TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/10/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 423/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Elisa Tancredi presso il cui studio in Besozzo (VA), via XXV Aprile 80, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentati CP_2 CodiceFiscale_4 ed assistiti dall'Avv. Lorenzo MARTINELLI presso il cui studio in Varese, Via Arconati n. 51 sono elettivamente domiciliati, come da procura in calce alla costituzione
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 16 settembre 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo e sintetica allegazione delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto: “In via Principale: accertare l'illegittima installazione, da parte dei sigg.ri
[...]
e , del modulo esterno pompa di calore di cui è causa per i motivi CP_1 CP_2 dedotti in narrativa e per l'effetto condannare i resistenti alla sua rimozione immediata, a cura e spese a carico degli stessi.
1 In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza di diritti di servitù di sporto o di passaggio gravanti sul tetto di copertura della proprietà TI in favore del fondo di proprietà dei resistenti, con conseguente ordine di cessazione di ogni turbativa.
In ogni caso: condannare i resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali di lite, nonché delle spese e compensi della esperita procedura di mediazione obbligatoria”.
Allegavano, in particolare, i ricorrenti:
- di essere comproprietari dell'unità immobiliare sita in Gavirate (VA), loc. Voltorre, Via
Oltrona n. 3, identificata al NCEU censuario di Gavirate, Sez VO foglio 02, particella 820 sub 2 graff 1553, particella 1552, particella 820 sub 3 graff 1552 -, nonché part. 820 sub 2 graff 1553;
- che i resistenti erano proprietari dell'unità immobiliare adiacente alla loro proprietà, sita in
Voltorre di Gavirate, censita al NCEU di Gavirate, sez VO foglio 02, particella 821 sub 502 graff 2866, sub. 501;
- che il livello del colmo della loro proprietà era situato ad un'altezza inferiore rispetto al colmo della copertura a tetto della adiacente proprietà dei resistenti;
- che in data 04/08/2022 durante i lavori di ristrutturazione dello stabile di proprietà dei resistenti, gli stessi gli avevano chiesto il permesso di salire sul tetto dell'immobile di loro proprietà al fine di eseguire opere di intonacatura e verniciatura sul timpano del tetto lato ovest della loro proprietà ed opere di posa cappotto, intonacatura e verniciatura della sezione di muro di confine lato sud della medesima proprietà;
- che avevano autorizzato quanto richiesto dai vicini;
- che la ditta incaricata dai resistenti, senza chiedere alcun permesso e in assoluta autonomia, aveva proceduto all'installazione di un modulo esterno pompa di calore sulla parete confinante a livello di copertura;
- che il modulo era stato appoggiato a due zanche metalliche, sporgenti circa 50 cm e aggettanti sullo spazio aereo della copertura di loro proprietà;
- che prima di questo evento la parete confinante ad altezza copertura era libera da qualsiasi elemento;
2 - che in data 03/11/2023 avevano inviato, tramite legale, raccomandata a.r. ai resistenti con la quale li avevano invitati a rimuovere il manufatto installato;
- che la diffida non aveva sortito alcun effetto;
- che anche il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata partecipazione dei resistenti.
1.2 Con memoria di costituzione, depositata in data 12 maggio 2025, si costituivano i resistenti,
e , chiedendo: “Nel merito Controparte_1 CP_2
Accertare la cessazione della materia del contendere a seguito della rimozione del modulo di pompa di calore.
Nel merito – in via subordinata
Dichiarare l'insussistenza della lesione di qualsivoglia diritto vantato da parte dei Signori
AVVINTI a causa dell'installazione del modulo esterno della pompa di calore.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi solo in caso di opposizione alla cessazione dell'odierno procedimento da parte dei ricorrenti”.
Allegavano, in particolare, i resistenti:
- che nel corso dei lavori di ristrutturazione della loro nuova abitazione si era reso necessario procedere con l'installazione sulla facciata esterna dell'abitazione del modulo di pompa di calore;
- che su disposizione e consiglio dell'impresa appaltante si era proceduti ad installare il modulo della pompa di calore sulla facciata posta a ovest;
- che il modulo pompa di calore consisteva in una “scatola” metallica di ridotte dimensioni pari a circa cm 45x100x80;
- che tale modulo era affisso alla parete e sporgeva – senza toccarlo –sopra il tetto di parte ricorrente per meno di cm 50, senza generare alcun pericolo o limitazione al godimento del tetto stesso.
