TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 13
TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
>
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Contrasto con disposizioni costituzionali ed europee

    Il TAR richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 15/2023) e del Consiglio di Stato, che hanno ritenuto la normativa sull'obbligo vaccinale non irragionevole, sproporzionata o in contrasto con i principi costituzionali ed europei, inclusa la sospensione della retribuzione.

  • Rigettato
    Contrasto con norme sull'obbligo di consenso informato

    Il TAR rigetta il motivo richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha escluso profili di incostituzionalità della normativa vaccinale.

  • Rigettato
    Discriminazione e lesione del diritto alla retribuzione

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo che la mancata retribuzione sia una conseguenza legittima della sospensione derivante dalla libera scelta di non vaccinarsi, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 15/2023).

  • Rigettato
    Applicazione normativa a soggetto assente dal servizio

    Il TAR rigetta il motivo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 2925/2024) secondo cui l'obbligo vaccinale non è condizionato all'effettivo svolgimento del servizio e l'assenza dal servizio non costituisce ragione di esenzione.

  • Accolto
    Illegittima decurtazione dell'anzianità di servizio

    Il TAR accoglie il motivo, ritenendo che l'art. 4-ter, d.l. n. 44/2021, preveda quale unica conseguenza della sospensione la mancata retribuzione, escludendo ulteriori sanzioni come la detrazione dell'anzianità di servizio.

  • Rigettato
    Recupero emolumenti stipendiali a seguito di sospensione

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo che il recupero degli emolumenti sia una conseguenza diretta e legittima della sospensione dall'attività lavorativa e della conseguente mancata retribuzione, come previsto dalla normativa e confermato dalla giurisprudenza costituzionale.

  • Rigettato
    Rigetto ricorso gerarchico avverso sospensione

    Il TAR rigetta il motivo, confermando la legittimità della sospensione e la conseguente infondatezza del ricorso gerarchico, in linea con quanto deciso sui motivi relativi alla legittimità della sospensione stessa.

  • Rigettato
    Rigetto ricorso gerarchico avverso recupero emolumenti

    Il TAR rigetta il motivo, confermando la legittimità del recupero degli emolumenti e la conseguente infondatezza del ricorso gerarchico, in linea con quanto deciso sui motivi relativi al recupero stesso.

  • Accolto
    Detrazione di anzianità di grado

    Il TAR accoglie il motivo, ritenendo che tale detrazione non sia prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 e sia quindi illegittima.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 13
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo