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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5363/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONTE Parte_1 P.IVA_1
ZI UL elettivamente domiciliato in VIALE G. MANCINI 156 87100 COSENZA, presso il difensore avv. PONTE ZI UL
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOLLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 27 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI ANDREA
(C.F. ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ), CP_5 C.F._1
CONVENUTI
In punto a: azione di revocazione ex artt. 395 n. 2 e 396 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere la presente azione e, contrariis reiectis,
1) sospendere inter partes, anche inaudita altera parte, ex artt. 401 e 373 cpc la esecutività e/o
l'efficacia esecutiva della sentenza 3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023, con la quale il Tribunale di
Bologna Seconda Sezione Civile ha definito il giudizio 4218/2021 rgac;
2) accertare e dichiarare, la inesistenza, inefficacia e/o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la della delibera di assemblea ordinaria del Parte_1
30/12/2019 della avente ad oggetto la nomina del cda e del suo presidente;
Controparte_1
3) accertare e dichiarare la inesistenza e/o inefficacia o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la , della comunicazione di rilascio dei beni del Parte_1
27/03/2020.
4) pronunciare la revocazione inter partes, ex artt. 395 n. 2 e 396 cpc della sentenza 3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023, con la quale il Tribunale di Bologna Seconda Sezione Civile ha definito il giudizio 4218/2021 rgac, condannando a rilasciare immediatamente alla libero da Controparte_1 persone e cose, i locali posti in Bologna, via Ventimiglia n 3, contraddistinti nel NCEU del Comune di
Bologna al foglio 281, mappale 1274, subalterni 93 e 94 e, per l'effetto, respingere la domanda attorea proposta in quella sede dalla contro la deducente, per come invocata in seno al Controparte_1 ricorso introduttivo ex art 447bis cpc del 1°/04/2020, con riforma di ogni statuizione anche in ordine alla soccombenza.
Con vittoria di spese e competenze, sia del giudizio 4218/2021 rgac del Tribunale di Bologna, sia del presente”.
Parte convenuta chiede e conclude: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza:
- rigettare in quanto infondata ed illegittima l'eccezione di tardività della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di sollevata da controparte all'udienza del Controparte_1
31.10.2024;
- rigettare in quanto inammissibile, infondata ed illegittima la domanda di revocazione ex artt. 395 n. 2
e 396 c.p.c. avverso la sentenza n. 3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023, con la quale il Tribunale di
Bologna Seconda Sezione Civile ha definito il giudizio n. Rg. 4218/2021;
pagina 2 di 7 - condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, stante la proposizione illegittima della revocazione ex artt. 395 n. 2 e 396 c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ex art. 401 c.p.c. avverso la sentenza n. 3158/2022 pubblicata il
1°/03/2023, con la quale il Tribunale di Bologna Seconda Sezione Civile ha definito il giudizio n. Rg.
4218/2021 e l'inesistenza di “prova falsa” fondante il detto provvedimento.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari del procedimento cautelare n.5363-1/24 R.G. conclusosi con l'ordinanza di rigetto del 13.07.2024, nonché del presente procedimento di merito, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario ex art. 15 TPF.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato per revocazione ex artt. 395 n. 2 e 396 cpc, l'
[...]
ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_6 Controparte_4
, e chiedendo di sospendere inter partes, anche
[...] Controparte_7 CP_5 inaudita altera parte, ex artt. 401 e 373 cpc la esecutività e/o l'efficacia esecutiva della sentenza n.
