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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2074 del R.G. 2021, avente ad oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), promossa
DA
(C.F. , in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale UD ET IK DI TI CC (P.I. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso l'avv. Umberto Filici, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto di citazione. –ATTORE–
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AR AN, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
E
(C.F. ), quale mandataria della Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), a sua volta mandataria della Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso gli avv. Giuseppe Grillo e Rossana
[...] P.IVA_5
UD, dai quali è rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
E
(C.F. ), quale mandataria della Controparte_2 P.IVA_3 [...]
C.F. ), a sua volta mandataria della Controparte_3 P.IVA_4 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso gli avv. Giuseppe Grillo e CP_5 P.IVA_6
Rossana UD, dai quali è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto di intervento del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. –INTERVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
1 FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. , in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Sud Metal Plastik di Parte_1 Pt_1
ha citato in giudizio la (quale incorporante la a sua
[...] Controparte_1 Controparte_6 volta incorporante la a sua volta, ancora, incorporante la Controparte_7 [...]
) e la (quale cessionaria del credito per effetto del contratto Controparte_8 Controparte_4 di cessione di crediti in blocco concluso con la in data 12.12.2018), riferendo di Controparte_6 aver intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. Controparte_8
00528, acceso presso la filiale di TI, e deducendo, sulla base dell'elaborato peritale allegato all'atto di citazione, l'applicazione di interessi oggettivamente e soggettivamente usurari,
l'illegittimità dell'anatocismo, l'assenza di un contratto di affidamento, la nullità dello ius variandi e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto.
L'attore ha quindi rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “-Statuire, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. Pt_1
(c.f. , in proprio e nella qualità in atti, per il conto corrente, oggi
[...] CodiceFiscale_2 chiuso, nr. 00528- acceso presso la e filiale di Controparte_9 CP_10
TI (CS)- poi successivamente ed oggi CP_7 Controparte_6 Controparte_1
rapporto ceduto alla società è creditore, in linea ripetitiva, degli odierni
[...] CP_4 convenuti, della somma di Euro 28.554,45, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nei confronti della Banca convenuta e, per l'effetto, considerato che il rapporto bancario per cui vi è causa sia, ad oggi, chiuso, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione/ripetizione della somma sopra citata. Il predetto importo per il quale la Banca è debitrice dell'odierno attore è composto da: Euro 10.821,93, dovuti per usura oggettiva ed Euro
17.732,52 dovuti per usura soggettiva, il tutto, come detto, oltre interessi legali e rivalutazione;
-
Statuire e dichiarare che, in virtù del diritto dell'odierno attore di vedersi ripetere le somme sopra citate, il saldo di conto corrente, alla data del 31.12.2011, non era pari a Euro 0,00, come appariva alla banca ma deve essere rideterminato in Euro 28.554,45 a favore del sig. Pt_1
. Facendo salvo e impregiudicato il diritto del correntista a vedersi “espunte” le ulteriori
[...] somme che dovranno essere accertate e ricalcolate a suo favore;
-Verificare come l'istituto di credito abbia agito in spregio della L. 108/96 perpetrando il reato di usura oggettiva e soggettiva,
2 così come contemplati dall'art. 644 c.p. Statuire e dichiarare che la Banca ha pattuito e applicato tassi usurai per cui a tale titolo nulla è dovuto e, conseguentemente, a mezzo dell'espletanda CTU, procedere al ricalcolo, secondo le formule indicate in atti, al fine di rideterminare i reali saldi conto (dare – avere tra le parti); -Accertare e dichiarare l'illegittimità della pratica anatocistica, per tutti i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto dichiarare il diritto di parte attrice alla ripetizione delle somme illegittimamente versate a titolo anatocistico illegittimo. Le somme illegittimamente versate a titolo di anatocismo da ripetere a favore di parte attrice ammontano ad euro 5.892,72 oltre interessi legali e rivalutazione;
-Accertare e dichiarare la nullità delle CMS e delle commissioni succedutesi dal 2009 in poi, con diritto alla ripetizione di quanto illegittimamente versato, che allo stato è stato quantificato in euro 1.927,63, oltre interessi legali e rivalutazione. Nel contempo dichiarare la nullità del “gioco” delle valute, nonché la nullità dello jus variandi, mai pattuito, e degli interessi praticati nel corso del tempo in quanto modificati dalla banca in maniera illegittima e comunque irrispettosa del contenuto dell'art 118 TUB, il tutto con diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate;
Accertare e dichiarare che il conto corrente oggetto di causa era affidato ma stante l'assenza del contratto di affidamento si dovrà procedere a: dichiarare l'illegittimità degli interessi praticati che dovranno essere sostituti, sino all'entrata in vigore del TUB dagli interessi legali e successivamente dal tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art 117 TUB;