- che parte ricorrente era fin dall'inizio pienamente a conoscenza dell'installazione del modulo della pompa di calore che era avvenuta nel 2022 e solo a distanza di più di un anno dall'installazione, nel novembre 2023, senza che mai prima di allora fosse stata mossa alcuna contestazione, avevano ricevuto la richiesta di rimozione dell'opera installata seguito della ricezione dell'invito a partecipare a procedimento di mediazione civile promosso da controparte;
- che le trattative intercorse tra le parti avevano avuto esito negativo;
3 - che in ragione dell'impossibilità di raggiungere un accordo con la controparte, “senza alcun riconoscimento dei diritti vantati da controparte, ma al solo fine di evitare ulteriori attriti e tensioni con i vicini”, avevano rimosso il modulo pompa di calore.
1.3 Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative relativamente alle spese di lite, all'udienza del 16 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La cessazione della materia del contendere e la conseguente pronuncia sulle spese di lite
2.1 Nessun dubbio in merito all'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo entrambe le parti chiesto di pronunciare tale cessazione e non essendovi dubbi circa la rimozione della pompa di calore oggetto del giudizio (doc. 4 fascicolo resistenti).
La presente pronuncia, pertanto, viene resa solo con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi seguendo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente qualora non fosse intervenuto il fatto estintivo della pretesa della ricorrente.
2.2 Nel caso di specie, qualora non fosse cessata la materia del contendere, l'accertamento si sarebbe risolto nel senso del riconoscimento del diritto invocato dai ricorrenti.
E infatti, è circostanza pacifica in causa, oltre che risultante dalle fotografie prodotte (doc. 4 fascicolo ricorrenti) che la pompa di calore installata dai resistenti sulla parete laterale dell'immobile di loro proprietà, sporge sulla proprietà dei ricorrenti e invade lo spazio aereo sovrastante il tetto del loro edificio, occupando uno spazio corrispondente alle dimensioni della pompa, pari a circa cm 45x100x80.
Ai sensi dell'art. 840 cod. civ., lo spazio aereo sovrastante un'area appartiene al proprietario dell'area stessa, che, tuttavia, non può escludere attività di terzi quando siano tali da non pregiudicare alcun suo legittimo interesse, in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo.
Al fine di stabilire se l'immissione dello sporto della pompa di calore nello spazio aereo sovrastante la proprietà altrui sia preclusa o consentita, occorre valutare se sussista l'interesse del proprietario dell'area, su cui sporge la pompa di calore, ad escluderlo.
Sul punto la Suprema Corte si è pronunciata in diverse occasioni affermando che “La sussistenza dell'interesse del proprietario del suolo ad escludere l'attività di terzi, che si svolga nello spazio sovrastante, ai sensi dell'art. 840, secondo comma, cod. civ., va valutata con riferimento non
4 soltanto all'attuale situazione e destinazione del suolo, ma anche alle sue possibili, future utilizzazioni, sia pure in concreto non individuate, purché compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo medesimo, a nulla rilevando che questo sia attualmente soggetto a servitù incompatibili con l'utilizzazione edificatoria dello spazio ad esso sovrastante da parte del proprietario. Tali limitazioni, infatti, potendo venir meno nel tempo, non escludono che alla futura utilizzazione del suolo possa derivare pregiudizio dalla tolleranza di violazioni corrispondenti all'illegittimo esercizio di nuove servitù, le quali potrebbero costituirsi per usucapione, incidendo, quindi, in via autonoma sulle possibili future utilizzazioni del fondo”
(Cass. n. 17207/2011, nello stesso senso Cass. n. 20129/2004).
L'interesse che consente di escludere l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante la proprietà deve quindi essere un interesse concreto, anche se non attuale.
Nel caso di specie l'interesse dei ricorrenti a sfruttare lo spazio aereo immediatamente sovrastante la loro proprietà è certamente concreto (ad esempio: per realizzare un intervento di sopraelevazione, di recupero del sottotetto, di restauro…), anche se non fosse attuale, come eccepito dai resistenti in ragione dei vincoli paesaggistici esistenti (circostanza comunque contraddetta dalla relazione del consulente dei ricorrenti nella relazione prodotta quale doc. 4 dagli stessi).
