Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 361/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 361 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, nella via Giosuè Carducci, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ziino, che lo rappresenta e difende giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 08.02.2024 e procura in atti parte attrice opponente
e
, nata a Castelvetrano il [...], in [...] e quale esercente la responsabilità CP_1
genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...], e Persona_1 CP_2
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Partanna, nella via Palermo n.
[...]
88, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nastasi, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti parti convenute opposte
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.12.2024, svoltasi mediante il sistema della trattazione scritta, previsto dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 01.02.2024, con il quale , in CP_1
proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
e lo intimavano al pagamento della somma di € 970.409,87, comprensiva di CP_2
Palermo, in riforma della sentenza n. 383/2016 del Tribunale di Marsala, nel procedimento iscritto al n. 1624/2016 R.G.
Con la spiegata opposizione, il domandava, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi la nullità/inefficacia dell'atto di precetto opposto poiché notificato in violazione dell'art. 243 bis, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.
Nello specifico, parte opponente rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In via di urgenza, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 1.2.2024 dai sig.ri
, (nato nel 2007) e . CP_1 Persona_1 CP_2
Nel merito, dichiarare la inefficacia dell'atto di precetto e comunque con qualsiasi statuizione dichiarare che i sig.ri , (nato nel 2007) e , non CP_1 Persona_1 CP_2 hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli odierni opposti, i quali, rilevato che la
Corte di Appello aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 819/2023, gravata da ricorso per Cassazione, chiedevano:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
Ritenere e dichiarare in caso di annullamento della procedura esecutiva opposta tenuto il Comune di in persona del Sindaco al deposito cauzionale di una somma di denaro non inferiore Parte_1 al 70% dell'importo portato in sentenza.
Emettere ogni altro più opportuno provvedimento di legge.
Con vittoria di spese”.
3. Disposto il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 11.04.2024, all'udienza del 19.12.2024, svoltasi mediante il sistema della trattazione scritta, previsto dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, preliminarmente deve evidenziarsi che con ordinanza n. 951/2024 la Corte di
Appello di Palermo, nell'ambito del procedimento portante il n. R.G. 226/2024 ha confermato il decreto reso in data 09.02.2024 con il quale aveva disposto, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., la sospensione della esecuzione della sentenza n. 819/2023 emessa dalla medesima Corte in data
16.03/24.04.2023 nel procedimento n. R.G. 1624/2016, ritenendo sussistente, in senso favorevole all'appellante odierna opponente, il requisito del periculum in mora.
La sospensione ex art. 373 c.p.c. del titolo posto a base dell'atto di precetto, costituendo provvedimento meramente provvisorio e non definitivo, non esime l'odierno Giudicante dall'esame nel merito della spiegata opposizione a precetto. Inconferente appare il richiamo operato da parte opponente ai principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 25478/2021, n. 9899/2922 e 21264/2024, atteso che tali pronunce concernono la diversa ipotesi della definitiva caducazione del titolo esecutivo.
Ciò posto e venendo all'esame dell'unico motivo di opposizione formulato dal opponente, Pt_1
deve osservarsi che secondo il disposto di cui all'art. 243 bis, commi 1 e 5, del d. lgs. n. 267/2000
(c.d. TUEL), i Comuni e le Province per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (di cui ai precedenti artt. 193 e 194 del medesimo testo normativo), possono ricorrere, con delibera consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
La procedura de qua è volta a dotare l'ente locale di uno strumento idoneo a programmare – su un arco temporale pluriennale – le misure correttive funzionali a “ristabilire, con gradualità, la fisiologia contabile di equilibri economici, finanziari e gestionali” (in termini, Corte dei Conti, sez. riun., n. 26/2014), compromessi da una situazione di deficit che non presenta ancora i caratteri di gravità tipici del dissesto.
È, altresì, finalizzata a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento, tenuto conto che il predissesto, evitando il ricorso alla gestione commissariale, lascia impregiudicata la gestione in capo all'organo elettivo.
Stabiliscono i commi primo e terzo dell'art. 243 quater d.lgs. 267/2000 che l'ente locale che ha deliberato il ricorso alla procedura di predissesto ha a disposizione il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera per procedere all'accertamento della reale situazione finanziaria dell'ente e per approvare un piano di durata compresa tra quattro e venti anni (compreso quello in corso), corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario e recante tutte le misure necessarie a superare le condizioni di disavanzo rilevate, nell'ottica della sana gestione finanziaria.
L'esame del piano pluriennale passa attraverso una prima fase, di carattere istruttorio, affidata alla operante presso il Ministero dell'interno, nella quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, il detto organo redige una relazione finale;
ed una seconda fase, di carattere decisorio, di competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in cui la Sezione si pronuncia, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta relazione ministeriale, all'esito della valutazione, propedeutica all'approvazione o al diniego, della
«congruenza» del piano ai fini del riequilibrio, in termini di sostenibilità dello stesso e di adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. In forza dell'art. 243 bis, comma 4, d.lgs. 267/2000, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte della Corte dei Conti – approvazione o diniego, nel caso di specie, non ancora intervenuti.
