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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/11/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON Damiani, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., tenutasi mediante deposito di note scritte entro il termine del 6 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5917/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. (C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Bennato,
[...] C.F._2
per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 18/1/2024;
-Attori-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._3
LL NC (C.F. ) ed NO RA (C.F. CodiceFiscale_4
), per procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._5
- Convenuta-
NONCHE'
P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t.; CP_3 P.IVA_1
- Convenuta -
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione uso commerciale per morosità.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
Fatto e diritto
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida dell'8/11/2023, i signori rappresentavano di aver stipulato con Parte_1 [...]
quale legale rappresentante della “Oro e metalli preziosi SPA”, un contratto CP_2
1 di locazione commerciale di un proprio immobile sito in Catanzaro, Piazza Giuseppe
Garibaldi n. 1, con previsione di un canone mensile di € 500,00.
Considerato che
le ultime mensilità erano state pagate dalla e che dall'estrazione di una CP_3 visura CCIAA risultava che la “oro e metalli preziosi SPA” fosse solo l'insegna della prima, convenivano in giudizio entrambe, onde ottenere la convalida dello sfratto e la contestuale emissione di ingiunzione al pagamento dei canoni insoluti ammontanti, alla data di redazione dell'atto, ad € 7.000,00.
La causa veniva iscritta al n. 4647/2023 Rg del Tribunale di Catanzaro, e veniva fissata l'udienza del 22/1/2024.
Si costituiva la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva poiché, come risulta dal contratto di locazione in atti del 21/3/2012, ha sottoscritto il detto contratto in qualità di legale rappresentante pro tempore della
“ORO E METALLI SPA” e di essere cessata dalla carica di legale rappresentante, avendo anche ceduto le proprie quote all'altro socio Ha chiesto Persona_1 quindi che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con condanna ex art. 96 c.p.c. degli attori.
Non si è costituita la nonostante la regolarità della notifica avvenuta a CP_3 mezzo p.e.c. il 10/11/2023.
Instaurato il contradditorio, all'udienza del 13/05/2024, fissata per la convalida dello sfratto venivano consegnate due chiavi del locale (una della serranda e l'altra della porta d'ingresso) da parte di , marito di Parte_2 Controparte_2 presentatosi (con delega orale) in nome e per conto della società e parte CP_3 intimante rinunciava alla convalida dello sfratto. Mutato il rito ex art. 667 c.p.c., il procedimento veniva iscritto con il n. 5917/2024 r.g. e, in ragione della natura documentale della controversia, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, veniva fissata udienza di discussione con termine per note per il 6/11/2025.
1. Innanzitutto, si ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in quanto risulta per tabulas che la stessa abbia sottoscritto il Controparte_2 contratto di locazione per cui è causa in qualità di legale rappresentante pro tempore della “ORO E METALLI SPA”, vedasi in fatti il timbro e la firma apposta in calce al contratto (v. doc. 1 fasc. intimante).
2 Del pari, sempre documentalmente, la ha provato di non rivestire più la CP_2 carica di amministratore -legale rappresentante della Società conduttrice dal
15/1/2014, come risulta dalla visura CCIAA “scheda persona completa” relativa a
(v. doc.1 all. note del 24/10/2025). Controparte_2
Inoltre, la ha anche provato, con atto registrato il 9/8/2021, di aver ceduto le CP_2 proprie quote della “ESPOSITO GROUP ORO E METALLI SPA” a Per_1
(v. doc. 2 all. note del 24/10/2025).
[...]
Ne deriva il difetto di legittimazione passiva in capo a in proprio, in Controparte_2 quanto non è tenuta ad alcun pagamento a titolo di canoni di locazione in relazione al contratto all'epoca stipulato in qualità di legale rappresentante della Società conduttrice.
Ciò posto, in ordine ai rapporti intercorrenti tra la “ORO E METALLI SPA”, società conduttrice firmataria del contratto, e la (attuale convenuta in giudizio), CP_3
Contr dalla documentazione in atti si evince una vicenda successoria nel senso che la è succeduta alla prima, come comprovata dalla circostanza che entrambe le società hanno medesima partita iva, e che le singole unità locali hanno continuato l'attività sotto l'insegna di “oro e metalli preziosi”, presumibilmente per non perdere la clientela acquisita.
In ogni caso, la società convenuta non si è costituita e non ha contestato CP_3 la morosità né la propria legittimazione passiva, pertanto, si ritiene sussistente la morosità per i canoni di locazione scaduti e non pagati, più segnatamente per 14 mensilità (da ottobre 2022 al mese di novembre 2023) pari ad € 7.000,00, come richiesto con l'intimazione di sfratto, oltre € 3.000,00 per i canoni successivi maturati fino alla data del 13/05/2024 (da dicembre 2023 a maggio 2024) (v. note depositate dagli attori il 24.10.2025).
La consistente morosità della conduttrice costituisce, inoltre, valido motivo di risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione da parte della conduttrice.
Del resto, seguendo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che
3 determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (Cass. civ., sez. III, 27/09/2016, n.
18987; Cass. civ., sez. VI, 26/01/2015, n. 1317).
Per quanto sinora esposto, si deve dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato in data 21/3/2012 dell'immobile sito in Catanzaro, Piazza Giuseppe Garibaldi n. 1, per grave inadempimento della conduttrice già Oro e metalli preziosi CP_3
S.p.A..
Di conseguenza si condanna la al pagamento di € 10.000,00 (importo CP_3 specificato nelle note degli attori del 24/10/2025), per canoni scaduti e non pagati fino al 13/5/2024 nonché gli interessi legali dalla scadenza sino all'effettivo saldo.
Infine, non si ravvisano gli estremi della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento da parte degli attori nei confronti della convenuta
[...]
se non altro per la circostanza emersa all'udienza del 13/5/2024 che la CP_2 consegna delle chiavi dell'immobile è stata effettuata dal coniuge della stessa, CP_2 dimostrando che pur non essendo il legale rappresentante della società conduttrice, tuttavia manteneva la disponibilità materiale dell'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, scaglione come da valore della causa da € 5.201 ad € 26.000.
Nulla si dispone in ordine alle spese del procedimento di convalida, avendo la parte intimante rinunciato alla convalida, e in ordine alle spese di mediazione in assenza di prova sia dell'importo che di averle sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Catanzaro,
Piazza Giuseppe Garibaldi n. 1, per grave inadempimento della conduttrice
[...]
già CP_3 Controparte_4 condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3 pagamento in favore di e , in solido fra Parte_1 Controparte_1 loro, di € 10.000,00 (importo specificato nelle note del 24/10/2025), per canoni
4 scaduti e non pagati fino al 13/5/2024, nonché gli interessi legali dalla scadenza sino all'effettivo saldo;
condanna e , in solido fra loro, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 5.077,00 Controparte_2 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_3 rifusione delle spese di lite in favore di e , Parte_1 Controparte_1 in solido fra loro, che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Catanzaro, lì 6 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa ON Damiani
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