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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 46/2025 R. P.U.
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA SEZ. CIVILE – GRUPPO 1 PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. ssa Antonella Dragotto Presidente dott. ssa Roberta Brera Giudice rel. dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura di liquidazione controllata
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentato da
C.F. , residente ad Alessandria-Fraz. Sangiuliano Vecchio, CP_1 C.F._1
Piazza Cesare Battisti, n. 17, elettivamente domiciliato in Alessandria, Piazzetta Santa Lucia n. 1, presso lo studio dell'avvocato Andrea Pasquale Vista la documentazione integrativa richiesta dal Giudice, depositata in data 15/11/2025;
Ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), CCII, in relazione al luogo di residenza dei ricorrenti;
Considerato che il ricorrente risulta qualificabile come debitore che si trova in stato di sovraindebitamento ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c) CCII, che, in particolare, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altre procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; Accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;
Visto l'art. 270, co. 5, CCII, che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, “in quanto compatibili” e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 CCII (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne disposta la previa audizione come previsto dagli arrtt. 41 e 42 c.c.i. per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;
Rilevato che la parte è stata, comunque, sentita all'udienza del 27.11.2025, unitamente al Parte_1 sui chiarimenti e sulle integrazioni richieste dal Giudice designato;
Rilevato che il debitore mette a disposizione della procedura una quota del reddito per tre anni e, in particolare
€ 1.000,00 mensili per 36 rate per un totale di circa 36.000 (salva migliore quantificazione)
Richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 35/2024 pubblicata il 13.06.2024, sull'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata quando venga messa a disposizione dei creditori solo una quota dei crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro del debitore, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Torino con decreto del 22/10/2024
Ritenuto di ammettere la liquidazione controllata de quo che avrà dunque durata triennale, come previsto nel piano di liquidazione,)”
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di C.F. CP_1 C.F._1
Nomina
il Giudice delegato in persona della dott.ssa Roberta Brera;
conferma a liquidatore il Dott. in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC; Controparte_2
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori e la documentazione indicata dall'art. 270, co. 2 lett. c. CCII ove esistente, e se non già depositati;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompreso nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 CCII;
rimette al G.D.- su istanza apposita del ricorrente da depositarsi per il tramite e con il parere del liquidatore - la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), CCII;
analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al “giudice” in modo generico;
Avverte che per effetto di questa sentenza: a) a norma dell'art. 150 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
b) a norma dell'art. 277 CCII., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
c) a norma dell'art. 151 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCII., salvo diverse disposizioni della legge;
d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
dispone che, stante l'inopponibilità alla procedura di cessioni volontaria del quinto dello stipendio in essere, analogamente a pignoramenti presso terzi di quota dello stipendio/pensione, il Liquidatore dia avviso al datore di lavoro di interrompere la cessione e /o trattenuta dello stipendio dispone
che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria e la trascriva alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni, specificando, per quanto concerne i crediti comuni, che i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, così come modificato dal D.lvo 13 settembre 2024 n. 136;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione al Giudice, per la sua approvazione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII , così come modificato dal D.lvo 13 settembre 2024 n. 136 (che dispone che unitamente all'istanza di chiusura il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione).
Così deciso in Alessandria nella camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice Rel Dott. ssa Roberta Brera
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA SEZ. CIVILE – GRUPPO 1 PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. ssa Antonella Dragotto Presidente dott. ssa Roberta Brera Giudice rel. dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura di liquidazione controllata
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentato da
C.F. , residente ad Alessandria-Fraz. Sangiuliano Vecchio, CP_1 C.F._1
Piazza Cesare Battisti, n. 17, elettivamente domiciliato in Alessandria, Piazzetta Santa Lucia n. 1, presso lo studio dell'avvocato Andrea Pasquale Vista la documentazione integrativa richiesta dal Giudice, depositata in data 15/11/2025;
Ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), CCII, in relazione al luogo di residenza dei ricorrenti;
Considerato che il ricorrente risulta qualificabile come debitore che si trova in stato di sovraindebitamento ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c) CCII, che, in particolare, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altre procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; Accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;
Visto l'art. 270, co. 5, CCII, che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, “in quanto compatibili” e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 CCII (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne disposta la previa audizione come previsto dagli arrtt. 41 e 42 c.c.i. per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;
Rilevato che la parte è stata, comunque, sentita all'udienza del 27.11.2025, unitamente al Parte_1 sui chiarimenti e sulle integrazioni richieste dal Giudice designato;
Rilevato che il debitore mette a disposizione della procedura una quota del reddito per tre anni e, in particolare
€ 1.000,00 mensili per 36 rate per un totale di circa 36.000 (salva migliore quantificazione)
Richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 35/2024 pubblicata il 13.06.2024, sull'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata quando venga messa a disposizione dei creditori solo una quota dei crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro del debitore, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Torino con decreto del 22/10/2024
Ritenuto di ammettere la liquidazione controllata de quo che avrà dunque durata triennale, come previsto nel piano di liquidazione,)”
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di C.F. CP_1 C.F._1
Nomina
il Giudice delegato in persona della dott.ssa Roberta Brera;
conferma a liquidatore il Dott. in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC; Controparte_2
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori e la documentazione indicata dall'art. 270, co. 2 lett. c. CCII ove esistente, e se non già depositati;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompreso nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 CCII;
rimette al G.D.- su istanza apposita del ricorrente da depositarsi per il tramite e con il parere del liquidatore - la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), CCII;
analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al “giudice” in modo generico;
Avverte che per effetto di questa sentenza: a) a norma dell'art. 150 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
b) a norma dell'art. 277 CCII., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
c) a norma dell'art. 151 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCII., salvo diverse disposizioni della legge;
d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
dispone che, stante l'inopponibilità alla procedura di cessioni volontaria del quinto dello stipendio in essere, analogamente a pignoramenti presso terzi di quota dello stipendio/pensione, il Liquidatore dia avviso al datore di lavoro di interrompere la cessione e /o trattenuta dello stipendio dispone
che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria e la trascriva alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni, specificando, per quanto concerne i crediti comuni, che i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, così come modificato dal D.lvo 13 settembre 2024 n. 136;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione al Giudice, per la sua approvazione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII , così come modificato dal D.lvo 13 settembre 2024 n. 136 (che dispone che unitamente all'istanza di chiusura il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione).
Così deciso in Alessandria nella camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice Rel Dott. ssa Roberta Brera
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto