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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9972/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice CA Di AO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9972/2016 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Vincenzo Manduca e dell'avvocato Veronica Parte_1
Stecca;
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato AO Argenton;
CP_1
, contumace Controparte_2
Parti convenute e contro
, con il patrocinio dell'avvocato Adriana Canzio;
Controparte_3
Parte intervenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia I'Ill.mo Tribunale di Padova:
-nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
-ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuo spettante;
-porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio.
pagina 1 di 10 Pronunciare dall'Intestato Tribunale provvedimento di divisione delle parti in comunione del detto appartamento, ogni altra domanda ed eccezione disattesa con vittoria di spese legali per la presente procedura”.
Per parte convenuta : CP_1
“In via principale:
Respingere la domanda attorea di divisione dell'immobile.
In subordine:
Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di non ravvisare ostacoli alla divisione, procedere allo scioglimento della comunione ed assegnarsi l'immobile alla signora , quale CP_1
comproprietaria titolare della quota maggioritaria del diritto di proprietà, sulla base del valore di stima fissato dal CTU al netto delle spese di sanatoria, con dilazione massima ex. art. 1111 c.c. atteso
l'evidente pregiudizio e comunque subordinando l'esecuzione della divisione alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale a carico della quota dell'attrice ovvero disponendo il trasferimento del vincolo sull'importo eventualmente dovuto dall'assegnataria in favore dell'attrice stessa.
In ogni caso:
Con spese e compensi di procedura a carico di parte attrice, quantomeno per la parte di attività ultronea e non necessaria dovuta all'inerzia e alla condotta dilatoria della signora ”. Parte_1
Per la parte intervenuta:
“- in via preliminare, pronunciarsi in ordine alla inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento e di ogni prospettata censura inerente l'an e il quantum della pretesa tributaria a fondamento del ruolo incorporato nella cartella di pagamento n. 11320040022994405000 (ruolo
n.2004/ 529 ORDINARIO – Controparte_4
a titolo di “imposta di registro – ipotecarie), che comporterebbe un illegittimo
[...]
ed irrituale ampliamento del thema decidendum.
- sempre in via pregiudiziale, alla luce dei rilievi emersi dalla consulenza tecnica in punto di irregolarità edilizia del compendio immobiliare, dichiarare la improcedibilità della domanda di divisione;
pagina 2 di 10 - nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenga di dar corso alla divisione immobiliare, decidere la causa secondo giustizia, tenendo conto del mantenimento della garanzia ipotecaria sul bene trasferito ovvero sulla eventuale quota frutto dello scioglimento della comunione;
- in caso di eventuale disposizione della vendita forzata dell'immobile, assegnare all'odierna chiamata in causa le somme che verranno attribuite al proprio debitore in luogo del bene Parte_1
immobile ipotecato o quale parte, corrispondente alla sua quota, del ricavato della vendita del bene medesimo, in ragione dell'importo del debito di parte attrice;
- spese secondo giustizia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, allegava di essere comproprietaria Parte_1
insieme alla convenuta di un immobile sito in Vigonza (PD), via Gioberti n. 7, di cui la CP_1
convenuta (poi deceduta in corso di causa) era usufruttuaria e chiedeva lo Controparte_2
scioglimento della comunione.
In prima udienza veniva dichiarata la contumacia di e di e Controparte_2 CP_1
veniva ordinato a parte attrice di integrare la documentazione ai fini della corretta individuazione di eventuali litisconsorti necessari.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva disposta c.t.u. ai fini della descrizione e stima del compendio immobiliare, nonché per la redazione di eventuali progetti divisionali in caso di comoda divisibilità del compendio.
All'udienza del 3.4.2019, dopo alcuni rinvii per proroga richiesta dal c.t.u. e su istanza di parte, il c.t.u.
rilevava la sussistenza di un'ipoteca iscritta sul bene;
parte attrice chiedeva un rinvio Persona_1 al fine di verificare se l'ipoteca fosse cancellabile e la causa veniva rinviata ad altra udienza.
A seguito di altri rinvii, sia d'ufficio sia su istanza di parte attrice, con provvedimento del 10.12.2020 il
Giudice, rilevata la sussistenza di iscrizione ipotecaria sul bene da dividere, rilevato il mancato deposito della c.t.u. e ritenuta, infine, la necessità di valutare la necessità d'integrare il contraddittorio, ordinava al c.t.u. di depositare il fascicolo di parte, assegnando a parte attrice termine per dedurre in ordine all'iscrizione ipotecaria, documentando l'eventuale cancellazione.
A seguito di rinvio per sollecitare il c.t.u. al deposito del fascicolo di parte, con provvedimento del
22.4.2021 veniva ordinato a parte attrice di documentare l'iscrizione ipotecaria, rinviando la causa a nuova udienza.
pagina 3 di 10 La causa veniva nuovamente rinviata su istanza del difensore dell'attrice, il quale rilevava che l'iscrizione ipotecaria fosse riferibile ad un credito prescritto da anni e che erano in corso verifiche per procedere ad una eventuale cancellazione volontaria dell'ipoteca.
A seguito del deposito di nuove visure da parte dell'attrice, da cui non risultavano iscrizioni pregiudizievoli, con ordinanza del 27.10.2022 veniva disposto che il c.t.u. Persona_1
depositasse la relazione di consulenza tecnica.
Concessa al c.t.u. una proroga richiesta e depositato l'elaborato peritale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 24.10.2023 il Giudice, considerato il rilievo, nella relazione di c.t.u., della sussistenza di abusi relativi al compendio da dividere e ritenuta la necessità di interloquire con le parti sulla natura degli abusi rilevati e sulla possibilità di sanatoria, disponeva la trattazione in presenza dell'udienza già fissata al 9.11.2023.
Nelle more, in data 25.10.2023 si costituiva , rilevando la mancata notifica dell'atto di CP_1 citazione al creditore ipotecario iscritto anteriormente all'instaurazione della presente causa, facendo presente che la quota di proprietà dell'attrice è gravata da ipoteca legale iscritta da Uniriscossioni S.p.a. per un importo complessivo di € 53.560,35, di cui € 26.780,18 per quota capitale;
formulava, in ogni caso, istanza di assegnazione del compendio subordinando l'esecuzione alla cancellazione dell'ipoteca, facendo presente che essa convenuta ha sempre risieduto nell'immobile oggetto di domanda.
All'udienza del 9.11.2023, parte attrice ribadiva che il credito fosse stato estinto e l'ipoteca cancellata;
il c.t.u. faceva presente che tutta la parte retrostante il fabbricato oggetto di domanda fosse abusiva;
il
Giudice disponeva, quindi, la produzione da parte dell'attrice di prova dell'intervenuta cancellazione dell'ipoteca, ovvero di documentazione proveniente dal creditore relativa all'estinzione del debito.
Con provvedimento del 25.1.2024, rilevato che parte attrice non aveva fornito alcun chiarimento, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario.
Si costituiva quindi l , la quale non si opponeva alla divisione Controparte_5 giudiziale dell'immobile chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda di divisione, si tenesse conto dell'iscrizione ipotecaria in danno di con il mantenimento della garanzia Parte_1 attraverso il trasferimento del vincolo sulla quota assegnata o sull'eventuale ricavato della vendita dell'immobile, ove non comodamente divisibile, nelle forme del diritto di pegno.
pagina 4 di 10 Sentite le parti in udienza, con ordinanza del 4.7.2024 il Giudice prospettava alle parti la questione di improcedibilità della domanda di divisione, avendo il c.t.u. prospettato la sussistenza di abusi ritenuti non sanabili, assegnando alle parti termine per memorie autorizzate.
Così instaurato il contraddittorio su questione rilevata d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale venivano assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
1.
Preliminarmente, con riguardo alle conclusioni della terza chiamata, va rilevato che l'attrice non ha precisato alcuna richiesta di sospensione dell'odierno procedimento, essendosi limitata, all'udienza del
3.7.2024, a fare presente l'intenzione di di impugnare l'avviso di accertamento, Parte_1
chiedendo “termine al fine di poter esperire il giudizio tributario e risolvere la questione relativa all'ipoteca”. L'istanza di concessione di un termine dilatorio a tal fine è stata implicitamente rigettata con il provvedimento del 4.7.2024 e, successivamente, parte attrice non ha ribadito alcuna analoga istanza, nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni.
2.
La domanda di scioglimento della comunione è improcedibile, sussistendo ragioni ostative alla divisione del compendio oggetto di causa.
Come già esposto nei provvedimenti del 24.10.2023 e del 4.7.2024, il c.t.u. geom. , Persona_1
incaricato della descrizione del compendio da dividere, anche al fine di verificare la sussistenza di abusi e di valutarne la sanabilità, ha rilevato quanto segue: “L'immobile oggetto di causa risale alla fine degli anni '50 del secolo scorso, e fu edificato sulla base di un piano di edilizia popolare deliberato dal Comune di Vigonza;
in particolare, in data 22.01.1957 il Sindaco di Vigonza sulla base della Delibera Comunale n. 56 del 16.09.1956 concedeva a fu , la facoltà di Parte_2 Per_2 edificare, su terreno del Comune, un'abitazione di tipologia residenziale di due piani fuori terra e 6 vani;
a fronte di detta convenzione il sig. fu , otteneva la Licenza per Parte_2 Per_2
l'esecuzione di Lavori Edilizi n. 6/657 del 13.03.1957. Successivamente in data 15.06.1959 veniva rilasciata dal Comune di Vigonza l'autorizzazione di Abitabilità di Casa n. 36, in subordine alla presentazione della seguente planimetria catastale datata 06.07.1959 (…).
Da attente ricerche condotte presso l'archivio del Comune di Vigonza è emerso che nessun altro titolo urbanistico abilitativo, è stato rilasciato dal Comune di appartenenza dopo il 1959. Ciò detto, dal
pagina 5 di 10 confronto tra quanto concesso (ritratto nella planimetria catastale allegata all'autorizzazione di abitabilità del 1959) e lo stato dei luoghi rappresentato nella planimetria catastale attuale (variazione catastale di cui al prot. n. PD0479151 del 15.12.2011 – all. doc. 02) appare evidente un importante ampliamento realizzato in assenza di titolo abilitativo.
L'ampliamento consiste nell'ampliamento realizzato a est del fabbricato originario”.
