Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 7721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7721 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03806/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3806 del 2022, proposto da
OP IN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Ingrosso, Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Soprano in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
1) della Disposizione Dirigenziale n. I1056-55 del 01.06.2022 (Prot. n. 435211 del 06/06/2022), notificata in data 07.06.2022 con la quale il Comune di Napoli ha parzialmente rigettato la pratica di condono edilizio n. 23949/95 (barcode 271828) e, nel contempo, ha intimato alla società ricorrente la demolizione degli interventi realizzati ed il ripristino dello stato dei luoghi;
2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa RI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, nel presupposto di essere proprietaria di alcuni fabbricati siti in Napoli, alla Via Pigna, nn. 26, 28, 40, 40b, e delle annesse aree pertinenziali con un’estensione di circa 840 mq, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la Disposizione Dirigenziale n. I1056-55 del 01.06.2022, con la quale il Comune di Napoli ha parzialmente rigettato la pratica di condono edilizio n. 23949/95, e, nel contempo, ha intimato alla deducente la demolizione degli interventi realizzati abusivamente presso gli immobili indicati.
Con un unico motivo di censura si lamenta che, per stessa ammissione del Comune, gli immobili da demolire sarebbero in parte già demoliti, ed in parte oggetto, nell’anno 2005, di una diversa domanda di condono, sostitutiva della precedente pratica del 1995: con la conseguenza che, per questi ultimi, l’eventuale ripristino poteva essere ordinato solo a seguito del diniego di tale successiva istanza di sanatoria (come, d’altronde, di fatto avvenuto con la disposizione dirigenziale n. I1056-56 del 01/06/2022 oggetto di diversa impugnativa).
Si è costituito il Comune di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza straordinaria in data 16 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame non merita apprezzamento positivo, per le ragioni che si passa ad illustrare.
Occorre evidenziare che, dalle stesse difese svolte in giudizio dalla parte ricorrente, emerge che le opere per le quali è stato chiesto il condono, oggetto del diniego in questa sede impugnato, sono state, in epoca successiva alla proposizione della relativa istanza, oggetto di nuovi interventi edilizi.
Si assume, in particolare, che le stesse sarebbero state in parte rimosse, e in parte inglobate nell’ambito di nuove opere, per le quali, peraltro, è stata presentata una nuova istanza di condono (a sua volta respinta).
Queste deduzioni, in sé, giustificano il provvedimento di segno negativo che in questa sede si avversa, con il quale si evidenzia che gli accertamenti effettuati hanno comprovato che gli organismi edilizi per i quali si chiedeva di beneficiare del condono sono stati oggetto di interventi di trasformazione che hanno portato a consistenze del tutto nuove, e non riconducibili a quelle originarie (cfr. provvedimento impugnato in allegato al ricorso introduttivo del giudizio).
Dunque (in disparte qualunque considerazione legata alla perduranza, all’attualità, dell’interesse al gravame) deve rilevarsi che la determinazione del Comune di Napoli non poteva che avere il contenuto negativo che si pretende in questa sede di porre in contestazione: ciò, da un lato, per l’impossibilità di rinvenire, ad oggi, le opere che si voleva condonare; dall’altro, perché giurisprudenza granitica ha posto in risalto come, una volta presentata istanza di condono, non sia legittimo, fino al momento della definizione del procedimento in senso positivo per l’interessato, alcun tipo di intervento edilizio sulle opere abusive.
In termini, ex multis : “ In pendenza di una domanda di condono è precluso all'interessato apportare all'immobile da questa interessato modifiche travalicanti il limite di quelle non sostanziali, essendo essenziale alla procedibilità della domanda di condono che l'immobile cui la stessa si riferisce permanga inalterato fino al momento della definizione dell'istanza ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 27/01/2025, n. 590).
2. In ragione delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
RI TT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TT | AO ER |
IL SEGRETARIO