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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa IT Monte Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 613/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (c. f. ) in persona di un suo procuratore, legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, dr. con sede in Milano Via I. Gardella 2, rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marzio BRAZESCO (c.f. ), presso il C.F._1 cui studio legale in Milano Via De Amicis, 24 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente dirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLANTE contro
- (c.f. e p. iva ) in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante dr. , con sede in Cusago (20090 – MI), Via L. Da Vinci n.7/3, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola CALCATERRA (c.f. ) e dall'Avv. C.F._2 pagina 1 di 26 RI OZ ), presso lo studio delle quali sito in Cuggiono, via B. C.F._3
Gualdoni n. 15 è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e
- (c.f. ), residente in [...], Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Franco COLLI (c.f.
) e dall'Avv. Ivana POGLIANI (c.f. ) presso il cui C.F._5 C.F._6 studio legale in Mortara (PV), Via Roma n. 33 è elettivamente domiciliato, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e
- – contumace Controparte_4
APPELLATA
e
- – contumace Controparte_5
APPELLATO
e
- (c.f. , residente in [...]di Rozzano (MI), Controparte_6 C.F._7
Via Alberelle n. 31/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Annalisa AVOLIO
(c.f. ) presso il cui studio legale in Milano, Viale Gian Galeazzo, n. 16 è C.F._8 elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente dirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATO
e
pagina 2 di 26 - – contumace Controparte_7
APPELLATO
e
- – contumace Controparte_8
APPELLATO
e
- (c.f. ), in persona dei procuratori Controparte_9 P.IVA_3 Controparte_10
e con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, CP_11 giusta procura in atti, dall'Avv. CREVANI Riccardo (c.f. ) presso il cui C.F._9 studio legale in Pavia, Piazza della Vittoria n. 2 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente dirizzo di posta elettronica certificata:
Email_7
e
- (c.f. ) e Controparte_12 C.F._10 Controparte_13
(c.f. ) – contumace
[...] P.IVA_4
APPELLATO
– contumace Controparte_14
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
Sulle seguenti conclusioni:
- per appellante principale Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, nel merito, in via principale
pagina 3 di 26 CP_ accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa invocata da verso
Controparte_15 in subordine accertare e dichiarare la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa invocata da CP_ nei confronti di per omessa tempestiva denuncia o in subordine, la riduzione CP_16 parziale della garanzia per omessa tempestiva denuncia colposa accertare e dichiarare l'inoperatività CP_ della garanzia assicurativa invocata da nei confronti di per danni verificatisi dopo CP_16
l'ultimazione dei lavori;
in estremo subordine accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da anche per i danni provocati da e comunque, ne escluda l'operatività anche in CP_15 Pt_3 forza degli artt. 1914 e 1227/II comma c.c.
L'accoglimento dei motivi d'appello gradatamente proposti determina anche la richiesta di riforma della sentenza al capo XII, laddove il Tribunale condanna alla rifusione delle spese del CP_15 giudizio sostenute da , a favore di una pronuncia che condanni alla rifusione delle spese del CP_1 CP_1 giudizio
- per appellata e appellante incidentale Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita
nel merito: per le ragioni in atti e respinta ogni avversa domanda, respingere i motivi d'appello formulati da , perché inammissibili ex art.345 c.p.c. e perché infondati in Parte_1 fatto ed in diritto. Spese e compensi di giudizio del grado rifusi;
nel merito: per le ragioni in atti, respingere in toto l'appello incidentale proposto dall'ing. CP_6 perché infondato in fatto ed in diritto. Spese del grado rifuse. in via di appello incidentale:
a carico di : per i motivi in atti, riformarsi il capo XI del dispositivo della Controparte_7 sentenza n.103/2025 del Tribunale di Pavia e per l'effetto disporre la compensazione o subordinatamente la riduzione dei compensi professionali di giudizio liquidati in favore dell'appellata;
a carico di , ing. geom. ing. , Controparte_5 Controparte_6 CP_3 Controparte_4 per i motivi in atti, riformarsi il capo IV del dispositivo della sentenza n.103/2025 del Tribunale di
Pavia e per l'effetto disporsi la modifica delle percentuali di peso delle fasi di progettazione e di esecuzione e dei rispettivi gradi di responsabilità per ciascuna delle due fasi, da rimodularsi in favore della qui appellante incidentale, come indicato. Con il favore delle spese del grado
pagina 4 di 26
- per appellato e appellante incidentale Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.
103/2025 del Tribunale di Pavia:
- condannare la compagnia assicurativa a garantire e manlevare il Geom. Controparte_9 [...] delle somme dal medesimo complessivamente dovute a titolo di risarcimento danni al Controparte_3
per capitale, interessi legali, spese di lite, anche del procedimento di A.T.P. e Controparte_5 tecniche.
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, limitatamente nei confronti di
Controparte_9
- per appellato Controparte_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, respingere l'appello principale e tutti gli appelli incidentali, con particolare riferimento al § 5 dell'appello incidentale di nonché, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., Controparte_1 accogliere le seguenti domande svolte in primo grado:
− in via preliminare, in rito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_1
[... e del geom. nei confronti dell'ing. e dunque l'inammissibilità della CP_3 Controparte_6 domanda di manleva svolta da e dal geom. nel presente Controparte_1 Controparte_3 processo, per le ragioni esposte in atti;
− in via principale nel merito, ferme le eccezioni preliminari, rigettare ogni domanda svolta nei confronti dell'ing. perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in Controparte_6 atti;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
- per appellata Controparte_9
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare: dichiarare che l'appello incidentale proposto dal Geom. è stato CP_3 tardivamente proposto ed è quindi inammissibile.
Rigettare l'appello incidentale del Geom. perché infondato. CP_3
Confermare il rigetto della domanda proposta dal Geom. nei confronti di CP_3 CP_9
pagina 5 di 26 Rigettare comunque la domanda di garanzia assicurativa perché infondata, essendo la garanzia assicurativa non operante, e comunque per le ragioni indicate.
Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre spese, rimborso spese generali, cpa ed iva, anche del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 103/2025, pubblicata in data 25.01.2025, il Tribunale di Pavia, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così disponeva:
I) accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte attrice
[...]
e, per l'effetto, condanna in solido CP_5 Controparte_1 Controparte_3
e al pagamento di euro 450.919,67, oltre
[...] Controparte_4 Controparte_6
Iva, nei confronti del oltre interessi nella misura legale dalla data di Controparte_5 pubblicazione della sentenza al saldo;
II) condanna altresì in solido, Controparte_1 Controparte_3 [...]
e a rimborsare al il 90% delle CP_4 Controparte_6 Controparte_5 spese di lite, che si liquidano in euro 1.713,00 per spese ed euro 22.668,30 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
III) condanna altresì in solido, Controparte_1 Controparte_3 [...]
e a rimborsare al il 90 % delle CP_4 Controparte_6 Controparte_5 spese di lite della fase di a.t.p., che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 5.555,7 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
IV) accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, le rispettive domande formulate dai convenuti e dal terzo Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 chiamato e, per l'effetto: Controparte_6
a) accerta e dichiara obbligata al pagamento fino all'importo di euro Controparte_1
304.182,19 oltre iva, l'ing. fino all'importo di euro 35.771,83 oltre Iva, Controparte_6
l'ing. fino all'importo di euro 60.349,74 oltre Iva e il geom. Controparte_4 CP_3
pagina 6 di 26 ino all'importo di euro 50.615,91, oltre Iva, nonché, per tutti gli importi, interessi nella CP_3 misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
b) accerta e dichiara obbligati al pagamento delle spese legali di cui ai precedenti punti II e III) al 67,45%, ing. al 7,94%, ing. al 13,38% geom. CP_1 CP_6 CP_4 ll' 11,23 %; CP_3
V) respinge perché in parte inammissibile e in parte infondata, la domanda formulata da parte convenuta nei confronti di in proprio (c.f. Controparte_1 Controparte_12
) e quale liquidatore della (c.f. C.F._10 Controparte_13
); P.IVA_4
VI) respinge perché infondata la domanda di manleva di nei confronti Controparte_3 di c.f. ); Controparte_9 P.IVA_3
VII) accoglie nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 condanna (CF a tenere indenne e Parte_1 P.IVA_1 [...] al 95,04% di quanto tale società sarà obbligata a pagare a titolo risarcitorio Controparte_17
e di rimborso di spese legali al e CTU in conseguenza del presente Controparte_5 giudizio;
VIII) respinge, perché infondate, per le ragioni di cui in motivazione, le domande di manleva formulate da nei confronti di (C.F. e P. CP_1 Controparte_7
IVA ) e P.IVA_5 Controparte_18
(c.f. ); P.IVA_6
IX) accoglie nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_4 Controparte_8
(c.f. ) e, per l'effetto, condanna a tenere indenne e manlevare P.IVA_7 CP_8 [...]
di quanto quest'ultima sarà obbligata a pagare a titolo risarcitorio e di rimborso di CP_4 spese legali al e CTU in conseguenza del presente giudizio;
Controparte_5
X) condanna, a rimborsare a in proprio e quale Controparte_1 Controparte_12 liquidatore di le spese di lite che si liquidano in euro 7.831,00 per Controparte_13 compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
pagina 7 di 26 XI) condanna, a rimborsare a le Controparte_1 Controparte_7 spese di lite che si liquidano in euro 2.5187,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
XII) condanna, a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_1 lite che si liquidano in euro 2.5187 ,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al
15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
XIII) condanna, a rimborsare a le spese di lite che si CP_8 Controparte_4 liquidano in euro 25.187,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
XIV) condanna a rimborsare a le spese di lite che si Controparte_3 CP_9 liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
XV) addebita in via definitiva, le spese di CTU della fase di ATP r.g. 2525/2021, come liquidate con decreto nella fase di ATP sui convenuti in solido, Controparte_1 Controparte_3
e secondo le quote percentuali indicate al
[...] Controparte_4 Controparte_6 punto IV lett. b), ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
XVI) compensa le spese di giudizio in relazione agli ulteriori rapporti processuali tra le parti, anche con riferimento alla fase di a.t.p.;
XVII) dispone la trasmissione dell'atto di citazione e della presente sentenza alla competente
Procura della Corte dei Conti.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione il conveniva in giudizio Controparte_5 CP_1
in qualità di aggiudicataria nell'ambito di procedura pubblica per l'affidamento di un contratto di
[...] appalto di lavori di manutenzione (determina di aggiudicazione n. 167 del 17.02.2017), il geom.
, in qualità di direttore dei suddetti lavori, e l'ing. in Controparte_3 Controparte_4 qualità di r.u.p., al fine di far accertare e dichiarare la loro responsabilità in ordine alla presenza di vizi nei lavori di manutenzione straordinaria ultimati il 3.11.2017, e segnatamente il rifacimento del manto di copertura, che avevano interessato l'edificio scolastico comunale Scuola “Robecchi” e,
pagina 8 di 26 conseguentemente, ottenere il ristoro dei danni patiti, già oggetto di accertamento e quantificazione in sede di precedente procedura di a.t.p.
Adduceva al riguardo che nel mese di maggio 2019, in occasione di fenomeni di piovaschi, erano emersi problemi di tenuta della nuova impermeabilizzazione dell'edificio comunale e, malgrado plurimi solleciti e sopralluoghi, la società appaltatrice non aveva mai provveduto alla risoluzione CP_1 della predetta criticità.
Per tale ragione, l'ente comunale instaurava nel 2021 procedura di a.t.p. – cui partecipavano i professionisti comunali convenuti, e unipersonale in qualità di subappaltatrice – CP_1 CP_19
i cui esiti evidenziavano la sussistenza di plurime carenze e vizi riguardanti tanto la fase progettuale quanto quella esecutiva dei lavori.