Quanto alla possibilità di sanatoria, il consulente tecnico ha esposto che “tra quanto licenziato dal
Comune di Vigonza con autorizzazione del 1957 e l'attuale stato dei luoghi vi sono considerevoli differenze;
in particolare gli abusi rilevati consistono nell'ampliano ad est del fabbricato originario con realizzazione al piano terra dei vani centrale termica e ripostiglio e al piano intermedio del locale bagno.
La regolarizzazione degli abusi rilevati e su indicati, è subordinata a talune circostanze non appurabili dal CTU, il quale, in particolare, non è in grado di determinare con certezza l'epoca dell'abuso quindi di poter verificare la cosiddetta “doppia conformità urbanista” (prevista dagli articoli 36 e 37 del
D.P.R. 380/2001) sulla base della quale si sancisce che un'opera per essere sanabile è necessario che rispetti sia la normativa vigente alla data di presentazione della pratica edilizia in sanatoria (oggi), sia la normativa vigente nel momento in cui è avvenuto l'abuso edilizio.
Se non altro va considerato che gli abusi edilizi accertati ricadono in terreno di proprietà del Comune di Vigonza in zona destinata ad “uso civico”, vincolata ai beni paesaggistici, per cui ogni concessione
a costruire o nella fattispecie a sanare, è subordinata all'autorizzazione paesaggistica.
Dati i presupposti su riportati, laddove il Comune proprietario del Terreno nulla eccepisse in merito alla sanatoria degli abusi, e ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, in considerazione alle volumetrie realizzate in abuso, alle presupposte distanze regolari dai confini, alla tipologia di abuso, sebbene con un percorso amministrativo lungo e difficile, lo scrivente “presuppone” che gli abusi rilevati possano essere sanati;
ovviamente tale considerazione trae origine da sommarie analisi, condotte in assenza di approfonditi rilievi dei luoghi, senza l'elaborazione di puntuali computi volumetrici, e senza aver sottoposto all'ufficio Comunale preposto alcun progetto di sanatoria.
Considerato il tipo di abuso rilevato, il costo della sanzione amministrativa, laddove fosse concessa la sanatoria degli abusi edilizi, corrisponderebbe almeno al doppio degli oneri amministrativi ordinari, correnti nel comune di appartenenza che ad oggi si aggirano sui 28 € al metro cubo lordo.
Considerata la volumetria abusiva desunta dalle planimetrie catastali (circa 90 mc.) e il costo unitario sanzionato (doppio di quello indicato), il costo della sanzione amministrativa dovrebbe attestarsi
pagina 6 di 10 all'incirca sui 5.000 €. a cui aggiungere i costi tecnici relativi alla presentazione del progetto edilizio in Sanatoria, che preventivamente vengono computati in €. 4.000, per un totale costo di sanatoria di
9.000 €.
Si ribadisce la natura approssimativa delle considerazioni su esposte basate su mere presupposizioni e calcoli, determinati tenendo in considerazione i pochi e non certi elementi a disposizione dello scrivente”.
Premesso che non sono state formulate tempestive contestazioni nel merito della c.t.u., da ritenersi esaustiva avendo risposto in maniera completa al quesito formulato, deve tenersi conto delle irregolarità rilevate dal c.t.u., nonché del contegno delle parti successivo a tale rilievo.
L'immobile presenta un ampliamento abusivo, nella parte est del fabbricato originario, dove sono stati realizzati, al piano terra, dei vani centrale termica e ripostiglio e, al piano intermedio, un locale bagno;
la natura abusiva del manufatto è fuori discussione, posto che non sono stati emessi altri titoli abilitativi rispetto a quello originario e che l'ampliamento risulta, inequivocabilmente, dalla comparazione tra la planimetria catastale allegata all'autorizzazione di abitabilità del 1959 e lo stato della variazione catastale del 15.12.2011.
Quanto alla possibilità di sanatoria, il c.t.u., rilevato che gli abusi accertati ricadono in terreno di proprietà del Comune di Vigonza destinata ad “uso civico” e con vincolo paesaggistico, ha ritenuto che avrebbe dovuto essere sottoposto all'ufficio Comunale un progetto in sanatoria, senza naturalmente poter conoscere la determinazione dell'Ente sulla sanabilità o meno dell'abuso.
Allo stato, dunque, l'abuso non può dirsi sanabile.
A seguito dell'instaurazione del contraddittorio sulla questione, la difesa della convenuta ha depositato uno “studio di fattibilità per pratica di sanatoria” sul compendio di cui è causa dell'arch. Per_3
il quale è pervenuto a conclusioni analoghe a quelle esposte nella relazione peritale: “solo con un incarico specifico, da parte di tutti i proprietari, sarà possibile procedere al necessario rilievo per la verifica delle distanze sia dai confini che dagli altri fabbricati limitrofi e rappresentare così lo stato dei luoghi e poter così predisporre le pratiche di Sanatoria e di Compatibilità ambientale.
Non c'è la possibilità, allo stato attuale della situazione, di definire come sanabile l'immobile parzialmente abusivo perché l'iter necessario alla sua regolarizzazione è complesso e vincolato dai pareri di più enti (Comune di Vigonza e Sovrintendenza)” (cfr. produzione documentale parte convenuta 25.1.2024).
pagina 7 di 10 In ogni caso, pure a seguito del rilievo della questione di improcedibilità della domanda, non vi è stata alcuna attività delle parti volta a rimediare all'abuso o, quantomeno, a riscontrare se vi fossero delle possibilità di sanatoria.
La permanenza dell'abuso, per le ragioni che si vanno ad esporre, costituisce fattore ostativo all'accoglimento della domanda di divisione.
È infatti pacifico che la divisione ereditaria sia un atto inter vivos, avente natura costituiva, assimilabile a quelli per i quali è prevista la comminatoria della nullità prevista per gli immobili abusivi dagli artt.
46 DPR 380/2001 e 40 co. 2 l. 47 del 1985(Cass. sent. 25012 del 07.10.2019).
La comminatoria di nullità si applica anche alle divisioni giudiziali, atteso che la pronuncia non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti (Cass. 8489 del 29.4.2006; Cass.
1505 del 22.1.2018).
In particolare, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25021 del 7.10.2019,
“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Orbene, posto che non si può procedere alla divisione giudiziale di un immobile abusivo, la domanda di divisione, ribadita da parte attrice pure a seguito del rilievo della questione ex art. 101 comma 2 c.p.c.,
è improcedibile.
Le argomentazioni di parte attrice a sostegno della divisione, nonostante l'abuso rilevato, non colgono nel segno.
Si rileva, in primo luogo, che l'attrice ha prodotto la “Comunicazione esiti accertamento riordino demanio civico ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 31/94” datata 29.6.2017, con cui il Comune di Vigonza ha comunicato che, con il Piano di Accertamento e Riordino delle Terre di Uso Civico del Comune di
Vigonza, è stata disposta la sclassificazione di alcuni terreni di uso civico, tra cui quello oggetto di causa (Vigonza, foglio 31 particella 783 della superficie di mq 350, cfr. doc. 5 parte attrice); tale pagina 8 di 10 documento, peraltro, non può ritenersi dirimente, perché potrebbe al più escludere solo una delle criticità rilevate dal c.t.u., ma di certo non esclude che l'ampliamento sia stato realizzato in assenza di titolo abilitativo.
In secondo luogo, l'attrice, a sostegno della richiesta di procedere ugualmente con lo scioglimento della comunione, ha richiamato le eccezioni alla comminatoria di nullità elencate dalla pronuncia delle
Sezioni Unite sopra citata, che tuttavia sono del tutto estranee al caso in esame (scioglimento di comunione di edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi, nell'ambito di una liquidazione giudiziale o di altre procedure concorsuali, cfr. art. 46 comma 5 D.P.R.
n. 380/2001 e art. 40 commi 5 e 6 L. n. 47/1985).
Inoltre, parte attrice ha dedotto che l'abuso sarebbe stato realizzato dalla convenuta, in forza di richiesta di ampliamento e ristrutturazione del 6.12.2011 (cfr. docc. 3 e 4 parte attrice, prodotti con la memoria autorizzata del 29.9.2024), così escludendo che il manufatto fosse stato realizzato in data anteriore al 1967.
Infine, nella parte motiva della memoria autorizzata del 29.9.2024 e negli scritti conclusivi, parte attrice ha ritenuto di poter insistere per lo scioglimento della comunione, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.
Tale soluzione non è praticabile nel caso di specie perché, come esposto dal c.t.u., l'ampliamento realizzato non è autonomo e distinguibile rispetto alla restante parte del fabbricato (si ricorda che sono stati realizzati due vani al piano terra e un locale bagno al piano intermedio), di talché è preclusa la divisione solo parziale del compendio.
Il procedimento va dunque definito in rito con la pronuncia di improcedibilità della domanda, in quanto l'abuso edilizio, rilevato dal c.t.u. e pacifico in atti, costituisce condizione ostativa alla divisione.
Ogni altra questione accessoria alla divisione deve dunque ritenersi assorbita.
3.
Tenendo conto delle ragioni della decisione e dell'imputabilità ad entrambe le parti, comproprietarie del compendio immobiliare, della mancata attivazione per ovviare alla situazione di abuso edilizio, le spese di lite vanno compensate tra parte attrice e parte convenuta.
Quanto ai rapporti tra l'attrice e l , terza chiamata quale creditrice ipotecaria di Controparte_3
le spese vanno poste a carico di quest'ultima, tenendo conto del contegno Parte_1
processuale tenuto dall'attrice con riferimento alla sussistenza dell'iscrizione ipotecaria (si rimanda, sul punto, al paragrafo sullo svolgimento del processo e ai verbali e documenti di causa).
pagina 9 di 10 Tenendo conto dei criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale per le cause di valore “da € 26.000,00 a € 52.000,00” e applicando i valori minimi per la sola fase decisionale (dato che la difesa della terza chiamata non ha depositato scritti conclusivi), le spese di lite a favore della terza chiamata si liquidano € 4.358,00 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile la domanda di divisione;
2. compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
3. condanna parte attrice a rifondere alla terza chiamata le Controparte_5 spese di lite, liquidate in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, il 3 novembre 2025.
