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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, OR
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 854/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 03391710617
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 02820240043521488000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento cartella di pagamento con vittoria di spese.
Resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio , ER non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante pro- tempore Nominativo_1 con sede in NA Maggiore , impugna la cartella di pagamento n.02820240043521488000 ruolo n.2024/550286 notificata dall'ER a mezzo Pec in data 26.11.2024 per un importo totale di e. 49.834,73 ed avente ad oggetto la decadenza dalla rateizzazione relativa all'avviso bonario cod. atto n.55748891912 per mancato pagamento nei termini della rata n.3 dovuta alla scadenza del 2.1.2023.
Deduce che a seguito di istanza CIVIT del 28.11.2024 l'Agenzia delle Entrate effettuava uno sgravio parziale del ruolo per abbinamento d'ufficio di n.3 versamenti della rateizzazione , non considerati nella cartella perché effettuati successivamente alla formazione del ruolo;
confermava la decadenza del rateizzo per insufficienza degli importi versati :”l'importo delle singole rate pagate è inferiore al dovuto ricalcolato con le sanzioni al 3% con conseguente decadenza del beneficio della rateazione “.
Deduce che l'ufficio non ha tenuto conto che la rata n.3 in scadenza il 2.1.2023 è stata regolarmente pagata prima della proposizione del ricorso .
L'Agenzia delle Entrate precisa di aver provveduto allo sgravio parziale dell'atto impugnato , ma che per il residuo veniva in evidenza un'altra causa di decadenza, ovvero che le rate successive alla 3^ erano tutte di importo inferiore a quello previsto e dovuto in base al piano di ammortamento. Parte ricorrente nulla dice a tale proposito.
L'ER non risulta costituita .
Con successive memorie la Società precisa che in discrepanza con le motivazioni originarie della cartella ,
l'Ufficio conferma la decadenza della rateizzazione non per l'omesso versamento della rata 3^ ma per insufficienza degli importi versati per le rate successive . Che il minore importo versato dalla rata n.4 in poi
è diretta conseguenza dell'adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata delle rateizzazioni in corso al 1.1.2023 (art.1 commi 155 e 156 legge 29.12.2022 n.197-legge di bilancio 2023) .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso non può trovare accoglimento.
Il fatto costitutivo della pretesa nel caso di specie (decadenza della rateizzazione anche se la causa della decadenza non è più il mancato versamento della 3^ bensì l'insufficienza delle rate ad essa successive ) è rimasto lo stesso. Di tanto la Ricorrente_1 srl è stata resa edotta nel momento in cui ha ricevuto lo sgravio ( Provv. prot.2024S777313 del 3.12.2024) anteriormente alla proposizione del ricorso .
La ricorrente non contesta in alcun modo l'addotta ragione , che ha resa persistente la decadenza, dell' incapienza delle rate successive alla terza . Nel ricorso vengono messi in evidenza solo “errori” che sono stati corretti con lo sgravio prima della proposizione del ricorso , mentre lo stesso doveva essere rivolto alla pretesa per come risultava dalla comunicazione CIVIS e non più da come era stata avanzata originariamente con la cartella di pagamento.
Con la memoria illustrativa , poi, parte ricorrente introduce motivi aggiuntivi in corso di causa , ma ciò è previsto ( ord.Cass. Civ. sez 5 n.18160/2025 )solo nella specifica ipotesi in cui vengono depositati documenti nuovi e non conosciuti in precedenza , cosa non ricorrente nel caso di specie .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere quanto alle somme sgravate;
respinge nel resto e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, OR
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 854/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 03391710617
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 02820240043521488000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento cartella di pagamento con vittoria di spese.
Resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio , ER non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante pro- tempore Nominativo_1 con sede in NA Maggiore , impugna la cartella di pagamento n.02820240043521488000 ruolo n.2024/550286 notificata dall'ER a mezzo Pec in data 26.11.2024 per un importo totale di e. 49.834,73 ed avente ad oggetto la decadenza dalla rateizzazione relativa all'avviso bonario cod. atto n.55748891912 per mancato pagamento nei termini della rata n.3 dovuta alla scadenza del 2.1.2023.
Deduce che a seguito di istanza CIVIT del 28.11.2024 l'Agenzia delle Entrate effettuava uno sgravio parziale del ruolo per abbinamento d'ufficio di n.3 versamenti della rateizzazione , non considerati nella cartella perché effettuati successivamente alla formazione del ruolo;
confermava la decadenza del rateizzo per insufficienza degli importi versati :”l'importo delle singole rate pagate è inferiore al dovuto ricalcolato con le sanzioni al 3% con conseguente decadenza del beneficio della rateazione “.
Deduce che l'ufficio non ha tenuto conto che la rata n.3 in scadenza il 2.1.2023 è stata regolarmente pagata prima della proposizione del ricorso .
L'Agenzia delle Entrate precisa di aver provveduto allo sgravio parziale dell'atto impugnato , ma che per il residuo veniva in evidenza un'altra causa di decadenza, ovvero che le rate successive alla 3^ erano tutte di importo inferiore a quello previsto e dovuto in base al piano di ammortamento. Parte ricorrente nulla dice a tale proposito.
L'ER non risulta costituita .
Con successive memorie la Società precisa che in discrepanza con le motivazioni originarie della cartella ,
l'Ufficio conferma la decadenza della rateizzazione non per l'omesso versamento della rata 3^ ma per insufficienza degli importi versati per le rate successive . Che il minore importo versato dalla rata n.4 in poi
è diretta conseguenza dell'adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata delle rateizzazioni in corso al 1.1.2023 (art.1 commi 155 e 156 legge 29.12.2022 n.197-legge di bilancio 2023) .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso non può trovare accoglimento.
Il fatto costitutivo della pretesa nel caso di specie (decadenza della rateizzazione anche se la causa della decadenza non è più il mancato versamento della 3^ bensì l'insufficienza delle rate ad essa successive ) è rimasto lo stesso. Di tanto la Ricorrente_1 srl è stata resa edotta nel momento in cui ha ricevuto lo sgravio ( Provv. prot.2024S777313 del 3.12.2024) anteriormente alla proposizione del ricorso .
La ricorrente non contesta in alcun modo l'addotta ragione , che ha resa persistente la decadenza, dell' incapienza delle rate successive alla terza . Nel ricorso vengono messi in evidenza solo “errori” che sono stati corretti con lo sgravio prima della proposizione del ricorso , mentre lo stesso doveva essere rivolto alla pretesa per come risultava dalla comunicazione CIVIS e non più da come era stata avanzata originariamente con la cartella di pagamento.
Con la memoria illustrativa , poi, parte ricorrente introduce motivi aggiuntivi in corso di causa , ma ciò è previsto ( ord.Cass. Civ. sez 5 n.18160/2025 )solo nella specifica ipotesi in cui vengono depositati documenti nuovi e non conosciuti in precedenza , cosa non ricorrente nel caso di specie .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere quanto alle somme sgravate;
respinge nel resto e compensa tra le parti le spese di giudizio.