Si tratta infatti di limitazioni paesaggistiche che possono mutare nel tempo, con la conseguenza che la tolleranza dell'installazione della pompa di calore può determinare un pregiudizio al futuro utilizzo dell'area per il protrarsi nel tempo di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di una servitù.
Si aggiunga che il consulente dei ricorrenti ha evidenziato una circostanza riscontrabile anche dalla semplice osservazione delle fotografie agli atti, ovvero che la pompa di calore è stata posizionata in prossimità del camino dei ricorrenti, con conseguenti possibili interferenze del funzionamento degli stessi. Ne consegue l'illegittimità del posizionamento della pompa di calore anche in ragione di tale circostanza.
A nulla, peraltro, rileva il fatto che i ricorrenti abbiano inizialmente tollerato il posizionamento della pompa di calore, atteso che non è in dubbio che gli stessi hanno poi chiesto ai resistenti la rimozione della stessa, manifestando chiaramente la loro opposizione all'installazione (doc. 5 fascicolo ricorrenti).
5 In conclusione, deve ritenersi legittima l'opposizione dei ricorrenti all'installazione della pompa di calore ex art. 840 cod. civ.
2.3 Con riferimento alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le stesse devono, quindi, essere poste a carico dei resistenti e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, tenendo conto del valore della causa come determinato dalla domanda, con riguardo a tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria che non si è svolta, ridotti del 30% in ragione dell'oggetto e della complessità della controversia, nonchè del rito seguito e dell'attività difensiva effettivamente prestata da ciascuna parte.
Parimenti le spese relative all'assistenza legale in sede di mediazione obbligatoria devono essere poste a carico dei resistenti e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al
D.M. 55/2014 come successivamente modificato, tenendo conto del valore della causa come determinato dalla domanda, con riguardo alla sola fase di attivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. CONDANNA i resistenti, e , a rifondere ai Controparte_1 CP_2 ricorrenti, e , le spese di lite, che liquida in euro Parte_1 Parte_2
2.224 (euro 1.783 per il giudizio di merito ed euro 441 per la mediazione), oltre al rimborso del contributo unificato ed al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Varese, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati
6
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 423/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Elisa Tancredi presso il cui studio in Besozzo (VA), via XXV Aprile 80, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentati CP_2 CodiceFiscale_4 ed assistiti dall'Avv. Lorenzo MARTINELLI presso il cui studio in Varese, Via Arconati n. 51 sono elettivamente domiciliati, come da procura in calce alla costituzione
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 16 settembre 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo e sintetica allegazione delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto: “In via Principale: accertare l'illegittima installazione, da parte dei sigg.ri
[...]
e , del modulo esterno pompa di calore di cui è causa per i motivi CP_1 CP_2 dedotti in narrativa e per l'effetto condannare i resistenti alla sua rimozione immediata, a cura e spese a carico degli stessi.
1 In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza di diritti di servitù di sporto o di passaggio gravanti sul tetto di copertura della proprietà TI in favore del fondo di proprietà dei resistenti, con conseguente ordine di cessazione di ogni turbativa.
In ogni caso: condannare i resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali di lite, nonché delle spese e compensi della esperita procedura di mediazione obbligatoria”.
Allegavano, in particolare, i ricorrenti:
- di essere comproprietari dell'unità immobiliare sita in Gavirate (VA), loc. Voltorre, Via
Oltrona n. 3, identificata al NCEU censuario di Gavirate, Sez VO foglio 02, particella 820 sub 2 graff 1553, particella 1552, particella 820 sub 3 graff 1552 -, nonché part. 820 sub 2 graff 1553;
- che i resistenti erano proprietari dell'unità immobiliare adiacente alla loro proprietà, sita in
Voltorre di Gavirate, censita al NCEU di Gavirate, sez VO foglio 02, particella 821 sub 502 graff 2866, sub. 501;
- che il livello del colmo della loro proprietà era situato ad un'altezza inferiore rispetto al colmo della copertura a tetto della adiacente proprietà dei resistenti;
- che in data 04/08/2022 durante i lavori di ristrutturazione dello stabile di proprietà dei resistenti, gli stessi gli avevano chiesto il permesso di salire sul tetto dell'immobile di loro proprietà al fine di eseguire opere di intonacatura e verniciatura sul timpano del tetto lato ovest della loro proprietà ed opere di posa cappotto, intonacatura e verniciatura della sezione di muro di confine lato sud della medesima proprietà;
- che avevano autorizzato quanto richiesto dai vicini;
- che la ditta incaricata dai resistenti, senza chiedere alcun permesso e in assoluta autonomia, aveva proceduto all'installazione di un modulo esterno pompa di calore sulla parete confinante a livello di copertura;
- che il modulo era stato appoggiato a due zanche metalliche, sporgenti circa 50 cm e aggettanti sullo spazio aereo della copertura di loro proprietà;
- che prima di questo evento la parete confinante ad altezza copertura era libera da qualsiasi elemento;
2 - che in data 03/11/2023 avevano inviato, tramite legale, raccomandata a.r. ai resistenti con la quale li avevano invitati a rimuovere il manufatto installato;
- che la diffida non aveva sortito alcun effetto;
- che anche il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata partecipazione dei resistenti.