Sulla base dei predetti esiti peritali, pertanto, il decideva di convenire in Controparte_5 giudizio ex artt. 1667, 1668, 1669 c.c., nonché ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione dei lavori in parola: , il geom. e l'ing. CP_1 CP_3
. CP_4
- Si costituiva in giudizio in primis, contestando le conclusioni peritali formulate Controparte_1 in sede di a.t.p., adducendo di aver puntualmente eseguito le istruzioni operative impartite dall'ente committente, cui addebitava la responsabilità in ordine ai vizi emersi;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza dalla garanzia per omessa denunzia dei vizi entro il termine legale di sessanta giorni dalla scoperta. Formulava, inoltre, istanza per la chiamata dei terzi Parte_1
ing. dirigente pro Controparte_7 Controparte_14 Controparte_6 tempore del , e unipersonale in liquidazione, società alla quale CP_5 CP_5 Controparte_13
aveva subappaltato la fornitura e posa del manto di copertura, e socio CP_1 Controparte_12 unico e liquidatore della predetta società.
- Si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente di aver ricevuto Controparte_3
l'incarico di direzione dei lavori in questione in quanto dipendente dell'ufficio tecnico comunale, formulando altresì istanza per la chiamata in causa del dirigente comunale Controparte_6 nonché, in forza di polizza n. 14800321164, della compagnia assicuratrice Controparte_9
- Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza funzionale Controparte_4 del Tribunale in favore del giudice del lavoro;
nel merito, contestava l'addebito di responsabilità a proprio carico, asserendo di aver osservato nell'espletamento del proprio incarico di r.u.p. le pagina 9 di 26 prescrizioni del contratto d'appalto. Formulava altresì istanza per la chiamata in manleva di
[...]
CP_8
- Autorizzata la chiamata di terzi di si costituiva Controparte_1 Parte_1 eccependo, in ordine alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti, l'intervenuta
[...] prescrizione del diritto all'indennizzo ex artt. 2952 e 2953 c.c., nonché la decadenza per omessa denuncia ex artt. 1913, 1915 c.c. ed ex art. 27 delle condizioni contrattuali generali della polizza n.
F03.058.00009011480; deduceva, inoltre, che il rischio concretizzatosi non sarebbe tra quelli coperti dalla citata polizza.
- Autorizzata la chiamati di terzi di si costituiva Controparte_1 Controparte_7 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inoperatività della polizza fideiussoria n.
10004310000052 in quanto costituita da stessa ex art. 103 D.lgs. 18 aprile 2016, n. Controparte_1
50 e, pertanto, a favore esclusivamente della stazione appaltante, ossia il , Controparte_5 unico soggetto legittimato ad escuterla.
- Parimenti, in forza della chiamata di e i costituiva Controparte_1 CP_3 Controparte_6 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dei chiamanti nei propri confronti. Nel merito, contestava qualsiasi addebito atteso che aveva assunto incarico dirigenziale in epoca successiva alla delibera dei lavori in questione. Quanto ai vizi relativi alla fase esecutiva, deduceva l'esclusiva imputabilità degli stessi alle società incaricate dei lavori.
- Parimenti, in forza della chiamata di si costituiva Controparte_3 Controparte_9 eccependo la non operatività della polizza per la responsabilità civile n. 400321740, stipulata dall'ente comunale, atteso che nel caso di specie non sarebbe riscontrabile alcun danno arrecato a “terzi” essendo il soggetto danneggiato proprio il Comune assicurato.
- Si costituiva, in forza della chiamata di eccependo l'inoperatività della CP_4 CP_8 polizza n. IFL0007712.E076227, in quanto stipulata nel luglio 2021 dall'assicurato rendendo dichiarazioni asseritamente reticenti in ordine alla mancata ricezione negli ultimi cinque anni di contestazioni ancora pendenti.
- Si costituiva tardivamente in liquidazione e il sig. Controparte_20 CP_12
in qualità di socio e amministratore unico nonché liquidatore della eccependo
[...] CP_19 che la domanda di risarcimento formulata nei propri confronti poteva trovare accoglimento solo nei limiti dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione.
pagina 10 di 26 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e il fascicolo di a.t.p. n. 2525/2021 del quale veniva disposta l'acquisizione, era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado – ritenute infondate le preliminari eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di competenza, nonché l'eccezione formulata da del difetto di legittimazione attiva nei propri confronti rispetto alla domanda di Controparte_6 manleva di e – accoglieva parzialmente la domanda Controparte_1 Controparte_3 attorea e, per l'effetto, condannava in solido ex art. 2055 c.c. il geom. Controparte_1 CP_3
l'ing. e l'ing. l pagamento di euro 450.919,67 nei confronti del CP_4 CP_6 CP_5
, oltre interessi legali.
[...]
Quanto alle assicurazioni terze chiamate, da un lato respingeva in quanto infondata la domanda di manleva formulata da nei confronti di e, dall'altro Controparte_3 Controparte_9 lato, accoglieva quella formulata da nei confronti di Controparte_1 [...] condannando quest'ultima a tenerla indenne al 95,04%. Parte_1
A fondamento di tale decisione il giudice di prime cure poneva anzitutto i contenuti e le conclusioni dell'elaborato peritale redatto in sede di accertamento tecnico preventivo, ritenuto approfondito, corredato da significativa documentazione e esauriente rispetto a quesiti posti.
In via pregiudiziale, in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti rispetto ai professionisti comunali convenuti in giudizio, ne dichiarava l'infondatezza richiamando quanto affermato dal Supremo Consesso di giustizia a sezioni unite secondo cui il rapporto tra le due giurisdizioni è di reciproca indipendenza e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione.
In via preliminare, poi – sempre richiamando il Supremo Consesso di giustizia – rilevava che, essendo unico il fatto generatore della responsabilità prospettata, si era verificata un'estensione automatica della domanda attorea nei confronti dei terzi chiamati ing. e la società Controparte_6 CP_19
Tanto premesso, nel merito, richiamati gli esiti peritali, l'organo giudicante di primo grado riteneva comprovate le gravi carenze progettuali allegate, ed in particolare rilevava la mancanza del progetto prescritto dall'art. 3 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 nonché dall'art. 25 del D.lgs. 50/2016 vigente ratione temporis. A tale lacuna progettuale andavano ad aggiungersi numerose criticità relative alla pagina 11 di 26 fase realizzativa dell'opera, quali la mancata rimozione del precedente strato impermeabile, la violazione delle norme UNI vigenti in materia e l'inadeguatezza dei materiali utilizzati.
Su tali basi riteneva accertata la presenza di numerosi vizi nell'opera realizzata, determinati sia da un'erronea esecuzione dei lavori, in gran parte addebitabile alle ditte intervenute, sia da carenze attinenti alla fase amministrativa, in larga parte imputabili all'ente comunale e ai propri professionisti.
Ciò posto, atteso che le parti contestavano in modo solo generico i rilievi tecnici peritali, il giudice di prime cure – ferma restando nel rapporto esterno con il danneggiato la solidarietà ex art. 2055 CP_5
c.c. – recepiva gli esiti della CTU volti ad individuare le quote di singole responsabilità in ragione dell'apporto eziologico fornito da ciascuno nella produzione del danno.
Con riferimento a tale ultimo profilo riteneva motivatamente di discostarsi almeno in parte dalla relazione peritale, incrementando l'incidenza causale della grave carenza progettuale sui vizi (35% anziché 20%).
In conclusione, sulla scorta dei parametri e dei calcoli peritali, l'organo giudicante di primo grado riteneva sussistente in capo all'ente comunale e ai suoi professionisti una responsabilità complessiva pari al 37,5% (della quale il 7,35% rimaneva in capo al ex art. 1227 c.c.), individuando poi le CP_5 quote di responsabilità addebitabili ai singoli professionisti (ing. ,35%; ing. CP_6 CP_21
; geom. ). Il restante 62,5%, pertanto, era addebitabile in pari misura alle ditte
[...] CP_22 esecutrici dei lavori. Il tutto a fronte di un danno, rappresentato dai costi necessari alla rimozione dei vizi riscontrati, quantificato in euro 450.919,67.
Quanto alle domande di manleva, il giudice di prime cure riteneva infondata quella proposta da nei confronti di atteso che la polizza RC copriva Controparte_3 Controparte_9 esclusivamente i danni provocati a “terzi” e tale non era il in quanto contraente-assicurato. CP_5
Accoglieva quella proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
ritenendo infondate le eccezioni di prescrizione breve ex art. 2952 c.c. e di decadenza ex art.
[...]
1913 c.c. attesa la tempestività della denunzia del sinistro e della richiesta di manleva;
parimenti, riteneva infondate le eccezioni di inoperatività della polizza, con condanna di a manlevare Pt_1
per un importo di euro 289.094,75. CP_1
***
- Avvero la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, dall'oggetto della pec inviata dall'appellante in data 3.05.2022 in risposta alla richiesta pagina 12 di 26 di manleva ricevuta dalla poteva ricavarsi – non l'avvenuta comunicazione del Controparte_1 sinistro da parte della società già nel maggio 2019 bensì – che la pratica di sinistro era stata aperta dalla compagnia assicuratrice solo nel 2021, come risulta dal codice alfanumerico identificativo della pratica, allorquando era stata citata da nell'ambito della procedura di a.t.p. deducendo, dunque, CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c.
Con il secondo motivo di appello deduceva, altresì, l'erroneità della ritenuta infondatezza dell'eccezione di decadenza per mancata tempestiva denuncia ex art. 1913 c.c. e ciò sulla base delle medesime argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di gravame;
in ogni caso, deduceva la sussistenza di dolo in capo alla società assicurata e, comunque, di aver patito un pregiudizio a causa dell'asserito ritardo.
Con il terzo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il caso in esame rimaneva escluso dall'ambito di operatività della polizza e ciò in base alla previsione dell'art. 9 lett. n.) che ne esclude la retroattività, trattandosi di danni verificatisi dopo la consegna dei lavori da parte di avvenuta nel novembre 2017, come attestato dal certificato di CP_1 regolare esecuzione delle opere.
Con il quarto motivo di appello contestava l'inclusione nella quantificazione dell'indennizzo dei danni imputabili alla società subappaltatrice , in quanto già Controparte_23 cancellata dal registro delle imprese alla data di instaurazione del procedimento di primo grado e di cui l'appaltatrice assicurata è corresponsabile. Al riguardo, adduceva che la subappaltatrice non rientrava nella nozione di “addetti”, con conseguente inoperatività della polizza per i danni da essa cagionati, deducendo altresì un'asserita negligenza da parte di per aver evocato in giudizio una società già CP_1 in liquidazione, con conseguente inammissibilità della domanda.
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando integralmente l'appello principale Controparte_1 proposto da proponeva al contempo appello incidentale nei confronti Parte_1 di – nella qualità di compagnia assicuratrice con la quale aveva Controparte_7 CP_1 stipulato una polizza fideiussoria a titolo di garanzia definitiva a favore del Controparte_5
– censurando il capo della sentenza che, a seguito del rigetto della domanda di manleva, l'aveva condannava a rimborsare le spese di giudizio sostenute da Controparte_7 adducendone l'eccessività, nonché nei confronti di e censurando al CP_4 CP_3 CP_6 riguardo il riparto di responsabilità interne operato dall'organo giudicante di primo grado, deducendo un maggior peso in termini di incidenza eziologica delle carenze relative alla fase progettuale della pagina 13 di 26 quale l'ente comunale, con i suoi professionisti, era ritenuto maggiormente responsabile, con la conseguente riduzione della quota di responsabilità in capo a stessa. CP_1
- Si costituiva altresì in giudizio proponendo appello incidentale nei confronti Controparte_3 di censurando il mancato accoglimento della domanda di manleva e Controparte_9 adducendo al riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, dalla lettera della polizza si ricaverebbe che il assicurato sia da considerare “terzo” nei CP_5 rapporti con i propri dipendenti.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente il gravame incidentale Controparte_9 proposto dal geom. el quale, pertanto, chiedeva il rigetto, ritenendo corretta la ricostruzione CP_3 operata dal giudice di prime cure con la sentenza gravata.
