, invero in una articolo o in un comma a parte.
Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo preesistenti.
Ad ulteriore conforto della non applicablità generalizzata della disposizione in esame, soccorrono le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, queste sì aventi portata generale, disposizioni che non risultano essere state espressamente derogate in ordine al processo tributario telematico. Esso recita:”
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Nominativo_1 quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.” Pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione sopra riportata, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ovviamente, per aversi disconoscimento validamente effettuato, per costante giurisprudenza di legittimità , è necessario che chi lo opera indichi gli elementi da cui trae il dubbio di conformità, non bastando un disconoscimento espresso in forma generica.
Coerentemente con le superiori considerazioni, l'eccezione di inutilizzabilità deve essere rigettata.
L'ente impositore ha dimostrato che l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo servizio postale, con consegna della raccomandata nelle mani della moglie del ricorrente che si dichiarava convivente.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha documentato in atti l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento, eseguita mediante consegna a persona presente presso l'indirizzo del destinatario e diverso dallo stesso, di cui è stata specificato il rapporto di affinità e la convivenza anche temporanea con il destinatario, secondo quanto previsto dall'art.7 c.3 della L.890/1982.
Alla consegna a persona diversa dal destinatario ha fatto seguito la raccomandata informativa prevista dalla medesima norma appena citata, e i cui estremi identificativi sono annotati nell'apposita parte dell'avviso di ricevimento prodotto in atti.
Ugualmente infondata risulta l'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 20, commi 1 e 3, del D.Lgs.
n, 472/1997, che prevede quale limite temporale per la notifica della pretesa relativa alla sanzione il “31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o è avvenuto l'accertamento dei singoli tributi”. Orbene poiché nel caso di specie erano stati notificati: il PVC n. 1 del 06/06/2019, prot.
n. 18767, in data 10/06/2019, e l'atto di contestazione n. 8 del 27/11/2019, il 03/12/2019, tutti i termini di legge sono stati rispettati.
Le spese sono a carico della parte ricorrente, e si liquidano, in favore dei resistenti, nell'importo di € 780,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione IX, rigetta il ricorso proposto da Nominativo_2 avverso la cartella di Pagamento n. 094 2024 00415988 05 000. Condanna Nominativo_2 al pagamento in favore dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA – SOT di Reggio Calabria e di Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 780,00 per ciascuno, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
NE LV, EL
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2819/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041598805000 SANZIONI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 499/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e ad AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI (ADM) - DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA E CALABRIA - UFFICIO DEI MONOPOLI
- SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI REGGIO DI CALABRIA in data 24 marzo 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 23 aprile 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di Pagamento n. 094 2024 00415988 05 000, notificata tramite il servizio postale in data 22 gennaio
2025, avente ad oggetto richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 8.764,63 inclusi Oneri di
Riscossione e Diritti di Notifica, per la causale Sanzioni Tributarie con riferimento all'anno 2015 su incarico dell'Ente Creditore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del prodromico atto impositivo,
l'intervenuta decadenza ovvero Prescrizione disciplinate rispettivamente dall'art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. n.
472 del 1997. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva il difetto di legittimazione passiva di ADER in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
la correttezza del proprio operato che, ricevuto il ruolo n. 900176/2024, reso esecutivo il
09/09/2024 e trasmesso il 10/10/2024, procedeva alla tempestiva formazione e notifica della cartella oggi gravata che si perfezionava in data 23/04/2025; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in ragione della sospensione dei termini per effetto della disciplina emergenziale pandemica. Chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza del ricorso e di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA – SOT di Reggio Calabria, che controdeduceva l'intempestività del ricorso, che l'esame della documentazione reperita nel corso della verifica del 16.06.2015, consentiva di rilevare che la parte ricorrente esercitava, quale gestore dell'attività commerciale denominata Società_1 ed in forza di contratto di affiliazione stipulato in data 27.10.2014 con il bookmaker UNIQGROUP Limited, di nazionalità maltese, privo di concessione ed autorizzazione ad operare in Italia, la raccolta ed il trasferimento all'estero di somme di denaro a titolo di scommesse, per il periodo dal 27/10/2014, data di sottoscrizione del contratto, al 16/06/2015, data dell'ultimo accesso;
che la verifica veniva conclusa con la redazione del Processo Verbale di Constatazione n. 1 del 06/06/2019, protocollo n.