3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023, con la quale il Tribunale di Bologna Seconda Sezione Civile ha definito il giudizio n.r.g. 4218/2021, nonché di accertare e dichiarare, la inesistenza, inefficacia e/o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la della Parte_1 delibera di assemblea ordinaria del 30/12/2019 della avente ad oggetto la nomina Controparte_1 del cda e del suo presidente;
accertare e dichiarare la inesistenza e/o inefficacia o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la , della comunicazione Parte_1 di rilascio dei beni del 27/03/2020, pronunciare la revocazione inter partes, ex artt. 395 n. 2 e 396 cpc della sentenza 3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023, con la quale il Tribunale di Bologna Seconda
Sezione Civile ha definito il giudizio 4218/2021 rgac, condannando a rilasciare immediatamente alla libero da persone e cose, i locali posti in Bologna, via Ventimiglia n 3, Controparte_1 contraddistinti nel NCEU del Comune di Bologna al foglio 281, mappale 1274, subalterni 93 e 94 e, per l'effetto, respingere la domanda attorea proposta in quella sede dalla contro la Controparte_1 deducente, per come invocata in seno al ricorso introduttivo ex art 447 bis cpc del 1°/04/2020, con riforma di ogni statuizione anche in ordine alla soccombenza.
Nel suddetto procedimento si costituiva la sola chiedendo dichiararsi la Controparte_1 inammissibilità della proposta impugnazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. nei confronti della richiamata sentenza del Tribunale di Bologna n. 3158/2022 per mancanza di documentazione falsa posta a fondamento della suddetta decisione attesa comunque la validità e correttezza della domanda di rilascio degli immobili di causa e la sopravvenuta ratifica ex post ad opera della attuale legale rappresentate di pagina 3 di 7 Controparte_1
La causa era istruita documentalmente.
Infine, all'udienza del 10/04/2025 il Giudice sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti tratteneva la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che la domanda per revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. proposta da parte attrice sia inammissibile.
1) Il fatto.
La presente vicenda si inserisce in un'annosa controversia che riguarda l'avvicendamento degli organi apicali e delle compagini sociali della e Controparte_8 delle società da questa controllate e, per quel che qui interessa, CP_9 Controparte_1
Appare opportuno ripercorrere brevemente i fatti non contestati che hanno portato alla presente impugnativa.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 01.04.2021 ha incardinato avanti al Controparte_1
Tribunale di Bologna il giudizio R.g. n. 4218/2021 chiedendo, tra le domande, all Parte_1
la restituzione degli immobili di sua proprietà. Parte_1
Nell'ambito del detto giudizio nessuno dei soggetti ingiunti, tra cui l'odierna attrice, si è costituito.
Con Sentenza n. 3158/2022 pubblicata il 01/03/2023 il Tribunale di Bologna ha così disposto:
“condanna e a rilasciare immediatamente alla Controparte_6 Parte_1 ricorrente libero da persone e cose, il locale posto in Bologna, Via Ventimiglia Controparte_1
n. 3, contraddistinto nel NCEU del Comune di Bologna al foglio 281, mappale 1274, subalterno 93; - condanna a rilasciare immediatamente alla ricorrente Parte_1 Controparte_1
libero da persone e cose, il locale posto in Bologna, Via Ventimiglia n. 3, contraddistinto nel
[...]
NCEU del Comune di Bologna al foglio 281, mappale 1274, subalterno 94; - condanna
[...]
e al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_6 Parte_1
liquidandole per anticipazioni esenti in € 545,00 e per compensi di difensore in Controparte_1 complessivi € 5.261,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
”.
Si legge nella parte motiva della sentenza che “…Le giustificazioni addotte nelle missive, secondo le quali tali contratti dovevano ritenersi nulli e/o inesistenti in quanto conclusi da soggetto privo di potere rappresentativo, in conflitto di interessi con la società e, comunque, contrari all'oggetto sociale, fanno riferimento a circostanze che trovano sufficiente riscontro, ai fini della presente causa, nella documentazione in atti (si veda in particolare il doc. 6 fasc. ricorrente, ovvero la relazione dell'ispettore giudiziale ex art. 2409 c.c. della società . Si possono così ritenere Controparte_1 pagina 4 di 7 integrati i requisiti di cui all'art. 1809 c. 2 c.c. nella stessa necessità di operare in discontinuità rispetto alla precedente gestione societaria caratterizzata, come da conclusioni dell'ispettore giudiziale, da gravissime irregolarità. Si aggiunga l'assenza di interessi meritevoli di tutela in capo ai comodatari, soggetti coincidenti o prossimi congiunti dell'amministratore di allora di Controparte_1
peraltro non si pongono qui neppure i problemi evidenziati da Cass. 20183/2013, non essendo
[...] stati, i comodatari, gravati, ad esempio, da ingenti oneri di ristrutturazione.”.
La suddetta sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva ed in forza di ciò la Controparte_1 ha provveduto a notificare l'atto di precetto per rilascio e contestuale pagamento delle somme ingiunte all'odierna attrice presso la propria sede in Bologna Via Ventimiglia 3 –ovvero le salette condominiali oggetto di liberazione che qui riferisce ancora di occupare- tuttavia senza riuscirvi per irreperibilità del destinatario come si evince dall'Avviso di Mancata notifica (doc. 7 di parte convenuta).
Per tale ragione ha provveduto a notificare l'atto di precetto ed il successivo Controparte_1 preavviso di rilascio presso quale Presidente e l.r.p.t. dell'Associazione attrice. Parte_2
Con atto di citazione per revocazione ex artt. 395 n. 2 e 396 c.p.c. e contestuale istanza inibitoria ex art. 401 c.p.c. l' in persona del presidente , ha Parte_1 Controparte_10 incardinato il procedimento cautelare RG. 5363-1/2024 conclusosi con l'ordinanza emessa in data
13.07.2024 di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di
Bologna dell'1.03.2023 n. 3158 nonché il presente giudizio chiedendo di accertare e dichiarare, la inesistenza, inefficacia e/o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la
[...]
, della delibera di assemblea ordinaria del 30/12/2019 della Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto la nomina del cda e del suo presidente;
accertare e dichiarare la inesistenza e/o inefficacia o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la Parte_1
, della comunicazione di rilascio dei beni del 27.03.2020; pronunciare la revocazione inter partes,
[...] ex artt. 395 n. 2 e 396 cpc della sentenza 3158/2022 pubblicata il 1°.03.2023, con la quale il Tribunale ha condannato parte attrice a rilasciare immediatamente alla libero da persone e Controparte_1 cose, i locali posti in Bologna, via Ventimiglia n 3, come meglio identificati nella stessa sentenza.
2) La domanda per revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c.
Parte attrice qualifica la propria domanda come revocazione ex artt. 395 n. 2 c.p.c. e 396 c.p.c. assumendo che il Tribunale abbia “giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza divenuta definitiva allegando che la scoperta ….della falsità o il recupero dei documenti … siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto”.
pagina 5 di 7 La falsità scoperta dopo il giudicato sarebbe costituita dal fatto che “Il giudizio 4218/2021 rgac definito dal Tribunale di Bologna Seconda Sezione Civile, con la sentenza 3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023 fondava l'ordine di rilascio sulla comunicazione del 27/03/2020 ex art. 1809 2° co. c.c. (doc. 11) con cui veniva richiesto l'immediato rilascio dei beni (anche) alla odierna opponente.
Quella comunicazione di rilascio del 27/03/2020 fu firmata dall'Avv. Lolli su espresso mandato del sig. in qualità di lrpt della . Parte_3 Controparte_1
Ebbene, solo di recente – quale fatto nuovo e sopravvenuto successivo alla scadenza del termine di appello della sentenza in parola – si è scoperto grazie alle decisioni nn. 2310/2023 pubblicata il
21/11/2023 (doc. 3) e 2405/2023 pubblicata il 05/12/2023 (doc. 4), della Corte di Appello di Bologna prima sezione civile, che al tempo NON era lrpt della srl convenuta Parte_3 Controparte_1 poichè inutilmente nominato in quella carica dal socio unico, a sua volta, falsamente rappresentato in assemblea del 30/12/2029 da sedicente Presidente del socio unico CP_11 CP_8
”.
[...]
È tuttavia evidente, dalla semplice lettura della suddetta ricostruzione, che il Tribunale non ha giudicato sulla base di prove accertate e dichiarate false, peraltro neppure con sentenza passata in giudicato prima della domanda di revocazione.
L'impugnativa proposta investe ancora una volta questioni di merito sulla controversa rappresentanza della società convenuta, che sono oggetto di, peraltro, noto e risalente contenzioso tra le parti, ancora pendente in Cassazione, essendo state ivi impugnate le richiamate sentenza della Corte d'Appello su cui si fonda l'asserita scoperta dalla falsità.
È, peraltro, costante l'orientamento della Suprema Corte di legittimità che stabilisce che “L'art. 395 cod. proc. civ., indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove
"dichiarate false", postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione è necessario altresì, che il giudicato (civile o penale) sul falso si sia formato in un giudizio, al quale abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione, restando esclusa, inoltre, la possibilità che detto giudicato possa desumersi se non per via diretta e principale e quindi in via incidentale” (tra le molte vedi Cass. n. 28653 del 30/11/2017; Cass. n. 1590 del 24/01/2020).
Tali presupposti difettano del tutto nel caso di specie.
Non potrà, pertanto, essere oggetto del presente giudizio l'accertamento dell'eventuale invalidità della nomina di a legale rappresentante della società e della conseguente efficacia Pt_3 Controparte_1
pagina 6 di 7 della richiamata comunicazione del 27/03/2020 ex art. 1809, 2° co., c.c., investendo tale questione il merito della contestata legittimazione ad agire e della legittima rappresentanza della società, non già in sé la falsità del documento.
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità della domanda per revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. proposta da parte attrice.
Va rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta in difetto di allegazione e prova del danno subito, di per sé non desumibile dagli atti di causa.
Le spese di lite ivi compresa la fase cautelare seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara l'inammissibilità della domanda per revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. proposta da
; Parte_1
- rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata da;
Controparte_1
-condanna altresì la parte a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 9.321,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 (e ss.mm.ii.) I.V.A., C.P.A. come per legge.
Bologna, 08/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5363/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONTE Parte_1 P.IVA_1
ZI UL elettivamente domiciliato in VIALE G. MANCINI 156 87100 COSENZA, presso il difensore avv. PONTE ZI UL
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOLLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 27 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI ANDREA
(C.F. ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ), CP_5 C.F._1
CONVENUTI
In punto a: azione di revocazione ex artt. 395 n. 2 e 396 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere la presente azione e, contrariis reiectis,
1) sospendere inter partes, anche inaudita altera parte, ex artt. 401 e 373 cpc la esecutività e/o
l'efficacia esecutiva della sentenza 3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023, con la quale il Tribunale di
Bologna Seconda Sezione Civile ha definito il giudizio 4218/2021 rgac;
2) accertare e dichiarare, la inesistenza, inefficacia e/o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la della delibera di assemblea ordinaria del Parte_1
30/12/2019 della avente ad oggetto la nomina del cda e del suo presidente;
Controparte_1
3) accertare e dichiarare la inesistenza e/o inefficacia o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la , della comunicazione di rilascio dei beni del Parte_1
27/03/2020.
4) pronunciare la revocazione inter partes, ex artt. 395 n. 2 e 396 cpc della sentenza 3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023, con la quale il Tribunale di Bologna Seconda Sezione Civile ha definito il giudizio 4218/2021 rgac, condannando a rilasciare immediatamente alla libero da Controparte_1 persone e cose, i locali posti in Bologna, via Ventimiglia n 3, contraddistinti nel NCEU del Comune di
Bologna al foglio 281, mappale 1274, subalterni 93 e 94 e, per l'effetto, respingere la domanda attorea proposta in quella sede dalla contro la deducente, per come invocata in seno al Controparte_1 ricorso introduttivo ex art 447bis cpc del 1°/04/2020, con riforma di ogni statuizione anche in ordine alla soccombenza.
Con vittoria di spese e competenze, sia del giudizio 4218/2021 rgac del Tribunale di Bologna, sia del presente”.
Parte convenuta chiede e conclude: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza:
- rigettare in quanto infondata ed illegittima l'eccezione di tardività della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di sollevata da controparte all'udienza del Controparte_1
31.10.2024;
- rigettare in quanto inammissibile, infondata ed illegittima la domanda di revocazione ex artt. 395 n. 2
e 396 c.p.c. avverso la sentenza n. 3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023, con la quale il Tribunale di
Bologna Seconda Sezione Civile ha definito il giudizio n. Rg. 4218/2021;
pagina 2 di 7 - condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, stante la proposizione illegittima della revocazione ex artt. 395 n. 2 e 396 c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ex art. 401 c.p.c. avverso la sentenza n. 3158/2022 pubblicata il
1°/03/2023, con la quale il Tribunale di Bologna Seconda Sezione Civile ha definito il giudizio n. Rg.
4218/2021 e l'inesistenza di “prova falsa” fondante il detto provvedimento.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari del procedimento cautelare n.5363-1/24 R.G. conclusosi con l'ordinanza di rigetto del 13.07.2024, nonché del presente procedimento di merito, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario ex art. 15 TPF.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato per revocazione ex artt. 395 n. 2 e 396 cpc, l'
[...]
ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_6 Controparte_4
, e chiedendo di sospendere inter partes, anche
[...] Controparte_7 CP_5 inaudita altera parte, ex artt. 401 e 373 cpc la esecutività e/o l'efficacia esecutiva della sentenza n.
3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023, con la quale il Tribunale di Bologna Seconda Sezione Civile ha definito il giudizio n.r.g. 4218/2021, nonché di accertare e dichiarare, la inesistenza, inefficacia e/o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la della Parte_1 delibera di assemblea ordinaria del 30/12/2019 della avente ad oggetto la nomina Controparte_1 del cda e del suo presidente;
accertare e dichiarare la inesistenza e/o inefficacia o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la , della comunicazione Parte_1 di rilascio dei beni del 27/03/2020, pronunciare la revocazione inter partes, ex artt. 395 n. 2 e 396 cpc della sentenza 3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023, con la quale il Tribunale di Bologna Seconda
Sezione Civile ha definito il giudizio 4218/2021 rgac, condannando a rilasciare immediatamente alla libero da persone e cose, i locali posti in Bologna, via Ventimiglia n 3, Controparte_1 contraddistinti nel NCEU del Comune di Bologna al foglio 281, mappale 1274, subalterni 93 e 94 e, per l'effetto, respingere la domanda attorea proposta in quella sede dalla contro la Controparte_1 deducente, per come invocata in seno al ricorso introduttivo ex art 447 bis cpc del 1°/04/2020, con riforma di ogni statuizione anche in ordine alla soccombenza.
Nel suddetto procedimento si costituiva la sola chiedendo dichiararsi la Controparte_1 inammissibilità della proposta impugnazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. nei confronti della richiamata sentenza del Tribunale di Bologna n. 3158/2022 per mancanza di documentazione falsa posta a fondamento della suddetta decisione attesa comunque la validità e correttezza della domanda di rilascio degli immobili di causa e la sopravvenuta ratifica ex post ad opera della attuale legale rappresentate di pagina 3 di 7 Controparte_1
La causa era istruita documentalmente.
Infine, all'udienza del 10/04/2025 il Giudice sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti tratteneva la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che la domanda per revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. proposta da parte attrice sia inammissibile.
1) Il fatto.
La presente vicenda si inserisce in un'annosa controversia che riguarda l'avvicendamento degli organi apicali e delle compagini sociali della e Controparte_8 delle società da questa controllate e, per quel che qui interessa, CP_9 Controparte_1
Appare opportuno ripercorrere brevemente i fatti non contestati che hanno portato alla presente impugnativa.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 01.04.2021 ha incardinato avanti al Controparte_1
Tribunale di Bologna il giudizio R.g. n. 4218/2021 chiedendo, tra le domande, all Parte_1
la restituzione degli immobili di sua proprietà. Parte_1
Nell'ambito del detto giudizio nessuno dei soggetti ingiunti, tra cui l'odierna attrice, si è costituito.
Con Sentenza n. 3158/2022 pubblicata il 01/03/2023 il Tribunale di Bologna ha così disposto:
“condanna e a rilasciare immediatamente alla Controparte_6 Parte_1 ricorrente libero da persone e cose, il locale posto in Bologna, Via Ventimiglia Controparte_1
n. 3, contraddistinto nel NCEU del Comune di Bologna al foglio 281, mappale 1274, subalterno 93; - condanna a rilasciare immediatamente alla ricorrente Parte_1 Controparte_1
libero da persone e cose, il locale posto in Bologna, Via Ventimiglia n. 3, contraddistinto nel
[...]
NCEU del Comune di Bologna al foglio 281, mappale 1274, subalterno 94; - condanna
[...]
e al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_6 Parte_1
liquidandole per anticipazioni esenti in € 545,00 e per compensi di difensore in Controparte_1 complessivi € 5.261,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
”.
Si legge nella parte motiva della sentenza che “…Le giustificazioni addotte nelle missive, secondo le quali tali contratti dovevano ritenersi nulli e/o inesistenti in quanto conclusi da soggetto privo di potere rappresentativo, in conflitto di interessi con la società e, comunque, contrari all'oggetto sociale, fanno riferimento a circostanze che trovano sufficiente riscontro, ai fini della presente causa, nella documentazione in atti (si veda in particolare il doc. 6 fasc. ricorrente, ovvero la relazione dell'ispettore giudiziale ex art. 2409 c.c. della società . Si possono così ritenere Controparte_1 pagina 4 di 7 integrati i requisiti di cui all'art. 1809 c. 2 c.c. nella stessa necessità di operare in discontinuità rispetto alla precedente gestione societaria caratterizzata, come da conclusioni dell'ispettore giudiziale, da gravissime irregolarità. Si aggiunga l'assenza di interessi meritevoli di tutela in capo ai comodatari, soggetti coincidenti o prossimi congiunti dell'amministratore di allora di Controparte_1
peraltro non si pongono qui neppure i problemi evidenziati da Cass. 20183/2013, non essendo
[...] stati, i comodatari, gravati, ad esempio, da ingenti oneri di ristrutturazione.”.
La suddetta sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva ed in forza di ciò la Controparte_1 ha provveduto a notificare l'atto di precetto per rilascio e contestuale pagamento delle somme ingiunte all'odierna attrice presso la propria sede in Bologna Via Ventimiglia 3 –ovvero le salette condominiali oggetto di liberazione che qui riferisce ancora di occupare- tuttavia senza riuscirvi per irreperibilità del destinatario come si evince dall'Avviso di Mancata notifica (doc. 7 di parte convenuta).
Per tale ragione ha provveduto a notificare l'atto di precetto ed il successivo Controparte_1 preavviso di rilascio presso quale Presidente e l.r.p.t. dell'Associazione attrice. Parte_2
Con atto di citazione per revocazione ex artt. 395 n. 2 e 396 c.p.c. e contestuale istanza inibitoria ex art. 401 c.p.c. l' in persona del presidente , ha Parte_1 Controparte_10 incardinato il procedimento cautelare RG. 5363-1/2024 conclusosi con l'ordinanza emessa in data
13.07.2024 di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di
Bologna dell'1.03.2023 n. 3158 nonché il presente giudizio chiedendo di accertare e dichiarare, la inesistenza, inefficacia e/o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la
[...]
, della delibera di assemblea ordinaria del 30/12/2019 della Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto la nomina del cda e del suo presidente;
accertare e dichiarare la inesistenza e/o inefficacia o comunque illegittimità o, ancora, non opponibilità verso la Parte_1
, della comunicazione di rilascio dei beni del 27.03.2020; pronunciare la revocazione inter partes,
[...] ex artt. 395 n. 2 e 396 cpc della sentenza 3158/2022 pubblicata il 1°.03.2023, con la quale il Tribunale ha condannato parte attrice a rilasciare immediatamente alla libero da persone e Controparte_1 cose, i locali posti in Bologna, via Ventimiglia n 3, come meglio identificati nella stessa sentenza.