- Si costituiva in giudizio l'ing. contestando l'atto di gravame incidentale proposto Controparte_6 da nei suoi confronti e riproponendo ex art. 346 c.p.c. alcune delle eccezioni opposte in primo CP_1 grado e, segnatamente, quella relativa al difetto di legittimazione attiva di e del geom. CP_1 CP_3 nei suoi confronti nonché all'assenza di responsabilità professionale in capo allo stesso in ordine ai vizi accertati.
All'udienza del 16.10.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'impugnata sentenza è stata gravata da appello principale da
[...] relativamente al rapporto di manleva con la assicurata nonché Parte_1 Controparte_1 da appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_7 relativa al rapporto di manleva dedotto in giudizio e di Controparte_4 Controparte_3
e in relazione al riparto delle relative responsabilità. Del pari la sentenza in Controparte_6 oggetto è stata gravata da in relazione al rapporto di manleva con la Controparte_24 compagnia assicuratrice Non hanno invece proposto gravame Controparte_9 CP_4
e le altre parti processuali.
[...]
Con riferimento al primo motivo di appello, parte appellante Parte_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurata ex art. Controparte_1
2952, secondo e terzo comma c.c. La normativa richiamata dispone che <li altri diritti derivanti dal
pagina 14 di 26 contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita
i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione>>.
Orbene, il contratto di assicurazione in esame (polizza n. F03.058.0000901480) ricade nell'ambito applicativo del terzo comma, atteso che lo stesso prevede, tra i rischi assicurati, anche quello per la responsabilità civile anche sub specie professionale. Mediante la stipula di tale polizza, pertanto, a fronte del pagamento di un premio da parte di Controparte_1 Parte_1 si obbligava a tenerla indenne delle conseguenze derivanti da una eventuale responsabilità per i
[...] danni cagionati a terzi nello svolgimento della propria attività d'impresa e, segnatamente di
<manutenzione e riparazione di edifici>> e << impermeabilizzazione>>.
Da tale premessa qualificatoria consegue che il dies a quo del termine di prescrizione decorre dal momento in cui il terzo danneggiato, ossia il , abbia avanzato richiesta Controparte_5 risarcitoria riconducibile a responsabilità della società appaltatrice in relazione alle Controparte_1 opere di contratto ovvero abbia proposto azione nei confronti dell'assicurato in relazione ai relativi profili di responsabilità.
Ciò posto, è dato acquisito al giudizio che il sulla scorta degli esiti della perizia svolta in sede CP_5 di a.t.p. promosso dal comune quale danneggiato nel quale si era costituita e la Controparte_1 stessa su chiamata della assicurata in relazione al Parte_1 CP_1 Controparte_1 rapporto di polizza in oggetto, nel marzo 2022 avanzava a mezzo pec richiesta risarcitoria nei confronti di la quale provvedeva a propria volta, in data 19.04.2022, a comunicare la Controparte_1 suddetta richiesta alla compagnia assicuratrice che già aveva partecipato al predetto a.t.p., formulando contestuale domanda di manleva (respinta poi da parte appellante in data 3.05.2022).
Conseguentemente, premesso che aveva già preso parte, quale Parte_1 contradittore, al procedimento per a.t.p. promosso dalla parte danneggiata e alla stessa esteso, e volto alla individuazione delle cause dei difetti e conseguenti profili di responsabilità della impresa aggiudicataria ed esecutrice del lavori oltre che delle altre figure professionali in relazione alla relative competenze progettuali e procedimentali e alla determinazione dei danni conseguentemente derivati all'ente comunale, il termine prescrizionale di cui all'art. 2952 c.c. decorre dalla richiesta risarcitoria del danneggiato e dunque dal marzo del 2022, decorrenza poi sospesa ex comma 4 dell'art. 2952 c.c. in pagina 15 di 26 data 19.04.2022 allorquando, come sopra anticipato, informava CP_1 Parte_1 della richiesta pervenuta dall'ente comunale a seguito dell'esito degli accertamenti in sede di
[...]
a.t.p., il cui esito era pienamente noto alla società assicuratrice che vi aveva preso parte con proprie specifiche deduzioni di rito e di merito così prendendo diretta cognizione dei profili di responsabilità dell'assicurata e delle cause determinanti l'evento di danno, sulla base delle risultanze peritali individuanti i profili tecnici sottesi dalla fattispecie e rilevanti sul piano assicurativo.
Ne consegue, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Segue il rigetto del primo motivo di appello.
***
In ordine al secondo motivo di appello, in via preliminare deve rilevarsi che l'art. 27 delle condizioni generali mod. PB058.30212.10 RCT e RCO, allegate alla citata Parte_4 polizza n. F03.058.0000901480, con riferimento all'obbligo di denuncia del sinistro ex art. 1913 c.c. prevede che l'assicurato debba <<… dare avviso … entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza …>> a aggiungendo altresì che <l'inadempimento Parte_1 di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.)>>.
Le richiamate condizioni generali, pertanto, rinviano alla disciplina generale vigente in tema di denuncia di sinistro ex artt. 1913-1915 c.c., prevedendo un termine più favorevole per l'assicurato.
Tanto premesso, atteso che il richiamato art. 1913 c.c. dispone che il suddetto termine contrattuale decorra dal giorno <… in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza …>> diviene indispensabile individuare correttamente il dies a quo, il che presuppone, a propria volta,
l'esatta definizione del concetto di “sinistro” per il quale opera la garanzia assicurativa.
Nel caso di specie il sinistro, ossia l'evento che costituisce il rischio assicurato, è rappresentato ex art. 1917 c.c. dalla responsabilità civile professionale potenzialmente imputabile all'assicurato, a fronte della quale sorge un pericolo di aggressione per il suo patrimonio. Tale forma di assicurazione, infatti, in virtù del disposto dell'art. 1917 c.c., riveste la precipua funzione di tenere indenne l'assicurato <… di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto …>>. In definitiva l'obbligo di denuncia si concretizza nel momento in cui prendono consistenza gli elementi costitutivi della responsabilità dell'assicurato, oggetto della copertura di polizza, che nel caso di specie, si sono palesati ed esteriorizzati, con la necessaria individuazione dei relativi profili tecnico-causali, in sede di a.t.p.
pagina 16 di 26 Orbene, nel caso di specie è di tutta evidenza che la società assicurata ha preso effettiva contezza circa la propria potenziale responsabilità professionale – fatto posto a fondamento del diritto ad essere manlevata dalla compagnia assicuratrice – soltanto in esito all'espletato accertamento tecnico preventivo. Prima di tale momento, infatti, alcun sinistro – nei termini sopra precisati – poteva dirsi concretamente ontologicamente accertato, atteso che la dinamica delle infiltrazioni subite dall'edificio scolastico comunale non era stata ancora appurata non essendo state ancora individuate le relative cause, e conseguentemente i profili di responsabilità della società assicurata quale impresa esecutrice dei lavori, non essendo possibile ricondurre ex se il fenomeno infiltrativo lamentato dall'ente danneggiato alla sussistenza di presunti vizi dell'opera senza che gli stessi fossero stati specificamente individuati sul piano morfologico e genetico.
Sotto tale profilo, infatti, soltanto a seguito degli accertamenti peritali è stato possibile acclarare che i fenomeni infiltrativi erano causalmente riconducibili alla mal esecuzione e alla carente progettazione dell'opera e, segnatamente, a errori imputabili alla società appaltatrice. Prima di tale momento non potevano dirsi sussistenti gli elementi costitutivi di una eventuale responsabilità professionale della quale società appaltatrice ed esecutrice delle opere di contratto. Controparte_1
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la ratio sottesa all'art. 1913 c.c. – ossia consentire all'assicuratore di intervenire al fine di accertare le circostanze del sinistro evitarne un'alterazione – veniva in ogni caso salvaguardata, atteso che la compagnia assicuratrice era stata evocata già nel CP_2 giudizio di con conseguente facoltà di prendere parte con un proprio tecnico ai rilievi peritali.
Sotto tale profilo, infatti, l'art. 1913 c.c. prevede altresì la non necessità dell'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervenga entro il termine alle operazioni di constatazione del sinistro.
Nel caso di specie, soltanto all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo – alla quale, si ribadisce, la compagnia assicuratrice ha preso parte essendosi costituita su citazione della assicurata esplicando le proprie difese di rito e di merito – si sono cristallizzate le cause e Controparte_1
l'entità dei danni, con la conseguenza che è stata messa nelle Parte_1 condizioni, al pari degli altri soggetti coinvolti, sin dal primo momento di prendere immediata conoscenza della potenziale responsabilità della propria assicurata in ordine ai vizi riscontrati e della conseguente logica richiesta risarcitoria, della quale, avendo preso parte all'accertamento tecnico preventivo, è stata conseguentemente sin dal principio resa formalmente edotta.
pagina 17 di 26 Ne consegue che ha avuto diretta conoscenza del sinistro nel Parte_1 momento in cui si sono palesati i profili di responsabilità, oggetto della copertura assicurativa, a carico dell'assicurato, a base della richiesta risarcitoria sottesa dal ricorso per accertamento tecnico preventivo volto alla individuazione del danno e relative causali e dunque funzionale alla successiva formalizzazione della richiesta risarcitoria.
Infine, come già rilevato in ordine al primo motivo di appello, successivamente la società assicurata provvedeva altresì ad inoltrare a la richiesta di risarcimento Parte_1 formalizzata dall'ente locale danneggiato a seguito degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, già noti alla compagnia assicuratrice che vi aveva preso parte, tenendola così debitamente informata anche in ordine agli sviluppi successivi della vicenda in oggetto.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pertanto, si conferma l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello.
***
Con riferimento al terzo motivo di appello proposto da deve Parte_1 ritenersi che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, al caso di specie non sia applicabile l'art. 9 lett. n) della polizza, in forza del quale <<… la polizza non opera per i danni cagionati e/o subiti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi …>>.
Costituisce dato acquisito al giudizio che l'assicurata terminava i lavori di CP_1 Controparte_1 manutenzione straordinaria in data 3.11.2017, con predisposizione in data 19.01.2018 del prescritto certificato di regolare esecuzione a firma congiunta di , del direttore lavori geom. del CP_1 CP_3
r.u.p. ing. . Al riguardo, il terzo comma dell'art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 CP_4 vigente ratione temporis dispone che <… il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato …>>.
Essendo emersi i problemi infiltrativi in oggetto e determinati dai surriferiti difetti dell'opera di impermeabilizzazione nel mese di maggio 2019 a seguito dei fenomeni temporaleschi, ne consegue che al momento di verificazione del danno i due anni previsti dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica non erano ancora decorsi. Del pari, non veniva allegata e provata da parte pagina 18 di 26 appellante la circostanza che prima di tale momento fosse intervenuto un espresso atto di approvazione da parte del Comune committente.
La provvisorietà del certificato in parola determina la conseguenza che nel mese di maggio 2019 non poteva dirsi intervenuta l'accettazione dell'opera da parte del Comune committente e, dunque, non potevano ritenersi ancora conclusi i lavori in questione.
Il caso di specie, pertanto, non rientra nell'ipotesi di esclusione dell'operatività ex art 9 lett. n) della polizza.
Pertanto, consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello.
***
In ordine al quarto motivo di appello, si rileva che è dato acquisito al giudizio che la società subappaltatrice, veniva cancellata dal registro delle imprese in data Controparte_20
9.02.2023 a seguito della chiusura della procedura di liquidazione che l'aveva interessata e, pertanto, in data anteriore rispetto alla notifica dell'atto di citazione di terzo ad opera di , avvenuta in data CP_1
17.04.2023. Da ciò è derivata l'inammissibilità della domanda di regresso proposta da nei suoi CP_1 confronti, unica responsabile in quanto appaltatrice nei confronti di parte committente, CP_5
.
[...]
Del pari, è dato acquisito che la procedura liquidatoria si concludeva evidenziando l'assenza di un attivo distribuibile all'unico socio né veniva allegata la circostanza che questi Controparte_12 avesse percepito alcunché in qualità di liquidatore nell'ambito della suddetta procedura.
Ne consegue che la riscontrata impossibilità per di rivalersi nei confronti della propria CP_1 subappaltatrice in ordine ai vizi ad essa direttamente imputabili sulla base delle conclusioni peritali rese in sede di a.t.p. non è addebitabile, come asserito da parte appellante, ad un'inerzia colposa di CP_1 atteso che, in ogni caso, non vi sarebbe stato alcun attivo passibile di aggressione.
L'assicurata , pertanto, in qualità di appaltatrice del contratto pubblico oggetto della presente CP_1 controversia, è direttamente responsabile nei confronti del in ordine ai Controparte_5 pregiudizi dallo stesso patiti a causa dell'inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla stessa.
Ciò posto, è sulla base della propria diretta responsabilità professionale che l'assicurata CP_1 formulava domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione al fine di essere Pt_1 manlevata in ordine alle conseguenze pregiudizievoli da essa derivanti.
pagina 19 di 26 L'impossibilità di esperire azione di regresso nei confronti della subappaltatrice, infatti, non vale ad eliminare il dato genetico della propria diretta e piena responsabilità nei confronti dell'ente comunale committente, posta a fondamento della chiamata in giudizio Pt_1 Parte_1
Consegue il rigetto del quarto motivo di appello.
***
In ordine al primo motivo di appello proposto in via incidentale da si ritiene che il Controparte_1 rapporto tra la società appellante e la in punto di spese di giudizio sia Controparte_7 stato regolato correttamente dal giudice di prime cure in quanto improntato alla regola generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che nel corso del giudizio di primo grado veniva rigettata la domanda di manleva formulata da nei confronti della compagnia assicuratrice. CP_1
Appare corretta la quantificazione delle spese di lite operata dall'organo giudicante di primo grado e liquidate in euro 25.187,00, tenuto conto dello scaglione applicabile e dei relativi valori tariffari, apparendo generiche le doglianze al riguardo articolate da . CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, consegue il rigetto del relativo motivo di appello incidentale.
***
Con il secondo motivo di appello incidentale chiedeva una modifica, in senso a sé Controparte_1 favorevole, delle quote di reciproca responsabilità tra i coobbligati in solido e ciò sulla scorta di un'asserita maggiore incidenza eziologia della fase progettuale rispetto a quella esecutiva nella produzione del danno, con conseguente incremento della quota di responsabilità addebitabile ai professionisti comunali (ritenuti maggiormente responsabili in ordine alle carenze progettuali riscontrate dal CTU).
Tanto premesso, come già rilevato dal giudice di prime cure, la relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo è esaustiva rispetto ai quesiti posti, approfondita e caratterizzata da un iter motivazionale immune da censure.
Per altro verso, la società appellante non ha allegato alcun elemento concreto a sostegno della propria pretesa, limitandosi ad asserire che tale richiesta si giustifica <proprio per le considerazioni che emergono dall'elaborato peritale>>. Come già rilevato, tuttavia, il CTU aveva attribuito un peso causale preponderante agli errori commessi nella fase esecutiva con una più ridotta incidenza della fase ex ante.
Del pari, il giudice di prime cure aderiva alle conclusioni peritali condividendo la sua valutazione in ordine alla maggiore incidenza eziologica nella produzione dei vizi degli errori commessi nella fase pagina 20 di 26 esecutiva, e riteneva motivatamente di discostarsi dalle valutazioni peritali nel senso di incrementare la percentuale di incidenza della fase progettuale – dal 20% al 35% – sulla base della condivisibile valutazione per cui la totale carenza del progetto dei lavori appaltati assume maggiore incidenza causale rispetto a quella stimata dal perito.
Non appare pertanto ancorata a profili oggettivi il diverso rapporto percentuale tra fase ex ante di progettazione e fase ex post di realizzazione dell'opera allegata da – che attribuiva Controparte_1 alla prima un'incidenza eziologica del 65% in luogo del 35% ritenuta dl giudice di prime cure e alla seconda del 35% in luogo del 65% ritenuta dall'organo giudicante di primo grado.
Come appena rilevato la società appellante non ha allegato alcun elemento obiettivo a supporto della invocata sovversione delle conclusioni peritali.
A ciò si aggiunga che, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado appare particolarmente significativo, sul piano tecnico, che, né in fase di a.t.p. né nel presente giudizio di merito, le parti abbiano contestato in modo puntuale e nel merito i rilievi sopra evidenziati, risultando le osservazioni formulate, esclusivamente o prevalentemente, al fine di escludere la rispettiva responsabilità.
Vanno pertanto confermate le valutazioni del giudice di prime cure in ordine alle quote di responsabilità dei soggetti coinvolti per come individuate nella sentenza oggetto di gravame.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello incidentale.
***
In ordine all'appello incidentale proposto dal geom. nei confronti di Controparte_3
si rileva quanto segue. Controparte_9
A fondamento della domanda di manleva proposta dal geom. nei confronti della compagnia CP_3 assicuratrice vi sono le polizze nn. 14800321164 e 400321740 – valevoli, rispettivamente, per il periodo 31.7.2015-29.12.2020 e per il periodo 31.12.2020-31.12.2021, aventi identico oggetto e contenuto.
Trattasi di contratti di assicurazione stipulati dal per la responsabilità civile Controparte_5 verso terzi R.C.T. e verso prestatori d'opera R.C.O., pertanto rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1917 c.c., il quale dispone che nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo. Le polizze, pertanto, sono finalizzate a manlevare l'ente comunale da quanto questi sia tenuto a pagare a titolo risarcitorio per i danni involontariamente pagina 21 di 26 cagionati a terzi e ai propri dipendenti durante lo svolgimento delle proprie attività amministrative e datoriali.
Essendo il contraente assicurato un'amministrazione comunale che, per definizione, in quanto persona giuridica pubblica opera per mezzo dei propri dipendenti, le condizioni generali del contratto di assicurazione in esame precisano che nella definizione di “assicurato” rientrano tutte le persone fisiche di cui il contraente si avvale ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali ed in relazione ai quali sussiste una corresponsabilità in capo all'ente comunale stesso nei confronti di soggetti terzi per i danni a questi eventualmente arrecati.
Ciò posto, nel caso di specie il geom. invoca la suddetta garanzia a fronte di una propria CP_3 responsabilità professionale non verso un soggetto terzo, bensì nei confronti dello stesso contraente assicurato, che è al contempo il danneggiato, ossia il . Pertanto, come Controparte_5 correttamente rilevato a tal proposito dal giudice di prime cure, coerentemente con il disposto del richiamato art. 1917 c.c., il soggetto danneggiato, per essere “terzo” rispetto al contraente-assicurato, non può coincidere con quest'ultimo.
Non vale a confutare tale fondamentale assunto il richiamo operato dal geom. agli artt. 5 e 7 CP_3 delle condizioni generali di polizza, laddove precisano che gli assicurati sono considerati terzi tra loro.
Muovendo dalla premessa qualificatoria operata in apertura, fondata sulla stessa lettera dei contratti di assicurazione, invero, tale previsione non può che intendersi nel senso di garantire il contraente- assicurato a fronte di quei danni cagionati ad un proprio dipendente, soggetto terzo rispetto al CP_5 contraente, da parte di altro dipendente comunale, anch'esso pertanto “assicurato”, durante lo svolgimento di attività istituzionali riconducibili all'ente comunale.
Si richiama in tal senso la regola ermeneutica posta dall'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, così richiamando il concetto di interpretazione sistematica. Al riguardo, atteso che nel caso di spece il rischio assicurato è la responsabilità civile per i danni che il contraente CP_5 possa cagionare a terzi o a propri dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, deve concludersi che la polizza non può in alcun modo operare quando, come nel caso in esame, il danneggiato sia proprio la parte contraente.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello incidentale.
***
pagina 22 di 26 Con riferimento alla posizione di va osservato che il giudice di prime cure, con Controparte_6 la sentenza impugnata, come emerge per tabulas dalla relativa parte motiva, ha motivatamente rigettato l'eccezione con cui pponeva il difetto di legittimazione attiva di e di CP_6 Controparte_1
CP_
nei propri confronti, rilevando che, avendo espressamente formulato Controparte_3 domanda di manleva a titolo risarcitorio nei confronti dell'ing. deducendo puntualmente le CP_6 ragioni di fondatezza della stessa, nel caso di specie non rileva neanche in astratto alcun problema di CP_ legittimazione attiva della società Inoltre, riteneva del tutto irrilevante la circostanza che il comune di non abbia proposto alcuna domanda nei confronti dell'ing. attesa CP_5 CP_6
l'automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato, come rilevato da consolidata giurisprudenza di legittimità.
L'organo giudicante di primo grado ha riconosciuto, come innanzi già rilevato, una quota di responsabilità professionale in capo all'ing. ella misura del 7,35%. CP_6
Orbene, considerato che sulle questioni sopra riportate v'è stata un'espressa statuizione del giudice di prime cure, al fine di devolverne la cognizione al giudice dell'appello l'ing. vrebbe dovuto CP_6 ex art. 343 c.p.c. proporre appello incidentale, impugnando i relativi capi di sentenza.
Vale al riguardo richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza nel merito, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell' art. 329, comma 2, c.p.c. ), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass. Civ. Sez. III, 27/09/2024, n.
25876).
Nel caso di specie l'ing. si costituiva per resistere all'appello incidentale della CP_6 [...]
laddove l'appello principale di attiene in via Controparte_1 Parte_1 esclusiva al rapporto assicurativo fra quest'ultima e senza proposizione di Controparte_1 specifico gravame, neanche in via incidentale, in ordine a tali statuizioni, come peraltro ribadito in sede conclusionale ove si dava espressamente atto della mancata proposizione dell'appello incidentale.
Pertanto, in assenza di specifico gravame incidentale, pertanto, consegue l'impossibilità di riesaminare le eccezioni riproposte da parte resistente.
pagina 23 di 26 ***
Ne consegue l'integrale conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di giudizio del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, a condannata alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione dell'attività
[...] difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 260.001,00 ed euro
520.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Inoltre, va condannata alla rifusione in favore di e Controparte_1 Controparte_6 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, per ciascuno di CP_3 essi, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro
260.001,00 ed euro 520.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi) in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Condanna, alla rifusione in favore di delle spese Controparte_3 Controparte_9 di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali e Parte_1 Controparte_1 [...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 CP_3 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 24 di 26 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di nonché sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_7
e , nonché Controparte_4 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5 sull'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_3 Controparte_9
avverso la sentenza n. 103/2025 pubblicata il 25.01.2025 del Tribunale di Pavia, disattesa o
[...] assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da l'appello Parte_1 incidentale proposto e l'appello incidentale proposto Controparte_1 CP_3
e conferma la sentenza appellata;
[...]
- condanna l'appellante principale alla rifusione in favore Parte_1 di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Controparte_6 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Controparte_3 Controparte_9 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
[...]
