Ordinanza cautelare 3 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 24 giugno 2024
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 23/02/2026, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03956/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3956 del 2021, proposto da
Cogein Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio n. 66;
contro
Regione Campania, in persona del P.G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AR Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto c/o la sede dell’avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia n. 81;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207;
Comune di ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castelpagano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Toledo n. 56;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede di quest’ultima;
Comune di Santa Croce del Sannio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 76 dell'1/6/2021, recante diniego della istanza della ricorrente prot. 12537 del 29/12/2009, di “autorizzazione unica” di impianto eolico di 10 aerogeneratori della potenza di 30 MW e opere connesse nel Comune di Castelpagano;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui il preavviso di rigetto della Regione Campania prot. 166997 del 26/3/2021 ed i richiamati pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento prot. 4731 del 23/3/2021 e della Soprintendenza del Molise prot. 158804 del 23/3/2021, dei Comuni di Castelpagano (BN) prot. 865 del 6/2/2021, di Santa Croce del Sannio (BN) dell'8/2/2021, di ON (BN) prot. n. 1908 del 9/2/2021 e della Provincia di Benevento prot. n. 6224 del 25/2/2021;
e per la condanna della Regione Campania, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), primo periodo c.p.a, alla “adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Provincia di Benevento, del Comune di ON, del Comune di Castelpagano e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa AN LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO CHE:
- il presente ricorso verte sulla legittimità del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 76 dell’1/6/2021, recante diniego sulla istanza della ricorrente prot. 12537 del 29/12/2009, di “autorizzazione unica” per un impianto eolico di 10 aerogeneratori della potenza di 30 MW e opere connesse nel Comune di Castelpagano, nonché dei pareri espressi da varie Amministrazioni, tra cui la Provincia di Benevento;
- il 6/10/2023 è stata acquisita agli atti del giudizio la dichiarazione di intervenuta cessazione dello ius postulandi dell’avv. Marsicano, difensore della Provincia di Benevento;
- con ordinanza del 24/6/2024 il Tribunale ha dichiarato interrotto il giudizio;
- la ricorrente ha dato impulso alla causa notificando atto di riassunzione il 14/10/2024;
- il Comune di ON e la Provincia di Benevento hanno eccepito l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione;
- alla camera di consiglio del 29/1/2026 il ricorso – fissato ex art. 72 bis c.p.a. – è stato assunto in decisione;
RILEVATO CHE:
- ai sensi dell’art. 79 co. 2 c.p.a. “L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile”;
- giusta art. 301 c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”;
- qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, dunque, l'evento della morte, radiazione o sospensione di quest'ultimo (cui è equiparata la cancellazione dall’albo speciale degli avvocati dell’ente) produce la automatica interruzione del giudizio, con effetto immediato, senza alcuna necessità di dichiarazione o notificazione e a prescindere dalla effettiva conoscenza che del predetto evento possano avere avuto la parte o il giudice;
- il codice del processo amministrativo, pur rinviando al codice di procedura civile per la disciplina della “interruzione” (articolo 79, co. 2, c.p.a.), detta, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, c.p.a., una regolazione completa ed autonoma del termine di riassunzione del processo interrotto, non coincidente con quella applicabile al processo civile (sull’autonomia della disciplina processuale amministrativa, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23.7.2019, n. 5188, e Consiglio di Stato, sez. V, 27.5.2014, n. 2713);
ed invero l’art. 80, co. 3, cod. proc. amm. Dispone che “Se non avviene la prosecuzione, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione”;
“ nel processo civile, il termine perentorio per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto è di tre mesi, decorrente – a norma dell'art. 305 cod. proc. civ., come interpolato dalla Corte costituzionale (Corte Cost., 15 dicembre 1967, n. 139; Id., 6 luglio 1971, n. 159) – dalla conoscenza dell'evento interruttivo, che con il tempo la giurisprudenza della Cassazione ha inteso come conoscenza "legale", cioè acquisita mediante una dichiarazione, una notificazione o una certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 7 marzo 2013, n. 5650; Id., Sez. VI, 25 febbraio 2015, n. 3782; Id., Sez. III, 28 dicembre 2016, n. 27165)”;
..omissis ..
l'interruzione, da un lato, e la prosecuzione o riassunzione, dall'altro, sono istituti aventi distinte finalità e meccaniche di funzionamento.
L'interruzione, che si concretizza in una stasi processuale con divieto di espletamento di attività (artt. 298 e 304 cod. proc. civ.), protegge la parte colpita dall'evento interruttivo dallo svolgimento di un processo al quale non potrebbe efficacemente partecipare, il tutto al fine di rendere effettivo il contraddittorio processuale.
La prosecuzione e la riassunzione sono mezzi di ripresa del processo previsti in rispondenza al principio dell'impulso processuale; giacché essi sottendono un onere di tempestiva attivazione, è imprescindibile che le incombenze richieste alle parti siano esigibili, sicché la decorrenza del termine perentorio per il loro espletamento presuppone la conoscenza dell'evento interruttivo, a prescindere da quando esso si sia verificato (cfr. Corte Cost. 15 dicembre 1967, n. 139; Id., 6 luglio 1971, n. 159, che si sono pronunciate sulla legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ.).
Tra i due momenti, interruttivo e di ripresa, si colloca la dichiarazione giudiziale di interruzione, che però non ha mai effetti costitutivi – perché l'interruzione, sia essa automatica (artt. 299, 300, co. 3, 301 cod. proc. civ.; art. 43 l. fall.) o meno (art. 300, co. 1, 2 e 4, cod. proc. civ.), ha luogo al realizzarsi dei relativi presupposti – ma soltanto dichiarativi dell'effetto già verificatosi;
..omissis..
gli artt. 305 cod. proc. civ. e 80 cod. proc. amm. non preselezionano i fatti idonei a notiziare le parti dell'effetto interruttivo, evidentemente nella consapevolezza che essi possono essere i più vari e diversificati da soggetto a soggetto, mentre l'art. 80, co. 3, cod. proc. amm. si cura di cristallizzare i mezzi di conoscenza legale, sicché il disposto normativo induce a ritenere che qualsivoglia dichiarazione, notificazione o certificazione attestante l'esistenza di un fallimento e di un giudizio su cui il fallimento ha inciso costituisce forma di legale conoscenza dell'interruzione e fa scattare l'onere di riassumere o proseguire il processo;
.. omissis ...
In secondo luogo, il costrutto codicistico non affida alla pronuncia giudiziale di interruzione alcun effetto processuale, poiché, come si è già osservato, le conseguenze dell'interruzione (i.e. la stasi processuale e la nullità degli atti eventualmente compiuti, ex artt. 298 e 304 cod. proc. civ.) hanno luogo dall'evento interruttivo – sia esso automatico, come nel fallimento, o richieda l'iniziativa del difensore della parte colpita – e l'onere di riattivazione decorre, ex artt. 305 cod. proc. civ. e 80 cod. proc. amm., dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo. Pertanto, detta pronuncia – che, nel processo amministrativo, è preferibilmente resa in forma di decreto presidenziale ex art. 79, co. 2, cod. proc. amm., mentre addirittura nel processo civile non è neppure normata, benché normalmente emessa con ordinanza – potrebbe anche mancare, laddove nessuno renda noto al giudice il fatto interruttivo. In definitiva, dalla strutturazione del sistema emerge che la pronuncia di interruzione è concepita come una eventualità e, pertanto, non ha rifluenza sull'andamento del processo, né ai fini della decorrenza dell'effetto interruttivo, di cui si limita a dar notizia, né ai fini della riattivazione del processo, posto che tale riattivazione, di cui le parti sono onerate onde evitare l'estinzione del giudizio, non può dipendere da una pronuncia potenzialmente mancante. Se, infatti, l'interruzione non dovesse essere dichiarata dal giudice – come, in effetti, avvenuto nella fattispecie – ma al contempo essa fosse la condicio sine qua non per la decorrenza del termine di prosecuzione o riassunzione, tale termine non decorrerebbe e il processo mai si estinguerebbe, rimanendo in una situazione di stallo a tempo indefinito, almeno sino alla perenzione (artt. 81 e ss. cod. proc. amm.), che, peraltro, è un mezzo di estinzione del solo processo amministrativo, sconosciuto a quello civile.
..omissis..
Certamente, la ricezione del provvedimento di interruzione del giudizio – ove emesso – è mezzo di legale conoscenza dell'evento interruttivo, ma nulla esclude che la singola parte possa essere già consapevole della circostanza. In tale secondo caso, attendere l'emanazione del decreto (o dell'ordinanza) di interruzione non risponde a un interesse meritevole di tutela. Si è già osservato, infatti, che tanto la riassunzione quanto la prosecuzione sono adempimenti processuali che presuppongono la conoscenza dell'evento interruttivo (cfr. artt. 305 cod. proc. civ., come rimodulato dalle pronunce della Corte costituzionale, e 80, co. 3, cod. proc. amm.), ma tanto basta a rendere esigibile la specifica attività richiesta alla parte onde evitare l'estinzione del giudizio, sicché una ulteriore attesa per la decorrenza del termine trimestrale si rileverebbe inutile e potrebbe prestarsi ad approfittamenti dilatori di chi, sebbene consapevole dell'interruzione, abbia interesse a ritardare il più possibile l'esito del giudizio. Pertanto, far coincidere il dies a quo del termine per la prosecuzione o riassunzione del processo sempre e comunque con la comunicazione della dichiarazione giudiziale di interruzione oltrepassa la finalità sottesa al requisito della conoscenza (legale) di cui agli artt. 305 cod. proc. civ. e 80 cod. proc. amm.
