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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 28/08/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 846/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale difensore Parte_1 C.F._1
di (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA TRENTO, 13/C 23100 SONDRIO
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia ex art. 15 d.lgs.
150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“
1. Annullare il decreto del 19.11.2024 con cui è stata respinta l'istanza di liquidazione dei compensi e revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
pagina 1 di 5
2. Disporre la liquidazione dei compensi professionali in favore dell'Avv.
[...]
nella misura ritenuta di giustizia. Parte_1
3. Condannare il al pagamento delle spese del presente Controparte_2
procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 99 D.P.R. 115/2002, l'avv. unitamente al Parte_1
proprio assistito proponeva impugnazione avverso il decreto Controparte_1
19.11.2024 del Tribunale di Sondrio, emesso nell'ambito della causa sub R.G. Lav.
12/2024 (Giudice dott. Marchini), con il quale era stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore a spese dello Stato.
1.1 I ricorrenti esponevano che aveva adito il Tribunale di Sondrio Controparte_1
(R.G. Lav. 12/2024) per ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento di crediti da lavoro e che il Tribunale aveva Controparte_4
emesso decreto n. 8/2024 (poi dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.), disponendo (previa correzione di errore materiale) la condanna dell'intimata al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione in favore dell'Erario.
Conseguentemente, il difensore aveva domandato la liquidazione dei propri compensi e,
a seguito di richiesta di integrazione da parte del Giudice, depositato la documentazione a supporto (inclusa quella patrimoniale relativa ai redditi 2023 e 2022) nonché osservazioni circa la superfluità della richiesta relativa alla documentazione patrimoniale per l'anno 2024 (per i mesi di pendenza del procedimento). Tuttavia, il Tribunale, in mancanza di tale documentazione, aveva rigettato l'istanza di liquidazione argomentando in ordine all'art. 136 T.U.S.G., previa implicita revoca del provvedimento di ammissione della parte.
1.2 In diritto, i ricorrenti evidenziavano come l'art. 76 co. 1 D.P.R. 115/2002, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedesse esclusivamente l'indicazione del reddito risultante dall'ultima dichiarazione, vale a dire quella di cui è maturato l'obbligo di presentazione che, nel caso di specie, trattandosi di procedimento pagina 2 di 5 instaurato a gennaio 2024, era quella del 2023 relativa ai redditi percepiti nell'anno di imposta 2022. Anche a voler intendere la norma come riferibile all'ultima dichiarazione presentata, tale requisito era stato assolto mediante il deposito del CUD 2024 relativo ai redditi 2023.
Pertanto, domandavano, in riforma dell'impugnato provvedimento, disporsi la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. come da originaria istanza per Parte_1
l'importo di € 387,43 (già dimidiato ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002), oltre spese e accessori, con condanna del alla rifusione delle spese di lite del Controparte_2
presente procedimento.
2. Previa delega della Presidente f.f. alla Scrivente, con decreto 27.11.2024 veniva disposta la notifica del ricorso al Ministero della Giustizia e all'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 99 co. 2 D.P.R. 115/2002.
Alla prima udienza del 26.02.2025 la causa veniva rinviata per discussione, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. il 21.05.2025.
3. In primo luogo, in rito, va precisato che la presente causa è disciplinata dall'art. 15
d.lgs. 150/2011 e dall'art. 170 D.P.R. 115/2002, atteso che “quando il difensore agisce non già nei confronti del proprio cliente ammesso al patrocinio, bensì nei confronti dello Stato, fa valere un'obbligazione che non deriva da un rapporto contrattuale, ma dalla legge che dispone che il compenso prestato a favore di soggetti per i quali ricorrano le condizioni sia posto a carico dello Stato” (Cass. n. 5635/2025).
4. In punto di legittimazione attiva, essa va ritenuta sussistente sia in capo alla parte sia in capo al suo procuratore, in considerazione del fatto che “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n.
115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale” (Cass. n. 4082/2024).
5. Ciò posto, il provvedimento impugnato merita conferma.
Se è vero che l'art. 76 T.U.S.G. richiede, per l'ammissione al patrocinio a spese dello pagina 3 di 5 Stato, che la parte risulti titolare di un reddito imponibile inferiore alla soglia prevista come risultante dall'ultima dichiarazione, tuttavia non può non tenersi conto del fatto che l'art. 136 T.U.S.G. impone di considerare le modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione (“Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”).
Sul punto, va richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice di merito, investito dell'istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocino a spese dello Stato, ha non solo il potere, ma anche il dovere, di verificare la sussistenza originaria, e la persistenza, delle condizioni di ammissibilità della domanda” (Cass. n. 1712/2024, cfr. Cass. n. 21096/2023).
Di conseguenza, va condiviso l'arresto secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario” (Cass. n.
1712/2024), e ciò anche con riferimento al periodo di durata del procedimento, atteso che “l'art. 136 TUSG dà rilievo alle modificazioni reddituali intervenute nel corso del processo, non richiedendo che il loro accertamento sia effettuato pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto”
(Cass. n. 21096/2023).
In fatto, basti osservare come l'integrazione documentale sia stata più volte sollecitata dal Giudice, che quindi risulta aver assolto l'onere di interrogare l'istante invitandolo a pagina 4 di 5 documentare quanto necessario per l'accoglimento della domanda.
6. Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della contumacia di Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso proposto da e avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto 19.11.2024 del Tribunale di Sondrio, emesso nell'ambito della causa sub R.G.
Lav. 12/2024; nulla sulle spese.