9.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale a Parte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002;
pagina 25 di 26 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma del comma Controparte_1
1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma del Controparte_3 comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT in tirocinio dr.ssa
Eva DAL BARCO)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa IT Monte
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa IT Monte Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 613/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (c. f. ) in persona di un suo procuratore, legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, dr. con sede in Milano Via I. Gardella 2, rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marzio BRAZESCO (c.f. ), presso il C.F._1 cui studio legale in Milano Via De Amicis, 24 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente dirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE contro
- (c.f. e p. iva ) in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante dr. , con sede in Cusago (20090 – MI), Via L. Da Vinci n.7/3, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola CALCATERRA (c.f. ) e dall'Avv. C.F._2 pagina 1 di 26 RI OZ ), presso lo studio delle quali sito in Cuggiono, via B. C.F._3
Gualdoni n. 15 è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2
Email_3
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e
- (c.f. ), residente in [...], Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Franco COLLI (c.f.
) e dall'Avv. Ivana POGLIANI (c.f. ) presso il cui C.F._5 C.F._6 studio legale in Mortara (PV), Via Roma n. 33 è elettivamente domiciliato, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_4
Email_5
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e
- – contumace Controparte_4
APPELLATA
e
- – contumace Controparte_5
APPELLATO
e
- (c.f. , residente in [...]di Rozzano (MI), Controparte_6 C.F._7
Via Alberelle n. 31/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Annalisa AVOLIO
(c.f. ) presso il cui studio legale in Milano, Viale Gian Galeazzo, n. 16 è C.F._8 elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente dirizzo di posta elettronica certificata:
Email_6
APPELLATO
e
pagina 2 di 26 - – contumace Controparte_7
APPELLATO
e
- – contumace Controparte_8
APPELLATO
e
- (c.f. ), in persona dei procuratori Controparte_9 P.IVA_3 Controparte_10
e con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, CP_11 giusta procura in atti, dall'Avv. CREVANI Riccardo (c.f. ) presso il cui C.F._9 studio legale in Pavia, Piazza della Vittoria n. 2 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente dirizzo di posta elettronica certificata:
Email_7
e
- (c.f. ) e Controparte_12 C.F._10 Controparte_13
(c.f. ) – contumace
[...] P.IVA_4
APPELLATO
– contumace Controparte_14
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
Sulle seguenti conclusioni:
- per appellante principale Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, nel merito, in via principale
pagina 3 di 26 CP_ accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa invocata da verso
Controparte_15 in subordine accertare e dichiarare la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa invocata da CP_ nei confronti di per omessa tempestiva denuncia o in subordine, la riduzione CP_16 parziale della garanzia per omessa tempestiva denuncia colposa accertare e dichiarare l'inoperatività CP_ della garanzia assicurativa invocata da nei confronti di per danni verificatisi dopo CP_16
l'ultimazione dei lavori;
in estremo subordine accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da anche per i danni provocati da e comunque, ne escluda l'operatività anche in CP_15 Pt_3 forza degli artt. 1914 e 1227/II comma c.c.
L'accoglimento dei motivi d'appello gradatamente proposti determina anche la richiesta di riforma della sentenza al capo XII, laddove il Tribunale condanna alla rifusione delle spese del CP_15 giudizio sostenute da , a favore di una pronuncia che condanni alla rifusione delle spese del CP_1 CP_1 giudizio
- per appellata e appellante incidentale Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita
nel merito: per le ragioni in atti e respinta ogni avversa domanda, respingere i motivi d'appello formulati da , perché inammissibili ex art.345 c.p.c. e perché infondati in Parte_1 fatto ed in diritto. Spese e compensi di giudizio del grado rifusi;
nel merito: per le ragioni in atti, respingere in toto l'appello incidentale proposto dall'ing. CP_6 perché infondato in fatto ed in diritto. Spese del grado rifuse. in via di appello incidentale:
a carico di : per i motivi in atti, riformarsi il capo XI del dispositivo della Controparte_7 sentenza n.103/2025 del Tribunale di Pavia e per l'effetto disporre la compensazione o subordinatamente la riduzione dei compensi professionali di giudizio liquidati in favore dell'appellata;
a carico di , ing. geom. ing. , Controparte_5 Controparte_6 CP_3 Controparte_4 per i motivi in atti, riformarsi il capo IV del dispositivo della sentenza n.103/2025 del Tribunale di
Pavia e per l'effetto disporsi la modifica delle percentuali di peso delle fasi di progettazione e di esecuzione e dei rispettivi gradi di responsabilità per ciascuna delle due fasi, da rimodularsi in favore della qui appellante incidentale, come indicato. Con il favore delle spese del grado
pagina 4 di 26
- per appellato e appellante incidentale Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.
103/2025 del Tribunale di Pavia:
- condannare la compagnia assicurativa a garantire e manlevare il Geom. Controparte_9 [...] delle somme dal medesimo complessivamente dovute a titolo di risarcimento danni al Controparte_3
per capitale, interessi legali, spese di lite, anche del procedimento di A.T.P. e Controparte_5 tecniche.
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, limitatamente nei confronti di
Controparte_9
- per appellato Controparte_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, respingere l'appello principale e tutti gli appelli incidentali, con particolare riferimento al § 5 dell'appello incidentale di nonché, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., Controparte_1 accogliere le seguenti domande svolte in primo grado:
− in via preliminare, in rito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_1
[... e del geom. nei confronti dell'ing. e dunque l'inammissibilità della CP_3 Controparte_6 domanda di manleva svolta da e dal geom. nel presente Controparte_1 Controparte_3 processo, per le ragioni esposte in atti;
− in via principale nel merito, ferme le eccezioni preliminari, rigettare ogni domanda svolta nei confronti dell'ing. perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in Controparte_6 atti;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
- per appellata Controparte_9
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare: dichiarare che l'appello incidentale proposto dal Geom. è stato CP_3 tardivamente proposto ed è quindi inammissibile.
Rigettare l'appello incidentale del Geom. perché infondato. CP_3
Confermare il rigetto della domanda proposta dal Geom. nei confronti di CP_3 CP_9
pagina 5 di 26 Rigettare comunque la domanda di garanzia assicurativa perché infondata, essendo la garanzia assicurativa non operante, e comunque per le ragioni indicate.
Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre spese, rimborso spese generali, cpa ed iva, anche del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 103/2025, pubblicata in data 25.01.2025, il Tribunale di Pavia, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così disponeva:
I) accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte attrice
[...]
e, per l'effetto, condanna in solido CP_5 Controparte_1 Controparte_3
e al pagamento di euro 450.919,67, oltre
[...] Controparte_4 Controparte_6
Iva, nei confronti del oltre interessi nella misura legale dalla data di Controparte_5 pubblicazione della sentenza al saldo;
II) condanna altresì in solido, Controparte_1 Controparte_3 [...]
e a rimborsare al il 90% delle CP_4 Controparte_6 Controparte_5 spese di lite, che si liquidano in euro 1.713,00 per spese ed euro 22.668,30 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
III) condanna altresì in solido, Controparte_1 Controparte_3 [...]
e a rimborsare al il 90 % delle CP_4 Controparte_6 Controparte_5 spese di lite della fase di a.t.p., che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 5.555,7 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
IV) accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, le rispettive domande formulate dai convenuti e dal terzo Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 chiamato e, per l'effetto: Controparte_6
a) accerta e dichiara obbligata al pagamento fino all'importo di euro Controparte_1
304.182,19 oltre iva, l'ing. fino all'importo di euro 35.771,83 oltre Iva, Controparte_6
l'ing. fino all'importo di euro 60.349,74 oltre Iva e il geom. Controparte_4 CP_3
pagina 6 di 26 ino all'importo di euro 50.615,91, oltre Iva, nonché, per tutti gli importi, interessi nella CP_3 misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
b) accerta e dichiara obbligati al pagamento delle spese legali di cui ai precedenti punti II e III) al 67,45%, ing. al 7,94%, ing. al 13,38% geom. CP_1 CP_6 CP_4 ll' 11,23 %; CP_3
V) respinge perché in parte inammissibile e in parte infondata, la domanda formulata da parte convenuta nei confronti di in proprio (c.f. Controparte_1 Controparte_12
) e quale liquidatore della (c.f. C.F._10 Controparte_13
); P.IVA_4
VI) respinge perché infondata la domanda di manleva di nei confronti Controparte_3 di c.f. ); Controparte_9 P.IVA_3
VII) accoglie nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 condanna (CF a tenere indenne e Parte_1 P.IVA_1 [...] al 95,04% di quanto tale società sarà obbligata a pagare a titolo risarcitorio Controparte_17
e di rimborso di spese legali al e CTU in conseguenza del presente Controparte_5 giudizio;
VIII) respinge, perché infondate, per le ragioni di cui in motivazione, le domande di manleva formulate da nei confronti di (C.F. e P. CP_1 Controparte_7
IVA ) e P.IVA_5 Controparte_18
(c.f. ); P.IVA_6
IX) accoglie nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_4 Controparte_8
(c.f. ) e, per l'effetto, condanna a tenere indenne e manlevare P.IVA_7 CP_8 [...]
di quanto quest'ultima sarà obbligata a pagare a titolo risarcitorio e di rimborso di CP_4 spese legali al e CTU in conseguenza del presente giudizio;
Controparte_5
X) condanna, a rimborsare a in proprio e quale Controparte_1 Controparte_12 liquidatore di le spese di lite che si liquidano in euro 7.831,00 per Controparte_13 compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
pagina 7 di 26 XI) condanna, a rimborsare a le Controparte_1 Controparte_7 spese di lite che si liquidano in euro 2.5187,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
XII) condanna, a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_1 lite che si liquidano in euro 2.5187 ,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al
15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
XIII) condanna, a rimborsare a le spese di lite che si CP_8 Controparte_4 liquidano in euro 25.187,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
XIV) condanna a rimborsare a le spese di lite che si Controparte_3 CP_9 liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
XV) addebita in via definitiva, le spese di CTU della fase di ATP r.g. 2525/2021, come liquidate con decreto nella fase di ATP sui convenuti in solido, Controparte_1 Controparte_3
e secondo le quote percentuali indicate al
[...] Controparte_4 Controparte_6 punto IV lett. b), ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
XVI) compensa le spese di giudizio in relazione agli ulteriori rapporti processuali tra le parti, anche con riferimento alla fase di a.t.p.;
XVII) dispone la trasmissione dell'atto di citazione e della presente sentenza alla competente
Procura della Corte dei Conti.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione il conveniva in giudizio Controparte_5 CP_1
in qualità di aggiudicataria nell'ambito di procedura pubblica per l'affidamento di un contratto di
[...] appalto di lavori di manutenzione (determina di aggiudicazione n. 167 del 17.02.2017), il geom.
, in qualità di direttore dei suddetti lavori, e l'ing. in Controparte_3 Controparte_4 qualità di r.u.p., al fine di far accertare e dichiarare la loro responsabilità in ordine alla presenza di vizi nei lavori di manutenzione straordinaria ultimati il 3.11.2017, e segnatamente il rifacimento del manto di copertura, che avevano interessato l'edificio scolastico comunale Scuola “Robecchi” e,
pagina 8 di 26 conseguentemente, ottenere il ristoro dei danni patiti, già oggetto di accertamento e quantificazione in sede di precedente procedura di a.t.p.
Adduceva al riguardo che nel mese di maggio 2019, in occasione di fenomeni di piovaschi, erano emersi problemi di tenuta della nuova impermeabilizzazione dell'edificio comunale e, malgrado plurimi solleciti e sopralluoghi, la società appaltatrice non aveva mai provveduto alla risoluzione CP_1 della predetta criticità.
Per tale ragione, l'ente comunale instaurava nel 2021 procedura di a.t.p. – cui partecipavano i professionisti comunali convenuti, e unipersonale in qualità di subappaltatrice – CP_1 CP_19
i cui esiti evidenziavano la sussistenza di plurime carenze e vizi riguardanti tanto la fase progettuale quanto quella esecutiva dei lavori.
Sulla base dei predetti esiti peritali, pertanto, il decideva di convenire in Controparte_5 giudizio ex artt. 1667, 1668, 1669 c.c., nonché ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione dei lavori in parola: , il geom. e l'ing. CP_1 CP_3
. CP_4
- Si costituiva in giudizio in primis, contestando le conclusioni peritali formulate Controparte_1 in sede di a.t.p., adducendo di aver puntualmente eseguito le istruzioni operative impartite dall'ente committente, cui addebitava la responsabilità in ordine ai vizi emersi;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza dalla garanzia per omessa denunzia dei vizi entro il termine legale di sessanta giorni dalla scoperta. Formulava, inoltre, istanza per la chiamata dei terzi Parte_1
ing. dirigente pro Controparte_7 Controparte_14 Controparte_6 tempore del , e unipersonale in liquidazione, società alla quale CP_5 CP_5 Controparte_13
aveva subappaltato la fornitura e posa del manto di copertura, e socio CP_1 Controparte_12 unico e liquidatore della predetta società.
- Si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente di aver ricevuto Controparte_3
l'incarico di direzione dei lavori in questione in quanto dipendente dell'ufficio tecnico comunale, formulando altresì istanza per la chiamata in causa del dirigente comunale Controparte_6 nonché, in forza di polizza n. 14800321164, della compagnia assicuratrice Controparte_9
- Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza funzionale Controparte_4 del Tribunale in favore del giudice del lavoro;
nel merito, contestava l'addebito di responsabilità a proprio carico, asserendo di aver osservato nell'espletamento del proprio incarico di r.u.p. le pagina 9 di 26 prescrizioni del contratto d'appalto. Formulava altresì istanza per la chiamata in manleva di
[...]
CP_8
- Autorizzata la chiamata di terzi di si costituiva Controparte_1 Parte_1 eccependo, in ordine alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti, l'intervenuta
[...] prescrizione del diritto all'indennizzo ex artt. 2952 e 2953 c.c., nonché la decadenza per omessa denuncia ex artt. 1913, 1915 c.c. ed ex art. 27 delle condizioni contrattuali generali della polizza n.
F03.058.00009011480; deduceva, inoltre, che il rischio concretizzatosi non sarebbe tra quelli coperti dalla citata polizza.
- Autorizzata la chiamati di terzi di si costituiva Controparte_1 Controparte_7 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inoperatività della polizza fideiussoria n.
10004310000052 in quanto costituita da stessa ex art. 103 D.lgs. 18 aprile 2016, n. Controparte_1
50 e, pertanto, a favore esclusivamente della stazione appaltante, ossia il , Controparte_5 unico soggetto legittimato ad escuterla.
- Parimenti, in forza della chiamata di e i costituiva Controparte_1 CP_3 Controparte_6 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dei chiamanti nei propri confronti. Nel merito, contestava qualsiasi addebito atteso che aveva assunto incarico dirigenziale in epoca successiva alla delibera dei lavori in questione. Quanto ai vizi relativi alla fase esecutiva, deduceva l'esclusiva imputabilità degli stessi alle società incaricate dei lavori.
- Parimenti, in forza della chiamata di si costituiva Controparte_3 Controparte_9 eccependo la non operatività della polizza per la responsabilità civile n. 400321740, stipulata dall'ente comunale, atteso che nel caso di specie non sarebbe riscontrabile alcun danno arrecato a “terzi” essendo il soggetto danneggiato proprio il Comune assicurato.
- Si costituiva, in forza della chiamata di eccependo l'inoperatività della CP_4 CP_8 polizza n. IFL0007712.E076227, in quanto stipulata nel luglio 2021 dall'assicurato rendendo dichiarazioni asseritamente reticenti in ordine alla mancata ricezione negli ultimi cinque anni di contestazioni ancora pendenti.
- Si costituiva tardivamente in liquidazione e il sig. Controparte_20 CP_12
in qualità di socio e amministratore unico nonché liquidatore della eccependo
[...] CP_19 che la domanda di risarcimento formulata nei propri confronti poteva trovare accoglimento solo nei limiti dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione.
pagina 10 di 26 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e il fascicolo di a.t.p. n. 2525/2021 del quale veniva disposta l'acquisizione, era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado – ritenute infondate le preliminari eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di competenza, nonché l'eccezione formulata da del difetto di legittimazione attiva nei propri confronti rispetto alla domanda di Controparte_6 manleva di e – accoglieva parzialmente la domanda Controparte_1 Controparte_3 attorea e, per l'effetto, condannava in solido ex art. 2055 c.c. il geom. Controparte_1 CP_3
l'ing. e l'ing. l pagamento di euro 450.919,67 nei confronti del CP_4 CP_6 CP_5
, oltre interessi legali.
[...]
Quanto alle assicurazioni terze chiamate, da un lato respingeva in quanto infondata la domanda di manleva formulata da nei confronti di e, dall'altro Controparte_3 Controparte_9 lato, accoglieva quella formulata da nei confronti di Controparte_1 [...] condannando quest'ultima a tenerla indenne al 95,04%. Parte_1
A fondamento di tale decisione il giudice di prime cure poneva anzitutto i contenuti e le conclusioni dell'elaborato peritale redatto in sede di accertamento tecnico preventivo, ritenuto approfondito, corredato da significativa documentazione e esauriente rispetto a quesiti posti.
In via pregiudiziale, in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti rispetto ai professionisti comunali convenuti in giudizio, ne dichiarava l'infondatezza richiamando quanto affermato dal Supremo Consesso di giustizia a sezioni unite secondo cui il rapporto tra le due giurisdizioni è di reciproca indipendenza e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione.
In via preliminare, poi – sempre richiamando il Supremo Consesso di giustizia – rilevava che, essendo unico il fatto generatore della responsabilità prospettata, si era verificata un'estensione automatica della domanda attorea nei confronti dei terzi chiamati ing. e la società Controparte_6 CP_19
Tanto premesso, nel merito, richiamati gli esiti peritali, l'organo giudicante di primo grado riteneva comprovate le gravi carenze progettuali allegate, ed in particolare rilevava la mancanza del progetto prescritto dall'art. 3 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 nonché dall'art. 25 del D.lgs. 50/2016 vigente ratione temporis. A tale lacuna progettuale andavano ad aggiungersi numerose criticità relative alla pagina 11 di 26 fase realizzativa dell'opera, quali la mancata rimozione del precedente strato impermeabile, la violazione delle norme UNI vigenti in materia e l'inadeguatezza dei materiali utilizzati.
Su tali basi riteneva accertata la presenza di numerosi vizi nell'opera realizzata, determinati sia da un'erronea esecuzione dei lavori, in gran parte addebitabile alle ditte intervenute, sia da carenze attinenti alla fase amministrativa, in larga parte imputabili all'ente comunale e ai propri professionisti.
Ciò posto, atteso che le parti contestavano in modo solo generico i rilievi tecnici peritali, il giudice di prime cure – ferma restando nel rapporto esterno con il danneggiato la solidarietà ex art. 2055 CP_5
c.c. – recepiva gli esiti della CTU volti ad individuare le quote di singole responsabilità in ragione dell'apporto eziologico fornito da ciascuno nella produzione del danno.
Con riferimento a tale ultimo profilo riteneva motivatamente di discostarsi almeno in parte dalla relazione peritale, incrementando l'incidenza causale della grave carenza progettuale sui vizi (35% anziché 20%).
In conclusione, sulla scorta dei parametri e dei calcoli peritali, l'organo giudicante di primo grado riteneva sussistente in capo all'ente comunale e ai suoi professionisti una responsabilità complessiva pari al 37,5% (della quale il 7,35% rimaneva in capo al ex art. 1227 c.c.), individuando poi le CP_5 quote di responsabilità addebitabili ai singoli professionisti (ing. ,35%; ing. CP_6 CP_21
; geom. ). Il restante 62,5%, pertanto, era addebitabile in pari misura alle ditte
[...] CP_22 esecutrici dei lavori. Il tutto a fronte di un danno, rappresentato dai costi necessari alla rimozione dei vizi riscontrati, quantificato in euro 450.919,67.
Quanto alle domande di manleva, il giudice di prime cure riteneva infondata quella proposta da nei confronti di atteso che la polizza RC copriva Controparte_3 Controparte_9 esclusivamente i danni provocati a “terzi” e tale non era il in quanto contraente-assicurato. CP_5
Accoglieva quella proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
ritenendo infondate le eccezioni di prescrizione breve ex art. 2952 c.c. e di decadenza ex art.
[...]
1913 c.c. attesa la tempestività della denunzia del sinistro e della richiesta di manleva;
parimenti, riteneva infondate le eccezioni di inoperatività della polizza, con condanna di a manlevare Pt_1
per un importo di euro 289.094,75. CP_1
***
- Avvero la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, dall'oggetto della pec inviata dall'appellante in data 3.05.2022 in risposta alla richiesta pagina 12 di 26 di manleva ricevuta dalla poteva ricavarsi – non l'avvenuta comunicazione del Controparte_1 sinistro da parte della società già nel maggio 2019 bensì – che la pratica di sinistro era stata aperta dalla compagnia assicuratrice solo nel 2021, come risulta dal codice alfanumerico identificativo della pratica, allorquando era stata citata da nell'ambito della procedura di a.t.p. deducendo, dunque, CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c.
Con il secondo motivo di appello deduceva, altresì, l'erroneità della ritenuta infondatezza dell'eccezione di decadenza per mancata tempestiva denuncia ex art. 1913 c.c. e ciò sulla base delle medesime argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di gravame;
in ogni caso, deduceva la sussistenza di dolo in capo alla società assicurata e, comunque, di aver patito un pregiudizio a causa dell'asserito ritardo.
Con il terzo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il caso in esame rimaneva escluso dall'ambito di operatività della polizza e ciò in base alla previsione dell'art. 9 lett. n.) che ne esclude la retroattività, trattandosi di danni verificatisi dopo la consegna dei lavori da parte di avvenuta nel novembre 2017, come attestato dal certificato di CP_1 regolare esecuzione delle opere.
Con il quarto motivo di appello contestava l'inclusione nella quantificazione dell'indennizzo dei danni imputabili alla società subappaltatrice , in quanto già Controparte_23 cancellata dal registro delle imprese alla data di instaurazione del procedimento di primo grado e di cui l'appaltatrice assicurata è corresponsabile. Al riguardo, adduceva che la subappaltatrice non rientrava nella nozione di “addetti”, con conseguente inoperatività della polizza per i danni da essa cagionati, deducendo altresì un'asserita negligenza da parte di per aver evocato in giudizio una società già CP_1 in liquidazione, con conseguente inammissibilità della domanda.
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando integralmente l'appello principale Controparte_1 proposto da proponeva al contempo appello incidentale nei confronti Parte_1 di – nella qualità di compagnia assicuratrice con la quale aveva Controparte_7 CP_1 stipulato una polizza fideiussoria a titolo di garanzia definitiva a favore del Controparte_5
– censurando il capo della sentenza che, a seguito del rigetto della domanda di manleva, l'aveva condannava a rimborsare le spese di giudizio sostenute da Controparte_7 adducendone l'eccessività, nonché nei confronti di e censurando al CP_4 CP_3 CP_6 riguardo il riparto di responsabilità interne operato dall'organo giudicante di primo grado, deducendo un maggior peso in termini di incidenza eziologica delle carenze relative alla fase progettuale della pagina 13 di 26 quale l'ente comunale, con i suoi professionisti, era ritenuto maggiormente responsabile, con la conseguente riduzione della quota di responsabilità in capo a stessa. CP_1
- Si costituiva altresì in giudizio proponendo appello incidentale nei confronti Controparte_3 di censurando il mancato accoglimento della domanda di manleva e Controparte_9 adducendo al riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, dalla lettera della polizza si ricaverebbe che il assicurato sia da considerare “terzo” nei CP_5 rapporti con i propri dipendenti.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente il gravame incidentale Controparte_9 proposto dal geom. el quale, pertanto, chiedeva il rigetto, ritenendo corretta la ricostruzione CP_3 operata dal giudice di prime cure con la sentenza gravata.
- Si costituiva in giudizio l'ing. contestando l'atto di gravame incidentale proposto Controparte_6 da nei suoi confronti e riproponendo ex art. 346 c.p.c. alcune delle eccezioni opposte in primo CP_1 grado e, segnatamente, quella relativa al difetto di legittimazione attiva di e del geom. CP_1 CP_3 nei suoi confronti nonché all'assenza di responsabilità professionale in capo allo stesso in ordine ai vizi accertati.
All'udienza del 16.10.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'impugnata sentenza è stata gravata da appello principale da
[...] relativamente al rapporto di manleva con la assicurata nonché Parte_1 Controparte_1 da appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_7 relativa al rapporto di manleva dedotto in giudizio e di Controparte_4 Controparte_3
e in relazione al riparto delle relative responsabilità. Del pari la sentenza in Controparte_6 oggetto è stata gravata da in relazione al rapporto di manleva con la Controparte_24 compagnia assicuratrice Non hanno invece proposto gravame Controparte_9 CP_4
e le altre parti processuali.
[...]
Con riferimento al primo motivo di appello, parte appellante Parte_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurata ex art. Controparte_1
2952, secondo e terzo comma c.c. La normativa richiamata dispone che <li altri diritti derivanti dal
pagina 14 di 26 contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita
i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione>>.
Orbene, il contratto di assicurazione in esame (polizza n. F03.058.0000901480) ricade nell'ambito applicativo del terzo comma, atteso che lo stesso prevede, tra i rischi assicurati, anche quello per la responsabilità civile anche sub specie professionale. Mediante la stipula di tale polizza, pertanto, a fronte del pagamento di un premio da parte di Controparte_1 Parte_1 si obbligava a tenerla indenne delle conseguenze derivanti da una eventuale responsabilità per i
[...] danni cagionati a terzi nello svolgimento della propria attività d'impresa e, segnatamente di
<manutenzione e riparazione di edifici>> e << impermeabilizzazione>>.
Da tale premessa qualificatoria consegue che il dies a quo del termine di prescrizione decorre dal momento in cui il terzo danneggiato, ossia il , abbia avanzato richiesta Controparte_5 risarcitoria riconducibile a responsabilità della società appaltatrice in relazione alle Controparte_1 opere di contratto ovvero abbia proposto azione nei confronti dell'assicurato in relazione ai relativi profili di responsabilità.
Ciò posto, è dato acquisito al giudizio che il sulla scorta degli esiti della perizia svolta in sede CP_5 di a.t.p. promosso dal comune quale danneggiato nel quale si era costituita e la Controparte_1 stessa su chiamata della assicurata in relazione al Parte_1 CP_1 Controparte_1 rapporto di polizza in oggetto, nel marzo 2022 avanzava a mezzo pec richiesta risarcitoria nei confronti di la quale provvedeva a propria volta, in data 19.04.2022, a comunicare la Controparte_1 suddetta richiesta alla compagnia assicuratrice che già aveva partecipato al predetto a.t.p., formulando contestuale domanda di manleva (respinta poi da parte appellante in data 3.05.2022).
Conseguentemente, premesso che aveva già preso parte, quale Parte_1 contradittore, al procedimento per a.t.p. promosso dalla parte danneggiata e alla stessa esteso, e volto alla individuazione delle cause dei difetti e conseguenti profili di responsabilità della impresa aggiudicataria ed esecutrice del lavori oltre che delle altre figure professionali in relazione alla relative competenze progettuali e procedimentali e alla determinazione dei danni conseguentemente derivati all'ente comunale, il termine prescrizionale di cui all'art. 2952 c.c. decorre dalla richiesta risarcitoria del danneggiato e dunque dal marzo del 2022, decorrenza poi sospesa ex comma 4 dell'art. 2952 c.c. in pagina 15 di 26 data 19.04.2022 allorquando, come sopra anticipato, informava CP_1 Parte_1 della richiesta pervenuta dall'ente comunale a seguito dell'esito degli accertamenti in sede di
[...]
a.t.p., il cui esito era pienamente noto alla società assicuratrice che vi aveva preso parte con proprie specifiche deduzioni di rito e di merito così prendendo diretta cognizione dei profili di responsabilità dell'assicurata e delle cause determinanti l'evento di danno, sulla base delle risultanze peritali individuanti i profili tecnici sottesi dalla fattispecie e rilevanti sul piano assicurativo.
Ne consegue, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Segue il rigetto del primo motivo di appello.
***
In ordine al secondo motivo di appello, in via preliminare deve rilevarsi che l'art. 27 delle condizioni generali mod. PB058.30212.10 RCT e RCO, allegate alla citata Parte_4 polizza n. F03.058.0000901480, con riferimento all'obbligo di denuncia del sinistro ex art. 1913 c.c. prevede che l'assicurato debba <<… dare avviso … entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza …>> a aggiungendo altresì che <l'inadempimento Parte_1 di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.)>>.
Le richiamate condizioni generali, pertanto, rinviano alla disciplina generale vigente in tema di denuncia di sinistro ex artt. 1913-1915 c.c., prevedendo un termine più favorevole per l'assicurato.
Tanto premesso, atteso che il richiamato art. 1913 c.c. dispone che il suddetto termine contrattuale decorra dal giorno <… in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza …>> diviene indispensabile individuare correttamente il dies a quo, il che presuppone, a propria volta,
l'esatta definizione del concetto di “sinistro” per il quale opera la garanzia assicurativa.
Nel caso di specie il sinistro, ossia l'evento che costituisce il rischio assicurato, è rappresentato ex art. 1917 c.c. dalla responsabilità civile professionale potenzialmente imputabile all'assicurato, a fronte della quale sorge un pericolo di aggressione per il suo patrimonio. Tale forma di assicurazione, infatti, in virtù del disposto dell'art. 1917 c.c., riveste la precipua funzione di tenere indenne l'assicurato <… di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto …>>. In definitiva l'obbligo di denuncia si concretizza nel momento in cui prendono consistenza gli elementi costitutivi della responsabilità dell'assicurato, oggetto della copertura di polizza, che nel caso di specie, si sono palesati ed esteriorizzati, con la necessaria individuazione dei relativi profili tecnico-causali, in sede di a.t.p.
pagina 16 di 26 Orbene, nel caso di specie è di tutta evidenza che la società assicurata ha preso effettiva contezza circa la propria potenziale responsabilità professionale – fatto posto a fondamento del diritto ad essere manlevata dalla compagnia assicuratrice – soltanto in esito all'espletato accertamento tecnico preventivo. Prima di tale momento, infatti, alcun sinistro – nei termini sopra precisati – poteva dirsi concretamente ontologicamente accertato, atteso che la dinamica delle infiltrazioni subite dall'edificio scolastico comunale non era stata ancora appurata non essendo state ancora individuate le relative cause, e conseguentemente i profili di responsabilità della società assicurata quale impresa esecutrice dei lavori, non essendo possibile ricondurre ex se il fenomeno infiltrativo lamentato dall'ente danneggiato alla sussistenza di presunti vizi dell'opera senza che gli stessi fossero stati specificamente individuati sul piano morfologico e genetico.
Sotto tale profilo, infatti, soltanto a seguito degli accertamenti peritali è stato possibile acclarare che i fenomeni infiltrativi erano causalmente riconducibili alla mal esecuzione e alla carente progettazione dell'opera e, segnatamente, a errori imputabili alla società appaltatrice. Prima di tale momento non potevano dirsi sussistenti gli elementi costitutivi di una eventuale responsabilità professionale della quale società appaltatrice ed esecutrice delle opere di contratto. Controparte_1
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la ratio sottesa all'art. 1913 c.c. – ossia consentire all'assicuratore di intervenire al fine di accertare le circostanze del sinistro evitarne un'alterazione – veniva in ogni caso salvaguardata, atteso che la compagnia assicuratrice era stata evocata già nel CP_2 giudizio di con conseguente facoltà di prendere parte con un proprio tecnico ai rilievi peritali.
Sotto tale profilo, infatti, l'art. 1913 c.c. prevede altresì la non necessità dell'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervenga entro il termine alle operazioni di constatazione del sinistro.
Nel caso di specie, soltanto all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo – alla quale, si ribadisce, la compagnia assicuratrice ha preso parte essendosi costituita su citazione della assicurata esplicando le proprie difese di rito e di merito – si sono cristallizzate le cause e Controparte_1
l'entità dei danni, con la conseguenza che è stata messa nelle Parte_1 condizioni, al pari degli altri soggetti coinvolti, sin dal primo momento di prendere immediata conoscenza della potenziale responsabilità della propria assicurata in ordine ai vizi riscontrati e della conseguente logica richiesta risarcitoria, della quale, avendo preso parte all'accertamento tecnico preventivo, è stata conseguentemente sin dal principio resa formalmente edotta.
pagina 17 di 26 Ne consegue che ha avuto diretta conoscenza del sinistro nel Parte_1 momento in cui si sono palesati i profili di responsabilità, oggetto della copertura assicurativa, a carico dell'assicurato, a base della richiesta risarcitoria sottesa dal ricorso per accertamento tecnico preventivo volto alla individuazione del danno e relative causali e dunque funzionale alla successiva formalizzazione della richiesta risarcitoria.
Infine, come già rilevato in ordine al primo motivo di appello, successivamente la società assicurata provvedeva altresì ad inoltrare a la richiesta di risarcimento Parte_1 formalizzata dall'ente locale danneggiato a seguito degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, già noti alla compagnia assicuratrice che vi aveva preso parte, tenendola così debitamente informata anche in ordine agli sviluppi successivi della vicenda in oggetto.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pertanto, si conferma l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello.
***
Con riferimento al terzo motivo di appello proposto da deve Parte_1 ritenersi che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, al caso di specie non sia applicabile l'art. 9 lett. n) della polizza, in forza del quale <<… la polizza non opera per i danni cagionati e/o subiti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi …>>.
Costituisce dato acquisito al giudizio che l'assicurata terminava i lavori di CP_1 Controparte_1 manutenzione straordinaria in data 3.11.2017, con predisposizione in data 19.01.2018 del prescritto certificato di regolare esecuzione a firma congiunta di , del direttore lavori geom. del CP_1 CP_3
r.u.p. ing. . Al riguardo, il terzo comma dell'art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 CP_4 vigente ratione temporis dispone che <… il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato …>>.
Essendo emersi i problemi infiltrativi in oggetto e determinati dai surriferiti difetti dell'opera di impermeabilizzazione nel mese di maggio 2019 a seguito dei fenomeni temporaleschi, ne consegue che al momento di verificazione del danno i due anni previsti dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica non erano ancora decorsi. Del pari, non veniva allegata e provata da parte pagina 18 di 26 appellante la circostanza che prima di tale momento fosse intervenuto un espresso atto di approvazione da parte del Comune committente.
La provvisorietà del certificato in parola determina la conseguenza che nel mese di maggio 2019 non poteva dirsi intervenuta l'accettazione dell'opera da parte del Comune committente e, dunque, non potevano ritenersi ancora conclusi i lavori in questione.
Il caso di specie, pertanto, non rientra nell'ipotesi di esclusione dell'operatività ex art 9 lett. n) della polizza.
Pertanto, consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello.
