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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 9931 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ST D'MI PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 05/08/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi, il primo dall'Avv. Patuzzo Michela, il secondo dall'Avv. Ferrara Laura, come da mandati in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civilidel matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 02/10/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CALDIERO al
Num. 14 - PARTE II - SERIE A - ANNO2004 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Affidarsi i figli minori e in modo condiviso - con l'esercizio separato della Per_1 Per_2
responsabilita genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ex art. 316 c.c. - con collocamento equipollente tra la madre ed il padre e residenza presso la casa della madre sita San
IF (Vr) in Via Lago di Garda n.
5. In particolare, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni degli stessi, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno prese disgiuntamente allorquando i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore. I genitori s'impegnano a rispettarsi reciprocamente, in particolare alla presenza dei figli e a far scorrere tra loro la massima comunicazione, anche autorizzandosi sin d'ora a frequentare le reciproche abitazioni, se presenti i figli, al fine di operare le scelte migliori per assicurare agli stessi la crescita più equilibrata e serena.
3) In considerazione dell'attività lavorativa svolta dai genitori, che permette loro una flessibilità lavorativa, i figli minori staranno con l'uno o con l'altro genitore per un periodo paritetico, a settimane alterne. Durante la settimana in cui i figli staranno con uno dei genitori, l'altro avrà il diritto di vederli e tenerli con se previo semplice accordo con l'altro coniuge. Lo stesso dicasi per le festività e le vacanze estive, che verranno concordate tra i genitori in base alle loro disponibilità lavorative e secondo la regola dell'alternanza, cosi da garantire ai minori la maggior frequentazione possibile con entrambi. I genitori, tenuto conto della loro situazione lavorativa, si impegnano a darsi reciprocamente la massima collaborazione nella gestione di figli, offrendosi in sostituzione del genitore impegnato lavorativamente, ove possibile.
4) Disporsi a favore di ed a carico di , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli e , la corresponsione della somma mensile di € 250,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese. La somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo alla udienza di trattazione scritta in sostituzione della udienza di comparizione.
5) Disporsi che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli dovranno essere a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo famiglia n. 1192 in uso presso il Tribunale di Verona sottoscritto il 13 dicembre 2024 di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia.
6) Disporsi a favore di ed a carico di , a titolo di contributo al di lei Parte_2 Parte_1
mantenimento, stante la differenza reddituale di fatto esistente tra i coniugi, la corresponsione della somma mensile di € 500,00, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese. La somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo alla udienza di trattazione scritta in sostituzione della udienza di comparizione. 7) Le parti dichiarano di avere perfetta e reciproca conoscenza delle rispettive condizioni nomica sopra descritta corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, assumendosi la responsabilità, ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti ai propri difensori. Dichiarano inoltre di essere stati edotti dal proprio difensore circa le normative introdotte con la Riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e di non ritenere necessarie le produzioni degli estratti di conto corrente attesi gli accordi economici raggiunti;
esonerano pertanto i difensori da ogni responsabilità a riguardo avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali;
rinunciano e si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata in atti.
Dichiarano, in ogni caso, sin d'ora di essere disponibili a seguito di eventuale disposizione del Giudice alla produzione dei documenti da cui si ricavano i dati patrimoniali sopra descritti.
8) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473.bis.51, comma 2, c.p.c., volendo regolamentare e stabilire in via definitiva i loro rapporti patrimoniali, dichiarano che, ad eccezione delle condizioni economiche sopra indicate, con il presente atto hanno voluto regolamentare in via definitiva ogni e qualsivoglia loro rapporto patrimoniale ancora in essere dichiarando di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
9) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio
10) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m. I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
ST D'MI
N. 9931 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ST D'MI PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 05/08/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi, il primo dall'Avv. Patuzzo Michela, il secondo dall'Avv. Ferrara Laura, come da mandati in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civilidel matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 02/10/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CALDIERO al
Num. 14 - PARTE II - SERIE A - ANNO2004 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Affidarsi i figli minori e in modo condiviso - con l'esercizio separato della Per_1 Per_2
responsabilita genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ex art. 316 c.c. - con collocamento equipollente tra la madre ed il padre e residenza presso la casa della madre sita San
IF (Vr) in Via Lago di Garda n.
5. In particolare, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni degli stessi, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno prese disgiuntamente allorquando i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore. I genitori s'impegnano a rispettarsi reciprocamente, in particolare alla presenza dei figli e a far scorrere tra loro la massima comunicazione, anche autorizzandosi sin d'ora a frequentare le reciproche abitazioni, se presenti i figli, al fine di operare le scelte migliori per assicurare agli stessi la crescita più equilibrata e serena.
3) In considerazione dell'attività lavorativa svolta dai genitori, che permette loro una flessibilità lavorativa, i figli minori staranno con l'uno o con l'altro genitore per un periodo paritetico, a settimane alterne. Durante la settimana in cui i figli staranno con uno dei genitori, l'altro avrà il diritto di vederli e tenerli con se previo semplice accordo con l'altro coniuge. Lo stesso dicasi per le festività e le vacanze estive, che verranno concordate tra i genitori in base alle loro disponibilità lavorative e secondo la regola dell'alternanza, cosi da garantire ai minori la maggior frequentazione possibile con entrambi. I genitori, tenuto conto della loro situazione lavorativa, si impegnano a darsi reciprocamente la massima collaborazione nella gestione di figli, offrendosi in sostituzione del genitore impegnato lavorativamente, ove possibile.
4) Disporsi a favore di ed a carico di , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli e , la corresponsione della somma mensile di € 250,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese. La somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo alla udienza di trattazione scritta in sostituzione della udienza di comparizione.
5) Disporsi che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli dovranno essere a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo famiglia n. 1192 in uso presso il Tribunale di Verona sottoscritto il 13 dicembre 2024 di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia.
6) Disporsi a favore di ed a carico di , a titolo di contributo al di lei Parte_2 Parte_1
mantenimento, stante la differenza reddituale di fatto esistente tra i coniugi, la corresponsione della somma mensile di € 500,00, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese. La somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo alla udienza di trattazione scritta in sostituzione della udienza di comparizione. 7) Le parti dichiarano di avere perfetta e reciproca conoscenza delle rispettive condizioni nomica sopra descritta corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, assumendosi la responsabilità, ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti ai propri difensori. Dichiarano inoltre di essere stati edotti dal proprio difensore circa le normative introdotte con la Riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e di non ritenere necessarie le produzioni degli estratti di conto corrente attesi gli accordi economici raggiunti;
esonerano pertanto i difensori da ogni responsabilità a riguardo avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali;
rinunciano e si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata in atti.
Dichiarano, in ogni caso, sin d'ora di essere disponibili a seguito di eventuale disposizione del Giudice alla produzione dei documenti da cui si ricavano i dati patrimoniali sopra descritti.
8) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473.bis.51, comma 2, c.p.c., volendo regolamentare e stabilire in via definitiva i loro rapporti patrimoniali, dichiarano che, ad eccezione delle condizioni economiche sopra indicate, con il presente atto hanno voluto regolamentare in via definitiva ogni e qualsivoglia loro rapporto patrimoniale ancora in essere dichiarando di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
9) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio
10) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m. I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
ST D'MI