1.2 Con memoria di costituzione, depositata in data 12 maggio 2025, si costituivano i resistenti,
e , chiedendo: “Nel merito Controparte_1 CP_2
Accertare la cessazione della materia del contendere a seguito della rimozione del modulo di pompa di calore.
Nel merito – in via subordinata
Dichiarare l'insussistenza della lesione di qualsivoglia diritto vantato da parte dei Signori
AVVINTI a causa dell'installazione del modulo esterno della pompa di calore.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi solo in caso di opposizione alla cessazione dell'odierno procedimento da parte dei ricorrenti”.
Allegavano, in particolare, i resistenti:
- che nel corso dei lavori di ristrutturazione della loro nuova abitazione si era reso necessario procedere con l'installazione sulla facciata esterna dell'abitazione del modulo di pompa di calore;
- che su disposizione e consiglio dell'impresa appaltante si era proceduti ad installare il modulo della pompa di calore sulla facciata posta a ovest;
- che il modulo pompa di calore consisteva in una “scatola” metallica di ridotte dimensioni pari a circa cm 45x100x80;
- che tale modulo era affisso alla parete e sporgeva – senza toccarlo –sopra il tetto di parte ricorrente per meno di cm 50, senza generare alcun pericolo o limitazione al godimento del tetto stesso.
- che parte ricorrente era fin dall'inizio pienamente a conoscenza dell'installazione del modulo della pompa di calore che era avvenuta nel 2022 e solo a distanza di più di un anno dall'installazione, nel novembre 2023, senza che mai prima di allora fosse stata mossa alcuna contestazione, avevano ricevuto la richiesta di rimozione dell'opera installata seguito della ricezione dell'invito a partecipare a procedimento di mediazione civile promosso da controparte;
- che le trattative intercorse tra le parti avevano avuto esito negativo;
3 - che in ragione dell'impossibilità di raggiungere un accordo con la controparte, “senza alcun riconoscimento dei diritti vantati da controparte, ma al solo fine di evitare ulteriori attriti e tensioni con i vicini”, avevano rimosso il modulo pompa di calore.
1.3 Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative relativamente alle spese di lite, all'udienza del 16 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La cessazione della materia del contendere e la conseguente pronuncia sulle spese di lite
2.1 Nessun dubbio in merito all'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo entrambe le parti chiesto di pronunciare tale cessazione e non essendovi dubbi circa la rimozione della pompa di calore oggetto del giudizio (doc. 4 fascicolo resistenti).
La presente pronuncia, pertanto, viene resa solo con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi seguendo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente qualora non fosse intervenuto il fatto estintivo della pretesa della ricorrente.
2.2 Nel caso di specie, qualora non fosse cessata la materia del contendere, l'accertamento si sarebbe risolto nel senso del riconoscimento del diritto invocato dai ricorrenti.
E infatti, è circostanza pacifica in causa, oltre che risultante dalle fotografie prodotte (doc. 4 fascicolo ricorrenti) che la pompa di calore installata dai resistenti sulla parete laterale dell'immobile di loro proprietà, sporge sulla proprietà dei ricorrenti e invade lo spazio aereo sovrastante il tetto del loro edificio, occupando uno spazio corrispondente alle dimensioni della pompa, pari a circa cm 45x100x80.
Ai sensi dell'art. 840 cod. civ., lo spazio aereo sovrastante un'area appartiene al proprietario dell'area stessa, che, tuttavia, non può escludere attività di terzi quando siano tali da non pregiudicare alcun suo legittimo interesse, in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo.
Al fine di stabilire se l'immissione dello sporto della pompa di calore nello spazio aereo sovrastante la proprietà altrui sia preclusa o consentita, occorre valutare se sussista l'interesse del proprietario dell'area, su cui sporge la pompa di calore, ad escluderlo.
Sul punto la Suprema Corte si è pronunciata in diverse occasioni affermando che “La sussistenza dell'interesse del proprietario del suolo ad escludere l'attività di terzi, che si svolga nello spazio sovrastante, ai sensi dell'art. 840, secondo comma, cod. civ., va valutata con riferimento non
4 soltanto all'attuale situazione e destinazione del suolo, ma anche alle sue possibili, future utilizzazioni, sia pure in concreto non individuate, purché compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo medesimo, a nulla rilevando che questo sia attualmente soggetto a servitù incompatibili con l'utilizzazione edificatoria dello spazio ad esso sovrastante da parte del proprietario. Tali limitazioni, infatti, potendo venir meno nel tempo, non escludono che alla futura utilizzazione del suolo possa derivare pregiudizio dalla tolleranza di violazioni corrispondenti all'illegittimo esercizio di nuove servitù, le quali potrebbero costituirsi per usucapione, incidendo, quindi, in via autonoma sulle possibili future utilizzazioni del fondo”
(Cass. n. 17207/2011, nello stesso senso Cass. n. 20129/2004).
L'interesse che consente di escludere l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante la proprietà deve quindi essere un interesse concreto, anche se non attuale.
Nel caso di specie l'interesse dei ricorrenti a sfruttare lo spazio aereo immediatamente sovrastante la loro proprietà è certamente concreto (ad esempio: per realizzare un intervento di sopraelevazione, di recupero del sottotetto, di restauro…), anche se non fosse attuale, come eccepito dai resistenti in ragione dei vincoli paesaggistici esistenti (circostanza comunque contraddetta dalla relazione del consulente dei ricorrenti nella relazione prodotta quale doc. 4 dagli stessi).
Si tratta infatti di limitazioni paesaggistiche che possono mutare nel tempo, con la conseguenza che la tolleranza dell'installazione della pompa di calore può determinare un pregiudizio al futuro utilizzo dell'area per il protrarsi nel tempo di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di una servitù.
Si aggiunga che il consulente dei ricorrenti ha evidenziato una circostanza riscontrabile anche dalla semplice osservazione delle fotografie agli atti, ovvero che la pompa di calore è stata posizionata in prossimità del camino dei ricorrenti, con conseguenti possibili interferenze del funzionamento degli stessi. Ne consegue l'illegittimità del posizionamento della pompa di calore anche in ragione di tale circostanza.
A nulla, peraltro, rileva il fatto che i ricorrenti abbiano inizialmente tollerato il posizionamento della pompa di calore, atteso che non è in dubbio che gli stessi hanno poi chiesto ai resistenti la rimozione della stessa, manifestando chiaramente la loro opposizione all'installazione (doc. 5 fascicolo ricorrenti).
5 In conclusione, deve ritenersi legittima l'opposizione dei ricorrenti all'installazione della pompa di calore ex art. 840 cod. civ.
2.3 Con riferimento alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le stesse devono, quindi, essere poste a carico dei resistenti e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, tenendo conto del valore della causa come determinato dalla domanda, con riguardo a tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria che non si è svolta, ridotti del 30% in ragione dell'oggetto e della complessità della controversia, nonchè del rito seguito e dell'attività difensiva effettivamente prestata da ciascuna parte.
Parimenti le spese relative all'assistenza legale in sede di mediazione obbligatoria devono essere poste a carico dei resistenti e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al
D.M. 55/2014 come successivamente modificato, tenendo conto del valore della causa come determinato dalla domanda, con riguardo alla sola fase di attivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. CONDANNA i resistenti, e , a rifondere ai Controparte_1 CP_2 ricorrenti, e , le spese di lite, che liquida in euro Parte_1 Parte_2
2.224 (euro 1.783 per il giudizio di merito ed euro 441 per la mediazione), oltre al rimborso del contributo unificato ed al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Varese, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati
6