***
In ordine al quarto motivo di appello, si rileva che è dato acquisito al giudizio che la società subappaltatrice, veniva cancellata dal registro delle imprese in data Controparte_20
9.02.2023 a seguito della chiusura della procedura di liquidazione che l'aveva interessata e, pertanto, in data anteriore rispetto alla notifica dell'atto di citazione di terzo ad opera di , avvenuta in data CP_1
17.04.2023. Da ciò è derivata l'inammissibilità della domanda di regresso proposta da nei suoi CP_1 confronti, unica responsabile in quanto appaltatrice nei confronti di parte committente, CP_5
.
[...]
Del pari, è dato acquisito che la procedura liquidatoria si concludeva evidenziando l'assenza di un attivo distribuibile all'unico socio né veniva allegata la circostanza che questi Controparte_12 avesse percepito alcunché in qualità di liquidatore nell'ambito della suddetta procedura.
Ne consegue che la riscontrata impossibilità per di rivalersi nei confronti della propria CP_1 subappaltatrice in ordine ai vizi ad essa direttamente imputabili sulla base delle conclusioni peritali rese in sede di a.t.p. non è addebitabile, come asserito da parte appellante, ad un'inerzia colposa di CP_1 atteso che, in ogni caso, non vi sarebbe stato alcun attivo passibile di aggressione.
L'assicurata , pertanto, in qualità di appaltatrice del contratto pubblico oggetto della presente CP_1 controversia, è direttamente responsabile nei confronti del in ordine ai Controparte_5 pregiudizi dallo stesso patiti a causa dell'inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla stessa.
Ciò posto, è sulla base della propria diretta responsabilità professionale che l'assicurata CP_1 formulava domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione al fine di essere Pt_1 manlevata in ordine alle conseguenze pregiudizievoli da essa derivanti.
pagina 19 di 26 L'impossibilità di esperire azione di regresso nei confronti della subappaltatrice, infatti, non vale ad eliminare il dato genetico della propria diretta e piena responsabilità nei confronti dell'ente comunale committente, posta a fondamento della chiamata in giudizio Pt_1 Parte_1
Consegue il rigetto del quarto motivo di appello.
***
In ordine al primo motivo di appello proposto in via incidentale da si ritiene che il Controparte_1 rapporto tra la società appellante e la in punto di spese di giudizio sia Controparte_7 stato regolato correttamente dal giudice di prime cure in quanto improntato alla regola generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che nel corso del giudizio di primo grado veniva rigettata la domanda di manleva formulata da nei confronti della compagnia assicuratrice. CP_1
Appare corretta la quantificazione delle spese di lite operata dall'organo giudicante di primo grado e liquidate in euro 25.187,00, tenuto conto dello scaglione applicabile e dei relativi valori tariffari, apparendo generiche le doglianze al riguardo articolate da . CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, consegue il rigetto del relativo motivo di appello incidentale.
***
Con il secondo motivo di appello incidentale chiedeva una modifica, in senso a sé Controparte_1 favorevole, delle quote di reciproca responsabilità tra i coobbligati in solido e ciò sulla scorta di un'asserita maggiore incidenza eziologia della fase progettuale rispetto a quella esecutiva nella produzione del danno, con conseguente incremento della quota di responsabilità addebitabile ai professionisti comunali (ritenuti maggiormente responsabili in ordine alle carenze progettuali riscontrate dal CTU).
Tanto premesso, come già rilevato dal giudice di prime cure, la relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo è esaustiva rispetto ai quesiti posti, approfondita e caratterizzata da un iter motivazionale immune da censure.
Per altro verso, la società appellante non ha allegato alcun elemento concreto a sostegno della propria pretesa, limitandosi ad asserire che tale richiesta si giustifica <proprio per le considerazioni che emergono dall'elaborato peritale>>. Come già rilevato, tuttavia, il CTU aveva attribuito un peso causale preponderante agli errori commessi nella fase esecutiva con una più ridotta incidenza della fase ex ante.
Del pari, il giudice di prime cure aderiva alle conclusioni peritali condividendo la sua valutazione in ordine alla maggiore incidenza eziologica nella produzione dei vizi degli errori commessi nella fase pagina 20 di 26 esecutiva, e riteneva motivatamente di discostarsi dalle valutazioni peritali nel senso di incrementare la percentuale di incidenza della fase progettuale – dal 20% al 35% – sulla base della condivisibile valutazione per cui la totale carenza del progetto dei lavori appaltati assume maggiore incidenza causale rispetto a quella stimata dal perito.
Non appare pertanto ancorata a profili oggettivi il diverso rapporto percentuale tra fase ex ante di progettazione e fase ex post di realizzazione dell'opera allegata da – che attribuiva Controparte_1 alla prima un'incidenza eziologica del 65% in luogo del 35% ritenuta dl giudice di prime cure e alla seconda del 35% in luogo del 65% ritenuta dall'organo giudicante di primo grado.
Come appena rilevato la società appellante non ha allegato alcun elemento obiettivo a supporto della invocata sovversione delle conclusioni peritali.
A ciò si aggiunga che, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado appare particolarmente significativo, sul piano tecnico, che, né in fase di a.t.p. né nel presente giudizio di merito, le parti abbiano contestato in modo puntuale e nel merito i rilievi sopra evidenziati, risultando le osservazioni formulate, esclusivamente o prevalentemente, al fine di escludere la rispettiva responsabilità.
Vanno pertanto confermate le valutazioni del giudice di prime cure in ordine alle quote di responsabilità dei soggetti coinvolti per come individuate nella sentenza oggetto di gravame.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello incidentale.
***
In ordine all'appello incidentale proposto dal geom. nei confronti di Controparte_3
si rileva quanto segue. Controparte_9
A fondamento della domanda di manleva proposta dal geom. nei confronti della compagnia CP_3 assicuratrice vi sono le polizze nn. 14800321164 e 400321740 – valevoli, rispettivamente, per il periodo 31.7.2015-29.12.2020 e per il periodo 31.12.2020-31.12.2021, aventi identico oggetto e contenuto.
Trattasi di contratti di assicurazione stipulati dal per la responsabilità civile Controparte_5 verso terzi R.C.T. e verso prestatori d'opera R.C.O., pertanto rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1917 c.c., il quale dispone che nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo. Le polizze, pertanto, sono finalizzate a manlevare l'ente comunale da quanto questi sia tenuto a pagare a titolo risarcitorio per i danni involontariamente pagina 21 di 26 cagionati a terzi e ai propri dipendenti durante lo svolgimento delle proprie attività amministrative e datoriali.
Essendo il contraente assicurato un'amministrazione comunale che, per definizione, in quanto persona giuridica pubblica opera per mezzo dei propri dipendenti, le condizioni generali del contratto di assicurazione in esame precisano che nella definizione di “assicurato” rientrano tutte le persone fisiche di cui il contraente si avvale ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali ed in relazione ai quali sussiste una corresponsabilità in capo all'ente comunale stesso nei confronti di soggetti terzi per i danni a questi eventualmente arrecati.
Ciò posto, nel caso di specie il geom. invoca la suddetta garanzia a fronte di una propria CP_3 responsabilità professionale non verso un soggetto terzo, bensì nei confronti dello stesso contraente assicurato, che è al contempo il danneggiato, ossia il . Pertanto, come Controparte_5 correttamente rilevato a tal proposito dal giudice di prime cure, coerentemente con il disposto del richiamato art. 1917 c.c., il soggetto danneggiato, per essere “terzo” rispetto al contraente-assicurato, non può coincidere con quest'ultimo.
Non vale a confutare tale fondamentale assunto il richiamo operato dal geom. agli artt. 5 e 7 CP_3 delle condizioni generali di polizza, laddove precisano che gli assicurati sono considerati terzi tra loro.
Muovendo dalla premessa qualificatoria operata in apertura, fondata sulla stessa lettera dei contratti di assicurazione, invero, tale previsione non può che intendersi nel senso di garantire il contraente- assicurato a fronte di quei danni cagionati ad un proprio dipendente, soggetto terzo rispetto al CP_5 contraente, da parte di altro dipendente comunale, anch'esso pertanto “assicurato”, durante lo svolgimento di attività istituzionali riconducibili all'ente comunale.
Si richiama in tal senso la regola ermeneutica posta dall'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, così richiamando il concetto di interpretazione sistematica. Al riguardo, atteso che nel caso di spece il rischio assicurato è la responsabilità civile per i danni che il contraente CP_5 possa cagionare a terzi o a propri dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, deve concludersi che la polizza non può in alcun modo operare quando, come nel caso in esame, il danneggiato sia proprio la parte contraente.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello incidentale.
***
pagina 22 di 26 Con riferimento alla posizione di va osservato che il giudice di prime cure, con Controparte_6 la sentenza impugnata, come emerge per tabulas dalla relativa parte motiva, ha motivatamente rigettato l'eccezione con cui pponeva il difetto di legittimazione attiva di e di CP_6 Controparte_1
CP_
nei propri confronti, rilevando che, avendo espressamente formulato Controparte_3 domanda di manleva a titolo risarcitorio nei confronti dell'ing. deducendo puntualmente le CP_6 ragioni di fondatezza della stessa, nel caso di specie non rileva neanche in astratto alcun problema di CP_ legittimazione attiva della società Inoltre, riteneva del tutto irrilevante la circostanza che il comune di non abbia proposto alcuna domanda nei confronti dell'ing. attesa CP_5 CP_6
l'automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato, come rilevato da consolidata giurisprudenza di legittimità.
L'organo giudicante di primo grado ha riconosciuto, come innanzi già rilevato, una quota di responsabilità professionale in capo all'ing. ella misura del 7,35%. CP_6
Orbene, considerato che sulle questioni sopra riportate v'è stata un'espressa statuizione del giudice di prime cure, al fine di devolverne la cognizione al giudice dell'appello l'ing. vrebbe dovuto CP_6 ex art. 343 c.p.c. proporre appello incidentale, impugnando i relativi capi di sentenza.
Vale al riguardo richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza nel merito, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell' art. 329, comma 2, c.p.c. ), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass. Civ. Sez. III, 27/09/2024, n.
25876).
Nel caso di specie l'ing. si costituiva per resistere all'appello incidentale della CP_6 [...]
laddove l'appello principale di attiene in via Controparte_1 Parte_1 esclusiva al rapporto assicurativo fra quest'ultima e senza proposizione di Controparte_1 specifico gravame, neanche in via incidentale, in ordine a tali statuizioni, come peraltro ribadito in sede conclusionale ove si dava espressamente atto della mancata proposizione dell'appello incidentale.
Pertanto, in assenza di specifico gravame incidentale, pertanto, consegue l'impossibilità di riesaminare le eccezioni riproposte da parte resistente.
pagina 23 di 26 ***
Ne consegue l'integrale conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di giudizio del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, a condannata alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione dell'attività
[...] difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 260.001,00 ed euro
520.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Inoltre, va condannata alla rifusione in favore di e Controparte_1 Controparte_6 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, per ciascuno di CP_3 essi, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro
260.001,00 ed euro 520.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi) in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Condanna, alla rifusione in favore di delle spese Controparte_3 Controparte_9 di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali e Parte_1 Controparte_1 [...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 CP_3 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 24 di 26 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di nonché sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_7
e , nonché Controparte_4 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5 sull'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_3 Controparte_9
avverso la sentenza n. 103/2025 pubblicata il 25.01.2025 del Tribunale di Pavia, disattesa o
[...] assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da l'appello Parte_1 incidentale proposto e l'appello incidentale proposto Controparte_1 CP_3
e conferma la sentenza appellata;
[...]
- condanna l'appellante principale alla rifusione in favore Parte_1 di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Controparte_6 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Controparte_3 Controparte_9 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
[...]
9.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale a Parte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002;
pagina 25 di 26 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma del comma Controparte_1
1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma del Controparte_3 comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT in tirocinio dr.ssa
Eva DAL BARCO)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa IT Monte
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