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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 3095/2023 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
20.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] in data [...]), elettivamente domiciliata in Tivoli Via F. Parte_1
Bulgarini n.22, presso lo studio dell'Avv. Gian Paolo Di Brino, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia
Vitale giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale pro - tempore CP_1 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 8.6.2023, - esponendo di avere infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere dall' le prestazioni di legge conseguenti CP_1 al riconoscimento di una malattia professionale (“ Rizoartrosi bilaterale”) conseguente alla sua attività di operaia pulitrice alle dipendenze di diverse ditte - ha convenuto in giudizio lo stesso chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto alle prestazioni richieste e la conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento in suo favore delle stesse, oltre accessori.
L' non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Istruita la causa mediante l'escussione di testimoni e l'espletamento di una Ctu medico legale, la causa è stata rinviata per discussione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa, e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
II La domanda merita accoglimento.
I testimoni ascoltati hanno confermato che la ha svolto, per molti anni, le mansioni di Pt_1 operaia pulitrice alle dipendenze di diverse cooperative osservando un orario di lavoro dalle 6.00 alle
1 12.30 da lunedì al venerdì. E' emerso che la ricorrente, nell'esercizio di tale attività, è stata esposta a fattori di rischio, quali la movimentazione di pesi e l'assunzione di posture incongrue, in quanto doveva sollevare secchi d'acqua e altro materiale per procedere alla pulizia di ambienti molto ampi.
Si è reso necessario, quindi, l'espletamento di una Ctu medico- legale finalizzata ad accertare il nesso causale tra detti fattori di rischio cui è stata esposta la ricorrente nello svolgimento di tali incombenze lavorative e la patologia denunciata.
Orbene, il Ctu medico-legale nominato (dr. ha accertato che la ricorrente è Persona_1 risultata affetta, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da una “rizoartrosi bilaterale, con riduzione delle rime articolari trapezio metacarpali e sclerosi delle limitanti articolari di rilievo Rx”, patologia che nel suo complesso determina una lesione permanente alla integrità psico- fisica del ricorrente valutata - secondo la Tabella delle menomazioni - nella misura pari al 6%.
Lo stesso Ctu ha accertato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale comunque si rimanda per i dettagli tecnici), che detta patologia deve essere considerata contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente (che per molti anni ha esercitato l'attività di addetta alle pulizie).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità , peraltro non specificatamente evidenziati dalle parti.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente all'indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico-fisica pari al 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata all' di conseguenza l' CP_1 CP_1 va condannato a corrispondere alla il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, ex art. 13, Pt_1 comma 2, d.lgs. n. 38 del 2000, con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza, la parte convenuta va condannata alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della serialità del contenzioso e della bassa complessità della causa.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara il diritto di all'indennizzo per danno biologico nella misura del 6% Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e condanna l' alla corresponsione CP_1 in suo favore del relativo indennizzo, da erogarsi in capitale e con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
2 - condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente le CP_1 spese di lite che si liquidano in € 2.687,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
- pone a carico dell' le spese di Ctu medico-legali, già liquidate con separato decreto. CP_1
Tivoli, 20.2.2025
Il Giudice
Alesio Di Pietro
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