Il Giudice
CA Di AO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice CA Di AO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9972/2016 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Vincenzo Manduca e dell'avvocato Veronica Parte_1
Stecca;
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato AO Argenton;
CP_1
, contumace Controparte_2
Parti convenute e contro
, con il patrocinio dell'avvocato Adriana Canzio;
Controparte_3
Parte intervenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia I'Ill.mo Tribunale di Padova:
-nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
-ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuo spettante;
-porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio.
pagina 1 di 10 Pronunciare dall'Intestato Tribunale provvedimento di divisione delle parti in comunione del detto appartamento, ogni altra domanda ed eccezione disattesa con vittoria di spese legali per la presente procedura”.
Per parte convenuta : CP_1
“In via principale:
Respingere la domanda attorea di divisione dell'immobile.
In subordine:
Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di non ravvisare ostacoli alla divisione, procedere allo scioglimento della comunione ed assegnarsi l'immobile alla signora , quale CP_1
comproprietaria titolare della quota maggioritaria del diritto di proprietà, sulla base del valore di stima fissato dal CTU al netto delle spese di sanatoria, con dilazione massima ex. art. 1111 c.c. atteso
l'evidente pregiudizio e comunque subordinando l'esecuzione della divisione alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale a carico della quota dell'attrice ovvero disponendo il trasferimento del vincolo sull'importo eventualmente dovuto dall'assegnataria in favore dell'attrice stessa.
In ogni caso:
Con spese e compensi di procedura a carico di parte attrice, quantomeno per la parte di attività ultronea e non necessaria dovuta all'inerzia e alla condotta dilatoria della signora ”. Parte_1
Per la parte intervenuta:
“- in via preliminare, pronunciarsi in ordine alla inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento e di ogni prospettata censura inerente l'an e il quantum della pretesa tributaria a fondamento del ruolo incorporato nella cartella di pagamento n. 11320040022994405000 (ruolo
n.2004/ 529 ORDINARIO – Controparte_4
a titolo di “imposta di registro – ipotecarie), che comporterebbe un illegittimo
[...]
ed irrituale ampliamento del thema decidendum.
- sempre in via pregiudiziale, alla luce dei rilievi emersi dalla consulenza tecnica in punto di irregolarità edilizia del compendio immobiliare, dichiarare la improcedibilità della domanda di divisione;
pagina 2 di 10 - nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenga di dar corso alla divisione immobiliare, decidere la causa secondo giustizia, tenendo conto del mantenimento della garanzia ipotecaria sul bene trasferito ovvero sulla eventuale quota frutto dello scioglimento della comunione;
- in caso di eventuale disposizione della vendita forzata dell'immobile, assegnare all'odierna chiamata in causa le somme che verranno attribuite al proprio debitore in luogo del bene Parte_1
immobile ipotecato o quale parte, corrispondente alla sua quota, del ricavato della vendita del bene medesimo, in ragione dell'importo del debito di parte attrice;
- spese secondo giustizia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, allegava di essere comproprietaria Parte_1
insieme alla convenuta di un immobile sito in Vigonza (PD), via Gioberti n. 7, di cui la CP_1
convenuta (poi deceduta in corso di causa) era usufruttuaria e chiedeva lo Controparte_2
scioglimento della comunione.
In prima udienza veniva dichiarata la contumacia di e di e Controparte_2 CP_1
veniva ordinato a parte attrice di integrare la documentazione ai fini della corretta individuazione di eventuali litisconsorti necessari.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva disposta c.t.u. ai fini della descrizione e stima del compendio immobiliare, nonché per la redazione di eventuali progetti divisionali in caso di comoda divisibilità del compendio.
All'udienza del 3.4.2019, dopo alcuni rinvii per proroga richiesta dal c.t.u. e su istanza di parte, il c.t.u.
rilevava la sussistenza di un'ipoteca iscritta sul bene;
parte attrice chiedeva un rinvio Persona_1 al fine di verificare se l'ipoteca fosse cancellabile e la causa veniva rinviata ad altra udienza.
A seguito di altri rinvii, sia d'ufficio sia su istanza di parte attrice, con provvedimento del 10.12.2020 il
Giudice, rilevata la sussistenza di iscrizione ipotecaria sul bene da dividere, rilevato il mancato deposito della c.t.u. e ritenuta, infine, la necessità di valutare la necessità d'integrare il contraddittorio, ordinava al c.t.u. di depositare il fascicolo di parte, assegnando a parte attrice termine per dedurre in ordine all'iscrizione ipotecaria, documentando l'eventuale cancellazione.
A seguito di rinvio per sollecitare il c.t.u. al deposito del fascicolo di parte, con provvedimento del
22.4.2021 veniva ordinato a parte attrice di documentare l'iscrizione ipotecaria, rinviando la causa a nuova udienza.
pagina 3 di 10 La causa veniva nuovamente rinviata su istanza del difensore dell'attrice, il quale rilevava che l'iscrizione ipotecaria fosse riferibile ad un credito prescritto da anni e che erano in corso verifiche per procedere ad una eventuale cancellazione volontaria dell'ipoteca.
A seguito del deposito di nuove visure da parte dell'attrice, da cui non risultavano iscrizioni pregiudizievoli, con ordinanza del 27.10.2022 veniva disposto che il c.t.u. Persona_1
depositasse la relazione di consulenza tecnica.
