Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2457 del 2025, proposto da
TH & EP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Beatrice Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessio Cervetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ME BI Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Quadrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale della ULSS 7 n. 2007 del 31 ottobre 2025, comunicata in data 4 dicembre 2025, con il quale è stata aggiudicata alla società ME BI Italia s.r.l. la «procedura aperta per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, suddivisa in n. 10 lotti. aulss7_2024_ 00287» (CIG B4B2AC111B), limitatamente al lotto n. 2, e dei verbali di gara nei quali la Commissione Giudicatrice, relativamente al lotto n. 2, ha espresso i punteggi relativi alla qualità delle offerte;
- in subordine, degli atti di gara relativamente al lotto n. 2;
nonché per l’accertamento e la declaratoria ex art. 122 c.p.a. dell’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione limitatamente al lotto n. 2, nonché dell’inefficacia del relativo contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio;
e, in subordine, per la condanna della ULSS n. 7 al risarcimento del danno in forma specifica tramite il subentro della ricorrente nel contratto e qualora non fosse possibile, in via ulteriormente subordinata, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente di parte ricorrente che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” e della controinteressata ME BI Italia s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” (d’ora in avanti, solo l’ “Azienda” ) con deliberazione n. 2155 del 22 novembre 2024 ha indetto una procedura aperta telematica, suddivisa in n. 10 lotti, per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La presente controversia riguarda il lotto n. 2, avente ad oggetto il «Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio» .
3. Il Disciplinare prescriveva, «a pena di esclusione» , che l’operatore economico formulasse l’offerta economica a sistema, compilando ed allegando l’Allegato 5 – Modello di offerta economica (da caricare in formato . xls e .pdf firmato), costituente parte integrante dell’offerta economica; nello stesso Allegato 5 dovevano essere riportati, per i dispositivi medici, il prezzo unitario, l’importo annuale e triennale, nonché l’aliquota IVA.
Inoltre, il Disciplinare (par. 17.3.) stabiliva che, ove la Stazione appaltante avesse rilevato una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell’Allegato 5, l’offerta sarebbe stata esclusa se ritenuta equivoca e non certa.
4. Alla gara per il lotto n. 2 hanno partecipato, tra gli altri, ME BI Italia s.r.l. odierna controinteressata (d’ora in avanti, solo “ME” ) e la ricorrente TH & EP S.r.l. (d’ora in avanti, solo “TH” ). All’esito delle operazioni di gara, la ME si è collocata al primo posto della graduatoria finale (con 96,67 punti) davanti alla TH (con 93,00 punti), con uno scarto di 3,67 punti.
5. In sede di apertura delle offerte economiche (vedasi il verbale del 17 settembre 2025), la Commissione di gara ha rilevato che nell’Allegato 5 – Modello di offerta economica l’importo triennale di € 45.360,00 risultava ripetuto in modo identico in ciascuna riga della voce “A – Dispositivi” e, al contempo, coincideva sia con il totale triennale dell’intera fornitura indicato nel medesimo Allegato 5, sia con l’importo complessivo inserito a sistema nel campo “Offerta economica” .
Più in dettaglio, dall’esame dell’Allegato 5 è emerso che la ME aveva valorizzato due distinte voci afferenti al “set per pompa di infusione artroscopica” , indicando per entrambe un prezzo unitario di € 27,00 e un importo triennale di € 45.360,00 ciascuna, e precisamente:
– A) cod. 11010076 ( “BOX 30 pezzi – tubo giornaliero…” ): € 27,00, per un importo triennale di € 45.360,00;
– B) cod. 11010078 ( “tubo intermedio – confezione da 50 pezzi” ): € 27,00, per un importo triennale di € 45.360,00.
Ne è derivato che la somma aritmetica delle due voci avrebbe dovuto condurre ad un importo complessivo triennale pari ad € 90.720,00, mentre l’importo complessivo effettivamente indicato a sistema è risultato pari a € 45.360,00, con un’evidente discrasia tra i valori esposti.
