Art. 1.
La durata di tutte le occupazioni di terreni, disposte in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429 , per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano, nella seconda guerra mondiale, e' prorogata al 30 aprile 1953.
La durata di tutte le occupazioni di terreni, disposte in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429 , per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano, nella seconda guerra mondiale, e' prorogata al 30 aprile 1953.