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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3216/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3216/2024 promossa da:
- , nato a [...] - Brasil, il 23/08/1982 per Controparte_1 proprio conto e congiuntamente alla sig.ra Controparte_2
n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori: , nato il [...] - Rio de Janeiro – Persona_1
Brasile; nato il [...] - Rio de Janeiro - Persona_2
Brasile; nato il [...] – Rio de Janeiro – Parte_1
Brasile;
- , nata a [...] - Brasile, il 31.08.1984 per Persona_3 proprio conto e congiuntamente al sig. , n.q. di Controparte_3 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_4
nata il [...] a [...] - Brasile;
[...]
- nata il [...] - Rio de Janeiro – Brasile;
Persona_5
- nata il [...] - Rio de Janeiro – Brasile. Persona_6
Tutti Rappresentati e difesi dall' avvocato Vincenzo Carosi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, come da
1 procure autenticate e tradotte, nonché munita di apostille allegate al ricorso.
-ricorrente-
Contro
(CF ), in persona del Ministro pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento dello status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
nato a [...], in data [...], Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 11 – certificato nascita).
L'avo era poi deceduto in Brasile, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 12).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che dall'unione tra Parte_2
e era nata, il 15.10.1930, nella città di Paraizo (SP), Persona_7 Per_5
(cfr. doc. in atti n. 13). Controparte_5
Dall'unione tra quest'ultima e il coniuge, in data 16.11.1952, nasceva la figlia,
[...]
(cfr. doc. 09), odierna ricorrente. Quest'ultima ha generato Persona_5 tre figli, anch'essi odierni ricorrenti:
- in data 23.08.1982, (cfr. doc. 01); Controparte_1
- in data 03.08.1984, (cfr. doc. 06); Persona_3
- in data 13.03.1988, (cfr. doc. 10). Persona_6
Con riferimento alla discendenza di : Controparte_1 in data 04.01.2012, contraeva matrimonio con Persona_8
(cfr. doc. 02) e dalla loro unione, nascevano tre figli, anch'essi odierni ricorrenti:
- in data 20.18.2013, (cfr. doc. 03); Persona_1
- in data 30.07.2015, (cfr. doc. 04); Persona_2
2 - in data 17.05.2018, (cfr. doc. 05); Parte_1
Con riferimento alla discendenza di : Persona_3
in data 14.06.2012, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Controparte_3
07) e dalla loro unione nasceva, in data 10.11.2017, (cfr. Persona_4
doc. 08) anch'essa odierna ricorrente.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_4 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , si costituiva in giudizio in data 24.09.2025. Controparte_4
Il Pubblico Ministero, tramite visto apposto telematicamente in data 28.01.2025,
NULLA OPPONEVA all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.10.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia
3 interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana (cfr. in atti doc. 12).
Per tale condizione, l'emigrato italiano nato il Parte_2
1.03.1892, ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia,
nata in data [...] (cfr. in atti Persona_9 doc. 13). Quest'ultima, tuttavia, aveva contratto matrimonio con tale
[...]
e, da tale unione coniugale, era nata in data [...], la figlia Per_10
(cfr. in atti doc. 9). Da tale sequenza genealogica Persona_5 rileva la discendenza per linea femminile intervenuta in epoca pre- costituzionale da ai suoi Persona_9 discendenti, ricorrenti inclusi.
4 Sulla scorta della normativa allora vigente si sarebbe determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, stabiliva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte
Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di m i n o r a z i o n e e d inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico protetto che comporta una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronunzia, la Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina rimanendo al Persona_9 vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere il proprio status
5 civitatis alla figlia . Ciò, in quanto la già menzionata Persona_5 legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi
l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel
1948.
In tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della
L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza
a causa del matrimonio”(cfr. Cass.Sez. Un n. 4466/2009).
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo,
6 per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando altresì discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna nati ante 01.01.1948, atteso che quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Tanto premesso, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea femminile, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una
7 lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Ed ancora, costituisce fatto notorio l'attuale orientamento dei Consolati, che considera cittadini italiani iure sanguinis i discendenti delle emigranti italiane purché nati dopo il 1° gennaio 1948. Tale principio, pertanto, si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione l ogica opposta.
Nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra
[...]
e , quest'ultima avrebbe avuto Persona_9 Persona_5 diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbe potuta tramandare ai suoi discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali. Per la siffatta analisi e affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno Parte_3 accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego. Stabilito ciò, ha Persona_9 conseguito la cittadinanza italiana per trasmissione paterna e, per il rapporto di maternità, questa l'ha trasmessa alla propria figlia , Persona_5
e così è stato da genitore in figlio fino alle generazioni più prossime rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione
8 delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della , non sarebbero in grado di CP_4 Parte_4 assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
[...]
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 [...]
