Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00748/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2025, proposto da
RF FO, in qualità di erede di AN MU, RF IA, in qualità di erede di AN MU, RF LA, in qualità di erede di AN MU, ore, rappresentati e difesi dagli avvocati Demetrio Verbaro, Ludovica Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Per l’ottemperanza
alla sentenza n. 875/2024, pubblicata in data 30.7.2024, emessa ad esito del giudizio recante R.G. n. 391/2023, dalla Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa LE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Premesso che:
i ricorrenti hanno agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 875/2024 con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, sezione lavoro, in riforma della sentenza gravata, ha così statuito: “a) riconosce il diritto di AN MU alla ricostruzione alla ricostruzione della carriera e all’inquadramento stipendiale che le spettava in base all’interale servizio pre-ruolo effettivamente svolto; b) condanna il Ministero appellato a pagare agli appellanti, quali eredi di AN MU,
la somma netta di 9.976,80 euro, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, a titolo di differenze maturate tra la retribuzione percepita e quella dovuta in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in ragione della riconosciuta anzianità di servizio; c) condanna il Ministero appellato a regolarizzare la posizione contributiva di AN MU e, per l’effetto, a versare all’INPS i contributi dovuti sulle maggiorazioni retributive riconosciutele, oltre sanzioni civili per omissione contributiva” condannando altresì “ il ministero appellato a rifondere agli appellanti le
spese di lite che, distratte a favore dei loro difensori, liquida in 2.700 euro per il primo grado e in 3.000 euro per il secondo, oltre rimborsi ed accessori di legge ”;
Rilevato che:
- per effetto del combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e 479 c.p.c. l’esecuzione forzata – anche mediante lo strumento dell’ottemperanza - deve essere preceduta dalla notifica del titolo da eseguirsi “ alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti ” e pertanto, nel caso di specie, va eseguita presso l’amministrazione centrale o la struttura competente ad eseguire i pagamenti;
- nel registro sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni (http://indicepa.gov.it) sono indicati gli indirizzi presso cui è possibile eseguire le notifiche ai sensi dell'art.3 bis L.53/1994, così come peraltro indicato sul sito istituzionale dell’ente (si veda in proposito la sezione “ Chiarimenti sulle notificazioni eseguite ai sensi dell'art.3 bis L.53/1994 ”);
- nel caso di specie la sentenza è stata notificata all’amministrazione presso l’indirizzo pec uffgabinetto@postacert.istruzione.it e non presso l’indirizzo deputato della sede reale, che deve ritenersi in base agli elenchi urp@postacert.istruzione.it;
Ritenuto pertanto che:
- in difetto della notifica del titolo da eseguire conforme al dettato normativo il ricorso non possa trovare accoglimento;
- nulla per le spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo RA, Presidente
Cristiano De Giovanni, Referendario
LE AN, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LE AN | Gerardo RA |
IL SEGRETARIO