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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3852/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 02820259006006073000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120009617451000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3852/25 il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.02820259006006073000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 16.07.2025, atto con il con il quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo dovuto in forza di crediti portati dalla cartella di pagamento n.
02820120009617451000, notificata in data 04.12.2012 dell'importo complessivo di € 11.946,04 e relativa al mancato pagamento IRPEF per l'anno 2018.
A sostegno del ricorso, il contribuente lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento, deducendo il vizio di notifica della cartella prodromica, oltre che il difetto di sottoscrizione della cartella esattoriale, la prescrizione del credito, argomentando il ricorrente, inoltre, il difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione specifica della modalità di calcolo degli interessi:
Si sono costituiti i resistenti Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta ed il concessionario
Agenzia Riscossione, i quali hanno dedotto l'infondatezza della domanda, tenuto conto della documentazione all'uopo prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il resistente concessionario ha prodotto copia di attestato di rituale notificazione della cartella nr.
02820120009617451000 notificata con deposito alla Casa Comunale, attesa la irreperibilità assoluta del destinatario, come da relata del 29.10.12 e affissione al Comune il 26.11.2012 ( c.f.r. doc.3 produzione concessionario ) oltre che preavviso di fermo amministrativo n. 2880201500000092000 notificato il 13.3.2015 come risultante da relata a mani della moglie del destinatario ( c.f.r. doc.
4. produzione resistente concessionario), atto quest'ultimo richiamante la cartella in questione e qualificante l'avvenuta conoscenza della stessa da parte dell'odierno ricorrente.
In ragione della notifica dei sopra richiamati atti, quindi, deve stimarsi come infondata l'allegazione di parte ricorrente in punto di omessa notifica della cartella presupposta all'intimazione opposta.
Circa la dedotta prescrizione del credito, il Collegio rimarca come trattasi di pretesa erariale per Irpef annualità 2008, pertanto tenuto conto della notifica degli atti di cui sopra, oltre che della rituale notifica di atto di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 in data 11.12.19; in data 30.6.22 ed in data 4.8.23 ( c.f.r. docc. 5,6,7 produzione resistente), la dedotta eccezione di prescrizione deve ritenersi come infondata.
L'avvenuta notifica della cartella esattoriale richiamata nell'opposta intimazione e la consumazione del relativo termine perentorio di impugnazione, rende priva di pregio, infine, la contestazione dell'omessa sottoscrizione della cartella e dell'asserito difetto di motivazione difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione specifica della modalità di calcolo degli interessi, trattandosi di contestazioni da formalizzarsi con specifica impugnazione avverso la cartella de qua.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Circa il governo delle spese, preso atto del rigetto della domanda e visto il principio di soccombenza, il
Collegio decide come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV;
così decide: -Rigetta la domanda;
-
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti liquidate per ciascuno in € 1500,00 per onorari, oltre accessori di legge. Così deciso in Caserta nella Camera di
Consiglio del 9.1.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott. Andrea Ferraiuolo Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3852/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 02820259006006073000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120009617451000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3852/25 il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.02820259006006073000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 16.07.2025, atto con il con il quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo dovuto in forza di crediti portati dalla cartella di pagamento n.
02820120009617451000, notificata in data 04.12.2012 dell'importo complessivo di € 11.946,04 e relativa al mancato pagamento IRPEF per l'anno 2018.
A sostegno del ricorso, il contribuente lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento, deducendo il vizio di notifica della cartella prodromica, oltre che il difetto di sottoscrizione della cartella esattoriale, la prescrizione del credito, argomentando il ricorrente, inoltre, il difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione specifica della modalità di calcolo degli interessi:
Si sono costituiti i resistenti Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta ed il concessionario
Agenzia Riscossione, i quali hanno dedotto l'infondatezza della domanda, tenuto conto della documentazione all'uopo prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il resistente concessionario ha prodotto copia di attestato di rituale notificazione della cartella nr.
02820120009617451000 notificata con deposito alla Casa Comunale, attesa la irreperibilità assoluta del destinatario, come da relata del 29.10.12 e affissione al Comune il 26.11.2012 ( c.f.r. doc.3 produzione concessionario ) oltre che preavviso di fermo amministrativo n. 2880201500000092000 notificato il 13.3.2015 come risultante da relata a mani della moglie del destinatario ( c.f.r. doc.
4. produzione resistente concessionario), atto quest'ultimo richiamante la cartella in questione e qualificante l'avvenuta conoscenza della stessa da parte dell'odierno ricorrente.
In ragione della notifica dei sopra richiamati atti, quindi, deve stimarsi come infondata l'allegazione di parte ricorrente in punto di omessa notifica della cartella presupposta all'intimazione opposta.
Circa la dedotta prescrizione del credito, il Collegio rimarca come trattasi di pretesa erariale per Irpef annualità 2008, pertanto tenuto conto della notifica degli atti di cui sopra, oltre che della rituale notifica di atto di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 in data 11.12.19; in data 30.6.22 ed in data 4.8.23 ( c.f.r. docc. 5,6,7 produzione resistente), la dedotta eccezione di prescrizione deve ritenersi come infondata.
L'avvenuta notifica della cartella esattoriale richiamata nell'opposta intimazione e la consumazione del relativo termine perentorio di impugnazione, rende priva di pregio, infine, la contestazione dell'omessa sottoscrizione della cartella e dell'asserito difetto di motivazione difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione specifica della modalità di calcolo degli interessi, trattandosi di contestazioni da formalizzarsi con specifica impugnazione avverso la cartella de qua.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Circa il governo delle spese, preso atto del rigetto della domanda e visto il principio di soccombenza, il
Collegio decide come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV;
così decide: -Rigetta la domanda;
-
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti liquidate per ciascuno in € 1500,00 per onorari, oltre accessori di legge. Così deciso in Caserta nella Camera di
Consiglio del 9.1.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott. Andrea Ferraiuolo Dott.ssa Alessandra Piscitiello