D'altra parte, se il fine semplificatorio perseguito attraverso la tesi perorata dalla suprema Corte non può travalicare il dato normativo, le esigenze di certezza che ugualmente sospingono tale impostazione giurisprudenziale ben possono essere soddisfatte attraverso la rigorosa selezione delle fonti di conoscenza dell'evento interruttivo, le quali, coerentemente con il disposto dell'art. 80, co. 3, cod. proc. amm., devono essere contenute solo in dichiarazioni, notificazioni o certificazioni, senza che si possa attribuire rilievo a prove indiziarie o non documentali.
..omissis..
18. Sono proprio le esigenze di celerità che sovraintendono il processo amministrativo che verrebbero sacrificate ove dovesse applicarsi una disciplina – come quella emergente dall'art. 143, co. 3, c.c.i.i., nonchè quella individuata in via esegetica dalla giurisprudenza civile rispetto all'assetto normativo previgente – che fa decorrere il termine per la riattivazione del processo solo dalla dichiarazione giudiziale di interruzione, sempre che essa abbia luogo, quand'anche le parti siano ben prima a conoscenza dell'evento interruttivo.
La celerità del processo amministrativo è imposta, del resto, dal costante coinvolgimento di interessi pubblici nelle controversie e, più precisamente, dall'implicazione diretta o – nelle materie di giurisdizione esclusiva in cui si fa questione di diritti soggettivi – indiretta del pubblico potere (cfr. Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204), il che impone di conferire, quanto prima, certezza ai rapporti giuridici controversi. In ciò, il processo amministrativo si distanzia, assiologicamente, dal processo civile, che mira a regolamentare prettamente interessi privati. Per tale ragione, nell'ambito delle controversie di diritto pubblico, è tantomeno accettabile una quiescenza sine die del processo ” – così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 5541/2025;
RITENUTO alla luce di tale condivisibile approdo giurisprudenziale che il presente giudizio vada dichiarato estinto;
CONSIDERATO, infatti, che l’art. 80 co. 3 c.p.a. non specifica né da quale parte la dichiarazione debba provenire, né che la stessa debba essere resa in udienza;
CONSIDERATO che fin dal 6/10/2023 è stata acquisita agli atti del giudizio la dichiarazione di intervenuta perdita dello ius postulandi dell’avv. Marsicano, difensore della Provincia di Benevento;
CONSIDERATO altresì che “ ferma restando l’insussistenza in capo al difensore di un onere di consultazione quotidiana del fascicolo, si configuri un onere di vigilanza in capo al ricorrente sull’attività delle altre parti quantomeno in occasione della scadenza dei termini processuali fissati dall’art. 73, co. 1, c.p.a.: la scadenza di tali termini rende, invero, certi e facilmente conoscibili gli atti e i documenti depositati .. ” così Tar Sicilia, Catania , sez. I, sent. n. 48/2023, che richiama Cons. St. sez. III, 6884/2022; Cons. Stato, Sez. III, 26.8.2016, n. 3709; id., IV, 9.7.2015, n. 3434; TAR Liguria, Sez. II, 22.1.2019 n. 54; TAR Marche, 13.6.2019 n. 393;
RITENUTO, pertanto, che quanto meno una volta maturato il primo dei termini ex art. 73 co.1 c.p.a. rispetto all’udienza pubblica calendarizzata per il 5/6/2024, parte ricorrente avrebbe dovuto acquisire contezza della dichiarazione resa a fini interruttivi dalla Provincia di Benevento (a tacere del fatto che fin dal 23/4/2024 era in atti una memoria del Comune di ON che dava conto dell’evento interruttivo che aveva colpito la Provincia di Benevento);
RITENUTA pertanto tardiva la riassunzione operata dalla ricorrente con atto notificato il 14/10/2024 e depositato – unitamente all’istanza di fissazione di udienza - il successivo 16/10, non potendo il dies a quo per la riassunzione decorrere, alla luce di quanto supra esposto, dalla pubblicazione dell’ordinanza che ha dato atto dell’interruzione del giudizio;
RITENUTO conclusivamente che il ricorso vada dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35 co. 2 lett. a) c.p.a.;
RITENUTO che le spese di lite possano essere compensate tra tutte le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese tra la ricorrente e il Comune di Santa Croce del Sannio che non si è costituito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese tra la ricorrente e il Comune di Santa Croce del Sannio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AU EN, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
AN LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LE | AR AU EN |
IL SEGRETARIO