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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sez. civ. - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa N. 5487/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Ferruccio Parte_1 P.IVA_1
CENTONZE, Via Gambacorta Passerini, n. 6, Monza
- parte attrice - contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, con il proc. dom. Avv.to Riccardo ROSSINI, Via XX Settembre, n. 5/A, C.F._1
AN
- parti convenute - OGGETTO: cessione del credito.
Alla volta dell'assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno concluso come in atti a PCT. FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. 6.8.2024, (nel prosieguo, per Parte_1 brevità, ha convenuto in giudizio nel prosieguo, per brevità, Pt_2 Controparte_1
) e e – fatto presente che , sino alla trasformazione di cui CP_1 Controparte_2 CP_1 all'atto notarile 1.3.2024 (iscritto nel Registro delle Imprese l'11.3.2024), aveva forma di s.a.s., essendo la sig.ra socia accomandataria – ha esposto di essersi resa cessionaria Parte_3 il 2.7.2021 di credito vantato da ei confronti di per € 18.300,00 Parte_4 CP_1
(cfr. docc. nn. 3 e 4 fasc. attoreo); di non aver avanzato richiesta di pagamento alla debitrice ceduta in ragione dei rapporti tra le società (cedente, ceduta e cessionaria), anche CP_1 per i vincoli di parentela tra soci / amministratori di esse (cfr. scritto introduttivo, pagg. 2-3, punto n. 7); di aver edesima – con pec 14.2.2024 – comunicato a l'avvenuta Pt_2 CP_1 cessione del credito, con contestuale richiesta di versamento della somma di € 18.300,00 (cfr. doc. n. 6 fasc. cit.); di aver Primavera – con pec 22.2.2024 – replicato nel senso dell'intervenuta
“regolamentazione” del credito già a novembre 2023 (cfr. doc. n. 7 fasc. cit.). Tanto esposto, la difesa attorea ha concluso per la condanna di e di CP_1 Parte_3
(quale socia accomandataria di all'epoca in cui è sorta l'obbligazione) a versare CP_1
€ 18.300,00, oltre interessi successivi alla proposizione della domanda;
vinte le spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le parti resistenti hanno contestato la pretesa azionata da Pt_2 adducendo il fatto che il credito reclamato da quest'ultima è effettivamente esistente, ma fa capo ancora a come indicato nel bilancio di Primavera), cosicché nessuna Parte_4 cessione vi è mai stata a favore di Pt_2 Quindi, la difesa resistente – avanzata richiesta di chiamata in giudizio di Parte_4
ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda avversaria;
con vittoria delle
[...] spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); disposto – all'esito dell'udienza 12.12.2024 (cfr. relativo verbale) – “termine di giorni 30 per il deposito di memorie ed ulteriori giorni 20 per eventuali osservazioni”; riassegnata la causa allo scrivente;
rigettata la richiesta di chiamata in giudizio di , respinte le istanze delle parti, ritenuta la causa Parte_4 matura per la decisione, (cfr. ordinanza 10.6.2025); il 13.11.2025 – assegnato termine per il deposito di note conclusive – la causa è passata in decisione (cfr. ord. 10.6.2025 cit.) e, su conclusioni rassegnate come in atti, definita con sentenza ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c..
************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti per la decisione sono solo quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi di pretese/eccezioni azionate/fatte valere in causa, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dalla documentazione prodotta (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
In sostanza, la struttura del giudizio è basata sui seguenti elementi:
- la società attrice ha riferito di essersi resa cessionaria di credito per € 18.300,00, trasferitole da sorto quando la società convenuta (debitrice ceduta) aveva forma di Parte_4 società in accomandita semplice, con conseguente responsabilità (anche) di Parte_3
(socia accomandataria);
- la società convenuta non ha contestato la propria posizione debitoria nei confronti di Parte_4 che, anzi, è stata espressamente ammessa, leggendosi a pag. 5 della comparsa di
[...] costituzione: “Nell'ultimo bilancio disponibile de , la somma di € 18.300 risulta CP_1 ancora dovuta alla società essendo presente e regolarmente indicata Parte_4 in bilancio”), avendo piuttosto contestato essere mai intervenuta la cessione del credito da a visto che: Parte_4 Pt_2
a) la “proposta di cessione” di cui al doc. n. 3 di controparte non è riconducibile all'A.U. di Parte sig. );
[...] Persona_1
b) la “accettazione” della cessione di cui al n. 4 di controparte è sottoscritta dal sig. Per_2
, che ha assunto il ruolo di A.U. di n data 19.10.2022, non essendo così il
[...] Pt_2 legale rappresentante della società attrice alla data 21.7.2022; c) appena ricevuta la pec 14.2.2024 medesima ha subito contestato la cessione. CP_1 La tesi della difesa resistente sull'inesistenza della cessione del credito da Parte_4
on merita di essere condivisa e ciò per le ragioni di seguito esposte.
[...] Pt_2
Infatti, come esposto dalla società ricorrente nella “prima memoria ex art. 281 duodecies, IV comma, cpc” (cfr. pagg. 6-11), da un lato, dalla documentazione contabile di Parte_4 risulta che la cessione del credito è stata registrata da quest'ultima e, d'altro lato, la
[...] acquisizione del credito da parte di è parimenti attestata dalla documentazione Pt_2 contabile della società attrice (cfr. allegati alla predetta “memoria”); senza che abbia rilievo il fatto che la partita contabile de qua risulti indicata in termini di “prestito” e per un valore nominale di “€ 11.101,00” e ciò perché parte resistente – la quale nulla ha replicato circa i dati obiettivamente evincibili dalla documentazione riversata agli atti del giudizio – non ha allegato alcunché con riferimento all'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti (in tesi, diverso da quello scaturente dalla cessione del credito capace di fornire Parte_5 spiegazione alternativa rispetto a quella allegata dalla società attrice. Come esposto, le deduzioni attoree (corroborate da elementi evincibili dai documenti) non sono state tempestivamente contestate da parte resistente (cfr. “note di trattazione scritta per l'udienza del 30.04.2025”), avendo quest'ultima, pure nelle “note conclusive”, ribadito i profili di doglianza invocati nella comparsa di costituzione e risposta;
laddove, essendo la cessione di crediti negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n. 18016 del 9.7.2018), al netto delle perplessità sollevate circa la “proposta di cessione” di la “accettazione” di quest'ultima ha fornito sufficiente prova della Parte_4 Pt_2 avvenuta cessione del credito azionato. D'altro canto, va altresì osservato che – ricevuta la pec di i comunicazione CP_1 Pt_2 dell'avvenuta cessione – ha replicato nei seguenti termini: “a quanto ci risulta già nel novembre 2023 avevate già regolamentato e disciplinato quanto dovuto in forza di cessione del credito non meglio specificata”; risposta del tutto estranea alla negazione dell'avvenuta cessione da trasferimento della posizione soggettiva che – anzi – risulta Parte_4 Pt_2 essere dato per pacifico, visto il riferimento alla già avvenuta “regolamentazione” e “disciplina” di “quanto dovuto in forza di cessione del credito”. Quindi, avendo riconosciuto di non aver mai estinto (neppure parzialmente) il CP_1 debito oggetto di causa ed essendo del pari non contestato che tale debito è sorto in momento in cui la società debitrice aveva la forma giuridica di s.a.s., con conseguente responsabilità personale (anche) della socia accomandataria sig.ra 1, le parti resistenti Controparte_2
vanno condannate – in via tra loro solidale – a corrispondere a 'importo di € 18.300,00, Pt_2 oltre interessi al tasso di legge dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio al saldo.
************* Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna delle parti convenute, in via tra loro solidale, a rifonderle a parte attrice per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, il fatto che si è tenuta un'unica udienza in presenza e l'attività svolta per rendere la decisione, precisato che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la fase “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla redazione ed al deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.), sia per quella “decisionale” (vista l'obiettiva semplificazione di essa dovuta alla superfluità di attività istruttoria, con giudizio definibile allo stato degli atti e sentenza emessa ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c., sia pure previo deposito di brevi note conclusive).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- condanna – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza – le parti resistenti, in via tra loro solidale, a versare alla società ricorrente l'importo di € 18.300,00, oltre interessi al tasso di legge dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio al saldo;
- condanna le parti resistenti, in via tra loro solidale, a rifondere le spese di lite a parte ricorrente, liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge e 15% per spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 9 dicembre 2025 il Giudice Nicola GRECO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti – come chiarito dalla Corte di legittimità – “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (Cass., Sez. 3, Ord. n. 22629 del 16.10.2020; cfr., nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. 3, Ord. n. 25378 del 12.10.2018 e Cass., Sez. 6 - 5, Ord. n. 49 del 3.1.2014).
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sez. civ. - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa N. 5487/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Ferruccio Parte_1 P.IVA_1
CENTONZE, Via Gambacorta Passerini, n. 6, Monza
- parte attrice - contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, con il proc. dom. Avv.to Riccardo ROSSINI, Via XX Settembre, n. 5/A, C.F._1
AN
- parti convenute - OGGETTO: cessione del credito.
Alla volta dell'assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno concluso come in atti a PCT. FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. 6.8.2024, (nel prosieguo, per Parte_1 brevità, ha convenuto in giudizio nel prosieguo, per brevità, Pt_2 Controparte_1
) e e – fatto presente che , sino alla trasformazione di cui CP_1 Controparte_2 CP_1 all'atto notarile 1.3.2024 (iscritto nel Registro delle Imprese l'11.3.2024), aveva forma di s.a.s., essendo la sig.ra socia accomandataria – ha esposto di essersi resa cessionaria Parte_3 il 2.7.2021 di credito vantato da ei confronti di per € 18.300,00 Parte_4 CP_1
(cfr. docc. nn. 3 e 4 fasc. attoreo); di non aver avanzato richiesta di pagamento alla debitrice ceduta in ragione dei rapporti tra le società (cedente, ceduta e cessionaria), anche CP_1 per i vincoli di parentela tra soci / amministratori di esse (cfr. scritto introduttivo, pagg. 2-3, punto n. 7); di aver edesima – con pec 14.2.2024 – comunicato a l'avvenuta Pt_2 CP_1 cessione del credito, con contestuale richiesta di versamento della somma di € 18.300,00 (cfr. doc. n. 6 fasc. cit.); di aver Primavera – con pec 22.2.2024 – replicato nel senso dell'intervenuta
“regolamentazione” del credito già a novembre 2023 (cfr. doc. n. 7 fasc. cit.). Tanto esposto, la difesa attorea ha concluso per la condanna di e di CP_1 Parte_3
(quale socia accomandataria di all'epoca in cui è sorta l'obbligazione) a versare CP_1
€ 18.300,00, oltre interessi successivi alla proposizione della domanda;
vinte le spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le parti resistenti hanno contestato la pretesa azionata da Pt_2 adducendo il fatto che il credito reclamato da quest'ultima è effettivamente esistente, ma fa capo ancora a come indicato nel bilancio di Primavera), cosicché nessuna Parte_4 cessione vi è mai stata a favore di Pt_2 Quindi, la difesa resistente – avanzata richiesta di chiamata in giudizio di Parte_4
ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda avversaria;
con vittoria delle
[...] spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); disposto – all'esito dell'udienza 12.12.2024 (cfr. relativo verbale) – “termine di giorni 30 per il deposito di memorie ed ulteriori giorni 20 per eventuali osservazioni”; riassegnata la causa allo scrivente;
rigettata la richiesta di chiamata in giudizio di , respinte le istanze delle parti, ritenuta la causa Parte_4 matura per la decisione, (cfr. ordinanza 10.6.2025); il 13.11.2025 – assegnato termine per il deposito di note conclusive – la causa è passata in decisione (cfr. ord. 10.6.2025 cit.) e, su conclusioni rassegnate come in atti, definita con sentenza ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c..
************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti per la decisione sono solo quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi di pretese/eccezioni azionate/fatte valere in causa, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dalla documentazione prodotta (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
In sostanza, la struttura del giudizio è basata sui seguenti elementi:
- la società attrice ha riferito di essersi resa cessionaria di credito per € 18.300,00, trasferitole da sorto quando la società convenuta (debitrice ceduta) aveva forma di Parte_4 società in accomandita semplice, con conseguente responsabilità (anche) di Parte_3
(socia accomandataria);
- la società convenuta non ha contestato la propria posizione debitoria nei confronti di Parte_4 che, anzi, è stata espressamente ammessa, leggendosi a pag. 5 della comparsa di
[...] costituzione: “Nell'ultimo bilancio disponibile de , la somma di € 18.300 risulta CP_1 ancora dovuta alla società essendo presente e regolarmente indicata Parte_4 in bilancio”), avendo piuttosto contestato essere mai intervenuta la cessione del credito da a visto che: Parte_4 Pt_2
a) la “proposta di cessione” di cui al doc. n. 3 di controparte non è riconducibile all'A.U. di Parte sig. );
[...] Persona_1
b) la “accettazione” della cessione di cui al n. 4 di controparte è sottoscritta dal sig. Per_2
, che ha assunto il ruolo di A.U. di n data 19.10.2022, non essendo così il
[...] Pt_2 legale rappresentante della società attrice alla data 21.7.2022; c) appena ricevuta la pec 14.2.2024 medesima ha subito contestato la cessione. CP_1 La tesi della difesa resistente sull'inesistenza della cessione del credito da Parte_4
on merita di essere condivisa e ciò per le ragioni di seguito esposte.
