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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 888/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CA AR MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2383/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calatabiano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72879 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in data 9 gennaio 2024 l'odierna ricorrente riceveva l'avviso di accertamento di cui in epigrafe apprendendo dell'esistenza di un presunto debito per la tassa sui rifiuti – TARI 2018.
Rileva che l'atto opposto rappresenta il primo ed unico atto mediante cui l'odierna ricorrente ha potuto acquisire contezza della debenza tributaria intimatale.
Eccepisce difetto di motivazione – violazione dell'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 nullita' dell'atto impugnato per assenza di motivazione e mancata indicazione dei presupposti alla base del calcolo degli interessi e delle sanzioni pecuniarie applicate decadenza e prescrizione.
Il Comune di Calatabiano non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Non sussiste alcun difetto di motivazione in quanto dall'atto si evincono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a sostegno della pretesa creditoria. In particolare, il provvedimento descrive analiticamente gli immobili, riportandone i dati catastali, i relativi valori, l'indirizzo e tutti i presupposti impositivi. Inoltre, nell'atto impugnato è indicato l'ente creditore nonché tutte le informazioni utili al contribuente per l'impugnazione dello stesso.
L'onere della prova dell'insussistenza della pretesa si è, pertanto trasferita a carico del contribuente che avrebbe dovuto dare dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti di legge per poter beneficiare di agevolazioni ovvero di regimi di favore, onere della prova non assolto.
L'atto impugnato ha ad oggetto l'omesso pagamento della Tari anno di riferimento 2018.
La notifica dello stesso è avvenuta in data 9.1.2024.
In considerazione della proroga dei termini da Covid 19 il Comune di Calatabiano ha esercitato il proprio potere di accertamento nel pieno rispetto dei termini di decadenza previsti.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'ente locale.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Catania 26.1.2026 Il Giudice monocratico
RO M. ST
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CA AR MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2383/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calatabiano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72879 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in data 9 gennaio 2024 l'odierna ricorrente riceveva l'avviso di accertamento di cui in epigrafe apprendendo dell'esistenza di un presunto debito per la tassa sui rifiuti – TARI 2018.
Rileva che l'atto opposto rappresenta il primo ed unico atto mediante cui l'odierna ricorrente ha potuto acquisire contezza della debenza tributaria intimatale.
Eccepisce difetto di motivazione – violazione dell'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 nullita' dell'atto impugnato per assenza di motivazione e mancata indicazione dei presupposti alla base del calcolo degli interessi e delle sanzioni pecuniarie applicate decadenza e prescrizione.
Il Comune di Calatabiano non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Non sussiste alcun difetto di motivazione in quanto dall'atto si evincono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a sostegno della pretesa creditoria. In particolare, il provvedimento descrive analiticamente gli immobili, riportandone i dati catastali, i relativi valori, l'indirizzo e tutti i presupposti impositivi. Inoltre, nell'atto impugnato è indicato l'ente creditore nonché tutte le informazioni utili al contribuente per l'impugnazione dello stesso.
L'onere della prova dell'insussistenza della pretesa si è, pertanto trasferita a carico del contribuente che avrebbe dovuto dare dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti di legge per poter beneficiare di agevolazioni ovvero di regimi di favore, onere della prova non assolto.
L'atto impugnato ha ad oggetto l'omesso pagamento della Tari anno di riferimento 2018.
La notifica dello stesso è avvenuta in data 9.1.2024.
In considerazione della proroga dei termini da Covid 19 il Comune di Calatabiano ha esercitato il proprio potere di accertamento nel pieno rispetto dei termini di decadenza previsti.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'ente locale.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Catania 26.1.2026 Il Giudice monocratico
RO M. ST