18767, notificato al sig. Ricorrente_1, in qualità di obbligato principale, in data 10/06/2019 ed alla società Società_2 LTD, quale obbligato solidale, in data 08/07/2019; che alla parte veniva contestata la condotta rilevata con atto di contestazione n. 8 del 27/11/2019, recante protocollo n. 35539 del 28/11/2019, notificato al ricorrente, in mani della moglie quale familiare convivente, in data 03/12/2019 e, a conclusione della procedura di accertamento venivano emessi gli avvisi di accertamento: - n. MTR140006948U dell'11/11/2019, codice atto 00006903207, protocollo n. 35560 del 28/11/2019, relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'anno d'imposta 2014, per un importo pari a: € 2.015,07, a titolo d'imposta, € 3.425,62, a titolo di sanzioni, € 3.323,94, a titolo di interessi maturati oltre interessi maturandi - n. MTR150007430U del
05/05/2020, codice atto 00007318207, protocollo n. 19915 del 30/07/2020, relativo all'anno d'imposta 2015, per un importo pari a: € 24.850,49, a titolo d'imposta, € 44.730,88, a titolo di sanzioni, € 4.518,02, a titolo di interessi maturati oltre interessi maturandi entrambi notificati al sig. Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta individuale a marchio Società_1 rispettivamente, in data 03/12/2019 e 31/07/2020; che la cartella impugnata ha ad oggetto la riscossione delle sanzioni relative all'atto di contestazione n. 8 del 27/11/2019, recante protocollo n. 35539 del 28/11/2019, notificato al ricorrente, in mani della moglie quale familiare convivente, in data 03/12/2019.
Ciò premesso controdeduceva l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico atteso che l'Atto di contestazione n. 8 del 27/11/2019, protocollo n. 35539 del 28/11/2019, era stato notificato al sig. Ricorrente_1 il 03/12/2019, e costituiva l'atto prodromico e presupposto alla cartella di pagamento impugnata;
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 20, commi 1 e 3, del D.Lgs.
n, 472/1997, e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Parte ricorrente all'udienza chiedeva dichiararsi la inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla parte resistente in quanto priva di attestazione di conformità agli originali.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ciò premesso, occorre preliminarmente occuparsi dell'eccezione, formulata da parte ricorrente relativa alla sostenuta inutilizzabilità degli allegati prodotti dalle parti resistenti in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali. Ciò ai sensi della disposizione di cui al secondo periodo del comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992. Il suddetto articolo recita:
” 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' all'originale.”
Il comma 5 bis è stato introdotto dal Dlgs n. 220 del 30/12/2023.
Secondo l'interpretazione difensiva, esso porrebbe un obbligo generalizzato di attestazione di conformità agli allegati non nativi digitali, a pena di inutilizzabilità dei documenti stessi.
Detta interpretazione non può trovate accoglimento.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva, come peraltro acutamente osservato da più parti, che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato.
L'art. 25-bis, al primo comma, prevede che il difensore del ricorrente possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità. Non si vede come possa esigersi dal difensore che si sia limitato a ricevere copia dei documenti conservati negli archivi del concessionario per la riscossione o dell'ente impositore l'obbligo di attestarne l'autenticità.
Come sopra accennato, ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla collocazione della disposizione in esame.
La norma sull'obbligo del giudice di non tener conto di documenti originali cartacei di cui non sia stata depositata copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non infatti è contenuta in un apposito articolo, né in un apposito comma. Al contrario, la disposizione costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado o comunque in un precedente grado di giudizio. Una norma cosi innovativa rispetto al regime di documentazione processuale delle prove avrebbe dovuto essere contenuta, invero in una articolo o in un comma a parte.
Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo preesistenti.
Ad ulteriore conforto della non applicablità generalizzata della disposizione in esame, soccorrono le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, queste sì aventi portata generale, disposizioni che non risultano essere state espressamente derogate in ordine al processo tributario telematico. Esso recita:”
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Nominativo_1 quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.” Pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione sopra riportata, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ovviamente, per aversi disconoscimento validamente effettuato, per costante giurisprudenza di legittimità , è necessario che chi lo opera indichi gli elementi da cui trae il dubbio di conformità, non bastando un disconoscimento espresso in forma generica.
Coerentemente con le superiori considerazioni, l'eccezione di inutilizzabilità deve essere rigettata.
L'ente impositore ha dimostrato che l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo servizio postale, con consegna della raccomandata nelle mani della moglie del ricorrente che si dichiarava convivente.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha documentato in atti l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento, eseguita mediante consegna a persona presente presso l'indirizzo del destinatario e diverso dallo stesso, di cui è stata specificato il rapporto di affinità e la convivenza anche temporanea con il destinatario, secondo quanto previsto dall'art.7 c.3 della L.890/1982.
Alla consegna a persona diversa dal destinatario ha fatto seguito la raccomandata informativa prevista dalla medesima norma appena citata, e i cui estremi identificativi sono annotati nell'apposita parte dell'avviso di ricevimento prodotto in atti.
Ugualmente infondata risulta l'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 20, commi 1 e 3, del D.Lgs.
n, 472/1997, che prevede quale limite temporale per la notifica della pretesa relativa alla sanzione il “31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o è avvenuto l'accertamento dei singoli tributi”. Orbene poiché nel caso di specie erano stati notificati: il PVC n. 1 del 06/06/2019, prot.
n. 18767, in data 10/06/2019, e l'atto di contestazione n. 8 del 27/11/2019, il 03/12/2019, tutti i termini di legge sono stati rispettati.
Le spese sono a carico della parte ricorrente, e si liquidano, in favore dei resistenti, nell'importo di € 780,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione IX, rigetta il ricorso proposto da Nominativo_2 avverso la cartella di Pagamento n. 094 2024 00415988 05 000. Condanna Nominativo_2 al pagamento in favore dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA – SOT di Reggio Calabria e di Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 780,00 per ciascuno, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026