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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1910/2024 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 5/3/2025, vertente tra , Parte_1 nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Giuseppe Merola, e , nato a [...] il [...], CP_1
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Marco Donfrancesco, con C.F._2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/7/2024 la signora , premesso di aver Parte_1 sposato il signor il 23/9/2006 a Lenola (LT) secondo il rito concordatario CP_1
e di aver avuto da costui, durante la convivenza, le figlie (nata il [...]) Per_1 Per ed (nata il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 29/1/2025, il signor non si è opposto alla pronuncia CP_1 della separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 5/3/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Pronuncia della separazione senza dichiarazioni di addebito. Affidamento congiunto delle due figlie, con collocazione preferenziale presso la madre (ferma restando la permanenza a Fiuggi durante l'anno scolastico) e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina, nei giorni festivi e nelle feste comandate, in maniera alternata tra i genitori e, d'estate, per quindici giorni consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio;
devoluzione alla signora Pt_1 dell'intero ammontare degli assegni unici;
attribuzione alla signora di un Pt_1 assegno di mantenimento ordinario della prole pari a € 200,00 al mese rivalutabili (€
100,00 al mese rivalutabili per ciascuna delle figlie) nei mesi di giugno, luglio e agosto
1 e qualora le ragazze non dovessero trascorrere i fine settimana presso l'abitazione paterna;
riduzione proporzionale del contributo in caso di mancato soggiorno delle figlie presso il padre o di soggiorno di una sola delle figlie presso il padre;
suddivisione paritaria tra le parti delle spese straordinarie inerenti alla prole, comprese le rette della scuola di Fiuggi;
applicazione, per il resto, del protocollo sulle spese straordinarie approvato presso il Tribunale di Cassino;
rinuncia a ogni reciproca pretesa, anche restitutoria, riguardante fondi e depositi comuni;
impegno delle parti a estinguere i relativi rapporti giuridici;
spese di lite compensate“
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1910/2024
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lenola (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lenola (LT) dell'anno 2006, al numero 17, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 CP_1 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 5/3/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1910/2024 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 5/3/2025, vertente tra , Parte_1 nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Giuseppe Merola, e , nato a [...] il [...], CP_1
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Marco Donfrancesco, con C.F._2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/7/2024 la signora , premesso di aver Parte_1 sposato il signor il 23/9/2006 a Lenola (LT) secondo il rito concordatario CP_1
e di aver avuto da costui, durante la convivenza, le figlie (nata il [...]) Per_1 Per ed (nata il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 29/1/2025, il signor non si è opposto alla pronuncia CP_1 della separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 5/3/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Pronuncia della separazione senza dichiarazioni di addebito. Affidamento congiunto delle due figlie, con collocazione preferenziale presso la madre (ferma restando la permanenza a Fiuggi durante l'anno scolastico) e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina, nei giorni festivi e nelle feste comandate, in maniera alternata tra i genitori e, d'estate, per quindici giorni consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio;
devoluzione alla signora Pt_1 dell'intero ammontare degli assegni unici;
attribuzione alla signora di un Pt_1 assegno di mantenimento ordinario della prole pari a € 200,00 al mese rivalutabili (€
100,00 al mese rivalutabili per ciascuna delle figlie) nei mesi di giugno, luglio e agosto
1 e qualora le ragazze non dovessero trascorrere i fine settimana presso l'abitazione paterna;
riduzione proporzionale del contributo in caso di mancato soggiorno delle figlie presso il padre o di soggiorno di una sola delle figlie presso il padre;
suddivisione paritaria tra le parti delle spese straordinarie inerenti alla prole, comprese le rette della scuola di Fiuggi;
applicazione, per il resto, del protocollo sulle spese straordinarie approvato presso il Tribunale di Cassino;
rinuncia a ogni reciproca pretesa, anche restitutoria, riguardante fondi e depositi comuni;
impegno delle parti a estinguere i relativi rapporti giuridici;
spese di lite compensate“
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1910/2024
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lenola (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lenola (LT) dell'anno 2006, al numero 17, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 CP_1 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 5/3/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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