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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Davide Nistri e Silvia Bosco
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Caracuta
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.09.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D.
Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge non esaustivamente attribuite in sede amministrativa, a seguito dell'opposizione del 25.9.2023 successiva alla revisione con la quale erano stati accertati postumi, derivanti dalla malattia (adenocarcinoma polmonare metastatico all'encefalo) già riconosciuta di origine professionale, pari al 30%, e conseguentemente condannare l' al pagamento delle relative somme nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1 normativa, oltre accessori di legge e spese. Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza CP_1
della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
1
decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero il nominato C.T.U. ha reso le seguenti conclusioni:
“Sulla base della storia clinica del paziente, della documentazione medica esaminata, e dei dati epidemiologici innanzi citati, in considerazione della patologia professionale di cui l'istante è portatore e della gravità della stessa essendo malattia metastatica e pertanto non suscettibile di guarigione ,ma nel contempo degli ottimi risultati ottenuti con la terapia in atto che ha permesso alla malattia comunque di arrestarsi come si evince dall'ultimo esame TAC total body eseguita nel
Febbraio 2025 che evidenzia un quadro di malattia stabile si può considerare la patologia del periziato ad eziologia professionale con un residuato danno biologico del 50 % ( come da riferimento alla voce 134 delle tabelle 38/2000) a partire dalla data della revisione (02.05.2023)”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il complessivo grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura predetta e con decorrenza dalla revisione del 2.05.2023.
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi, con CP_1
rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese di lite e le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
2
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 50% con decorrenza dalla revisione del 2.05.2023, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze CP_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Davide Nistri e Silvia Bosco
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Caracuta
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.09.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D.
Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge non esaustivamente attribuite in sede amministrativa, a seguito dell'opposizione del 25.9.2023 successiva alla revisione con la quale erano stati accertati postumi, derivanti dalla malattia (adenocarcinoma polmonare metastatico all'encefalo) già riconosciuta di origine professionale, pari al 30%, e conseguentemente condannare l' al pagamento delle relative somme nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1 normativa, oltre accessori di legge e spese. Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza CP_1
della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
1
decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero il nominato C.T.U. ha reso le seguenti conclusioni:
“Sulla base della storia clinica del paziente, della documentazione medica esaminata, e dei dati epidemiologici innanzi citati, in considerazione della patologia professionale di cui l'istante è portatore e della gravità della stessa essendo malattia metastatica e pertanto non suscettibile di guarigione ,ma nel contempo degli ottimi risultati ottenuti con la terapia in atto che ha permesso alla malattia comunque di arrestarsi come si evince dall'ultimo esame TAC total body eseguita nel
Febbraio 2025 che evidenzia un quadro di malattia stabile si può considerare la patologia del periziato ad eziologia professionale con un residuato danno biologico del 50 % ( come da riferimento alla voce 134 delle tabelle 38/2000) a partire dalla data della revisione (02.05.2023)”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il complessivo grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura predetta e con decorrenza dalla revisione del 2.05.2023.
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi, con CP_1
rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese di lite e le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 50% con decorrenza dalla revisione del 2.05.2023, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze CP_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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