Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 311
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di notifica della cartella esattoriale

    Il concessionario ha prodotto attestato di rituale notifica della cartella con deposito presso la Casa Comunale, attesa l'irreperibilità assoluta del destinatario, e di successivo preavviso di fermo amministrativo notificato a mani della moglie, atto che richiamava la cartella in questione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La pretesa erariale è per IRPEF annualità 2008. Tenuto conto della notifica degli atti e di atti di rimborso e proposta di compensazione, l'eccezione di prescrizione è infondata.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione della cartella esattoriale

    L'avvenuta notifica della cartella esattoriale e la consumazione del relativo termine perentorio di impugnazione rendono priva di pregio tale contestazione, che doveva essere formalizzata con specifica impugnazione avverso la cartella.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione specifica della modalità di calcolo degli interessi

    L'avvenuta notifica della cartella esattoriale e la consumazione del relativo termine perentorio di impugnazione rendono priva di pregio tale contestazione, che doveva essere formalizzata con specifica impugnazione avverso la cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 311
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 311
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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