Dal tenore della disposizione da ultimo richiamata si evince, dunque, che, in pendenza della procedura di riequilibrio finanziario e fino alla approvazione o al rigetto del piano, sono sospese esclusivamente le esecuzioni forzate “intraprese”, ossia già avviate, senza impedire che, con la notificazione del mero precetto – prima e a prescindere dall'avvio dell'esecuzione – possano intimarsi ulteriori pagamenti e contestualmente minacciarsi, per il caso di persistente inottemperanza, successive iniziative esecutive.
Va, al riguardo, ricordato che il precetto integra un atto obbligatorio ma ancora prodromico al processo esecutivo, il cui avvio richiede il compimento di atti esecutivi successivi alla notifica del precetto stesso.
Da ciò consegue, nella specie, che la procedura esecutiva che, con il precetto opposto, le parti opposte hanno manifestato soltanto l'intenzione di intraprendere, senza essere allo stato ancora promossa, non può rientrare nell'ambito di operatività della descritta disciplina, che l'Ente opponente ha invocato.
Deve, quindi, disatteso il motivo di opposizione formulato dal Parte_1
Osserva ancora il Giudicante che le odierne parti opposte hanno, nel corso del giudizio, rappresentato che il opponente ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. Pt_1
248 del d. lgs. 276/2000 – circostanza fattuale, questa, in ordine alla quale nessuna osservazione è stata formulata dal medesimo Pt_1
A mente dell'art. 248, comma 2, del d. lgs. 267/2000, “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”.
L'art. 252, comma 4, a sua volta, stabilisce che “l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
La norma è stata integrata dall'art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 (convertito con L. n. 140/2004), secondo cui, “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, … si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11”.
La giurisprudenza amministrativa è intervenuta più volte a fissare la corretta interpretazione delle norme citate, da ultimo con la sentenza n. 1 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del
12.1.2022, che ha richiamato altro suo precedente, ovvero la sentenza n. 15 del 2020.
Il principio sancito dall'A.P., nello specifico, è quello a mente del quale, sotto il profilo finanziario, se gli “atti e fatti” cui è correlato il provvedimento giurisdizionale (o amministrativo) sono cronologicamente ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l'insorgere del titolo di spesa, deve essere imputato alla gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11.
Ed infatti, secondo i giudici amministrativi, le norme sul dissesto finanziario degli enti locali sono preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio, mediante un'apposita procedura di risanamento, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, diretta ad attrarre tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo, e con l'unico limite rappresentato dall'approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della gestione liquidatoria.
Nello specifico, si è affermato che, se i debiti giudiziariamente accertati posteriormente ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell'ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma rimarrebbe pregiudicata la stessa gestione delle funzioni ordinarie del comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendosi così a rischio l'esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dall'ente.
Ebbene, nel caso di specie, in disparte la già formulata considerazione che con la notifica del mero precetto non è stata avviata azione esecutiva, il credito portato dal precetto opposto è costituito dalla somma liquidata, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in conseguenza della condotta illecita ascritta, tra gli altri, al Comune opponente, nella sentenza n. 819/2023, resa dalla Corte di Appello di Palermo nel procedimento portante il n. R.G. 1624/2016, in favore delle odierne parti opposte (in accoglimento dell'appello da queste ultime proposto avverso la sentenza n.
383/2016 del Tribunale di Marsala).
Il credito in questione non appare quindi riferibile ad “atti e fatti di gestione” accaduti prima del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, atteso che le somme riconosciute in favore delle parti opposte sono correlate ed attengono ad un illecito civile imputabile all'ente, che, in quanto tale, è estraneo all'attività strettamente gestionale del comune, presupposto necessario al fine di attrarre i relativi debiti alla massa separata affidata alla gestione dell' organo straordinario di liquidazione.
Ne consegue che, non essendo la genesi del debito, antecedente al dissesto, costituita da un “fatto o atto di gestione”, la sentenza successiva (poiché non ancora passata in giudicato) alla dichiarazione di dissesto sarà suscettibile di esecuzione in via ordinaria, non trattandosi di un costo economico della gestione dissestata.
In tal senso, secondo un orientamento diffuso nella giurisprudenza amministrativa, “l'art. 5 può trovare applicazione sempre che dietro il debito sia rinvenibile, sul piano fattuale oltre che contabile, un'operazione di gestione, ma non può includere i debiti sganciati dall'attività gestoria dell'ente e come tali privi di impegno contabile” (cfr. Consiglio di Stato n. 3237/2019; Consiglio di
Stato n. 3937/2017; Consiglio di Stato n. 4183/2016; Tar Reggio Calabria n. 696/2020; Tar Reggio
Calabria n. 231/2018).
Sulla scorta delle pregresse considerazioni, l'opposizione spiegata dal Parte_1
va rigettata.
[...]
5. Appare equo in ragione della peculiarità della materia, disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione al precetto avanzata dal Parte_1
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Marsala in data 05.02.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona