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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2024, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Michele Grande pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto diritti di obbligazione iscritto al n. 1769/2017 R.G. e pendente tra
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv.ti Gianluca
Angelini e Costantino Ventura,
-parte attrice-
e
( , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv. Carlo Stasi,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 11.02.2017, RG (in seguito ) ha convenuto in Parte_1 giudizio (in seguito Controparte_1 Co
) per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di €
195.487,80 oltre rivalutazione e interessi.
A tale scopo ha allegato che, in esecuzione della sentenza del RG Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 150/2007, e il hanno corrisposto (metà ciascuno) alla parte Controparte_3 R.G. 1769/2017.
convenuta la somma liquidata a titolo risarcitorio nella predetta sentenza (€ 913.017,84).
Ha allegato, inoltre, che, a seguito dell'iniziativa di uno dei contraddittori di quel giudizio (tal successore Controparte_4 ex art. 110 c.p.c. della parte originaria , ha Parte_2 dovuto corrispondere a costui la somma di € 375.340,83, pari cioè alla quota parte (33%) spettante al coerede sulla somma complessivamente dovuta. La sentenza del Tribunale di Lecce n.
103/2016, infatti, sul presupposto che il titolo originario
(sentenza TSAP n. 150/2007) non avesse riconosciuto la natura solidale del credito risarcitorio dal lato attivo, ha definito il RG giudizio di opposizione a precetto instaurato dai condebitori (
e , con l'intervento autonomo di IG, e condannato Controparte_3
AQ e il al pagamento nei confronti del Controparte_3 concreditore parziario opposto, nonché gli opponenti e l'interveniente al pagamento in solido delle spese di lite per un totale di € 47.392,19. Co Ha dedotto, pertanto, di aver corrisposto indebitamente a la somma pari alla quota del concreditore parziario e oggetto della sentenza n. 103/2016 e ha allegato, infine, di aver pagato l'intero ammontare delle spese legali liquidate in favore dell'opposto vittorioso.
Ha sostenuto, in definitiva, di avere diritto alla restituzione, da parte di IG, delle seguenti somme: - € 187.670,41 a titolo di quota parte (50%) della somma corrisposta due volte, una volta a
IG e una volta a - € 7.817,39 a titolo di quota Controparte_4 parte (50%) della quota (pari a 1/3) di spese legali a carico di
IG. Co I.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, quanto alla pretesa restituzione della somma corrisposta due volte, ha eccepito la mancanza del carattere indebito del pagamento eseguito nei suoi confronti, in quanto unica vera titolare del diritto al risarcimento riconosciuto nel titolo portato ad esecuzione anche da Ha, Controparte_4 infatti, allegato di aver esperito, con l'intervento spiegato innanzi al giudice dell'opposizione a precetto, azione di accertamento in tal senso e di aver proposto appello avverso il rigetto ivi disposto.
2 R.G. 1769/2017.
Quanto al regresso nelle spese di lite, ha eccepito la pendenza del giudizio di appello.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale dinanzi alla Corte d'Appello; b) il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite (comparsa del
07.06.2017).
I.3.- Nelle more del giudizio, è sopravvenuta la sentenza della
Corte d'Appello di Lecce n. 358/2020, la quale, in riforma della sentenza n. 103/2016, ha: i) dichiarato l'inesistenza del credito azionato da ii) dichiarato l'appartenenza Controparte_4 integrale ed esclusiva ad IG del credito riconosciuto dalla sentenza TSAP n. 150/2007; iii) condannato a Controparte_4 restituire le somme versate a titolo di spese processuali in adempimento della sentenza di primo grado;
iv) condannato
[...]
alla rifusione nei confronti degli appellanti delle CP_4 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 11.02.2022, il processo è stato sospeso in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale, la quale è avvenuta con il passaggio in giudicato della pronuncia di appello,
a seguito dell'ordinanza n. 4235/2023 con cui la Corte di
Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Controparte_4
I.4.- Proseguito il processo, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
I.5.- Nelle note scritte dell'udienza del 26.01.2024, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: - dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- in subordine, accertamento virtuale della fondatezza della domanda proposta e vittoria di spese (note scritte del 23.01.2024);
b) parte convenuta: - rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite (note scritte del 25.01.2024).
All'esito, il giudice ha rimesso la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale mentre soltanto la parte attrice ha depositato memoria di replica.
II.1.- Preliminarmente, occorre evidenziare che non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3 R.G. 1769/2017.
È noto, infatti, che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa.
(Cass. civ. Sez. 2, sentenza n. 21757 del 29/07/2021).
Nel caso di specie, la parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda, sicché non può affermarsi che siano venute definitivamente meno le ragioni iniziali di contrasto. Occorre, pertanto, delibare le domande proposte sia a meri fini dichiarativi, sia per regolamentare le spese di lite.
II.2.- La domanda di ripetizione dell'indebito non è meritevole di accoglimento.
La pretesa azionata da parte attrice, infatti, si fonda sugli effetti conseguenziali all'interpretazione, fatta propria dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 103/2016, del titolo giudiziale costituito dalla sentenza del TSAP n. 150/2007. La tesi, sostenuta dalla parte attrice, è in sostanza che, esclusa la solidarietà attiva tra i concreditori della somma riconosciuta a titolo di RG risarcimento, avrebbe pagato senza titolo a IG la parte che poi ha dovuto corrispondere anche a Controparte_4
A fronte di tale pretesa, tuttavia, la parte convenuta ha eccepito di essere l'unica titolare sostanziale dal lato attivo
4 R.G. 1769/2017.
del credito risarcitorio di cui alla sentenza TSAP n. 150/2007 e dedotto che l'accertamento di tale titolarità fosse stato chiesto in seno al giudizio di opposizione a precetto. In altri termini, ha eccepito il difetto del carattere indebito della prestazione, atteso che in quanto titolare esclusiva del credito risarcitorio ad essere indebito era stato il pagamento nei confronti di
[...]
e non quello eseguito in suo favore. CP_4
A tal proposito, è opportuno chiarire che la ripetizione esperita soggiace certamente alla regola di cui all'art. 2033
c.c., dovendosi escludere che si tratti di un indebito soggettivo ex latere solventis, il quale presuppone l'errore scusabile del debitore nel pagare un debito altrui. Nel caso di specie e al RG netto della sopravvenienza, ha pagato un debito proprio ma lo avrebbe fatto -in tesi- nei confronti di un creditore che, per una causa sopravvenuta, non era più tale.
Orbene, la pronuncia della Corte d'Appello n. 358/2020, ha annullato la sentenza del Tribunale di Lecce n. 103/2016, che costituiva il presupposto logico e fattuale della ripetizione di indebito. La sentenza, infatti, ha accertato che il pagamento eseguito nei confronti di IG fosse legittimo ed idoneo ad estinguere l'obbligazione di cui AQ era condebitore.
Pertanto, alla luce del giudicato formatosi in merito all'accertamento della titolarità sostanziale del credito risarcitorio, deve affermarsi la fondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto. È vero, infatti, che la parte attrice ha proposto la domanda quando questo accertamento non era stato ancora compiuto ma è altrettanto vero che, a prescindere dell'effettiva ricorrenza di un nesso di pregiudizialità in senso tecnico tra i processi, la domanda avrebbe in ogni caso dovuto confrontarsi con la fondatezza dell'eccezione e con la dimostrazione del carattere indebito della prestazione.
In definitiva, il convenuto ha eccepito un fatto-diritto idoneo ad ostacolare l'accoglimento della domanda e tale fatto-diritto è fondato, sicché la domanda deve essere respinta.
II.3.- La domanda di regresso delle spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza n. 103/2016 è virtualmente meritevole di accoglimento.
Similmente alla prima domanda, parte attrice ha azionato un diritto (regresso) derivante in via consequenziale da una
5 R.G. 1769/2017.
statuizione di primo grado poi annullata. In questo caso, però, la sentenza di appello, accertando l'insussistenza del presupposto sostanziale cui è collegata la condanna alla rifusione delle spese e condannando la parte soccombente alla restituzione di quanto già versato, ha di fatto comportato il pieno soddisfacimento del RG diritto azionato da , che già in forza di quella pronuncia ha titolo per ottenere quanto corrisposto per le spese processuali.
Ne consegue che la parte attrice non ha più alcun apprezzabile interesse alla pronuncia giudiziale, sicché è sopravvenuta la sua carenza di interesse ad agire.
Occorre, allora, delibare la virtuale fondatezza della domanda, per come proposta e al netto della circostanza sopravvenuta, soltanto al fine di regolamentare le spese di lite.
Il diritto di regresso, ove non si consideri la pronuncia di appello, era fondato, posto che il condebitore aveva allegato e provato il pagamento dell'intero importo in favore della parte vittoriosa del giudizio di opposizione.
Per resistere a tale domanda parte convenuta ha semplicemente eccepito il fatto dell'impugnazione della sentenza di primo grado, con conseguente richiesta di sospensione del processo.
In proposito, occorre considerare che, con riferimento alle spese di lite, l'eccezione di pregiudizialità per la pendenza del giudizio di appello non è idonea, per l'esecutività provvisoria che contraddistingue la sentenza di primo grado, a fungere da valida eccezione ostativa all'adempimento dell'obbligazione derivante dalla pronuncia giudiziale.
Il condebitore solidale (IG), infatti, non potrebbe in ogni caso eccepire la non debenza della prestazione richiestagli, atteso che la contestazione del presupposto sostanziale a fondamento del debito (la soccombenza in giudizio) è possibile soltanto nel giudizio in cui l'obbligo alla rifusione delle spese è stato riconosciuto.
È noto, d'altronde, che ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la competenza esclusiva a statuire sulle spese di lite appartiene al giudice della causa e che il diritto alla refusione non può essere oggetto di autonomo e separato giudizio. Analogamente, il condebitore solidale non può sollevare eccezioni volte a contestare il suo debito rispetto alla rifusione delle spese, perché ciò si tradurrebbe in una contestazione della decisione
6 R.G. 1769/2017.
sulla soccombenza, assunta all'esito del processo dal giudice della causa.
In tale prospettiva, è significativa la circostanza per cui nel presente giudizio IG non abbia opposto altra deduzione se non quella di non definitività della pronuncia sulle spese e RG dell'imprudenza di nell'instaurazione della causa. Posto, tuttavia, che la paventata imprudenza sarebbe al più ascrivibile alla parte che ha azionato immediatamente il diritto alla RG rifusione e non ad che ha pagato quanto dovuto e chiesto al condebitore il regresso, l'efficacia esecutiva della sentenza rende priva di rilievo la circostanza per cui era stata proposta impugnazione.
Pertanto, al netto della sopravvenienza e considerato che il
Tribunale non avrebbe potuto valutare incidenter tantum il presupposto sostanziale a fondamento dell'obbligazione di rifusione, la domanda attorea era fondata.
III.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza reciproca tra le parti. Considerato, tuttavia, l'esito sostanziale del processo e avuto riguardo al valore considerevolmente più elevato della domanda di ripetizione nonché il carattere meramente virtuale della soccombenza della convenuta, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione soltanto parziale delle spese di lite nella misura di 1/3.
III.1.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per €
759,00 (C.U.) ed € 27,00 (per diritti forfettari di copia). E così per complessivi € 786,00.
IV.2.- Quanto ai compensi, la loro determinazione è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, avendo riguardo ai parametri stabiliti per i procedimenti ordinari innanzi al tribunale del valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00
(così individuato in base al valore del disputandum).
Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.M. citato, gli importi spettanti sono liquidati con le variazioni che si rendono opportune in ragione della ridotta attività istruttoria in senso stretto e della conseguente ridotta attività decisoria (variazioni in diminuzione: -50% per la fase istruttoria e -25% per la fase decisoria).
P.Q.M.
7 R.G. 1769/2017.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio
R.G. 1769/2017 introdotto con atto di citazione notificato il
11.02.2017 da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni altra Controparte_1 questione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di ripetizione di indebito;
2) DICHIARA la sopravvenuta carenza di interesse ad agire sulla domanda di regresso;
3) CONDANNA alla rifusione in favore Parte_1 di dei 2/3 delle Controparte_1 spese e dei compensi di lite che si liquidano, nella misura intera, in € 10.990,75 (di cui € 786,00 per esborsi) oltre
R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 16 maggio 2024.
Il giudice
Michele Grande
8
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Michele Grande pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto diritti di obbligazione iscritto al n. 1769/2017 R.G. e pendente tra
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv.ti Gianluca
Angelini e Costantino Ventura,
-parte attrice-
e
( , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv. Carlo Stasi,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 11.02.2017, RG (in seguito ) ha convenuto in Parte_1 giudizio (in seguito Controparte_1 Co
) per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di €
195.487,80 oltre rivalutazione e interessi.
A tale scopo ha allegato che, in esecuzione della sentenza del RG Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 150/2007, e il hanno corrisposto (metà ciascuno) alla parte Controparte_3 R.G. 1769/2017.
convenuta la somma liquidata a titolo risarcitorio nella predetta sentenza (€ 913.017,84).
Ha allegato, inoltre, che, a seguito dell'iniziativa di uno dei contraddittori di quel giudizio (tal successore Controparte_4 ex art. 110 c.p.c. della parte originaria , ha Parte_2 dovuto corrispondere a costui la somma di € 375.340,83, pari cioè alla quota parte (33%) spettante al coerede sulla somma complessivamente dovuta. La sentenza del Tribunale di Lecce n.
103/2016, infatti, sul presupposto che il titolo originario
(sentenza TSAP n. 150/2007) non avesse riconosciuto la natura solidale del credito risarcitorio dal lato attivo, ha definito il RG giudizio di opposizione a precetto instaurato dai condebitori (
e , con l'intervento autonomo di IG, e condannato Controparte_3
AQ e il al pagamento nei confronti del Controparte_3 concreditore parziario opposto, nonché gli opponenti e l'interveniente al pagamento in solido delle spese di lite per un totale di € 47.392,19. Co Ha dedotto, pertanto, di aver corrisposto indebitamente a la somma pari alla quota del concreditore parziario e oggetto della sentenza n. 103/2016 e ha allegato, infine, di aver pagato l'intero ammontare delle spese legali liquidate in favore dell'opposto vittorioso.
Ha sostenuto, in definitiva, di avere diritto alla restituzione, da parte di IG, delle seguenti somme: - € 187.670,41 a titolo di quota parte (50%) della somma corrisposta due volte, una volta a
IG e una volta a - € 7.817,39 a titolo di quota Controparte_4 parte (50%) della quota (pari a 1/3) di spese legali a carico di
IG. Co I.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, quanto alla pretesa restituzione della somma corrisposta due volte, ha eccepito la mancanza del carattere indebito del pagamento eseguito nei suoi confronti, in quanto unica vera titolare del diritto al risarcimento riconosciuto nel titolo portato ad esecuzione anche da Ha, Controparte_4 infatti, allegato di aver esperito, con l'intervento spiegato innanzi al giudice dell'opposizione a precetto, azione di accertamento in tal senso e di aver proposto appello avverso il rigetto ivi disposto.
2 R.G. 1769/2017.
Quanto al regresso nelle spese di lite, ha eccepito la pendenza del giudizio di appello.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale dinanzi alla Corte d'Appello; b) il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite (comparsa del
07.06.2017).
I.3.- Nelle more del giudizio, è sopravvenuta la sentenza della
Corte d'Appello di Lecce n. 358/2020, la quale, in riforma della sentenza n. 103/2016, ha: i) dichiarato l'inesistenza del credito azionato da ii) dichiarato l'appartenenza Controparte_4 integrale ed esclusiva ad IG del credito riconosciuto dalla sentenza TSAP n. 150/2007; iii) condannato a Controparte_4 restituire le somme versate a titolo di spese processuali in adempimento della sentenza di primo grado;
iv) condannato
[...]
alla rifusione nei confronti degli appellanti delle CP_4 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 11.02.2022, il processo è stato sospeso in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale, la quale è avvenuta con il passaggio in giudicato della pronuncia di appello,
a seguito dell'ordinanza n. 4235/2023 con cui la Corte di
Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Controparte_4
I.4.- Proseguito il processo, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
I.5.- Nelle note scritte dell'udienza del 26.01.2024, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: - dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- in subordine, accertamento virtuale della fondatezza della domanda proposta e vittoria di spese (note scritte del 23.01.2024);
b) parte convenuta: - rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite (note scritte del 25.01.2024).
All'esito, il giudice ha rimesso la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale mentre soltanto la parte attrice ha depositato memoria di replica.
II.1.- Preliminarmente, occorre evidenziare che non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3 R.G. 1769/2017.
È noto, infatti, che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa.
(Cass. civ. Sez. 2, sentenza n. 21757 del 29/07/2021).
Nel caso di specie, la parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda, sicché non può affermarsi che siano venute definitivamente meno le ragioni iniziali di contrasto. Occorre, pertanto, delibare le domande proposte sia a meri fini dichiarativi, sia per regolamentare le spese di lite.
II.2.- La domanda di ripetizione dell'indebito non è meritevole di accoglimento.
La pretesa azionata da parte attrice, infatti, si fonda sugli effetti conseguenziali all'interpretazione, fatta propria dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 103/2016, del titolo giudiziale costituito dalla sentenza del TSAP n. 150/2007. La tesi, sostenuta dalla parte attrice, è in sostanza che, esclusa la solidarietà attiva tra i concreditori della somma riconosciuta a titolo di RG risarcimento, avrebbe pagato senza titolo a IG la parte che poi ha dovuto corrispondere anche a Controparte_4
A fronte di tale pretesa, tuttavia, la parte convenuta ha eccepito di essere l'unica titolare sostanziale dal lato attivo
4 R.G. 1769/2017.
del credito risarcitorio di cui alla sentenza TSAP n. 150/2007 e dedotto che l'accertamento di tale titolarità fosse stato chiesto in seno al giudizio di opposizione a precetto. In altri termini, ha eccepito il difetto del carattere indebito della prestazione, atteso che in quanto titolare esclusiva del credito risarcitorio ad essere indebito era stato il pagamento nei confronti di
[...]
e non quello eseguito in suo favore. CP_4
A tal proposito, è opportuno chiarire che la ripetizione esperita soggiace certamente alla regola di cui all'art. 2033
c.c., dovendosi escludere che si tratti di un indebito soggettivo ex latere solventis, il quale presuppone l'errore scusabile del debitore nel pagare un debito altrui. Nel caso di specie e al RG netto della sopravvenienza, ha pagato un debito proprio ma lo avrebbe fatto -in tesi- nei confronti di un creditore che, per una causa sopravvenuta, non era più tale.
Orbene, la pronuncia della Corte d'Appello n. 358/2020, ha annullato la sentenza del Tribunale di Lecce n. 103/2016, che costituiva il presupposto logico e fattuale della ripetizione di indebito. La sentenza, infatti, ha accertato che il pagamento eseguito nei confronti di IG fosse legittimo ed idoneo ad estinguere l'obbligazione di cui AQ era condebitore.
Pertanto, alla luce del giudicato formatosi in merito all'accertamento della titolarità sostanziale del credito risarcitorio, deve affermarsi la fondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto. È vero, infatti, che la parte attrice ha proposto la domanda quando questo accertamento non era stato ancora compiuto ma è altrettanto vero che, a prescindere dell'effettiva ricorrenza di un nesso di pregiudizialità in senso tecnico tra i processi, la domanda avrebbe in ogni caso dovuto confrontarsi con la fondatezza dell'eccezione e con la dimostrazione del carattere indebito della prestazione.
In definitiva, il convenuto ha eccepito un fatto-diritto idoneo ad ostacolare l'accoglimento della domanda e tale fatto-diritto è fondato, sicché la domanda deve essere respinta.
II.3.- La domanda di regresso delle spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza n. 103/2016 è virtualmente meritevole di accoglimento.
Similmente alla prima domanda, parte attrice ha azionato un diritto (regresso) derivante in via consequenziale da una
5 R.G. 1769/2017.
statuizione di primo grado poi annullata. In questo caso, però, la sentenza di appello, accertando l'insussistenza del presupposto sostanziale cui è collegata la condanna alla rifusione delle spese e condannando la parte soccombente alla restituzione di quanto già versato, ha di fatto comportato il pieno soddisfacimento del RG diritto azionato da , che già in forza di quella pronuncia ha titolo per ottenere quanto corrisposto per le spese processuali.