In ragione di tale incongruenza, la Commissione di gara ha disposto l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
6. La ME con nota del 1° ottobre 2025 ha riscontrato la richiesta di chiarimenti della Stazione appaltante, affermando che l’Allegato 5 era stato compilato con un «mero errore materiale» , perché era stato valorizzato “anche” il cod. 11010076 che, invece, doveva intendersi «in sconto merce» . L’aggiudicataria ha chiesto, quindi, di considerare “azzerato” il prezzo di tale voce, confermando € 27,00/pezzo per il solo cod. 11010078 e ribadendo l’importo complessivo triennale di € 45.360,00.
7. La Commissione di gara, nella seduta del 9 ottobre 2025, ha ritenuto «pienamente esaustivi» i chiarimenti suddetti, sottolineando che «con specifico riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 17 del disciplinare di gara, non rileva alcuna discrepanza tra l’importo complessivo offerto, inserito in piattaforma, e quanto indicato nell’Allegato 5 -Modello di offerta economica» . Di conseguenza, è stata disposta l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore della ME.
8. Del provvedimento di aggiudicazione la ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
8.1. Violazione dell’articolo 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023; violazione del principio di parità di trattamento .
L’Amministrazione, mediante l’attivazione del soccorso procedimentale, ha consentito alla controinteressata di intervenire sul contenuto dell’offerta economica dopo la scadenza del termine per la sua presentazione e, per di più, successivamente all’apertura delle offerte economiche, in violazione del divieto espressamente sancito dal par. 14 del Disciplinare, secondo cui i chiarimenti «non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica» .
Invero, nell’Allegato 5 – parte integrante dell’offerta economica – la ME aveva indicato per entrambe le voci relative ai dispositivi un prezzo unitario di € 27,00, con conseguente determinazione di un importo triennale pari a € 45.360,00 per ciascuna voce; la sommatoria delle stesse conduceva, dunque, ad un impegno economico complessivo di € 90.720,00. Solo in sede di chiarimenti la controinteressata ha prospettato l’asserita erroneità della valorizzazione della voce cod. 11010076, chiedendone l’azzeramento e qualificandola “in sconto merce” , così incidendo non su un mero profilo formale, bensì sulla struttura economica dell’offerta, attraverso la sostituzione di una voce a pagamento con una prestazione gratuita.
Tale intervento non si è risolto in una mera precisazione interpretativa di quanto già espresso, ma ha comportato una modifica sostanziale dell’impegno originariamente assunto, in contrasto con il divieto di alterazione dell’offerta economica posto dalla lex specialis e dall’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.
Né si tratterebbe di un errore materiale emendabile: l’offerta reca, infatti, una puntuale e coerente indicazione del prezzo unitario e del relativo importo triennale per ciascuna voce, senza incongruenze interne immediatamente percepibili. L’intervento correttivo non si è, quindi, limitato a chiarire un’ambiguità, ma ha comportato la sostituzione di una determinazione economica con un’altra, non desumibile ictu oculi dal documento, e pertanto non consentita.
8.2. Eccesso di potere – sviamento dei fatti nell’attribuzione dei punteggi.
L’offerta tecnica della ME è stata sovrastimata in relazione ad un elemento valutativo decisivo (la capacità della pompa in “out-flow”) che l’aggiudicataria, però, non ha offerto e ciò in contrasto con le prescrizioni del Capitolato e con i chiarimenti di gara resi sul punto.
8.3. Violazione di legge e dei principi di parità di trattamento ed imparzialità .
In via subordinata, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’intera procedura per contraddittorietà della lex specialis . Nella formulazione originaria, infatti, gli atti di gara prevedevano espressamente sia un kit di infusione sia una cannula di efflusso, lasciando intendere che entrambe le componenti fossero richieste ai fini della prestazione.
Solo in sede di chiarimenti la Stazione appaltante ha precisato che la fornitura dovesse riguardare esclusivamente la funzione “in flow”, qualificando il riferimento all’“out flow” come mero refuso.
Secondo la ricorrente, tale intervento non avrebbe avuto natura meramente interpretativa, ma avrebbe inciso sull’oggetto stesso dell’appalto, introducendo ex post una diversa configurazione della prestazione non desumibile dal testo originario della lex specialis , con conseguente violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela dell’affidamento.