[...] Pt_2
Infatti, come esposto dalla società ricorrente nella “prima memoria ex art. 281 duodecies, IV comma, cpc” (cfr. pagg. 6-11), da un lato, dalla documentazione contabile di Parte_4 risulta che la cessione del credito è stata registrata da quest'ultima e, d'altro lato, la
[...] acquisizione del credito da parte di è parimenti attestata dalla documentazione Pt_2 contabile della società attrice (cfr. allegati alla predetta “memoria”); senza che abbia rilievo il fatto che la partita contabile de qua risulti indicata in termini di “prestito” e per un valore nominale di “€ 11.101,00” e ciò perché parte resistente – la quale nulla ha replicato circa i dati obiettivamente evincibili dalla documentazione riversata agli atti del giudizio – non ha allegato alcunché con riferimento all'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti (in tesi, diverso da quello scaturente dalla cessione del credito capace di fornire Parte_5 spiegazione alternativa rispetto a quella allegata dalla società attrice. Come esposto, le deduzioni attoree (corroborate da elementi evincibili dai documenti) non sono state tempestivamente contestate da parte resistente (cfr. “note di trattazione scritta per l'udienza del 30.04.2025”), avendo quest'ultima, pure nelle “note conclusive”, ribadito i profili di doglianza invocati nella comparsa di costituzione e risposta;
laddove, essendo la cessione di crediti negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n. 18016 del 9.7.2018), al netto delle perplessità sollevate circa la “proposta di cessione” di la “accettazione” di quest'ultima ha fornito sufficiente prova della Parte_4 Pt_2 avvenuta cessione del credito azionato. D'altro canto, va altresì osservato che – ricevuta la pec di i comunicazione CP_1 Pt_2 dell'avvenuta cessione – ha replicato nei seguenti termini: “a quanto ci risulta già nel novembre 2023 avevate già regolamentato e disciplinato quanto dovuto in forza di cessione del credito non meglio specificata”; risposta del tutto estranea alla negazione dell'avvenuta cessione da trasferimento della posizione soggettiva che – anzi – risulta Parte_4 Pt_2 essere dato per pacifico, visto il riferimento alla già avvenuta “regolamentazione” e “disciplina” di “quanto dovuto in forza di cessione del credito”. Quindi, avendo riconosciuto di non aver mai estinto (neppure parzialmente) il CP_1 debito oggetto di causa ed essendo del pari non contestato che tale debito è sorto in momento in cui la società debitrice aveva la forma giuridica di s.a.s., con conseguente responsabilità personale (anche) della socia accomandataria sig.ra 1, le parti resistenti Controparte_2
vanno condannate – in via tra loro solidale – a corrispondere a 'importo di € 18.300,00, Pt_2 oltre interessi al tasso di legge dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio al saldo.
************* Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna delle parti convenute, in via tra loro solidale, a rifonderle a parte attrice per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, il fatto che si è tenuta un'unica udienza in presenza e l'attività svolta per rendere la decisione, precisato che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la fase “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla redazione ed al deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.), sia per quella “decisionale” (vista l'obiettiva semplificazione di essa dovuta alla superfluità di attività istruttoria, con giudizio definibile allo stato degli atti e sentenza emessa ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c., sia pure previo deposito di brevi note conclusive).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- condanna – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza – le parti resistenti, in via tra loro solidale, a versare alla società ricorrente l'importo di € 18.300,00, oltre interessi al tasso di legge dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio al saldo;
- condanna le parti resistenti, in via tra loro solidale, a rifondere le spese di lite a parte ricorrente, liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge e 15% per spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 9 dicembre 2025 il Giudice Nicola GRECO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti – come chiarito dalla Corte di legittimità – “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (Cass., Sez. 3, Ord. n. 22629 del 16.10.2020; cfr., nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. 3, Ord. n. 25378 del 12.10.2018 e Cass., Sez. 6 - 5, Ord. n. 49 del 3.1.2014).