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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3284/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3284/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...]/SP, residente in 04317- Controparte_1
230 São Paulo (Brasile), alla Rua Inajatuba 208; , nato il Parte_1
30/07/1997 in São Paulo/SP, residente in 04317-230 São Paulo (Brasile), alla Rua
Marquês de Olanda 464; , nato il [...] in [...]/SP, residente CP_2 in 04317-230 São Paulo (Brasile), alla Rua Marquês de Olanda 464; Controparte_3
nato il [...] in [...]/SP, residente in 04116-040 São Paulo
[...]
(Brasile), alla Rua Domingo de Soto 126; nato il [...] Controparte_4 in Manaus/AM, residente in 69055-630 Manaus/AM (Brasile), alla Rua Victor Hughes
15; nato il [...] in [...]/SP, residente in Parte_2
14708-040 Bebedouro/SP (Brasile), alla Rua Ângelo Rimoli 1672; Parte_3
, nata il [...] in [...]/SP, residente in 04295-001 São Paulo, alla
[...]
Avenida Cel. José Pires de Andrade 901; , nata il [...] Persona_1 in São Paulo/SP, residente in 09638-000 São Bernardo do Campo/SP (Brasile);
[...]
, nato il [...] in [...]/SP, residente in 02712-080 São Persona_2
1 Paulo (Brasile), alla Rua Isabel de Siqueira Barros 501; Persona_3
nata il giorno 01/11/1987 in São Paulo/SP, residente in 04317-230 São
[...]
Paulo/SP (Brasile), alla Rua Inajatuba 208; ,nato il [...] Controparte_5 in São Paulo/SP, residente in 14706-036 Bebedouro/SP, alla Rua José Perri 119;
, nata il [...] in [...]/SP, residente in 14706-036 Parte_4
Bebedouro/SP, alla Rua José Perri 119; , nato il [...] in Persona_4
Bebedouro/SP, residente in 04228-080 São Paulo/SP, alla Rua Conego José Norberto apto 31 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, nato il [...] in [...]/SP nonché sul Persona_5 figlio minorenne , nato il [...] in [...]/SP; Persona_6
, nata il [...] in [...]/SP, residente in 04228-080 São Controparte_6
Paulo/SP, alla Rua Conego José Norberto apto 31, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il Persona_5
27/04/2007 in São Bernardo do Campo/SP; , nata il Persona_7
16/04/1981 in São Paulo/SP, residente in 04317-230 São Paulo/SP, alla Rua Inajatuba
208 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne
[...]
, nato il [...] in [...]/SP; nata Persona_6 Parte_5 il 02/02/1987 in São Paulo/SP, residente in 04317-230 São Paulo/SP, alla Rua Inajatuba
208, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne nato il [...] in [...]/ (USA), Persona_8 nonché sul figlio minorenne nato il [...] in Persona_9
I/ (USA - EE); nato il [...] in Parte_6
Michigan (USA), residente in 04317-230 São Paulo/SP, alla Rua Inajatuba 208 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne Persona_8
nato il [...] in [...]/ (USA), nonché sul figlio minorenne
[...]
nato il [...] in [...]/ (USA); Persona_9 CP_7
, nato il [...] in [...]/SP, residente in 04317-230 São Paulo/SP, alla
[...]
Rua Inajatuba 208, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne , nata il giorno 11/11/2020 in Persona_10
Monroe/Michigan (USA), nonché sul figlio minorenne , nato Persona_11 il 15/04/2023 in Monroe/Michigan (USA); , nata il [...] in Persona_12
Michigan (USA), residente in 04317-230 São Paulo/SP (Brasile), alla Rua Inajatuba
208 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni Per_10
2 e;
, Persona_10 Persona_11 Parte_7 nata il [...] in [...]/SP, residente in [...]/SP, alla Rua Manoel Sanches
Fernandes 251, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne nato il [...] in [...] Persona_13
Paulo/SP (Brasile); nato il [...] in [...]/SP, Persona_14 residente in [...]/SP, alla Rua Manoel Sanches Fernandes 251, il quale agisce esclusivamente nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , nato il [...] in [...]/SP Persona_13
(Brasile); , nato il [...] in [...]/SP, residente in 14702-901 CP_8
Bebedouro/SP, alla Rua João US de Moraes 231 loco 16 apto 101, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne
[...]