la nullità dell'anatocismo; dichiarare la nullità dello jus variandi;
dichiarare la nullità della pratica anatocistica mai pattuita;
nullità delle CMS e delle commissioni succedute nel corso del tempo;
nullità delle spese applicate al conto corrente. In conseguenza delle nullità sopra citate condannare parte convenuta al pagamento degli addebiti illegittimamente effettuati;
-Condannare, in via risarcitoria- sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale-, in ragione della nullità dei rapporti intercorsi ed in virtù dell'applicazione di tassi usurari, l'istituto di credito, per tutte le argomentazioni in narrativa, al pagamento, a favore dell'odierno attore, della somma di somma di Euro 42.781,67, di cui: Euro
28.554,45 a titolo di risarcimento danno patrimoniale, quantificato per un importo pari agli interessi usurai, di natura oggettiva e soggettiva, applicati e non dovuti sul rapporto oggetto di causa;
Euro 14.277,22 a titolo di risarcimento danni non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa in una misura pari alla metà del danno patrimoniale;
ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
-In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge.”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, in via preliminare, ha eccepito il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che il rapporto di conto corrente sarebbe Contr stato chiuso nel 2011, mentre l'incorporazione di sarebbe avvenuta nel 2021, a CP_3
3 distanza di dieci anni, e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse argomentazioni, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia Codesto On.le Tribunale adito, contrariis rejiectis, così provvedere: Preliminarmente: Dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva della qui rappresentata per le motivazioni addotte;
In subordine, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione estintiva dei diritti pretesi dall'attore, compreso quello inerente il risarcimento dei danni;
Ancora in via gradata, nel merito, si chiede il rigetto integrale della domanda attrice per manifesta infondatezza della stessa in fatto ed in diritto. Sempre in via gradata, dichiarare sforniti di prova tutti gli assunti dedotti;
Rigettare la chiesta CTU perché del tutto esplorativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre in fatto e diritto e di articolare mezzi istruttori in relazione alle precisazioni e difese di controparte. Salvis Iuribus. Con vittoria di spese e competenze tutte del presente giudizio, Iva e Cpa come per legge”.
3. Si è altresì costituita in giudizio la la quale, in via preliminare, ha eccepito il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che per effetto della cessione del credito sarebbe succeduta alla solo con riferimento alle situazioni soggettive attive Controparte_6 creditorie, e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse argomentazioni, chiedendo testualmente quanto segue: “In via preliminare: Accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva della cessionaria in relazione a tutte le contestazioni di cui i fatti CP_4
e concorsi effettuati dalla cedente anteriormente alla cessione in premessa richiamata ed alle consequenziali richieste, anche risarcitorie e di restitutorie, per come spiegate dall'attore Sig.
. Nel merito e comunque Rigettare ogni e qualsiasi domanda promossa nei Parte_1 confronti di e condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di CP_4 causa. In subordine: In via gradata e nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale”.
4. E' infine intervenuta, quale cessionaria del credito dapprima vantato dalla la Controparte_4
la quale si è riportata alle conclusioni originariamente rassegnate dalla Controparte_5 cedente.
5. All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discusso oralmente la causa.
6. Tanto premesso in fatto, si osserva, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, salvo che intervenga il successore a titolo particolare e le
4 altre parti consentano all'estromissione dell'alienante.
Orbene, nel caso di specie, la è intervenuta nel processo quale cessionaria del Controparte_5 credito vantato dalla la quale, tuttavia, non ha chiesto la propria estromissione. Controparte_4
Ne consegue che il processo debba proseguire nei confronti della con il Controparte_4 contestuale intervento della Controparte_5
7. Sempre in via preliminare, occorre affrontare la questione relativa alla legittimazione passiva.
Ed invero, come desumibile dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, la CP_6
prima di essere incorporata dalla ha ceduto il credito riveniente dal
[...] Controparte_1 rapporto di conto corrente di cui trattasi alla Controparte_4
Ciò posto, secondo la Suprema Corte, “i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)”
(Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 21843 del 30.08.2019).
Sempre secondo la Suprema Corte, “i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente)” (Cass. Civ., Sez.
III, ordinanza n. 13735 del 02.05.2022).
Alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamato, non può pertanto nutrirsi alcun dubbio in merito al difetto di legittimazione passiva della cessionaria dovendosi, per contro, ritenere che l'unica legittimata passiva rispetto alla Controparte_4 domanda di ripetizione di indebito proposta dall'attore sia la la quale, come Controparte_1 evidenziato nelle premesse del presente provvedimento, ha incorporato la così Controparte_6
5 assumendo, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., gli obblighi di quest'ultima.
