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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/12/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.T., dr. NN EN in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , posta in decisione all'udienza del 10-11-25 , con decorrenza dei termini di giorni 20
TRA
C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. MAIORINO FRANCESCO e presso il suo studio elettivamente domiciliato in IR IC ,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
OR IO , in virtù di procura generale alle liti del
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10-11-25 , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più
1 lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata,
è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:
- In data 10.12.2024, , la Ass.ne Number One ha notificato il terzo ed identico ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c. con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva di rilascio del bene “avverso il preavviso di rilascio immobile notificato in data 02.08.2024 dalla società ; Controparte_1
2) Con le predette istanze la associazione opponente ha richiesto sospendersi inaudita altera parte “la procedura di rilascio attivata dalla società City Garden S.R.L. … con il preavviso di rilascio notificato in data 02.08.2024 e materialmente eseguito il 19.09.2024” ricorrendo, a suo dire, il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora;
3) A fondamento del ricorso la Ass.ne Number One ha dedotto che la domanda si fonda su asseriti diversi vizi procedurali;
Chiedeva in via conclusionale di . rimettere l' Controparte_2
, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., sig. , nel possesso
[...] Parte_2 materiale e giuridico del bene oggetto di sfratto e fino all 'esito del presente giudizio di opposizione;
Chiedeva altresì di Accertare che la mancata notifica della sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma n. 5272/2024 del 18. 0 7.2024 costituisce causa impeditiva dell'attivazione del presente giudizio esecutivo anche in considerazione della pendenza di altro giudizio avente medesimo oggetto e tutt'ora sospeso e, per l 'effetto, dichiarare la improcedibilità dell 'azione di rilascio attivata con la notifica del preavviso del 2.08.2024 ; E di Condannare la società in persona del suo legale rapp.te p.t., arch. Controparte_1
al pagamento del risarcimento danni subiti dall' 'Associazione Controparte_3
Number , in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 [...]
, per l' illegittima procedura di rilascio attivata, da determinarsi secondo l 'equo Pt_2 apprezzamento del Giudice adito;
Infine Condannare la società in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., arch. , al pagamento delle spese ed Controparte_3 onorari del presente giudizio , con attribuzione e distrazione, ex art. 93 c.p.c.E concludeva .
In data 15.01.25 Si costituiva la società Controparte_1
che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea infondata inammissibile e in via preliminare, chiedeva disporsi la riunione del presente giudizio ex art. 273 c.p.c. a quello iscritto sub n. 2116/2024 R.G. Tribunale di Cassino;
- In ogni caso, dichiarare inammissibile/infondata la richiesta di sospensione dell'esecuzione in quanto è già intervenuta pronuncia di diniego e, comunque, stante la già avvenuta definizione della procedura esecutiva di rilascio;
- In via subordinata. dichiarare
2 inammissibile l'opposizione per tutto quanto dedotto al punto sub 2 del presente atto;
- Nel merito, in via ulteriormente subordinata rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
Nelle more l' opponente dichiarava di rinunciare al procedimento di opposizione recante R.G. n. 2496/2024 perché erroneamente iscritto a ruolo e, contestualmente, e chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo del contenzioso civile
-Richiesta non accettata dalla controparte- in quanto la società opposta ha sostenuto che mai alcun atto di rinuncia al giudizio da parte della ricorrente è stato notificato al sottoscritto ovvero alla né tantomeno in atti risultano depositate eventuali Controparte_1 ricevute di consegna
Ciò posto in punto di fatto e e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue.
Preliminarmente occorre dare atto che l'immobile è stato già liberato sin dal
19.09.2024 e la odierna ricorrente non ha dato prova di aver impugnato il pedissequo verbale di rilascio
Pertanto, l'opposizione è inammissibile in quanto il termine ultimo per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione, coincide con l'immissione in possesso nell'immobile oggetto di esecuzione (cfr. Cass. Civ. 7357/2009).
Il ricorso, in ogni caso, è altresì inammissibile ex art. 617 c.p.c. in quanto alla data di deposito del presente ricorso, avvenuto il 04.10.2024, era ampiamente decorso il termine di giorni venti dalla data di notifica del preavviso impugnato, avvenuta il 02.08.2024.
In ordine alla sollevata eccezione di omessa notifica della sentenza di appello emessa dalla Corte di Appello Di Roma,
che peraltro, ha dichiarato INAMMISSIBILE il gravame proposto dalla Ass.ne
Number One la eccezione non è fondata-Ed infatti detta sentenza non costituiva il titolo esecutivo in virtù del quale è stato eseguito il rilascio.
Assolutamente inammissibile oltre che infondata è la domanda formulata con le conclusioni di “rimessione nel possesso” in quanto l'esecuzione, come già dedotto si è conclusa e la richiesta esula comunque dal presente giudizio
Del resto tutti Giudici già investiti della questione quali Dott. Dott. Per_1 Per_2
e Dott.ssa hanno già ripetutamente denegato le identiche istanze di sospensione Per_3 che sono state strumentalmente riproposte con l'odierno ricorso.
3 Conclusivamente, l'opposizione non risulta fondata, e va, pertanto, rigettata, con
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. NN EN definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , in persona del legale rapp.te p.-t., ogni
[...] Controparte_1 altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
A) , Dichiara inammissibile/infondata la richiesta di sospensione dell'esecuzione in quanto è già intervenuta pronuncia di diniego e,
comunque, stante la già avvenuta definizione della procedura esecutiva di rilascio;
B) rigetta l'opposizione infondata ed inammissibile per le ragioni sopra esposte per l'effetto,
C) condanna l'opponente al Parte_1 pagamento, in favore dell'opposta delle spese di giudizio, Controparte_1 che liquida in €. 2000,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 03/12/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa NN EN
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.T., dr. NN EN in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , posta in decisione all'udienza del 10-11-25 , con decorrenza dei termini di giorni 20
TRA
C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. MAIORINO FRANCESCO e presso il suo studio elettivamente domiciliato in IR IC ,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
OR IO , in virtù di procura generale alle liti del
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10-11-25 , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più
1 lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata,
è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:
- In data 10.12.2024, , la Ass.ne Number One ha notificato il terzo ed identico ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c. con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva di rilascio del bene “avverso il preavviso di rilascio immobile notificato in data 02.08.2024 dalla società ; Controparte_1
2) Con le predette istanze la associazione opponente ha richiesto sospendersi inaudita altera parte “la procedura di rilascio attivata dalla società City Garden S.R.L. … con il preavviso di rilascio notificato in data 02.08.2024 e materialmente eseguito il 19.09.2024” ricorrendo, a suo dire, il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora;
3) A fondamento del ricorso la Ass.ne Number One ha dedotto che la domanda si fonda su asseriti diversi vizi procedurali;
Chiedeva in via conclusionale di . rimettere l' Controparte_2
, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., sig. , nel possesso
[...] Parte_2 materiale e giuridico del bene oggetto di sfratto e fino all 'esito del presente giudizio di opposizione;
Chiedeva altresì di Accertare che la mancata notifica della sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma n. 5272/2024 del 18. 0 7.2024 costituisce causa impeditiva dell'attivazione del presente giudizio esecutivo anche in considerazione della pendenza di altro giudizio avente medesimo oggetto e tutt'ora sospeso e, per l 'effetto, dichiarare la improcedibilità dell 'azione di rilascio attivata con la notifica del preavviso del 2.08.2024 ; E di Condannare la società in persona del suo legale rapp.te p.t., arch. Controparte_1
al pagamento del risarcimento danni subiti dall' 'Associazione Controparte_3
Number , in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 [...]
, per l' illegittima procedura di rilascio attivata, da determinarsi secondo l 'equo Pt_2 apprezzamento del Giudice adito;
Infine Condannare la società in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., arch. , al pagamento delle spese ed Controparte_3 onorari del presente giudizio , con attribuzione e distrazione, ex art. 93 c.p.c.E concludeva .
In data 15.01.25 Si costituiva la società Controparte_1
che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea infondata inammissibile e in via preliminare, chiedeva disporsi la riunione del presente giudizio ex art. 273 c.p.c. a quello iscritto sub n. 2116/2024 R.G. Tribunale di Cassino;
- In ogni caso, dichiarare inammissibile/infondata la richiesta di sospensione dell'esecuzione in quanto è già intervenuta pronuncia di diniego e, comunque, stante la già avvenuta definizione della procedura esecutiva di rilascio;
- In via subordinata. dichiarare
2 inammissibile l'opposizione per tutto quanto dedotto al punto sub 2 del presente atto;
- Nel merito, in via ulteriormente subordinata rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
Nelle more l' opponente dichiarava di rinunciare al procedimento di opposizione recante R.G. n. 2496/2024 perché erroneamente iscritto a ruolo e, contestualmente, e chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo del contenzioso civile
-Richiesta non accettata dalla controparte- in quanto la società opposta ha sostenuto che mai alcun atto di rinuncia al giudizio da parte della ricorrente è stato notificato al sottoscritto ovvero alla né tantomeno in atti risultano depositate eventuali Controparte_1 ricevute di consegna
Ciò posto in punto di fatto e e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue.
Preliminarmente occorre dare atto che l'immobile è stato già liberato sin dal
19.09.2024 e la odierna ricorrente non ha dato prova di aver impugnato il pedissequo verbale di rilascio
Pertanto, l'opposizione è inammissibile in quanto il termine ultimo per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione, coincide con l'immissione in possesso nell'immobile oggetto di esecuzione (cfr. Cass. Civ. 7357/2009).
Il ricorso, in ogni caso, è altresì inammissibile ex art. 617 c.p.c. in quanto alla data di deposito del presente ricorso, avvenuto il 04.10.2024, era ampiamente decorso il termine di giorni venti dalla data di notifica del preavviso impugnato, avvenuta il 02.08.2024.
In ordine alla sollevata eccezione di omessa notifica della sentenza di appello emessa dalla Corte di Appello Di Roma,
che peraltro, ha dichiarato INAMMISSIBILE il gravame proposto dalla Ass.ne
Number One la eccezione non è fondata-Ed infatti detta sentenza non costituiva il titolo esecutivo in virtù del quale è stato eseguito il rilascio.
Assolutamente inammissibile oltre che infondata è la domanda formulata con le conclusioni di “rimessione nel possesso” in quanto l'esecuzione, come già dedotto si è conclusa e la richiesta esula comunque dal presente giudizio
Del resto tutti Giudici già investiti della questione quali Dott. Dott. Per_1 Per_2
e Dott.ssa hanno già ripetutamente denegato le identiche istanze di sospensione Per_3 che sono state strumentalmente riproposte con l'odierno ricorso.
3 Conclusivamente, l'opposizione non risulta fondata, e va, pertanto, rigettata, con
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. NN EN definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , in persona del legale rapp.te p.-t., ogni
[...] Controparte_1 altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
A) , Dichiara inammissibile/infondata la richiesta di sospensione dell'esecuzione in quanto è già intervenuta pronuncia di diniego e,
comunque, stante la già avvenuta definizione della procedura esecutiva di rilascio;
B) rigetta l'opposizione infondata ed inammissibile per le ragioni sopra esposte per l'effetto,
C) condanna l'opponente al Parte_1 pagamento, in favore dell'opposta delle spese di giudizio, Controparte_1 che liquida in €. 2000,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 03/12/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa NN EN
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