, nato il [...] a [...]; Persona_1 [...]
nato il [...] a [...]; Persona_2 Parte_1 nato il [...] a [...]; ,
[...] Persona_3 nata a [...] il [...]; nata il Persona_4
10.11.2017 a Rio de Janeiro;
nata il Persona_5
16.11.1952 a Rio de Janeiro;
nata il [...] Persona_6
a Rio de Janeiro;
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_6 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 13.11.25 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3216/2024 promossa da:
- , nato a [...] - Brasil, il 23/08/1982 per Controparte_1 proprio conto e congiuntamente alla sig.ra Controparte_2
n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori: , nato il [...] - Rio de Janeiro – Persona_1
Brasile; nato il [...] - Rio de Janeiro - Persona_2
Brasile; nato il [...] – Rio de Janeiro – Parte_1
Brasile;
- , nata a [...] - Brasile, il 31.08.1984 per Persona_3 proprio conto e congiuntamente al sig. , n.q. di Controparte_3 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_4
nata il [...] a [...] - Brasile;
[...]
- nata il [...] - Rio de Janeiro – Brasile;
Persona_5
- nata il [...] - Rio de Janeiro – Brasile. Persona_6
Tutti Rappresentati e difesi dall' avvocato Vincenzo Carosi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, come da
1 procure autenticate e tradotte, nonché munita di apostille allegate al ricorso.
-ricorrente-
Contro
(CF ), in persona del Ministro pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento dello status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
nato a [...], in data [...], Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 11 – certificato nascita).
L'avo era poi deceduto in Brasile, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 12).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che dall'unione tra Parte_2
e era nata, il 15.10.1930, nella città di Paraizo (SP), Persona_7 Per_5
(cfr. doc. in atti n. 13). Controparte_5
Dall'unione tra quest'ultima e il coniuge, in data 16.11.1952, nasceva la figlia,
[...]
(cfr. doc. 09), odierna ricorrente. Quest'ultima ha generato Persona_5 tre figli, anch'essi odierni ricorrenti:
- in data 23.08.1982, (cfr. doc. 01); Controparte_1
- in data 03.08.1984, (cfr. doc. 06); Persona_3
- in data 13.03.1988, (cfr. doc. 10). Persona_6
Con riferimento alla discendenza di : Controparte_1 in data 04.01.2012, contraeva matrimonio con Persona_8
(cfr. doc. 02) e dalla loro unione, nascevano tre figli, anch'essi odierni ricorrenti:
- in data 20.18.2013, (cfr. doc. 03); Persona_1
- in data 30.07.2015, (cfr. doc. 04); Persona_2
2 - in data 17.05.2018, (cfr. doc. 05); Parte_1
Con riferimento alla discendenza di : Persona_3
in data 14.06.2012, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Controparte_3
07) e dalla loro unione nasceva, in data 10.11.2017, (cfr. Persona_4
doc. 08) anch'essa odierna ricorrente.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_4 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , si costituiva in giudizio in data 24.09.2025. Controparte_4
Il Pubblico Ministero, tramite visto apposto telematicamente in data 28.01.2025,
NULLA OPPONEVA all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.10.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia
3 interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana (cfr. in atti doc. 12).
Per tale condizione, l'emigrato italiano nato il Parte_2
1.03.1892, ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia,
nata in data [...] (cfr. in atti Persona_9 doc. 13). Quest'ultima, tuttavia, aveva contratto matrimonio con tale
[...]
e, da tale unione coniugale, era nata in data [...], la figlia Per_10
(cfr. in atti doc. 9). Da tale sequenza genealogica Persona_5 rileva la discendenza per linea femminile intervenuta in epoca pre- costituzionale da ai suoi Persona_9 discendenti, ricorrenti inclusi.
4 Sulla scorta della normativa allora vigente si sarebbe determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, stabiliva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte
Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di m i n o r a z i o n e e d inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico protetto che comporta una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronunzia, la Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina rimanendo al Persona_9 vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere il proprio status
5 civitatis alla figlia . Ciò, in quanto la già menzionata Persona_5 legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi
l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel
1948.
In tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della
L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza
a causa del matrimonio”(cfr. Cass.Sez. Un n. 4466/2009).
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo,
6 per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando altresì discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna nati ante 01.01.1948, atteso che quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Tanto premesso, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea femminile, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una
7 lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Ed ancora, costituisce fatto notorio l'attuale orientamento dei Consolati, che considera cittadini italiani iure sanguinis i discendenti delle emigranti italiane purché nati dopo il 1° gennaio 1948. Tale principio, pertanto, si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione l ogica opposta.
Nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra
[...]
e , quest'ultima avrebbe avuto Persona_9 Persona_5 diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbe potuta tramandare ai suoi discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali. Per la siffatta analisi e affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno Parte_3 accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego. Stabilito ciò, ha Persona_9 conseguito la cittadinanza italiana per trasmissione paterna e, per il rapporto di maternità, questa l'ha trasmessa alla propria figlia , Persona_5
e così è stato da genitore in figlio fino alle generazioni più prossime rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione
8 delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della , non sarebbero in grado di CP_4 Parte_4 assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
[...]
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 [...]
, nato il [...] a [...]; Persona_1 [...]
nato il [...] a [...]; Persona_2 Parte_1 nato il [...] a [...]; ,
[...] Persona_3 nata a [...] il [...]; nata il Persona_4
10.11.2017 a Rio de Janeiro;
nata il Persona_5
16.11.1952 a Rio de Janeiro;
nata il [...] Persona_6
a Rio de Janeiro;
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_6 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 13.11.25 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
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