, nato il [...] in [...]/SP, nonché sulla figlia Persona_15
, nata il [...] in [...]/SP; Persona_16 Controparte_9
, residente in 14702-901 Bebedouro/SP, alla Rua João US de Moraes 231
[...] loco 16 apto 101, la quale agisce esclusivamente nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni e Persona_15 [...]
tutti rappresentati e difesi all'Avv. Alessandra Silicani, del Foro Persona_16 di Velletri (RM) presso il cui studio sito in Grottaferrata (RM), via dell'Artigiano n. 6, sono elettivamente domiciliati, come da procura tradotta e depositata in atti.
ricorrenti contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro Controparte_10 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, via Plebiscito n. 15
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 30.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_10
3 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a Persona_17
Gioiosa Jonica, comune in provincia di Reggio Calabria, (doc. n. 1), il quale si univa in matrimonio il 23.02.1888 a Gioiosa Jonica (RC), con (doc in Parte_8 atti n. 2).
L'avo italiano era poi emigrato in Brasile e vi decedeva in data 13.09.1949 (Cfr. doc. in atti n.3), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc n. 4).
In data 21.07.1911, dall'unione tra e nasceva Persona_17 Parte_8 in Matao/Sao Paulo, Brasile, la figlia (doc. n.5) che in data Persona_18
10.10.1927 si univa in matrimonio con (doc. n. 6). La discendente Persona_19
successivamente decedeva in Brasile il 06.08.2004 (doc. Persona_18
n.7).
Dalla predetta unione nascevano i figli: il 04.01.1933, in Serrana/SP, Persona_20
Brasile, (doc. n.8), il quale moriva il 25.08.2015 in Bebedouro/SP, (Brasile), (doc. n.
10); il 28.09.1940, in Bebedouro/SP (Brasile), (doc. n. 40) e in data Persona_21
26.08.1950 in Bebedouro/SP (Brasile) (doc. n. 48); Persona_22
Con riferimento alla discendenza di Persona_20
Il 04.09.1952, si univa in matrimonio con acquisendo il Persona_20 CP_11 nome di e, da tale unione, nascevano: Persona_23
-in data 17.04.1962, in Bebedouro/SP, (Brasile), , bisnipote di Persona_4
, (doc. n. 11); quest'ultimo, in data 20.01.1996, in Sao Paulo Persona_17
(Brasile) si sposava con e dalla unione matrimoniale nascevano i figli, Controparte_12 attuali ricorrenti e trisnipoti di : , Persona_17 Persona_24
l'01.06.1996 in Sao Paulo/SP (Brasile), il 30.07.1997 in Sao Persona_25
Paulo/SP (Brasile) e , il 27.04.2007, in Sao Bernando do Controparte_13
Campo/SP (Brasile).
In data 26.07.2014, dall'unione tra e Persona_4 Persona_7 nasceva in Sao Paulo/SP (Brasile) il figlio minorenne e odierno ricorrente,
[...]
(doc. n. 16). Persona_6
C
data 02.09.1957, dall'unione matrimoniale tra e Persona_23 CP_11
4 nasceva il ricorrente, (doc. n. 17); quest'ultimo, in data Per_4 CP_8
17.09.1981, sposava in Sao Paulo/SP (Brasile), (doc. Parte_9
n. 18) e dalla loro unione nasceva, il 04.05.1981, la ricorrente Parte_3
(doc. n. 19).
Dall'unione tra e , nasceva in data 23.05.1989, CP_8 Controparte_15 in Sao Paulo /SP (Brasile) la figlia , odierna ricorrente (doc. Persona_1
n. 20);
Dall'unione tra ed nasceva in data CP_8 Controparte_16
04.10.1995, in Sao Paulo/SP (Brasile) la figlia , odierna Parte_4 ricorrente (doc. n. 21) e, in data 04.02.1997, il figlio ricorrente Controparte_5
(doc. n. 22).
[...]
CP_ Dall'unione tra e nasceva, in data 18.02.2010 CP_8 Controparte_9 in Bebedouro/SP (Brasile), la figlia minorenne ed attuale ricorrente
[...]
(doc. n. 23) e in data 14.12.2012, il figlio minorenne ed attuale Parte_10 ricorrente (doc. n. 24); Persona_26
-in data 14.03.1956, dall'unione matrimoniale tra e Persona_23 CP_11
nasceva il ricorrente (doc. n. 25); quest'ultimo sposava, in data
[...] CP_2
13.09.1986 in Sao Paulo/SP (Brasile) (doc. n. 26) e da tale Persona_27 unione nasceva, il 02.021987 in Sao Paulo/SP (Brasile) l'attuale ricorrente,
[...]
(doc. n. 27). Il 22.11.2019 sposava in Parte_11 Parte_11
I/ (Usa), acquisendo pertanto, il nome di Parte_6
(doc. n. 28). Da tale matrimonio nascevano, in data 03.12.2019 Persona_28 in I/ (Usa), il figlio minorenne odierno Persona_29 ricorrente (doc. 29) e il 25.01.2022, in I/ (Usa), Persona_9 odierno ricorrente (doc. n. 30).
Dall'unione tra e nasceva, il 06.04.1989, CP_2 Persona_30 in Sao Paulo/SP (Brasile), , odierno ricorrente (doc. n. 31). Controparte_7
Quest'ultimo sposava, in data 10.03.2017, in Detroit/Michigan (Usa), Parte_12
(doc. n. 32) e da tale unione nascevano: in data 11.11.2020 in
[...]
Monroe/Michigan (Usa), la figlia minorenne , odierna ricorrente Persona_10
(doc. n. 33) e il 15.04.2023 in Monroe/Michigan (Usa), il figlio minorenne e odierno ricorrente (doc. n. 34); Persona_11
5 -in data 20.05.1953, dall'unione tra e , nasceva Persona_23 CP_11 in Bebedouro/SP (Brasile), (doc. n. 35); quest'ultimo sposava in Persona_31 data 08.06.1985, in Sao Paulo/SP (Brasile), (doc. n. 36), Persona_32 acquisendo il nome di successivamente deceduta in Persona_33 data 02.06.1999 (doc. n. 37).
Dall'unione matrimoniale di e Persona_33 Per_32 Per_33 nascevano: l'01.11.1987, in Sao Paulo/SP (Brasile), l'odierna ricorrente
[...] [...]
(doc. n. 38) e in data 16.08.1986, in Sao Paulo/SP Persona_3
(Brasile), l'odierno ricorrente (doc. n. 39). Controparte_3
Con riferimento alla discendenza di Persona_21
Il 19.12.1964, sposava in Sao Paulo/SP (Brasile) Persona_21 Persona_34
(doc. n. 41) e da tale unione matrimoniale nascevano:
[...]
- il 23.12.1965, in Sao Paulo/SP (Brasile) , bisnipote di Persona_35
(doc. n. 42); sposava, in data Persona_17 Persona_35
07.06.1999, in Manaus/AM (Brasile) (doc. n. 43) Persona_36 divorziando in data 28.01.2011. In seguito, dall'unione tra Persona_35
e nasceva il 30.09.2003 in Bebedouro/SP (Brasile)
[...] Persona_37 il figlio odierno ricorrente e trisnipote di Parte_2 [...]
(doc. n. 44); Per_17
-il 04.04.1969, in Sao Paulo/SP (Brasile), nasceva dall'unione tra e Persona_21
il figlio (doc. n. 44); il quale, Persona_34 Persona_38 in data 21.08.2013 in Bebedouro/SP (Brasile) sposava (doc. n. Persona_39
46).
Dall'unione tra e nasceva il Persona_38 Parte_13
06.06.1996 in Manaus/AM (Brasile), odierno ricorrente Controparte_4
(doc. n. 47).
Con riferimento alla discendenza di : Persona_22
Il 24.07.1975, sposava in Sao Paulo/SP (Brasile) Persona_22 Persona_40
6 (doc. n. 49) acquisendo il nominativo di . Dall'unione Persona_41 matrimoniale nascevano:
-il 07.05.1982, in Sao Paulo/SP (Brasile) la figlia ricorrente Parte_14
(doc. n. 50); quest'ultima sposava il 20.10.2009 in Sao Paulo/SP (Brasile),
[...]
(doc. n. 51) acquisendo pertanto, il nominativo di Persona_14 Persona_42
Da tale unione matrimoniale nasceva l'11.09.2012 in Sao
[...]
Paulo/SP (Brasile), il figlio minorenne , odierno Persona_43 ricorrente (doc. n. 52);
-il 19.06.1977, in Sao Paulo/SP (Brasile) nasceva il figlio e odierno ricorrente
[...]
(doc. n. 53) il quale, in data 01.12.2012, in Sao Paulo/SP (Brasile) Parte_15 sposava (doc. n. 54). Persona_44
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dalla nascita ai ricorrenti, di ordinare al e, per esso, Controparte_10 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_10 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente in data 28.03.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11.09.2025, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie
7 di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Orbene, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente.
Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla
Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte Costituzionale che,
8 con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione e di inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”.
Con tale pronuncia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del 3 c. dell'art. 10 della L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte
Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di
9 trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.01.1948, data di vigenza della Carta Fondamentale (Cass. N. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass.
N. 6297/1996 e n. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermai nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 della L. 151/75 (Cass. SS.UU. n. 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. N. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 cit. (Cass. SS. UU. N. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla
10 donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass.
SS.UU. n. 4466/2009).
Tuttavia costituisce fatto notorio che il Ministero dell'Interno, che applica le circolari n. K.28.1/2001 e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i discendenti di emigrante italiana nati dopo il 01.01.1948, dall'altro continua a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione.
Ora si rammenta che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cass. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame
11 può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Orbene, nel caso di specie, si rende necessario operare una distinzione con riguardo ai due dei tre rami di discendenza di , figlia dell'avo italiano Persona_18
, tenuto conto dell'anno di nascita dei figli. Persona_17
Con riguardo alla discendenza di Persona_22
è nata dopo il primo gennaio 1948, segnatamente il 26.08.1950 e, Persona_22 pertanto, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la Controparte_10 relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, in presenza, appunto, dell'interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al
Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicchè l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata
12 sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241 del 07.08.1990 devono concluderei procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso specifico, si osserva che i ricorrenti, discendenti di , ovvero: Persona_22
Parte_15 Persona_42 [...]
pronipoti dell'antenato italiano il quale Persona_43 Persona_17 trasmetteva iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia , Persona_18 non hanno mai esperito l'obbligatorio tentativo di presentazione della domanda amministrativa di richiesta della cittadinanza presso il Consolato competente di San
Paolo (Brasile). Invero, la difesa ha solamente depositato in atti una schermata del portale @Prenotami del Consolato di San Paolo raffigurante un tentativo di prenotazione da parte del ricorrente effettuato in data 19.03.2025, mentre CP_2 non è stata depositata nessuna schermata contenente i tentativi di prenotazione dei discendenti ricorrenti di . Persona_22
La circostanza per cui sia stata omessa, nel caso di specie, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione: infatti, come si è visto, chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello statu quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
E' chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che gli odierni ricorrenti e Parte_15 Parte_14 [...] non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al Persona_43 fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò
13 preposte, mai interpellate.
In particolare si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto produrre le schermate contenenti i tentativi di prenotazione esperiti sul portale @Prenotami, oltrechè argomentare dettagliatamente sui tempi di attesa del riguardo alle istanze in Pt_16 generale e poi, specificatamente, di quelle personali presentate sul portale, dimostrando in tal modo di avere esperito la via amministrativa, oltre a fornire la dimostrazione della circostanza della mancata evasione della loro pratica nei 730 giorni previsti dalla legge.
In definitiva, per i ricorrenti , e Parte_15 Parte_14
l'omessa prova dell'invio della domanda Persona_43 Persona_43 amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi – sic et simpliciter ed in via automatica – essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Con riguardo alla discendenza di ed Per_23 Persona_21
Per i discendenti di ed in forza delle posizioni assunte nel corso Per_23 Persona_21 del tempo dai il ricorso alla via amministrativa avrebbe condotto ad un Pt_17 rigetto, pertanto, l'unica via percorribile è il ricorso all'autorità giudiziaria.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord. 19/02/2018; Trib.
Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017.
Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente).
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della Corte di Cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza
14 italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis. Pertanto, essendo nel caso de quo intervenuto, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che , figlia del dante causa Persona_18 [...]
(nato a [...] il [...], il quale non ha mai rinunciato alla Per_17 cittadinanza italiana, né è stato naturalizzato brasiliano, nonostante sia nata in [...] pre-costituzionale (segnatamente in Brasile il 21.07.1911) abbia trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana ai figli ed , nati rispettivamente in data 04.01.1933 e Per_23 Per_21
28.09.1940, e ai loro discendenti.
In conclusione, con riguardo ai discendenti di questi ultimi - Persona_24
, , , ,
[...] Persona_25 Persona_6 CP_8 [...]
, , , Parte_3 Persona_1 Parte_4 [...]
, , , CP_5 Parte_10 Persona_26 [...]
, , , CP_2 Controparte_13 Parte_11 Persona_29
, ,
[...] Persona_9 Controparte_7 Persona_10
, Persona_11 Persona_3 Controparte_3
– deve essere
[...] Parte_2 Controparte_4 accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono i giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
-Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
, , , Persona_24 Persona_25 Persona_6 CP_8
, , ,
[...] Parte_3 Persona_1 Parte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Parte_10 [...]