2) La domanda per revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c.
Parte attrice qualifica la propria domanda come revocazione ex artt. 395 n. 2 c.p.c. e 396 c.p.c. assumendo che il Tribunale abbia “giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza divenuta definitiva allegando che la scoperta ….della falsità o il recupero dei documenti … siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto”.
pagina 5 di 7 La falsità scoperta dopo il giudicato sarebbe costituita dal fatto che “Il giudizio 4218/2021 rgac definito dal Tribunale di Bologna Seconda Sezione Civile, con la sentenza 3158/2022 pubblicata il 1°/03/2023 fondava l'ordine di rilascio sulla comunicazione del 27/03/2020 ex art. 1809 2° co. c.c. (doc. 11) con cui veniva richiesto l'immediato rilascio dei beni (anche) alla odierna opponente.
Quella comunicazione di rilascio del 27/03/2020 fu firmata dall'Avv. Lolli su espresso mandato del sig. in qualità di lrpt della . Parte_3 Controparte_1
Ebbene, solo di recente – quale fatto nuovo e sopravvenuto successivo alla scadenza del termine di appello della sentenza in parola – si è scoperto grazie alle decisioni nn. 2310/2023 pubblicata il
21/11/2023 (doc. 3) e 2405/2023 pubblicata il 05/12/2023 (doc. 4), della Corte di Appello di Bologna prima sezione civile, che al tempo NON era lrpt della srl convenuta Parte_3 Controparte_1 poichè inutilmente nominato in quella carica dal socio unico, a sua volta, falsamente rappresentato in assemblea del 30/12/2029 da sedicente Presidente del socio unico CP_11 CP_8
”.
[...]
È tuttavia evidente, dalla semplice lettura della suddetta ricostruzione, che il Tribunale non ha giudicato sulla base di prove accertate e dichiarate false, peraltro neppure con sentenza passata in giudicato prima della domanda di revocazione.
L'impugnativa proposta investe ancora una volta questioni di merito sulla controversa rappresentanza della società convenuta, che sono oggetto di, peraltro, noto e risalente contenzioso tra le parti, ancora pendente in Cassazione, essendo state ivi impugnate le richiamate sentenza della Corte d'Appello su cui si fonda l'asserita scoperta dalla falsità.
È, peraltro, costante l'orientamento della Suprema Corte di legittimità che stabilisce che “L'art. 395 cod. proc. civ., indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove
"dichiarate false", postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione è necessario altresì, che il giudicato (civile o penale) sul falso si sia formato in un giudizio, al quale abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione, restando esclusa, inoltre, la possibilità che detto giudicato possa desumersi se non per via diretta e principale e quindi in via incidentale” (tra le molte vedi Cass. n. 28653 del 30/11/2017; Cass. n. 1590 del 24/01/2020).
Tali presupposti difettano del tutto nel caso di specie.
Non potrà, pertanto, essere oggetto del presente giudizio l'accertamento dell'eventuale invalidità della nomina di a legale rappresentante della società e della conseguente efficacia Pt_3 Controparte_1
pagina 6 di 7 della richiamata comunicazione del 27/03/2020 ex art. 1809, 2° co., c.c., investendo tale questione il merito della contestata legittimazione ad agire e della legittima rappresentanza della società, non già in sé la falsità del documento.
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità della domanda per revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. proposta da parte attrice.
Va rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta in difetto di allegazione e prova del danno subito, di per sé non desumibile dagli atti di causa.
Le spese di lite ivi compresa la fase cautelare seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara l'inammissibilità della domanda per revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. proposta da
; Parte_1
- rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata da;
Controparte_1
-condanna altresì la parte a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 9.321,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 (e ss.mm.ii.) I.V.A., C.P.A. come per legge.
Bologna, 08/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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