Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/11/2025, n. 21127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21127 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13824/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13824 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot.-OMISSIS- del 25 luglio 2022 con cui l'Amministrazione ha negato alla parte ricorrente il trasferimento ai sensi della Legge n.104/1992 e ss.mm.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’istanza depositata il 17 settembre 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. Marco ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21 ottobre 2022, tempestivamente depositato, -OMISSIS- - appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di Agente Scelto, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Personale della Questura di Roma - ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno del 25 luglio 2022, con il quale è stata respinta la richiesta di trasferimento, ai sensi della Legge n. 104/1992 e ss.mm..
La parte ricorrente ha premesso, in punto di fatto, di assistere i genitori malati (residenti in [...]), soggetti anziani e con numerose patologie; in particolare, il di lui padre era stato riconosciuto dal Tribunale di Benevento portatore di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992; inoltre, anche la di lui madre è affetta da gravi patologie e non vi erano altri familiari disponibili a prestare cura nei confronti dei predetti genitori.
Ciò posto, con istanza presentata il 7 gennaio 2020 e 1° giugno 2020, il ricorrente chiedeva il proprio trasferimento presso la Questura di Benevento al fine di prestare al padre le cure necessarie. Il Ministero dell’Interno respingeva le predette istanze con provvedimento del 15 febbraio 2021.
Avverso tale diniego, il ricorrente interponeva quindi impugnazione innanzi a questo Tribunale che, con la sentenza n. 6981/2022, annullava il predetto diniego.
Con successiva istanza, il ricorrente chiedeva (nuovamente), in esecuzione di quanto disposto da questo Tribunale con la citata sentenza, il trasferimento presso la Questura di Benevento; il Ministero dell’Interno respingeva ancora una volta la richiesta di che trattasi.
Avverso il predetto diniego, il ricorrente presentava ricorso per ottemperanza innanzi a questo Ufficio iscritto al n. 9270/2022 R.G..
Nelle more, l’Amministrazione comunicava il 25 luglio 2022 altro provvedimento di diniego - in questa sede impugnato - con i quale sono stati evidenziati ulteriori elementi ostativi al trasferimento.
Ebbene, la parte ricorrente, deducendo che le circostanze rappresentate - da ultimo - dall’Amministrazione intimata nel provvedimento impugnato sarebbero erronee in punto di fatto e/o comunque non condivisibili, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico motivo, è stata lamentata la violazione, falsa applicazione, della Legge n. 104/1992 -violazione della Legge n. 183/2010 - violazione della Legge n. 241/1990 - violazione, falsa applicazione, del D.Lgs. n. 104/2010 - violazione dell’art. 2 della Costituzione che si esplicita, nella specie, in altri parametri costituzionali (artt. 30, 31, 32, 33, 34 e 35 e ss., riferiti alla famiglia, alla salute, all’istruzione, al lavoro) - eccesso di potere, carenza di istruttoria, errore nei presupposti, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione sul giusto procedimento - illogicità della motivazione - violazione del principio dell’ onus probandi - elusione/violazione del giudicato.
In particolare, la parte ricorrente si duole del diniego impugnato per avere il Ministero dell’Interno, ancora una volta, non dato seguito alle statuizioni contenuti nella sentenza n. 6981/2022 di questo Tribunale a riguardo della sussistenza del proprio diritto ad essere trasferito presso la Questura di Benevento, avendo, peraltro, la citata Amministrazione rappresentato circostanze ostative all’agognato trasferimento insussistenti sotto il punto di vista fattuale e, comunque, in contrasto con le previsioni normative in subiecta materia .
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. In data 21 novembre 2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Interno.
2.1. Con memoria depositata il 7 marzo 2023, la difesa erariale ha contestato quanto dedotto nel ricorso, anche alla stregua della relazione del Ministero dell’Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza n. 2595 del 2 marzo 2023, insistendo per il rigetto dell’interposto gravame.
3. Con apposita istanza depositata il 17 settembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso.
4. Alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2025, celebrata da remoto per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams , ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.
5. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
5.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, con apposita istanza depositata in data 17 settembre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
5.2. In conclusione, avendo la parte ricorrente manifestato la propria carenza di interesse ad una decisione nel merito, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
6. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per dichiarare tra le parti integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2025, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams , con l'intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Marco ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco ON | IT IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.