Concessa al c.t.u. una proroga richiesta e depositato l'elaborato peritale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 24.10.2023 il Giudice, considerato il rilievo, nella relazione di c.t.u., della sussistenza di abusi relativi al compendio da dividere e ritenuta la necessità di interloquire con le parti sulla natura degli abusi rilevati e sulla possibilità di sanatoria, disponeva la trattazione in presenza dell'udienza già fissata al 9.11.2023.
Nelle more, in data 25.10.2023 si costituiva , rilevando la mancata notifica dell'atto di CP_1 citazione al creditore ipotecario iscritto anteriormente all'instaurazione della presente causa, facendo presente che la quota di proprietà dell'attrice è gravata da ipoteca legale iscritta da Uniriscossioni S.p.a. per un importo complessivo di € 53.560,35, di cui € 26.780,18 per quota capitale;
formulava, in ogni caso, istanza di assegnazione del compendio subordinando l'esecuzione alla cancellazione dell'ipoteca, facendo presente che essa convenuta ha sempre risieduto nell'immobile oggetto di domanda.
All'udienza del 9.11.2023, parte attrice ribadiva che il credito fosse stato estinto e l'ipoteca cancellata;
il c.t.u. faceva presente che tutta la parte retrostante il fabbricato oggetto di domanda fosse abusiva;
il
Giudice disponeva, quindi, la produzione da parte dell'attrice di prova dell'intervenuta cancellazione dell'ipoteca, ovvero di documentazione proveniente dal creditore relativa all'estinzione del debito.
Con provvedimento del 25.1.2024, rilevato che parte attrice non aveva fornito alcun chiarimento, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario.
Si costituiva quindi l , la quale non si opponeva alla divisione Controparte_5 giudiziale dell'immobile chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda di divisione, si tenesse conto dell'iscrizione ipotecaria in danno di con il mantenimento della garanzia Parte_1 attraverso il trasferimento del vincolo sulla quota assegnata o sull'eventuale ricavato della vendita dell'immobile, ove non comodamente divisibile, nelle forme del diritto di pegno.
pagina 4 di 10 Sentite le parti in udienza, con ordinanza del 4.7.2024 il Giudice prospettava alle parti la questione di improcedibilità della domanda di divisione, avendo il c.t.u. prospettato la sussistenza di abusi ritenuti non sanabili, assegnando alle parti termine per memorie autorizzate.
Così instaurato il contraddittorio su questione rilevata d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale venivano assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1.
Preliminarmente, con riguardo alle conclusioni della terza chiamata, va rilevato che l'attrice non ha precisato alcuna richiesta di sospensione dell'odierno procedimento, essendosi limitata, all'udienza del
3.7.2024, a fare presente l'intenzione di di impugnare l'avviso di accertamento, Parte_1
chiedendo “termine al fine di poter esperire il giudizio tributario e risolvere la questione relativa all'ipoteca”. L'istanza di concessione di un termine dilatorio a tal fine è stata implicitamente rigettata con il provvedimento del 4.7.2024 e, successivamente, parte attrice non ha ribadito alcuna analoga istanza, nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni.
2.
La domanda di scioglimento della comunione è improcedibile, sussistendo ragioni ostative alla divisione del compendio oggetto di causa.
Come già esposto nei provvedimenti del 24.10.2023 e del 4.7.2024, il c.t.u. geom. , Persona_1
incaricato della descrizione del compendio da dividere, anche al fine di verificare la sussistenza di abusi e di valutarne la sanabilità, ha rilevato quanto segue: “L'immobile oggetto di causa risale alla fine degli anni '50 del secolo scorso, e fu edificato sulla base di un piano di edilizia popolare deliberato dal Comune di Vigonza;
in particolare, in data 22.01.1957 il Sindaco di Vigonza sulla base della Delibera Comunale n. 56 del 16.09.1956 concedeva a fu , la facoltà di Parte_2 Per_2 edificare, su terreno del Comune, un'abitazione di tipologia residenziale di due piani fuori terra e 6 vani;
a fronte di detta convenzione il sig. fu , otteneva la Licenza per Parte_2 Per_2
l'esecuzione di Lavori Edilizi n. 6/657 del 13.03.1957. Successivamente in data 15.06.1959 veniva rilasciata dal Comune di Vigonza l'autorizzazione di Abitabilità di Casa n. 36, in subordine alla presentazione della seguente planimetria catastale datata 06.07.1959 (…).
Da attente ricerche condotte presso l'archivio del Comune di Vigonza è emerso che nessun altro titolo urbanistico abilitativo, è stato rilasciato dal Comune di appartenenza dopo il 1959. Ciò detto, dal
pagina 5 di 10 confronto tra quanto concesso (ritratto nella planimetria catastale allegata all'autorizzazione di abitabilità del 1959) e lo stato dei luoghi rappresentato nella planimetria catastale attuale (variazione catastale di cui al prot. n. PD0479151 del 15.12.2011 – all. doc. 02) appare evidente un importante ampliamento realizzato in assenza di titolo abilitativo.
L'ampliamento consiste nell'ampliamento realizzato a est del fabbricato originario”.
