Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01258/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Victor Vinko Jerkunica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del Capo di Stato Maggiore n. -OMISSIS-del 25 gennaio 2022, con cui è stato disposto formalmente che il ricorrente fosse sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021, n. 44 a decorrere dal 21 dicembre 2021 e fino al 17 gennaio 2022, nonché che per i giorni di sospensione di cui sopra non fossero dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
della determinazione n.-OMISSIS- dell’11 aprile 2022, con cui il Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, avverso la determinazione del Capo di Stato Maggiore n. -OMISSIS-del 25 gennaio 2022;
- del decreto n. -OMISSIS- del 27 maggio 2022, prot. n. 30862, del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali, con il quale è stata stabilita una detrazione di anzianità di grado pari a 28 (ventotto) giorni;
- della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 20 giugno 2022, del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto, avente ad oggetto “recupero emolumenti stipendiali non spettanti a seguito di sospensione del diritto di svolgere l''attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4-ter, c.3, D.L. 01.04.2021 n. 44'”;
- della determinazione n. -OMISSIS- del 30 agosto 2022, notificata al ricorrente il 1 settembre 2022, con cui il Comando Regionale Veneto ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, avverso la Determinazione prot. n. -OMISSIS- del 20 giugno 2022, del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. LO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con circolare del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore – della Guardia di Finanza del 11 dicembre 2021, prot. n. -OMISSIS-, è stato disposto che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative” e che tale disposizione sia applicabile anche al militare legittimamente assente dal servizio (per licenza, infermità o altro) quindi a coloro che fruiscono “delle diverse forme di assenza che non comportano una cesura del rapporto di lavoro”; nonché che “le giornate di sospensione ai sensi dell’art. 4 ter, co. 3, dl 44/2021 non concorrono alla maturazione della corrispondente anzianità di servizio”.
Con nota n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2021, a firma del Capo di Stato Maggiore, il ricorrente, è stato invitato a produrre, entro termini perentori, la documentazione vaccinale e/o di esenzione ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021, n. 44.
Con istanza del 18 dicembre 2021, il ricorrente - assente dal servizio – ha chiesto l’annullamento in autotutela della nota n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2021 e che il connesso procedimento amministrativo (di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale) fosse sospeso sino alla data di effettivo rientro in servizio.
Con comunicazione trasmessa via PEC il 20 dicembre 2022, il ricorrente ha segnalato l’impossibilità di procedere a prenotazione della somministrazione della prima dose di “vaccino anti Covid-19”.
Con atto prot. n.-OMISSIS-del 21 dicembre 2021 il Comando Interregionale per l’Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del ricorrente.
Con comunicazione del 24 dicembre 2021 è stata segnalata dal ricorrente la materiale impossibilità di adempiere a quanto disposto dal d.l. n. 172/2021, per asserita assenza delle condizioni necessarie al rilascio del consenso informato.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 24.12.2021 è stato confermato il provvedimento del 21 dicembre 2021, non ritenendo accoglibili le osservazioni presentate con reiterate comunicazioni e istanze.
Con nota successiva prot. n. -OMISSIS- del 03 gennaio 2022 sono state disattese le successive istanze, osservazioni e i quesiti datati 30 e 31 dicembre 2021.
Con istanza del 12 gennaio 2022, il ricorrente ha chiesto di essere reintegrato nella posizione di “Ufficiale di Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo” o, in subordine, di essere autorizzato all’esercizio di attività extraprofessionale retribuita, istanza negata.
Con determinazione del Capo di Stato Maggiore n. -OMISSIS-del 25 gennaio 2022, è stato disposto che il ricorrente fosse «sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4- ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44» a decorrere dal 21 dicembre 2021 e fino al 17 gennaio 2022, e che per i giorni di sospensione non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
In data 22 febbraio 2022 il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico al Comando Interregionale dell’Italia Nord-Orientale avverso la determinazione del Capo di Stato Maggiore n. -OMISSIS-del 25 gennaio 2022; il ricorso è stato successivamente integrato con memoria del 7 marzo 2022.
Con determinazione n.-OMISSIS- dell’11 aprile 2022, il Comando Interregionale dell’Italia Nord Orientale ha respinto il ricorso gerarchico.
Con provvedimento del 30 giugno 2022 è stato disposto il recupero degli emolumenti stipendiali corrisposti per il periodo dal 21 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022 a seguito di sospensione dal diritto a svolgere l’attività lavorativa, pari a euro 2.591,74 al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, secondo piano di recupero rateale.
Con decreto n. -OMISSIS- del 27 maggio 2022 del Comando Generale è stata stabilita una detrazione di anzianità di grado pari a 28 (ventotto) giorni.
Con ricorso straordinario datato 4 agosto 2022 il ricorrente ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’obbligo vaccinale per il personale e la sospensione dall'esercizio delle attività lavorative in caso d'inadempimento, istituiti dagli artt. 4, 4bis, 4 ter, d.l. n. 44/2021, si porrebbero in contrasto col dettato degli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 Cost., con conseguente invalidità degli atti e provvedimenti amministrativi impugnati, applicativi di tali disposizioni;
2. l’art. 1, l. n. 217 del 2019, il quale non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e l’art. 4, del d.l. n. 44/2021, che non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost, con conseguente annullabilità dei provvedimenti impugnati in quanto applicativi di norme incostituzionali;
3. Le norme nazionali disciplinanti l’obbligo vaccinale contrasterebbero con l’art. 288 TFUE, il Regolamento CE 953/2021 e la Risoluzione Ue n. 2361/2021, venendosi a determinare, in tesi, una discriminazione rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus, considerato che da un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi e trasmettere il contagio;
4. l’Amministrazione avrebbe comunque violato l’art. 4 ter, commi 1 e 2, d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), avendo applicato la normativa in questione anche al soggetto legittimamente assente dal servizio;
5. l’art. 4 ter, d.l. n. 44/2021 laddove prevede che « l’atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati », violerebbe gli artt. 2 e 36 Cost., determinando una discriminazione e una lesione del diritto alla retribuzione;
6. l’Amministrazione avrebbe errato laddove ha stabilito una decurtazione dell’anzianità di servizio in quanto non prevista dall’art. 4 ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021);
7. la motivazione della determinazione n.-OMISSIS- sarebbe contradditoria e discriminatoria, perché se da un lato àncora l’obbligo vaccinale al dato astratto e generale dell’appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria, dall’altro lato, ha ricordato che la Circolare del Comando Generale prot. n. -OMISSIS- ha ritenuto di escludere, temporaneamente, alcune categorie di lavoratori dal procedimento di invito di cui all’art. 4 ter, comma 2, d.l. n. 44/2021, atteso che gli stessi sono collocati in posizione giuridiche caratterizzate da una sospensione del rapporto di lavoro e che, per altro verso, rispetto a tali soggetti non vi è alcun rischio di elusione dell’obbligo vaccinale’.
Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 8 settembre 2023, l’intestato Tar ha respinto l’istanza cautelare.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ordine ai motivi nn. 1, 2, 3 e 5.
I motivi che precedono possono essere esaminati congiuntamente, atteso che tutti concernono l’asserita contrarietà della disciplina di cui all’art. 4 ter, d.l. n. 44 del 2021, alle disposizioni costituzionali ed europee dedotte come nella parte motiva che precede.
Come l’intestato Tar ha già avuto modo di sottolineare, « la Corte costituzionale (sentenza n. 15 del 2023) ha recentemente chiarito che la previsione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili…..la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione. Il sacrificio imposto agli operatori sanitari - ma il principio appare applicabile anche ai militari e ai membri delle forze di polizia - non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio. La sentenza della Consulta ha ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola…. La Corte Costituzionale (v. ancora sentenza n. 14 del 2023) ha infatti osservato come in molti altri Paesi europei siano state adottate misure simili a quelle contestate in questa sede; né va dimenticato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 8 aprile 2021, cause riunite 47621/13 3867/14 73094/14 19298/15 19306/15 43883/15, ha ribadito come la vaccinazione obbligatoria non costituisca un'ingerenza nella vita privata in violazione dell'art. 8 della Convenzione EDU ove sia: i) conforme a legge; ii) imposta per uno scopo legittimo, consistente nel proteggere, sia coloro che ricevono la vaccinazione sia coloro che non possono riceverla, dalle malattie che possono comportare un grave rischio per la salute; iii) necessaria per un "urgente bisogno sociale"; iv) proporzionata allo scopo perseguito; v) previsto un sistema sanzionatorio proporzionato. Anche la giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 26 febbraio 2024, n. 515) ha escluso che la normativa contestata violi il diritto europeo ed internazionale….la scelta del legislatore di prevedere un regime differenziato, per i soggetti vaccinati e per quelli non vaccinati, non presenta alcun profilo di irragionevolezza, sia per evidenti ragioni di carattere sanitario, sia per l'esigenza di compulsare l'effettiva diffusione della somministrazione dei vaccini…. la previsione di un obbligo rafforzato, nei confronti di particolari categorie di lavoratori e professionisti, trova la propria condivisibile giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento dei compiti essenziali (di formazione, di protezione degli individui e della collettività, di tutela dell'assetto sociale ed economico, della sicurezza, ecc.) che lo Stato affida alla cura di tali categorie. Inoltre gli operatori della Polizia di Stato sono molto spesso, ratione muneris, a contatto con il pubblico, ad esempio in caso di arresto di un indagato o di interventi eseguiti all'interno di abitazioni, uffici, strutture pubbliche, etc., per cui anche a carico di tale personale vigono i "doveri di protezione e di solidarietà" ribaditi dalla Consulta con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie e il personale della scuola" (T.A.R. Marche, Sez. I, 17 aprile 2023, n. 240)….Sempre con la sentenza 9 febbraio 2023 n. 15, la Corte costituzionale ha infatti escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare. Invero "nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile". Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 23 dicembre 2023, n. 935) » (Tar Veneto, sez. I, 21 giugno 2024, n. 1563).
In particolare, quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale in ordine alla conformità degli artt. 4 e 4 bis, d.lgs. n. 44 del 2021, agli artt. 3 e 32 Cost., possono estendersi anche all’art. 4 ter.