Ne consegue che la parte attrice non ha più alcun apprezzabile interesse alla pronuncia giudiziale, sicché è sopravvenuta la sua carenza di interesse ad agire.
Occorre, allora, delibare la virtuale fondatezza della domanda, per come proposta e al netto della circostanza sopravvenuta, soltanto al fine di regolamentare le spese di lite.
Il diritto di regresso, ove non si consideri la pronuncia di appello, era fondato, posto che il condebitore aveva allegato e provato il pagamento dell'intero importo in favore della parte vittoriosa del giudizio di opposizione.
Per resistere a tale domanda parte convenuta ha semplicemente eccepito il fatto dell'impugnazione della sentenza di primo grado, con conseguente richiesta di sospensione del processo.
In proposito, occorre considerare che, con riferimento alle spese di lite, l'eccezione di pregiudizialità per la pendenza del giudizio di appello non è idonea, per l'esecutività provvisoria che contraddistingue la sentenza di primo grado, a fungere da valida eccezione ostativa all'adempimento dell'obbligazione derivante dalla pronuncia giudiziale.
Il condebitore solidale (IG), infatti, non potrebbe in ogni caso eccepire la non debenza della prestazione richiestagli, atteso che la contestazione del presupposto sostanziale a fondamento del debito (la soccombenza in giudizio) è possibile soltanto nel giudizio in cui l'obbligo alla rifusione delle spese è stato riconosciuto.
È noto, d'altronde, che ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la competenza esclusiva a statuire sulle spese di lite appartiene al giudice della causa e che il diritto alla refusione non può essere oggetto di autonomo e separato giudizio. Analogamente, il condebitore solidale non può sollevare eccezioni volte a contestare il suo debito rispetto alla rifusione delle spese, perché ciò si tradurrebbe in una contestazione della decisione
6 R.G. 1769/2017.
sulla soccombenza, assunta all'esito del processo dal giudice della causa.
In tale prospettiva, è significativa la circostanza per cui nel presente giudizio IG non abbia opposto altra deduzione se non quella di non definitività della pronuncia sulle spese e RG dell'imprudenza di nell'instaurazione della causa. Posto, tuttavia, che la paventata imprudenza sarebbe al più ascrivibile alla parte che ha azionato immediatamente il diritto alla RG rifusione e non ad che ha pagato quanto dovuto e chiesto al condebitore il regresso, l'efficacia esecutiva della sentenza rende priva di rilievo la circostanza per cui era stata proposta impugnazione.
Pertanto, al netto della sopravvenienza e considerato che il
Tribunale non avrebbe potuto valutare incidenter tantum il presupposto sostanziale a fondamento dell'obbligazione di rifusione, la domanda attorea era fondata.
III.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza reciproca tra le parti. Considerato, tuttavia, l'esito sostanziale del processo e avuto riguardo al valore considerevolmente più elevato della domanda di ripetizione nonché il carattere meramente virtuale della soccombenza della convenuta, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione soltanto parziale delle spese di lite nella misura di 1/3.
III.1.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per €
759,00 (C.U.) ed € 27,00 (per diritti forfettari di copia). E così per complessivi € 786,00.
IV.2.- Quanto ai compensi, la loro determinazione è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, avendo riguardo ai parametri stabiliti per i procedimenti ordinari innanzi al tribunale del valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00
(così individuato in base al valore del disputandum).
Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.M. citato, gli importi spettanti sono liquidati con le variazioni che si rendono opportune in ragione della ridotta attività istruttoria in senso stretto e della conseguente ridotta attività decisoria (variazioni in diminuzione: -50% per la fase istruttoria e -25% per la fase decisoria).
P.Q.M.
7 R.G. 1769/2017.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio
R.G. 1769/2017 introdotto con atto di citazione notificato il
11.02.2017 da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni altra Controparte_1 questione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di ripetizione di indebito;
2) DICHIARA la sopravvenuta carenza di interesse ad agire sulla domanda di regresso;
3) CONDANNA alla rifusione in favore Parte_1 di dei 2/3 delle Controparte_1 spese e dei compensi di lite che si liquidano, nella misura intera, in € 10.990,75 (di cui € 786,00 per esborsi) oltre
R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 16 maggio 2024.
Il giudice
Michele Grande
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