Quanto alla possibilità di sanatoria, il consulente tecnico ha esposto che “tra quanto licenziato dal
Comune di Vigonza con autorizzazione del 1957 e l'attuale stato dei luoghi vi sono considerevoli differenze;
in particolare gli abusi rilevati consistono nell'ampliano ad est del fabbricato originario con realizzazione al piano terra dei vani centrale termica e ripostiglio e al piano intermedio del locale bagno.
La regolarizzazione degli abusi rilevati e su indicati, è subordinata a talune circostanze non appurabili dal CTU, il quale, in particolare, non è in grado di determinare con certezza l'epoca dell'abuso quindi di poter verificare la cosiddetta “doppia conformità urbanista” (prevista dagli articoli 36 e 37 del
D.P.R. 380/2001) sulla base della quale si sancisce che un'opera per essere sanabile è necessario che rispetti sia la normativa vigente alla data di presentazione della pratica edilizia in sanatoria (oggi), sia la normativa vigente nel momento in cui è avvenuto l'abuso edilizio.
Se non altro va considerato che gli abusi edilizi accertati ricadono in terreno di proprietà del Comune di Vigonza in zona destinata ad “uso civico”, vincolata ai beni paesaggistici, per cui ogni concessione
a costruire o nella fattispecie a sanare, è subordinata all'autorizzazione paesaggistica.
Dati i presupposti su riportati, laddove il Comune proprietario del Terreno nulla eccepisse in merito alla sanatoria degli abusi, e ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, in considerazione alle volumetrie realizzate in abuso, alle presupposte distanze regolari dai confini, alla tipologia di abuso, sebbene con un percorso amministrativo lungo e difficile, lo scrivente “presuppone” che gli abusi rilevati possano essere sanati;
ovviamente tale considerazione trae origine da sommarie analisi, condotte in assenza di approfonditi rilievi dei luoghi, senza l'elaborazione di puntuali computi volumetrici, e senza aver sottoposto all'ufficio Comunale preposto alcun progetto di sanatoria.
Considerato il tipo di abuso rilevato, il costo della sanzione amministrativa, laddove fosse concessa la sanatoria degli abusi edilizi, corrisponderebbe almeno al doppio degli oneri amministrativi ordinari, correnti nel comune di appartenenza che ad oggi si aggirano sui 28 € al metro cubo lordo.
Considerata la volumetria abusiva desunta dalle planimetrie catastali (circa 90 mc.) e il costo unitario sanzionato (doppio di quello indicato), il costo della sanzione amministrativa dovrebbe attestarsi
pagina 6 di 10 all'incirca sui 5.000 €. a cui aggiungere i costi tecnici relativi alla presentazione del progetto edilizio in Sanatoria, che preventivamente vengono computati in €. 4.000, per un totale costo di sanatoria di
9.000 €.
Si ribadisce la natura approssimativa delle considerazioni su esposte basate su mere presupposizioni e calcoli, determinati tenendo in considerazione i pochi e non certi elementi a disposizione dello scrivente”.
Premesso che non sono state formulate tempestive contestazioni nel merito della c.t.u., da ritenersi esaustiva avendo risposto in maniera completa al quesito formulato, deve tenersi conto delle irregolarità rilevate dal c.t.u., nonché del contegno delle parti successivo a tale rilievo.
L'immobile presenta un ampliamento abusivo, nella parte est del fabbricato originario, dove sono stati realizzati, al piano terra, dei vani centrale termica e ripostiglio e, al piano intermedio, un locale bagno;
la natura abusiva del manufatto è fuori discussione, posto che non sono stati emessi altri titoli abilitativi rispetto a quello originario e che l'ampliamento risulta, inequivocabilmente, dalla comparazione tra la planimetria catastale allegata all'autorizzazione di abitabilità del 1959 e lo stato della variazione catastale del 15.12.2011.
Quanto alla possibilità di sanatoria, il c.t.u., rilevato che gli abusi accertati ricadono in terreno di proprietà del Comune di Vigonza destinata ad “uso civico” e con vincolo paesaggistico, ha ritenuto che avrebbe dovuto essere sottoposto all'ufficio Comunale un progetto in sanatoria, senza naturalmente poter conoscere la determinazione dell'Ente sulla sanabilità o meno dell'abuso.
Allo stato, dunque, l'abuso non può dirsi sanabile.
A seguito dell'instaurazione del contraddittorio sulla questione, la difesa della convenuta ha depositato uno “studio di fattibilità per pratica di sanatoria” sul compendio di cui è causa dell'arch. Per_3
il quale è pervenuto a conclusioni analoghe a quelle esposte nella relazione peritale: “solo con un incarico specifico, da parte di tutti i proprietari, sarà possibile procedere al necessario rilievo per la verifica delle distanze sia dai confini che dagli altri fabbricati limitrofi e rappresentare così lo stato dei luoghi e poter così predisporre le pratiche di Sanatoria e di Compatibilità ambientale.