9. L’EN e la controinteressata ME si sono costituite in giudizio con memorie difensive del 9 gennaio 2026, chiedendo il rigetto del ricorso.
10. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 36/2026 ha accolto la domanda cautelare «con particolare riferimento al primo gruppo di censure con cui viene contestata la modifica del contenuto dell’offerta economica da parte dell’aggiudicataria» .
11. In vista del merito, le parti hanno prodotto memorie conclusive e di replica.
12. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
13. Il Collegio non ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dalla decisione assunta nella sede cautelare.
Ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica” .
La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale forma di soccorso (c.d. procedimentale in senso stretto) è funzionale soltanto a consentire l’esatta acquisizione dell’offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’operatore superando eventuali ambiguità, a condizione di pervenire a esiti certi sulla portata dell’impegno negoziale assunto e fermo il divieto di “integrazione o modificazione postuma” dei contenuti dell’offerta a tutela della par condicio ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 28 agosto 2023 n. 7870). Ne discende che il chiarimento è ammissibile solo se si traduce in una precisazione interpretativa del contenuto già espresso, mentre è precluso quando introduce una diversa configurazione economica dell’impegno, incidendo sugli elementi essenziali dell’offerta.
14. Tanto premesso, nel caso in esame non si è trattato di chiarimenti, ma si configura piuttosto un’inammissibile modifica sostanziale dell’offerta economica apportata dall’aggiudicataria.
Dagli atti di causa emerge che la ME, nell’Allegato 5 – Modello di offerta economica, espressamente qualificato dal Disciplinare quale parte integrante dell’offerta, ha indicato per ciascuna delle due voci relative ai dispositivi in esame (cod. 11010076 e cod. 11010078) un prezzo unitario di € 27,00, sviluppato in modo coerente nei corrispondenti importi annuale e triennale, pari, per ognuna, a € 45.360,00 su base triennale.
Questa compilazione non si configura come un refuso grafico isolato, bensì come una reiterata indicazione del prezzo unitario e della sua proiezione triennale su ciascuna riga, di per sé idonea a manifestare una chiara volontà negoziale sui singoli pezzi/componenti del set come valorizzati nel modello. La volontà espressa è, dunque, quella di offrire entrambi i codici al prezzo di € 27,00, con i relativi importi triennali.
Solo successivamente, a seguito della richiesta di chiarimenti, ME ha sostenuto che una delle due voci (cod. 11010076) dovesse intendersi in “sconto merce” , chiedendone di fatto l’azzeramento (da € 27,00 a € 0) e lasciando invariata la valorizzazione dell’altra voce (cod. 11010078) sempre ad € 27,00/pezzo.
Purtuttavia, un simile intervento non illustra il contenuto dell’offerta, ma piuttosto lo trasforma, incidendo sull’assetto economico dell’impegno negoziale: basti osservare che, senza tale postuma riqualificazione, l’offerta come da Allegato 5 conduce ad un impegno economico complessivo di segno diverso (pari alla somma delle voci dei singoli dispositivi) rispetto a quello accettato dall’Amministrazione a seguito dei chiarimenti.
15. La Commissione di gara si è risolta non già a chiarire un’ambiguità intrinseca dell’offerta, bensì ad alterarne l’assetto economico, procedendo, di fatto, ad una riscrittura postuma di una delle voci di prezzo (cod. 11010076), il cui valore unitario è stato ridotto da € 27,00 a € 0,00.
Un simile intervento esorbita dai limiti del soccorso procedimentale di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, poiché incide su un elemento essenziale dell’offerta economica, quale il prezzo unitario di una singola prestazione e determina una diversa configurazione dell’impegno negoziale originariamente assunto.
Proprio in ragione di tale incidenza sostanziale, l’operazione si pone altresì in contrasto con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti: una volta spirato il termine di presentazione delle offerte, infatti, non è consentito ad alcun operatore economico rimodulare la struttura interna del prezzo, mediante la qualificazione ex post di una voce come gratuita o “in sconto merce”, senza alterare l’equilibrio competitivo della procedura.
È poi vero che, in materia di appalti pubblici, i principi generali della immodificabilità e della non ambiguità dell’offerta devono essere coniugati con il principio di autoresponsabilità. Eventuali errori commessi dai concorrenti nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione devono essere dagli stessi sopportati, essendo tenuti ad un onere di diligenza e professionalità superiore alla media durante tutte le fasi della procedura di gara ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2024, n. 7798; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III^ Quater, 21 ottobre 2025, n. 18132).
16. Né giova alla ricorrente affermare la sussistenza di un errore materiale riconoscibile ictu oculi e, quindi, idoneo a ripristinare l’effettiva volontà negoziale della concorrente, dal momento che la correzione invocata presuppone una diversa volontà negoziale, non desumibile univocamente dall’offerta. Difatti, è ius receptum che «L’errore nella formulazione dell’offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un’analisi che deve concernere il solo documento recante l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della ‘immediata evidenza’ e della ‘pura materialità’ dell’errore emendabile» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2025, n. 4407).
17. In definitiva, applicando tali principi alla fattispecie in esame, manca il presupposto stesso dell’errore manifesto poiché: A) dall’offerta originaria non emerge alcun indice univoco per cui la voce 11010076 (indicata con prezzo unitario € 27,00 e importo triennale € 45.360,00) dovesse in realtà essere gratuita/in sconto merce; al contrario, il modello evidenzia una precisa valorizzazione economica di quella voce, ripetuta in modo coerente tra prezzo unitario e importo triennale; B) l’offerta economica originaria non presenta alcuna incongruenza interna alle singole voci: ciascuna di esse reca un prezzo unitario espresso, accompagnato da un importo triennale coerentemente calcolato, sicché l’asserito errore non emerge dal documento stesso, ma viene prospettato solo in sede di chiarimenti, attraverso una diversa qualificazione economica della prestazione.
La circostanza che l’importo complessivo inserito in piattaforma fosse pari a € 45.360,00 non consente, di per sé, di superare la chiarezza delle singole determinazioni di prezzo, tanto più che il Disciplinare di gara contemplava espressamente l’ipotesi di discordanza tra l’importo indicato a sistema e quello risultante dall’Allegato 5, prevedendo, in caso di offerta equivoca e non certa, la sanzione espulsiva.
In definitiva, l’asserita correzione dell’offerta non ha avuto la funzione di rendere intellegibile una volontà negoziale già chiaramente espressa, ma ha comportato la sostituzione di una scelta economica originaria (prezzo € 27,00) con una diversa scelta (prezzo € 0,00), non desumibile con immediatezza dall’offerta stessa e, pertanto, non emendabile (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57).
18. Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato e dev’essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno ammesso l’offerta della ME e disposto l’aggiudicazione del lotto n. 2 in suo favore, avendo l’Amministrazione illegittimamente consentito una modifica dell’offerta economica dopo la scadenza dei termini e, comunque, oltre i limiti del soccorso istruttorio ex art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Per l’effetto, l’Azienda è tenuta ad aggiudicare la gara alla società ricorrente, seconda classificata, salvo il positivo esito della verifica dei requisiti di legge.
19. La riconosciuta fondatezza della suddetta censura comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze (ivi compreso il motivo relativo ai punteggi tecnici), non potendo la ricorrente dal loro accoglimento trarre vantaggi maggiori.
20. Né occorre provvedere sulla domanda di inefficacia del contratto, non risultando lo stesso stipulato, e sulla domanda risarcitoria per equivalente, restando assorbita dall’accoglimento della tutela in forma specifica.
21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata ME BI Italia s.r.l e condanna l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” a disporre l’aggiudicazione del servizio a favore della TH & EP s.r.l., fatti salvi gli ulteriori controlli di legge.
Condanna in solido l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” e la controinteressata al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO OR, Presidente
EA De Col, Primo Referendario, Estensore
BE ON, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | LO OR |
IL SEGRETARIO