Art. 19. (Personale) 1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli, del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianita' di servizio complessivamente maturata:
a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;
2) presso la segreteria del CUN;
3) presso gli altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unita', e' individuata dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o di fuori ruolo nonche' di quello in servizio in forza di speciale disposizione di legge. 2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4. 3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2. 4. Al personale inquadrato nei ruoli e' conservato il trattamento economico di attivita', comprese le indennita' accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all' articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 . Le indennita' non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici. 5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 e' collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento. E' fatto salvo per il personale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto previsto dall' articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento puo' avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalita' del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 13, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo. 7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall' articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , nonche' l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . 8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo puo', per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purche' in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianita' di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza. 9. Nella prima applicazione della presente legge i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all' articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 , al quale e' ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera. 10. La tabella A di cui all'articolo 13, comma 1, allegata alla presente legge, e' comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall' articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , che viene trasferito al Ministero. ((2)) 11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui al commi precedenti, il Ministro e' autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle relative assunzioni. 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 16 marzo 1993, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1993, n. 138 ha disposto (con l'art. 1, comma 2-ter) che "L' articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla citata legge n. 168 del 1989 . "
a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;
2) presso la segreteria del CUN;
3) presso gli altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unita', e' individuata dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o di fuori ruolo nonche' di quello in servizio in forza di speciale disposizione di legge. 2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4. 3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2. 4. Al personale inquadrato nei ruoli e' conservato il trattamento economico di attivita', comprese le indennita' accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all' articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 . Le indennita' non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici. 5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 e' collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento. E' fatto salvo per il personale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto previsto dall' articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento puo' avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalita' del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 13, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo. 7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall' articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , nonche' l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . 8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo puo', per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purche' in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianita' di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza. 9. Nella prima applicazione della presente legge i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all' articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 , al quale e' ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera. 10. La tabella A di cui all'articolo 13, comma 1, allegata alla presente legge, e' comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall' articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , che viene trasferito al Ministero. ((2)) 11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui al commi precedenti, il Ministro e' autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle relative assunzioni. 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 16 marzo 1993, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1993, n. 138 ha disposto (con l'art. 1, comma 2-ter) che "L' articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla citata legge n. 168 del 1989 . "