, , Persona_26 CP_2 Parte_18 Controparte_13
,
[...] Persona_29 Persona_9 CP_7
15 , , , Per_4 Persona_10 Persona_11 Persona_3
[...] Controparte_3 Parte_2 [...] il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la CP_4 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_17 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara il ricorso inammissibile per i ricorrenti: , Parte_14
e ; Persona_43 Persona_43 Parte_15
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Reggio Calabria, 29.09.2025 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
16
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3284/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...]/SP, residente in 04317- Controparte_1
230 São Paulo (Brasile), alla Rua Inajatuba 208; , nato il Parte_1
30/07/1997 in São Paulo/SP, residente in 04317-230 São Paulo (Brasile), alla Rua
Marquês de Olanda 464; , nato il [...] in [...]/SP, residente CP_2 in 04317-230 São Paulo (Brasile), alla Rua Marquês de Olanda 464; Controparte_3
nato il [...] in [...]/SP, residente in 04116-040 São Paulo
[...]
(Brasile), alla Rua Domingo de Soto 126; nato il [...] Controparte_4 in Manaus/AM, residente in 69055-630 Manaus/AM (Brasile), alla Rua Victor Hughes
15; nato il [...] in [...]/SP, residente in Parte_2
14708-040 Bebedouro/SP (Brasile), alla Rua Ângelo Rimoli 1672; Parte_3
, nata il [...] in [...]/SP, residente in 04295-001 São Paulo, alla
[...]
Avenida Cel. José Pires de Andrade 901; , nata il [...] Persona_1 in São Paulo/SP, residente in 09638-000 São Bernardo do Campo/SP (Brasile);
[...]
, nato il [...] in [...]/SP, residente in 02712-080 São Persona_2
1 Paulo (Brasile), alla Rua Isabel de Siqueira Barros 501; Persona_3
nata il giorno 01/11/1987 in São Paulo/SP, residente in 04317-230 São
[...]
Paulo/SP (Brasile), alla Rua Inajatuba 208; ,nato il [...] Controparte_5 in São Paulo/SP, residente in 14706-036 Bebedouro/SP, alla Rua José Perri 119;
, nata il [...] in [...]/SP, residente in 14706-036 Parte_4
Bebedouro/SP, alla Rua José Perri 119; , nato il [...] in Persona_4
Bebedouro/SP, residente in 04228-080 São Paulo/SP, alla Rua Conego José Norberto apto 31 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, nato il [...] in [...]/SP nonché sul Persona_5 figlio minorenne , nato il [...] in [...]/SP; Persona_6
, nata il [...] in [...]/SP, residente in 04228-080 São Controparte_6
Paulo/SP, alla Rua Conego José Norberto apto 31, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il Persona_5
27/04/2007 in São Bernardo do Campo/SP; , nata il Persona_7
16/04/1981 in São Paulo/SP, residente in 04317-230 São Paulo/SP, alla Rua Inajatuba
208 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne
[...]
, nato il [...] in [...]/SP; nata Persona_6 Parte_5 il 02/02/1987 in São Paulo/SP, residente in 04317-230 São Paulo/SP, alla Rua Inajatuba
208, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne nato il [...] in [...]/ (USA), Persona_8 nonché sul figlio minorenne nato il [...] in Persona_9
I/ (USA - EE); nato il [...] in Parte_6
Michigan (USA), residente in 04317-230 São Paulo/SP, alla Rua Inajatuba 208 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne Persona_8
nato il [...] in [...]/ (USA), nonché sul figlio minorenne
[...]
nato il [...] in [...]/ (USA); Persona_9 CP_7
, nato il [...] in [...]/SP, residente in 04317-230 São Paulo/SP, alla
[...]
Rua Inajatuba 208, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne , nata il giorno 11/11/2020 in Persona_10
Monroe/Michigan (USA), nonché sul figlio minorenne , nato Persona_11 il 15/04/2023 in Monroe/Michigan (USA); , nata il [...] in Persona_12
Michigan (USA), residente in 04317-230 São Paulo/SP (Brasile), alla Rua Inajatuba
208 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni Per_10
2 e;
, Persona_10 Persona_11 Parte_7 nata il [...] in [...]/SP, residente in [...]/SP, alla Rua Manoel Sanches
Fernandes 251, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne nato il [...] in [...] Persona_13
Paulo/SP (Brasile); nato il [...] in [...]/SP, Persona_14 residente in [...]/SP, alla Rua Manoel Sanches Fernandes 251, il quale agisce esclusivamente nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , nato il [...] in [...]/SP Persona_13
(Brasile); , nato il [...] in [...]/SP, residente in 14702-901 CP_8
Bebedouro/SP, alla Rua João US de Moraes 231 loco 16 apto 101, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne
[...]