8. Passando ora alla trattazione del merito, le domande attoree devono essere respinte.
Infatti, l'attore ha prodotto il contratto di conto corrente del 20.09.1990, nonché gli estratti conto e i riassunti scalari relativi al periodo che va dal 01.01.2008 sino alla chiusura del rapporto, risalente al 14.11.2011, omettendo, tuttavia, di produrre gli estratti conto relativi al periodo, lungo ben 18 anni, antecedente al 01.01.2008.
Al riguardo, si osserva che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo giudice intende aderire, “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass civ., Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. civ. Sez. I, 17 aprile 2020, n.
7895; cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8883, secondo cui “la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta. Pertanto, ritiene che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità tout court, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così dovendosi effettuare l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, se si utilizzano a tal fine criteri presuntivi od approssimativi (Sez. 1 -, Sentenza n. 20693 del 13/10/2016: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, nonché Cass. civ. Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20693, secondo cui “il quarto mezzo denunzia la violazione o falsa applicazione. La tesi esposta dal ricorrente è incentrata sull'affermazione che “la mancanza di alcuni periodi di estratti conto non può comportare che la domanda sia sfornita di prova, perchè nell'azione di ripetizione non si ha necessità di ricostruire l'intero rapporto di conto corrente”. Per cui, essendo stata nel processo dimostrata l'inesistenza della causa debendi, e dunque il fondamento della domanda di indebito oggettivo, la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere la domanda in ogni caso provata. Invero nel consequenziale quinto motivo il ricorrente deduce anche il vizio di motivazione della sentenza,
6 posto che per il periodo relativo agli ultimi dieci anni ((OMISSIS)) vi era stata integrale produzione degli estratti conto. I motivi possono essere unitariamente esaminati e vanno disattesi con riguardo al comune presupposto. Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista (ma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto), la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi. Tanto questa corte ha avuto modo di affermare con orientamento consolidato (cfr. per tutte Sez. 1^ n. 21597-13, e v. anche Sez. l^ n. 1842-11, n. 23974-10). Consegue che la considerazione del giudice a quo, secondo cui era rimasto indimostrato l'andamento del conto nei rapporti di dare-avere, per la mancata produzione degli estratti fin dall'inizio, suffraga l'esito della controversia. Non risulta difatti censurata la specifica affermazione della sentenza secondo cui l'attore aveva prodotto in giudizio solo alcuni estratti in aggiunta a quelli esibiti dalla banca,
e finanche codesti aggiuntivi estratti erano stati prodotti tardivamente, dopo lo spirare dei termini perentori previsti dal codice. È dunque infondato il presupposto da cui muove il ricorrente, in quanto egli stesso ha posto in evidenza che la pretesa creditoria era stata modellata su un rapporto di conto corrente in essere dall'anno (OMISSIS). Ove anche la documentazione prodotta per gli ultimi dieci anni fosse stata integrale, ciò non rilevava affatto, in quanto la rideterminazione del saldo doveva avvenire in coerenza con la domanda, attraverso i relativi estratti a partire dalla data di apertura del conto, salvo che non si potesse dire - cosa che la corte d'appello ha escluso - che il saldo a una determinata data era incontroverso”).
Anche la giurisprudenza di merito ha precisato che “il correntista che agisce sia per la ripetizione dell'indebito che per la rideterminazione del saldo è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda qualora siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, posto che affinchè possa dirsi assolto l'onere probatorio in capo allo stesso è necessario che produca, oltre al contratto (nella specie si contesta che sia viziato per illegittimità di alcune clausole) anche tutti gli estratti conto trimestrali, i quali, recando in ordine cronologico tutte le annotazioni attive e passive sul conto, risultano indispensabili ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto in sede di consulenza tecnica d'ufficio” (Trib. Crotone, 24 aprile 2020, n. 377; cfr. anche Trib.
