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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19586 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 19586 / 2024 promossa da:
nata in [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SABRINA CALTABIANO
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 281 decies e ss cpc, e in accoglimento del ricorso, accertare e
DICHIARARE
- In via principale che
(CP ) nata a [...]/SC - (Brasile) il Parte_1 C.F._1
23 settembre 1988 e residente a [...]/SC (Brasile)
1 è cittadina italiana in quanto discendente di cittadino italiano ( ) ordinando al Persona_1
, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei Registri dello Stato Civile della cittadinanza dei ricorrenti stessi.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
6.11.2024, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nato il [...] nel Comune di Spoccia (oggi Comune di Valle Persona_1
Cannobina provincia di Verbano Cusio Ossola), come da atto di battesimo (cfr. doc. 1). emigrava in Brasile e ivi contraeva matrimonio con la SI.ra il Persona_1 Persona_2
23.2.1883 (cfr. doc. 3). Il 21.4.1893 nasceva in Brasile il loro figlio (cfr. doc. 4). Persona_3
Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino brasiliano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati (cfr. doc. 2).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 23.1.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava l'udienza di comparizione al 12.6.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pertanto, nel caso di specie, posto che la ricorrente è residente all'estero, che l'avo
è nato a [...] (oggi Comune di Valle Cannobina provincia di Verbano Cusio
2 Ossola), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente
è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_2 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_3 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
3 Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
La ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. La linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] nel Comune di Spoccia Persona_1
(oggi Comune di Valle Cannobina provincia di Verbano Cusio Ossola) da genitori italiani
( e e ha contratto matrimonio il 23.2.1889 con Persona_4 Controparte_2 Per_2 dopo essere emigrato in Brasile (All. 1 e 3);
[...]
- che il SI. (o anche non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano Persona_1 Per_5 come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità brasiliane competenti
(All. 2);
- che dall'unione tra e è nato in [...] in data [...] il Persona_1 Persona_2 figlio (All.4); Persona_3
- dall'unione di e nasceva in data 30.9.1931 la figlia Persona_3 Persona_6 naturale (All. 5); Persona_7
- che contraeva matrimonio in data 14.6.1958 con (All. Persona_3 Parte_4
6; nell'atto di matrimonio si dà conto del fatto che è figlia di Persona_7 Parte_5
; il che porta a ritenere che l'indicazione della partner di come
[...] Parte_6
di cui al doc. 5, sia frutto di una difficoltà a translitterare il documento Persona_6 scritto a mano, con grafia di difficile lettura;
si segnala solo che, per il resto, le altre indicazioni utili a identificare la partner di coincidono;
il che consente di ricostruire Persona_3 in termini solidi la linea di discendenza);
- che ha contratto matrimonio in data 19.8.1952 con Persona_7 Parte_7
(All. 7) e dalla loro unione è nata in data [...] (All.8 e 10); Persona_8
4 - che dall'unione tra e è nata in data [...] Parte_8 Persona_9
, odierna ricorrente (All. 9 e 11; si evidenzia solo che, Parte_1 nell'epigrafe del ricorso, l'identità della ricorrente indicata come Parte_1
; tuttavia, tutti i documenti in atti – atto di nascita, carta di identità,
[...] generalità indicate nella procura alle liti – identificano la ricorrente come
[...]
, senza possibilità di equivoco;
da ritenere che l'indicazione di Parte_1 Parte_1
posta solo in epigrafe – ma non nella parte espositiva del ricorso e non nelle
[...] conclusioni – sia frutto di evidente errore materiale).
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”.
Quindi, nel caso di specie, la SI.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure Persona_7 sanguinis alla propria figlia, SI.ra , nata in data [...]. Persona_8
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
5 6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo alla ricorrente
nata in [...] il [...], Parte_1 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 12/6/2025
Il Giudice
Dr. Andrea Natale
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 19586 / 2024 promossa da:
nata in [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SABRINA CALTABIANO
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 281 decies e ss cpc, e in accoglimento del ricorso, accertare e
DICHIARARE
- In via principale che
(CP ) nata a [...]/SC - (Brasile) il Parte_1 C.F._1
23 settembre 1988 e residente a [...]/SC (Brasile)
1 è cittadina italiana in quanto discendente di cittadino italiano ( ) ordinando al Persona_1
, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei Registri dello Stato Civile della cittadinanza dei ricorrenti stessi.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
6.11.2024, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nato il [...] nel Comune di Spoccia (oggi Comune di Valle Persona_1
Cannobina provincia di Verbano Cusio Ossola), come da atto di battesimo (cfr. doc. 1). emigrava in Brasile e ivi contraeva matrimonio con la SI.ra il Persona_1 Persona_2
23.2.1883 (cfr. doc. 3). Il 21.4.1893 nasceva in Brasile il loro figlio (cfr. doc. 4). Persona_3
Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino brasiliano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati (cfr. doc. 2).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 23.1.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava l'udienza di comparizione al 12.6.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pertanto, nel caso di specie, posto che la ricorrente è residente all'estero, che l'avo
è nato a [...] (oggi Comune di Valle Cannobina provincia di Verbano Cusio
2 Ossola), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente
è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_2 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_3 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
3 Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
La ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. La linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] nel Comune di Spoccia Persona_1
(oggi Comune di Valle Cannobina provincia di Verbano Cusio Ossola) da genitori italiani
( e e ha contratto matrimonio il 23.2.1889 con Persona_4 Controparte_2 Per_2 dopo essere emigrato in Brasile (All. 1 e 3);
[...]
- che il SI. (o anche non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano Persona_1 Per_5 come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità brasiliane competenti
(All. 2);
- che dall'unione tra e è nato in [...] in data [...] il Persona_1 Persona_2 figlio (All.4); Persona_3
- dall'unione di e nasceva in data 30.9.1931 la figlia Persona_3 Persona_6 naturale (All. 5); Persona_7
- che contraeva matrimonio in data 14.6.1958 con (All. Persona_3 Parte_4
6; nell'atto di matrimonio si dà conto del fatto che è figlia di Persona_7 Parte_5
; il che porta a ritenere che l'indicazione della partner di come
[...] Parte_6
di cui al doc. 5, sia frutto di una difficoltà a translitterare il documento Persona_6 scritto a mano, con grafia di difficile lettura;
si segnala solo che, per il resto, le altre indicazioni utili a identificare la partner di coincidono;
il che consente di ricostruire Persona_3 in termini solidi la linea di discendenza);
- che ha contratto matrimonio in data 19.8.1952 con Persona_7 Parte_7
(All. 7) e dalla loro unione è nata in data [...] (All.8 e 10); Persona_8
4 - che dall'unione tra e è nata in data [...] Parte_8 Persona_9
, odierna ricorrente (All. 9 e 11; si evidenzia solo che, Parte_1 nell'epigrafe del ricorso, l'identità della ricorrente indicata come Parte_1
; tuttavia, tutti i documenti in atti – atto di nascita, carta di identità,
[...] generalità indicate nella procura alle liti – identificano la ricorrente come
[...]
, senza possibilità di equivoco;
da ritenere che l'indicazione di Parte_1 Parte_1
posta solo in epigrafe – ma non nella parte espositiva del ricorso e non nelle
[...] conclusioni – sia frutto di evidente errore materiale).
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”.
Quindi, nel caso di specie, la SI.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure Persona_7 sanguinis alla propria figlia, SI.ra , nata in data [...]. Persona_8
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
5 6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo alla ricorrente
nata in [...] il [...], Parte_1 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 12/6/2025
Il Giudice
Dr. Andrea Natale
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