, nato il [...] in [...]/SP, nonché sulla figlia Persona_15
, nata il [...] in [...]/SP; Persona_16 Controparte_9
, residente in 14702-901 Bebedouro/SP, alla Rua João US de Moraes 231
[...] loco 16 apto 101, la quale agisce esclusivamente nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni e Persona_15 [...]
tutti rappresentati e difesi all'Avv. Alessandra Silicani, del Foro Persona_16 di Velletri (RM) presso il cui studio sito in Grottaferrata (RM), via dell'Artigiano n. 6, sono elettivamente domiciliati, come da procura tradotta e depositata in atti.
ricorrenti contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro Controparte_10 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, via Plebiscito n. 15
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 30.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_10
3 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a Persona_17
Gioiosa Jonica, comune in provincia di Reggio Calabria, (doc. n. 1), il quale si univa in matrimonio il 23.02.1888 a Gioiosa Jonica (RC), con (doc in Parte_8 atti n. 2).
L'avo italiano era poi emigrato in Brasile e vi decedeva in data 13.09.1949 (Cfr. doc. in atti n.3), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc n. 4).
In data 21.07.1911, dall'unione tra e nasceva Persona_17 Parte_8 in Matao/Sao Paulo, Brasile, la figlia (doc. n.5) che in data Persona_18
10.10.1927 si univa in matrimonio con (doc. n. 6). La discendente Persona_19
successivamente decedeva in Brasile il 06.08.2004 (doc. Persona_18
n.7).
Dalla predetta unione nascevano i figli: il 04.01.1933, in Serrana/SP, Persona_20
Brasile, (doc. n.8), il quale moriva il 25.08.2015 in Bebedouro/SP, (Brasile), (doc. n.
10); il 28.09.1940, in Bebedouro/SP (Brasile), (doc. n. 40) e in data Persona_21
26.08.1950 in Bebedouro/SP (Brasile) (doc. n. 48); Persona_22
Con riferimento alla discendenza di Persona_20
Il 04.09.1952, si univa in matrimonio con acquisendo il Persona_20 CP_11 nome di e, da tale unione, nascevano: Persona_23
-in data 17.04.1962, in Bebedouro/SP, (Brasile), , bisnipote di Persona_4
, (doc. n. 11); quest'ultimo, in data 20.01.1996, in Sao Paulo Persona_17
(Brasile) si sposava con e dalla unione matrimoniale nascevano i figli, Controparte_12 attuali ricorrenti e trisnipoti di : , Persona_17 Persona_24
l'01.06.1996 in Sao Paulo/SP (Brasile), il 30.07.1997 in Sao Persona_25
Paulo/SP (Brasile) e , il 27.04.2007, in Sao Bernando do Controparte_13
Campo/SP (Brasile).
In data 26.07.2014, dall'unione tra e Persona_4 Persona_7 nasceva in Sao Paulo/SP (Brasile) il figlio minorenne e odierno ricorrente,
[...]
(doc. n. 16). Persona_6
C
data 02.09.1957, dall'unione matrimoniale tra e Persona_23 CP_11
4 nasceva il ricorrente, (doc. n. 17); quest'ultimo, in data Per_4 CP_8
17.09.1981, sposava in Sao Paulo/SP (Brasile), (doc. Parte_9
n. 18) e dalla loro unione nasceva, il 04.05.1981, la ricorrente Parte_3
(doc. n. 19).
Dall'unione tra e , nasceva in data 23.05.1989, CP_8 Controparte_15 in Sao Paulo /SP (Brasile) la figlia , odierna ricorrente (doc. Persona_1
n. 20);
Dall'unione tra ed nasceva in data CP_8 Controparte_16
04.10.1995, in Sao Paulo/SP (Brasile) la figlia , odierna Parte_4 ricorrente (doc. n. 21) e, in data 04.02.1997, il figlio ricorrente Controparte_5
(doc. n. 22).
[...]
CP_ Dall'unione tra e nasceva, in data 18.02.2010 CP_8 Controparte_9 in Bebedouro/SP (Brasile), la figlia minorenne ed attuale ricorrente
[...]
(doc. n. 23) e in data 14.12.2012, il figlio minorenne ed attuale Parte_10 ricorrente (doc. n. 24); Persona_26
-in data 14.03.1956, dall'unione matrimoniale tra e Persona_23 CP_11
nasceva il ricorrente (doc. n. 25); quest'ultimo sposava, in data
[...] CP_2
13.09.1986 in Sao Paulo/SP (Brasile) (doc. n. 26) e da tale Persona_27 unione nasceva, il 02.021987 in Sao Paulo/SP (Brasile) l'attuale ricorrente,
[...]
(doc. n. 27). Il 22.11.2019 sposava in Parte_11 Parte_11
I/ (Usa), acquisendo pertanto, il nome di Parte_6
(doc. n. 28). Da tale matrimonio nascevano, in data 03.12.2019 Persona_28 in I/ (Usa), il figlio minorenne odierno Persona_29 ricorrente (doc. 29) e il 25.01.2022, in I/ (Usa), Persona_9 odierno ricorrente (doc. n. 30).
Dall'unione tra e nasceva, il 06.04.1989, CP_2 Persona_30 in Sao Paulo/SP (Brasile), , odierno ricorrente (doc. n. 31). Controparte_7
Quest'ultimo sposava, in data 10.03.2017, in Detroit/Michigan (Usa), Parte_12
(doc. n. 32) e da tale unione nascevano: in data 11.11.2020 in
[...]
Monroe/Michigan (Usa), la figlia minorenne , odierna ricorrente Persona_10
(doc. n. 33) e il 15.04.2023 in Monroe/Michigan (Usa), il figlio minorenne e odierno ricorrente (doc. n. 34); Persona_11
5 -in data 20.05.1953, dall'unione tra e , nasceva Persona_23 CP_11 in Bebedouro/SP (Brasile), (doc. n. 35); quest'ultimo sposava in Persona_31 data 08.06.1985, in Sao Paulo/SP (Brasile), (doc. n. 36), Persona_32 acquisendo il nome di successivamente deceduta in Persona_33 data 02.06.1999 (doc. n. 37).
Dall'unione matrimoniale di e Persona_33 Per_32 Per_33 nascevano: l'01.11.1987, in Sao Paulo/SP (Brasile), l'odierna ricorrente
[...] [...]
(doc. n. 38) e in data 16.08.1986, in Sao Paulo/SP Persona_3
(Brasile), l'odierno ricorrente (doc. n. 39). Controparte_3
Con riferimento alla discendenza di Persona_21
Il 19.12.1964, sposava in Sao Paulo/SP (Brasile) Persona_21 Persona_34
(doc. n. 41) e da tale unione matrimoniale nascevano:
[...]
- il 23.12.1965, in Sao Paulo/SP (Brasile) , bisnipote di Persona_35
(doc. n. 42); sposava, in data Persona_17 Persona_35
07.06.1999, in Manaus/AM (Brasile) (doc. n. 43) Persona_36 divorziando in data 28.01.2011. In seguito, dall'unione tra Persona_35
e nasceva il 30.09.2003 in Bebedouro/SP (Brasile)
[...] Persona_37 il figlio odierno ricorrente e trisnipote di Parte_2 [...]
(doc. n. 44); Per_17
-il 04.04.1969, in Sao Paulo/SP (Brasile), nasceva dall'unione tra e Persona_21
il figlio (doc. n. 44); il quale, Persona_34 Persona_38 in data 21.08.2013 in Bebedouro/SP (Brasile) sposava (doc. n. Persona_39
46).
Dall'unione tra e nasceva il Persona_38 Parte_13
06.06.1996 in Manaus/AM (Brasile), odierno ricorrente Controparte_4
(doc. n. 47).
Con riferimento alla discendenza di : Persona_22
Il 24.07.1975, sposava in Sao Paulo/SP (Brasile) Persona_22 Persona_40
6 (doc. n. 49) acquisendo il nominativo di . Dall'unione Persona_41 matrimoniale nascevano:
-il 07.05.1982, in Sao Paulo/SP (Brasile) la figlia ricorrente Parte_14
(doc. n. 50); quest'ultima sposava il 20.10.2009 in Sao Paulo/SP (Brasile),
[...]
(doc. n. 51) acquisendo pertanto, il nominativo di Persona_14 Persona_42
Da tale unione matrimoniale nasceva l'11.09.2012 in Sao
[...]
Paulo/SP (Brasile), il figlio minorenne , odierno Persona_43 ricorrente (doc. n. 52);
-il 19.06.1977, in Sao Paulo/SP (Brasile) nasceva il figlio e odierno ricorrente
[...]
(doc. n. 53) il quale, in data 01.12.2012, in Sao Paulo/SP (Brasile) Parte_15 sposava (doc. n. 54). Persona_44
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dalla nascita ai ricorrenti, di ordinare al e, per esso, Controparte_10 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_10 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente in data 28.03.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11.09.2025, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie
7 di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Orbene, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente.
Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla
Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte Costituzionale che,
8 con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione e di inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”.
Con tale pronuncia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del 3 c. dell'art. 10 della L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte
Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di
9 trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.01.1948, data di vigenza della Carta Fondamentale (Cass. N. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass.
N. 6297/1996 e n. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermai nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 della L. 151/75 (Cass. SS.UU. n. 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. N. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 cit. (Cass. SS. UU. N. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla
10 donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass.
SS.UU. n. 4466/2009).
