Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/1998, n. 3616
CASS
Sentenza 11 dicembre 1998

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Il deposito degli atti e dei documenti processuali in cancelleria costituisce una semplice attività materiale ed i relativi adempimenti non sono soggetti ad alcuna formalità. È il cancelliere che, nel ricevere l'atto,si assume la responsabilità della sua esistenza, della sua autenticità e della provenienza dal giudice che ne risulta autore. (Fattispecie in cui è stato considerato rituale il deposito del provvedimento di convalida dell'arresto e contestuale ordine di scarcerazione, trasmesso via fax dal giudice all'esito dell'udienza di convalida e del quale il funzionario di cancelleria aveva riconosciuto l'autenticità, apponendovi il timbro dell'avvenuto deposito ed esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/1998, n. 3616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3616
    Data del deposito : 11 dicembre 1998

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