Inoltre, la Corte, nell’escludere la contrarietà agli artt. 4 e 35 Cost, ha affermato con argomentazione estendibile al caso di specie, che «All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività…Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza».
In generale, poi, l’esclusione di profili di incostituzionalità o di contrarietà a norme europee in ordine alla normativa recante l’obbligo vaccinale è stata chiaramente sancita dal Consiglio di Stato già con la sentenza sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045, i cui principi – ancorché relativi agli esercenti le professioni sanitarie - sono estensibili anche alla fattispecie in esame.
Pertanto, i motivi di ricorso devono essere respinti.
2. Sul quarto e sul settimo motivo di ricorso.
In merito alla questione se l'obbligo vaccinale dettato dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 nei confronti del personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, operi anche allorquando il dipendente sia assente dal servizio per congedo straordinario ex art. 42, co. 5 del d.lgs. 151/2001, il Consiglio di Stato, con sentenza sez. III, 28 marzo 2024, n. 2925, ha sottolineato: « ….l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, nel prevedere l'imposizione dell'obbligo vaccinale (esteso, per quanto qui rileva, al comparto del personale delle forze della difesa e sicurezza prima dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), e poi dall'art. 4-ter. 1, comma 1, lettera b), non condiziona tale obbligo all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, quivi non ricorrenti, di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2). Il menzionato art. 4, comma 1, dunque, "si limita [...] a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, non prevedendo affatto - come preteso dall'appellante - che l'assenza dal servizio [...] integri una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale in essa contemplato" (Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2023, n. 8329). Tanto premesso e considerato, deve trovare continuità la ratio decidendi seguita dalla Sezione secondo la quale la violazione dell'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4-ter, d.l. n. 172 del 2021 è ancorata al solo dato, astratto e generale, dell'appartenenza dell'interessato alla categoria selezionata dal Legislatore, senza che assuma alcun rilievo il dato oggettivo dell'assenza del dipendente dal luogo di lavoro per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo per essere sospeso dal servizio per altre causali (congedi o malattia) ».
Pertanto, fermo restando che il ricorrente non ha documentato lo stato di malattia asserito e non ha nemmeno impugnato gli atti che hanno accertato il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e costituiscono i presupposti dei provvedimenti espressamente impugnati, in ogni caso, in applicazione dell’insegnamento del Consiglio di Stato sopra riportato la censura dedotta da parte ricorrente deve ritenersi infondata.
Quanto precede assorbe e rende del tutto irrilevante l’eventuale asserita contraddittorietà motivazionale del provvedimento reso a seguito di ricorso gerarchico, posto che comunque il fondamento del diniego è costituito dalla non riconducibilità dell’assenza giustificata dal servizio, come eccepita dal ricorrente, alle ipotesi in cui l’esclusione dell’obbligo vaccinale può dirsi ammessa, motivazione, come detto, conforme agli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa citata.
Conseguentemente, entrambi i motivi di ricorso in questione devono essere respinti.
3. Sul sesto motivo di ricorso.
È fondata, invece, la censura relativa alla illegittima decurtazione dell’anzianità di servizio.
Infatti, ai sensi dell’art. 4 ter, d.l. n. 44/2021, l’atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Con riguardo alla questione concernente l'inclusione della detrazione dell'anzianità tra le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, il Collegio condivide la posizione espressa dalla consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all'art. 4 ter, d.l. n. 44 del 2021, è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell'accertamento della mancata vaccinazione, la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell'anzianità di grado non sono permesse (in termini, Tar Veneto, sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; Tar Sicilia, sez. stacc. Catania, sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; Tar Sicilia, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che «la norma è chiara - tenuto conto della sua portata letterale - nel limitare le conseguenze della sospensione dell'attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale - all'interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia - che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell'ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell'esposizione al contagio, deve ritenersi che l'interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria».
Si deve pertanto ritenere che dalla sospensione ex art. 4 ter, d.l. n. 44 del 2021, debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi specificamente previste, che attengono esclusivamente alla retribuzione, con conseguente illegittimità di clausole con le quali si sia proceduto difformemente, estendendo gli effetti del periodo di sospensione -con conseguente sterilizzazione delle giornate relative- agli altri istituti, in primis quelli contributivi e di carriera, previsti dal contratto di lavoro.
Resta inteso che potranno sempre conseguire alla sospensione gli effetti previsti da altre speciali disposizioni o principi inderogabili di legge, come nel caso della non computabilità dei relativi periodi ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche o dei periodi di comando richiesti nell'ambito delle procedure di avanzamento.
4. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente all’impugnazione del decreto n. -OMISSIS- del 27 maggio 2022, prot. n. 30862, laddove dispone a carico del ricorrente la detrazione dell’anzianità di servizio; per il resto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’impugnazione del decreto n. -OMISSIS- del 27 maggio 2022, e per l’effetto annulla tale ultimo provvedimento laddove dispone a carico del ricorrente la detrazione dell’anzianità di servizio;
lo respinge per il resto;
compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
LB Di RI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
LO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NA | LB Di RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.