Tuttavia costituisce fatto notorio che il Ministero dell'Interno, che applica le circolari n. K.28.1/2001 e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i discendenti di emigrante italiana nati dopo il 01.01.1948, dall'altro continua a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione.
Ora si rammenta che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cass. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame
11 può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Orbene, nel caso di specie, si rende necessario operare una distinzione con riguardo ai due dei tre rami di discendenza di , figlia dell'avo italiano Persona_18
, tenuto conto dell'anno di nascita dei figli. Persona_17
Con riguardo alla discendenza di Persona_22
è nata dopo il primo gennaio 1948, segnatamente il 26.08.1950 e, Persona_22 pertanto, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la Controparte_10 relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, in presenza, appunto, dell'interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al
Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicchè l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata
12 sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241 del 07.08.1990 devono concluderei procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso specifico, si osserva che i ricorrenti, discendenti di , ovvero: Persona_22
Parte_15 Persona_42 [...]
pronipoti dell'antenato italiano il quale Persona_43 Persona_17 trasmetteva iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia , Persona_18 non hanno mai esperito l'obbligatorio tentativo di presentazione della domanda amministrativa di richiesta della cittadinanza presso il Consolato competente di San
Paolo (Brasile). Invero, la difesa ha solamente depositato in atti una schermata del portale @Prenotami del Consolato di San Paolo raffigurante un tentativo di prenotazione da parte del ricorrente effettuato in data 19.03.2025, mentre CP_2 non è stata depositata nessuna schermata contenente i tentativi di prenotazione dei discendenti ricorrenti di . Persona_22
La circostanza per cui sia stata omessa, nel caso di specie, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione: infatti, come si è visto, chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello statu quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
E' chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che gli odierni ricorrenti e Parte_15 Parte_14 [...] non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al Persona_43 fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò
13 preposte, mai interpellate.
In particolare si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto produrre le schermate contenenti i tentativi di prenotazione esperiti sul portale @Prenotami, oltrechè argomentare dettagliatamente sui tempi di attesa del riguardo alle istanze in Pt_16 generale e poi, specificatamente, di quelle personali presentate sul portale, dimostrando in tal modo di avere esperito la via amministrativa, oltre a fornire la dimostrazione della circostanza della mancata evasione della loro pratica nei 730 giorni previsti dalla legge.
In definitiva, per i ricorrenti , e Parte_15 Parte_14
l'omessa prova dell'invio della domanda Persona_43 Persona_43 amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi – sic et simpliciter ed in via automatica – essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Con riguardo alla discendenza di ed Per_23 Persona_21
Per i discendenti di ed in forza delle posizioni assunte nel corso Per_23 Persona_21 del tempo dai il ricorso alla via amministrativa avrebbe condotto ad un Pt_17 rigetto, pertanto, l'unica via percorribile è il ricorso all'autorità giudiziaria.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord. 19/02/2018; Trib.
Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017.
Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente).
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della Corte di Cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza
14 italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis. Pertanto, essendo nel caso de quo intervenuto, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che , figlia del dante causa Persona_18 [...]
(nato a [...] il [...], il quale non ha mai rinunciato alla Per_17 cittadinanza italiana, né è stato naturalizzato brasiliano, nonostante sia nata in [...] pre-costituzionale (segnatamente in Brasile il 21.07.1911) abbia trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana ai figli ed , nati rispettivamente in data 04.01.1933 e Per_23 Per_21
28.09.1940, e ai loro discendenti.
In conclusione, con riguardo ai discendenti di questi ultimi - Persona_24
, , , ,
[...] Persona_25 Persona_6 CP_8 [...]
, , , Parte_3 Persona_1 Parte_4 [...]
, , , CP_5 Parte_10 Persona_26 [...]
, , , CP_2 Controparte_13 Parte_11 Persona_29
, ,
[...] Persona_9 Controparte_7 Persona_10
, Persona_11 Persona_3 Controparte_3
– deve essere
[...] Parte_2 Controparte_4 accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono i giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
-Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
, , , Persona_24 Persona_25 Persona_6 CP_8
, , ,
[...] Parte_3 Persona_1 Parte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Parte_10 [...]
, , Persona_26 CP_2 Parte_18 Controparte_13
,
[...] Persona_29 Persona_9 CP_7
15 , , , Per_4 Persona_10 Persona_11 Persona_3
[...] Controparte_3 Parte_2 [...] il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la CP_4 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_17 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara il ricorso inammissibile per i ricorrenti: , Parte_14
e ; Persona_43 Persona_43 Parte_15
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Reggio Calabria, 29.09.2025 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
16