Non c'è la possibilità, allo stato attuale della situazione, di definire come sanabile l'immobile parzialmente abusivo perché l'iter necessario alla sua regolarizzazione è complesso e vincolato dai pareri di più enti (Comune di Vigonza e Sovrintendenza)” (cfr. produzione documentale parte convenuta 25.1.2024).
pagina 7 di 10 In ogni caso, pure a seguito del rilievo della questione di improcedibilità della domanda, non vi è stata alcuna attività delle parti volta a rimediare all'abuso o, quantomeno, a riscontrare se vi fossero delle possibilità di sanatoria.
La permanenza dell'abuso, per le ragioni che si vanno ad esporre, costituisce fattore ostativo all'accoglimento della domanda di divisione.
È infatti pacifico che la divisione ereditaria sia un atto inter vivos, avente natura costituiva, assimilabile a quelli per i quali è prevista la comminatoria della nullità prevista per gli immobili abusivi dagli artt.
46 DPR 380/2001 e 40 co. 2 l. 47 del 1985(Cass. sent. 25012 del 07.10.2019).
La comminatoria di nullità si applica anche alle divisioni giudiziali, atteso che la pronuncia non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti (Cass. 8489 del 29.4.2006; Cass.
1505 del 22.1.2018).
In particolare, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25021 del 7.10.2019,
“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Orbene, posto che non si può procedere alla divisione giudiziale di un immobile abusivo, la domanda di divisione, ribadita da parte attrice pure a seguito del rilievo della questione ex art. 101 comma 2 c.p.c.,
è improcedibile.
Le argomentazioni di parte attrice a sostegno della divisione, nonostante l'abuso rilevato, non colgono nel segno.
Si rileva, in primo luogo, che l'attrice ha prodotto la “Comunicazione esiti accertamento riordino demanio civico ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 31/94” datata 29.6.2017, con cui il Comune di Vigonza ha comunicato che, con il Piano di Accertamento e Riordino delle Terre di Uso Civico del Comune di
Vigonza, è stata disposta la sclassificazione di alcuni terreni di uso civico, tra cui quello oggetto di causa (Vigonza, foglio 31 particella 783 della superficie di mq 350, cfr. doc. 5 parte attrice); tale pagina 8 di 10 documento, peraltro, non può ritenersi dirimente, perché potrebbe al più escludere solo una delle criticità rilevate dal c.t.u., ma di certo non esclude che l'ampliamento sia stato realizzato in assenza di titolo abilitativo.
In secondo luogo, l'attrice, a sostegno della richiesta di procedere ugualmente con lo scioglimento della comunione, ha richiamato le eccezioni alla comminatoria di nullità elencate dalla pronuncia delle
Sezioni Unite sopra citata, che tuttavia sono del tutto estranee al caso in esame (scioglimento di comunione di edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi, nell'ambito di una liquidazione giudiziale o di altre procedure concorsuali, cfr. art. 46 comma 5 D.P.R.
n. 380/2001 e art. 40 commi 5 e 6 L. n. 47/1985).
Inoltre, parte attrice ha dedotto che l'abuso sarebbe stato realizzato dalla convenuta, in forza di richiesta di ampliamento e ristrutturazione del 6.12.2011 (cfr. docc. 3 e 4 parte attrice, prodotti con la memoria autorizzata del 29.9.2024), così escludendo che il manufatto fosse stato realizzato in data anteriore al 1967.
Infine, nella parte motiva della memoria autorizzata del 29.9.2024 e negli scritti conclusivi, parte attrice ha ritenuto di poter insistere per lo scioglimento della comunione, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.
Tale soluzione non è praticabile nel caso di specie perché, come esposto dal c.t.u., l'ampliamento realizzato non è autonomo e distinguibile rispetto alla restante parte del fabbricato (si ricorda che sono stati realizzati due vani al piano terra e un locale bagno al piano intermedio), di talché è preclusa la divisione solo parziale del compendio.
Il procedimento va dunque definito in rito con la pronuncia di improcedibilità della domanda, in quanto l'abuso edilizio, rilevato dal c.t.u. e pacifico in atti, costituisce condizione ostativa alla divisione.
Ogni altra questione accessoria alla divisione deve dunque ritenersi assorbita.
3.
Tenendo conto delle ragioni della decisione e dell'imputabilità ad entrambe le parti, comproprietarie del compendio immobiliare, della mancata attivazione per ovviare alla situazione di abuso edilizio, le spese di lite vanno compensate tra parte attrice e parte convenuta.
Quanto ai rapporti tra l'attrice e l , terza chiamata quale creditrice ipotecaria di Controparte_3
le spese vanno poste a carico di quest'ultima, tenendo conto del contegno Parte_1
processuale tenuto dall'attrice con riferimento alla sussistenza dell'iscrizione ipotecaria (si rimanda, sul punto, al paragrafo sullo svolgimento del processo e ai verbali e documenti di causa).
pagina 9 di 10 Tenendo conto dei criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale per le cause di valore “da € 26.000,00 a € 52.000,00” e applicando i valori minimi per la sola fase decisionale (dato che la difesa della terza chiamata non ha depositato scritti conclusivi), le spese di lite a favore della terza chiamata si liquidano € 4.358,00 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile la domanda di divisione;
2. compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
3. condanna parte attrice a rifondere alla terza chiamata le Controparte_5 spese di lite, liquidate in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, il 3 novembre 2025.
Il Giudice
CA Di AO
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