Torino sez. I, 24 novembre 2020, n. 4161, Trib. Arezzo, 17 marzo 2020, n. 236, Trib. Latina sez. I,
28 gennaio 2020, Trib. Perugia, 24 giugno 2019, n.997n. 203, Trib. Bari Sez. IV, 9 marzo 2016,
7 Trib. Cagliari, 13 febbraio 2014 e Trib. Roma Sez. VIII, 1° aprile 2010).
Inoltre, un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, dopo aver ricapitolato i vari orientamenti espressi negli ultimi anni, ha affermato che “tali pronunce convergono nell'affermazione che l'estratto-conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d'Appello si è limitata ad affermare che la mancanza degli estratti conto, relativa solamente ad alcuni trimestri per il primo rapporto ed a diversi trimestri per l'altro, non inficiava la ricostruzione effettuata dal CTU, di talchè essa poteva ritenersi pienamente legittima. Ora, come si evince anche dal ricorso per cassazione, per il primo rapporto di conto corrente, n. (OMISSIS), di cui non era neppure nota la data di stipula del contratto, erano stati prodotti comunque gli estratti conto dalla prima operazione contabilizzata (nel gennaio 1975) fino alla chiusura del rapporto (nell'aprile 1998), mancando solo alcuni trimestri intermedi (il primo del 1986, il quarto del 1989, il terzo del 1992); per il secondo rapporto, n. (OMISSIS), di cui neppure era nota la data di stipula del contratto, vi erano estratti conto incompleti dal febbraio 1976 all'ottobre 1997, data di chiusura, e mancavano diversi trimestri intermedi (tre nell'anno 1976, l'intero anno 1977, il quarto del 1978, del 1979, del 1980, del 1987, il primo del 1981, il terzo del 1986 e del 1993). La Corte di merito non chiarisce perché la ricostruzione operata dal consulente, contestata specificamente dalla banca, potesse comunque ritenersi attendibile nella ricostruzione dei saldi a credito dei correntisti”
(Cass. civ. Sez. VI - 1, 4 febbraio 2020, n. 2435).
In buona sostanza, se è certamente vero che gli estratti conto non hanno valore di prova legale esclusiva, è altresì vero che, laddove difetti la documentazione contabile relativa al rapporto nella sua integralità, il giudice deve indicare le ragioni per le quali risulti possibile ed attendibile una ricostruzione del rapporto medesimo fondata non già sugli estratti conto, ma su altri elementi, non essendo consentito il ricorso ad indici presuntivi.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'assenza degli estratti conto relativi ad un periodo di tempo rilevante e la carenza di ulteriori elementi non consentono una ricostruzione attendibile dell'andamento del conto.
Né è possibile ovviare a tale problematica attraverso l'applicazione del criterio del “primo saldo debitore”, sostenuto da una parte della giurisprudenza anche di legittimità.
Detto criterio, infatti, ha natura presuntiva e si rivela del tutto inidoneo a consentire l'esatta
8 ricostruzione dell'andamento del conto corrente nei periodi mancanti, soprattutto allorquando detti periodi siano di durata rilevante, come nel caso di specie.
Inoltre, coloro che ne sostengono l'applicazione affermano che, nell'ipotesi di azione da parte della banca, in assenza degli estratti conto completi debba trovare applicazione il diverso criterio del “saldo zero”, non potendo chiaramente porre a carico della banca attrice un onere probatorio differente e più gravoso rispetto a quello posto a carico del correntista nella situazione inversa.
Ebbene, seguendo tale opzione ermeneutica, qualora nel medesimo giudizio venissero proposte contemporaneamente una domanda da parte del correntista e una domanda da parte della banca, si giungerebbe necessariamente al paradosso di avere due ricostruzioni contabili per lo stesso conto: una derivante dall'applicazione del criterio del “primo saldo debitore” e un'altra dall'applicazione del criterio del “saldo zero”. Tale conclusione ovviamente non avrebbe alcun senso logico, in quanto la ricostruzione giudiziale del conto corrente può e deve essere unica.
Neppure, in tale ipotesi, pare condivisibile la conclusione di una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui troverebbe comunque applicazione il criterio del saldo zero, in quanto, nel caso di domanda proposta dal cliente il criterio di ricostruzione del rapporto non può dipendere dalla condotta processuale della banca (primo saldo debitore se la banca si limita a chiedere il rigetto della domanda, saldo zero se la banca propone domanda riconvenzionale).
Pertanto, non essendo consentita l'individuazione di un criterio di giudizio la cui applicazione dipenda dalla mera eventualità che nella medesima causa la domanda venga proposta dal solo correntista o dalla sola banca, piuttosto che da entrambi, è evidente che i criteri suindicati devono ritenersi inidonei ai fini della ricostruzione dell'andamento contabile del conto corrente.
Inoltre, con riferimento al criterio del “primo saldo debitore”, merita anche osservare che lo stesso non garantisce con certezza neppure che il risultato finale sia quello più sfavorevole possibile per il correntista, soprattutto allorquando venga in esame la questione dell'anatocismo.