28/08/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 846/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale difensore Parte_1 C.F._1
di (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA TRENTO, 13/C 23100 SONDRIO
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia ex art. 15 d.lgs.
150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“
1. Annullare il decreto del 19.11.2024 con cui è stata respinta l'istanza di liquidazione dei compensi e revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
pagina 1 di 5
2. Disporre la liquidazione dei compensi professionali in favore dell'Avv.
[...]
nella misura ritenuta di giustizia. Parte_1
3. Condannare il al pagamento delle spese del presente Controparte_2
procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 99 D.P.R. 115/2002, l'avv. unitamente al Parte_1
proprio assistito proponeva impugnazione avverso il decreto Controparte_1
19.11.2024 del Tribunale di Sondrio, emesso nell'ambito della causa sub R.G. Lav.
12/2024 (Giudice dott. Marchini), con il quale era stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore a spese dello Stato.
1.1 I ricorrenti esponevano che aveva adito il Tribunale di Sondrio Controparte_1
(R.G. Lav. 12/2024) per ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento di crediti da lavoro e che il Tribunale aveva Controparte_4
emesso decreto n. 8/2024 (poi dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.), disponendo (previa correzione di errore materiale) la condanna dell'intimata al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione in favore dell'Erario.
Conseguentemente, il difensore aveva domandato la liquidazione dei propri compensi e,
a seguito di richiesta di integrazione da parte del Giudice, depositato la documentazione a supporto (inclusa quella patrimoniale relativa ai redditi 2023 e 2022) nonché osservazioni circa la superfluità della richiesta relativa alla documentazione patrimoniale per l'anno 2024 (per i mesi di pendenza del procedimento). Tuttavia, il Tribunale, in mancanza di tale documentazione, aveva rigettato l'istanza di liquidazione argomentando in ordine all'art. 136 T.U.S.G., previa implicita revoca del provvedimento di ammissione della parte.
1.2 In diritto, i ricorrenti evidenziavano come l'art. 76 co. 1 D.P.R. 115/2002, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedesse esclusivamente l'indicazione del reddito risultante dall'ultima dichiarazione, vale a dire quella di cui è maturato l'obbligo di presentazione che, nel caso di specie, trattandosi di procedimento pagina 2 di 5 instaurato a gennaio 2024, era quella del 2023 relativa ai redditi percepiti nell'anno di imposta 2022. Anche a voler intendere la norma come riferibile all'ultima dichiarazione presentata, tale requisito era stato assolto mediante il deposito del CUD 2024 relativo ai redditi 2023.
Pertanto, domandavano, in riforma dell'impugnato provvedimento, disporsi la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. come da originaria istanza per Parte_1
l'importo di € 387,43 (già dimidiato ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002), oltre spese e accessori, con condanna del alla rifusione delle spese di lite del Controparte_2
presente procedimento.
2. Previa delega della Presidente f.f. alla Scrivente, con decreto 27.11.2024 veniva disposta la notifica del ricorso al Ministero della Giustizia e all'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 99 co. 2 D.P.R. 115/2002.
Alla prima udienza del 26.02.2025 la causa veniva rinviata per discussione, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. il 21.05.2025.
3. In primo luogo, in rito, va precisato che la presente causa è disciplinata dall'art. 15
d.lgs. 150/2011 e dall'art. 170 D.P.R. 115/2002, atteso che “quando il difensore agisce non già nei confronti del proprio cliente ammesso al patrocinio, bensì nei confronti dello Stato, fa valere un'obbligazione che non deriva da un rapporto contrattuale, ma dalla legge che dispone che il compenso prestato a favore di soggetti per i quali ricorrano le condizioni sia posto a carico dello Stato” (Cass. n. 5635/2025).
4. In punto di legittimazione attiva, essa va ritenuta sussistente sia in capo alla parte sia in capo al suo procuratore, in considerazione del fatto che “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n.
115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale” (Cass. n. 4082/2024).
5. Ciò posto, il provvedimento impugnato merita conferma.
Se è vero che l'art. 76 T.U.S.G. richiede, per l'ammissione al patrocinio a spese dello pagina 3 di 5 Stato, che la parte risulti titolare di un reddito imponibile inferiore alla soglia prevista come risultante dall'ultima dichiarazione, tuttavia non può non tenersi conto del fatto che l'art. 136 T.U.S.G. impone di considerare le modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione (“Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”).
Sul punto, va richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice di merito, investito dell'istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocino a spese dello Stato, ha non solo il potere, ma anche il dovere, di verificare la sussistenza originaria, e la persistenza, delle condizioni di ammissibilità della domanda” (Cass. n. 1712/2024, cfr. Cass. n. 21096/2023).
Di conseguenza, va condiviso l'arresto secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario” (Cass. n.
1712/2024), e ciò anche con riferimento al periodo di durata del procedimento, atteso che “l'art. 136 TUSG dà rilievo alle modificazioni reddituali intervenute nel corso del processo, non richiedendo che il loro accertamento sia effettuato pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto”
(Cass. n. 21096/2023).
In fatto, basti osservare come l'integrazione documentale sia stata più volte sollecitata dal Giudice, che quindi risulta aver assolto l'onere di interrogare l'istante invitandolo a pagina 4 di 5 documentare quanto necessario per l'accoglimento della domanda.
6. Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della contumacia di Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso proposto da e avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto 19.11.2024 del Tribunale di Sondrio, emesso nell'ambito della causa sub R.G.
Lav. 12/2024; nulla sulle spese.
28/08/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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