Sentenza 11 dicembre 1998
Massime • 1
Il deposito degli atti e dei documenti processuali in cancelleria costituisce una semplice attività materiale ed i relativi adempimenti non sono soggetti ad alcuna formalità. È il cancelliere che, nel ricevere l'atto,si assume la responsabilità della sua esistenza, della sua autenticità e della provenienza dal giudice che ne risulta autore. (Fattispecie in cui è stato considerato rituale il deposito del provvedimento di convalida dell'arresto e contestuale ordine di scarcerazione, trasmesso via fax dal giudice all'esito dell'udienza di convalida e del quale il funzionario di cancelleria aveva riconosciuto l'autenticità, apponendovi il timbro dell'avvenuto deposito ed esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/1998, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Carmelo Scinto Presidente del 11.12.1998
1. Dott. Renato Olivieri Consigliere SENTENZA
2. " Benito R. De Grazia " N. 3616
3. " TO Savino " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo A. Sepe " N. 37550/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato in proc. AL US, arrestato il 17/9/1998
avverso ordinanza 19/9/1998 del GIP presso il Tribunale di Prato Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Sepe Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato è ricorrente avverso ordinanza 19/9/1998 del GIP presso il Tribunale di Prato con la quale veniva convalidato l'arresto nei confronti di AL US e rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare con ordine di immediata scarcerazione.
Nel ricorso, con il quale si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, si deduce inosservanza delle norme processuali, e in particolare dell'art. 391 comma 7 cod. proc. pen., previste a pena di nullità.
Espone il ricorrente che, chiesta al GIP il 18/9/1998 la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nella stessa data il GIP procedeva all'interrogatorio dell'indagato, riservandosi alla fine dell'udienza di provvedere sulle richieste delle parti;
che in data 19/9/1998 veniva inviata tramite fax alla cancelleria del GIP l'ordinanza, su richiesta di convalida di arresto e di misura coercitiva, sulla quale veniva apposto il timbro di depositato in data 19/9/1998; che solo in data 21/9/98 veniva depositata presso la Cancelleria del GIP l'originale dell'ordinanza, sicché, sembrando che laddove l'art. 391 comma 7 cod. proc. pen. parla di ordinanza depositata nel termine di quarantotto ore, pena la cessazione di efficacia dell'arresto, intenda il deposito dell'ordinanza in originale presso la cancelleria, tale deposito non si sarebbe verificato nella specie, essendo stata inviata nel termine di quarantotto ore solo l'ordinanza via fax sulla quale è stato apposto un timbro di depositato. Il ricorso va rigettato.
Non sussiste nella specie la dedotta inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità.
Premesso che è giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 3/3/1992, n. 119, Infanti, RV 189230) che il deposito degli atti e dei documenti processuali in cancelleria costituisce una semplice attività materiale ed i relativi adempimenti non sono soggetti ad alcuna formalità e dato atto che il P.G., nel chiedere il rigetto del ricorso, ha osservato che il fax è stato depositato e quindi tale deposito è, idoneo a far scattare tutti i termini per le eventuali impugnazioni, ritiene il Collegio che il depositato è atto formale proprio del cancelliere, che si assume la responsabilità, nel ricevere l'atto, della sua esistenza, della sua autenticità, della provenienza dal giudice che risulta autore estensore del provvedimento. Nel caso in esame c'è stato questo riconoscimento di autenticità, come, risulta dal timbro apposto in calce al provvedimento dal funzionario di cancelleria preposto, il quale ha dato atto che proprio il 19/9/1998 il provvedimento era stato eseguito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 1998