Infatti, considerato che la eventuale nullità della clausola anatocistica colpisce sia gli interessi passivi che quelli attivi, qualora nei periodi per cui difettano gli estratti conto il correntista abbia avuto un saldo positivo, con conseguente maturazione di interessi anche anatocistici a suo favore, le relative somme sfuggirebbero al calcolo del rapporto dare/avere, determinando una indebita locupletazione da parte del cliente della banca.
Tale circostanza, nelle ipotesi in cui detti periodi risalgano ad oltre 10 anni prima dell'introduzione del giudizio, vale a dire nel caso in cui sia venuto meno per la banca l'obbligo di conservazione della documentazione contabile, determinerebbe un ingiustificato vantaggio probatorio ed economico per il cliente, dinanzi al quale l'istituto di credito rischierebbe di trovarsi privo di difesa e sarebbe, quindi, costretto, di fatto, ad una conservazione perpetua della documentazione
9 medesima al fine di tutelarsi da eventuali azioni del correntista proposte magari a distanza di decenni.
La mancata produzione degli estratti conto precedenti l'anno 2008 assume quindi rilievo dirimente ed assorbente, anche nell'ottica del principio della “ragione più liquida”, sulle restanti doglianze proposte dagli attori.
Né all'omessa tempestiva produzione è possibile porre rimedio attraverso l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Al riguardo, si evidenzia che l'attore ha conseguito, in data 12.02.2018, decreto ingiuntivo con cui il Tribunale ha ingiunto alla di consegnare all'attore medesimo, tra l'altro, gli Controparte_6 estratti conto relativi ai dieci anni antecedenti alla richiesta ex art. 119 T.U.B. fatta dal correntista in data 10.09.2015.
L'attore avrebbe dunque avuto l'onere, prima di intraprendere la presente azione, di richiedere alla la consegna della predetta documentazione e, in caso di rifiuto ovvero di Controparte_6 consegna incompleta, di agire nei confronti di quest'ultima, al fine di ottenere l'esecuzione forzata dell'obbligo di fare imposto con il decreto ingiuntivo.
All'inerzia dell'attore sul punto non può allora supplirsi in questa sede con l'emissione dell'ordine di esibizione.
Peraltro, secondo la Suprema Corte, “in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4,
d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”.
Non potrebbe quindi ordinarsi alla banca l'esibizione di documentazione che, risalendo a oltre dieci anni orsono, la banca medesima non ha più alcun obbligo di conservazione.
9. Da ultimo, va senz'altro respinta anche la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, dovendosi escludere, in primis, che, nel caso di specie, vi sia usura originaria, tenuto conto che il rapporto di conto corrente è stato acceso prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996 in materia di usura.
Deve altresì escludersi la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “allorché il tasso degli interessi concordato
10 tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ. Sez. Unite, 19 ottobre 2017, n.
24675).
In buona sostanza, il Supremo Collegio ha escluso l'illiceità dell'usura sopravvenuta, ritenendo pienamente legittima la pretesa del creditore in relazione ad interessi che risultano inferiori al tasso soglia al momento della pattuizione e che sforano lo stesso tasso nel corso del rapporto.
Tale orientamento, espresso con riferimento al contratto di mutuo, deve ritenersi applicabile anche al contratto di conto corrente, in ordine al quale potrà aversi usura nel corso del rapporto soltanto nell'ipotesi in cui nel trimestre in esame sia intervenuta una nuova pattuizione degli interessi.
Nel caso di specie, gli attori nulla hanno dedotto in merito all'esistenza di eventuali ulteriori pattuizioni sugli interessi debitori sopra soglia durante il decorso del rapporto di conto corrente.
Né, infine, può dirsi sussistente la c.d. usura soggettiva.
Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi
(desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (Cass civ., Sez. III, 12 settembre
2014, n. 19282).
Nel caso di specie, non v'è alcuna prova dello stato di difficoltà economica dell'attore, non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione degli estratti conto, i quali non dimostrano
11 alcunché in merito alla complessiva situazione patrimoniale del correntista al momento della stipula del contratto, né del carattere sproporzionato degli interessi, né della condotta predatoria della banca.
Inoltre, tenuto conto di quanto sopra esposto con riferimento all'usura sopravvenuta, a nulla rilevano eventuali mutamenti della situazione economica del correntista nel corso del rapporto, atteso che la banca non è obbligata in tali ipotesi ad abbassare il tasso di interessi praticato per non incorrere in usura (l'usura si verifica nel caso di pattuizione di interessi oltre soglia e non anche per la mancata riduzione del tasso per i soggetti in difficoltà).
10. Il consolidamento degli orientamenti applicati in epoca successiva all'introduzione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, il 25.11.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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