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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2024, n. 19143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19143 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GO AT MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 08/11/2023 ELla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni EL Pubblico Ministero, in persona ELla Sostituta Procuratrice generale SS EL, che ha chiesto l'inammissibilità EL ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino, ad 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19143 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 24/04/2024 esito EL giudizio ordinario, aveva condannato MI MA SL alla pena di nove mesi di reclusione e 900 euro di multa per il reato di truffa. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo EL proprio difensore, chiedendo l'annullamento ELla sentenza di appello per violazione di legge e vizio ELla motivazione in relazione a tre diversi profili. Quanto all'affermazione di responsabilità, i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento su un unico "elemento debole", costituito dalla circostanza che la somma provento ELla truffa realizzata online fu accreditata sulla carta Postepay intestata al ricorrente, deducendo che quest'ultimo ne fosse anche il possessore e l'utilizzatore. Erroneamente e in assenza di adeguata motivazione la Corte di appello ha poi confermato l'applicazione ELla recidiva, la cui esclusione era stata chiesta in sede di conclusioni, e la determinazione ELla pena, discostatasi dal minimo edittale. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta EL procedimento in cassazione, ai sensi ELl'art. 23, comma 8, EL decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, EL decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 4.1. Con motivazione immune da ogni vizio, neppure specificamente indicato dal ricorrente, la Corte di appello ha osservato che l'imputato non ha neppure prospettato "ipotesi alternative in merito alla disponibilità ELla carta, ad esempio denunciandone lo smarrimento o indicando nominativamente agli inquirenti i soggetti che avrebbero potuto farne uso in quella specifica circostanza" (pag. 6). In linea con questa osservazione, questa Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico ELl'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù EL quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, 2 ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 6, n. 50542 EL 12/11/2019, Erario, Rv. 277682; Sez. 6, n. 28008 EL 19/06/2019, Arena, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 EL 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 EL 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 EL 07/02/2013, Weng, Rv. 255916). In particolare, «ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione EL principio ELla c.d. "vicinanza ELla prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento ELla tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 EL 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme v. Sez. 2, n. 6734 EL 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373). La sentenza ha poi richiamato le dichiarazioni ELl'originario coimputato Mastrocinque, obliterate nel ricorso, il quale ha affermato che in alcuni casi MA utilizzava le carte a lui intestate per attività truffaldine: la Corte territoriale ha con fondamento osservato che "tale dato, pur riguardante altre vicende, non può che confermare in modo più ampio e generale il coinvolgimento EL MA nei fatti per i quali vi è stata condanna". 4.2. La sentenza impugnata ha poi ampiamente motivato in ordine ai presupposti per l'applicazione ELla recidiva, rispondendo in modo puntuale ed esauriente a un motivo che comunque era inammissibile perché dedotto solo in sede di conclusioni e non nell'atto di appello e che, per tale ragione, non poteva neppure essere riproposto in questa sede, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, EL codice di rito. 4.3. Altrettanto incensurabile, infine, è la motivazione ELla Corte territoriale in ordine alla conferma ELla entità ELla pena inflitta all'imputato, lievemente discostatasi dal minimo edittale e rimasta ampiamente al di sotto EL medio, avuto soprattutto riguardo ai "numerosissimi precedenti per reati gravi reati (estorsione, violenza privata, tre condanne per ricettazione, falsa testimonianza, falso ideologico, resistenza a pubblico ufficiale e ben quattro condanne per truffa), commessi senza soluzione di continuità durante tutto l'arco ELla sua vita". 5. Alla inammissibilità ELl'impugnazione proposta segue, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese EL procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità, al pagamento in favore ELla cassa ELle ammende ELla somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende. Così deciso il 24/04/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni EL Pubblico Ministero, in persona ELla Sostituta Procuratrice generale SS EL, che ha chiesto l'inammissibilità EL ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino, ad 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19143 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 24/04/2024 esito EL giudizio ordinario, aveva condannato MI MA SL alla pena di nove mesi di reclusione e 900 euro di multa per il reato di truffa. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo EL proprio difensore, chiedendo l'annullamento ELla sentenza di appello per violazione di legge e vizio ELla motivazione in relazione a tre diversi profili. Quanto all'affermazione di responsabilità, i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento su un unico "elemento debole", costituito dalla circostanza che la somma provento ELla truffa realizzata online fu accreditata sulla carta Postepay intestata al ricorrente, deducendo che quest'ultimo ne fosse anche il possessore e l'utilizzatore. Erroneamente e in assenza di adeguata motivazione la Corte di appello ha poi confermato l'applicazione ELla recidiva, la cui esclusione era stata chiesta in sede di conclusioni, e la determinazione ELla pena, discostatasi dal minimo edittale. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta EL procedimento in cassazione, ai sensi ELl'art. 23, comma 8, EL decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, EL decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 4.1. Con motivazione immune da ogni vizio, neppure specificamente indicato dal ricorrente, la Corte di appello ha osservato che l'imputato non ha neppure prospettato "ipotesi alternative in merito alla disponibilità ELla carta, ad esempio denunciandone lo smarrimento o indicando nominativamente agli inquirenti i soggetti che avrebbero potuto farne uso in quella specifica circostanza" (pag. 6). In linea con questa osservazione, questa Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico ELl'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù EL quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, 2 ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 6, n. 50542 EL 12/11/2019, Erario, Rv. 277682; Sez. 6, n. 28008 EL 19/06/2019, Arena, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 EL 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 EL 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 EL 07/02/2013, Weng, Rv. 255916). In particolare, «ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione EL principio ELla c.d. "vicinanza ELla prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento ELla tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 EL 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme v. Sez. 2, n. 6734 EL 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373). La sentenza ha poi richiamato le dichiarazioni ELl'originario coimputato Mastrocinque, obliterate nel ricorso, il quale ha affermato che in alcuni casi MA utilizzava le carte a lui intestate per attività truffaldine: la Corte territoriale ha con fondamento osservato che "tale dato, pur riguardante altre vicende, non può che confermare in modo più ampio e generale il coinvolgimento EL MA nei fatti per i quali vi è stata condanna". 4.2. La sentenza impugnata ha poi ampiamente motivato in ordine ai presupposti per l'applicazione ELla recidiva, rispondendo in modo puntuale ed esauriente a un motivo che comunque era inammissibile perché dedotto solo in sede di conclusioni e non nell'atto di appello e che, per tale ragione, non poteva neppure essere riproposto in questa sede, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, EL codice di rito. 4.3. Altrettanto incensurabile, infine, è la motivazione ELla Corte territoriale in ordine alla conferma ELla entità ELla pena inflitta all'imputato, lievemente discostatasi dal minimo edittale e rimasta ampiamente al di sotto EL medio, avuto soprattutto riguardo ai "numerosissimi precedenti per reati gravi reati (estorsione, violenza privata, tre condanne per ricettazione, falsa testimonianza, falso ideologico, resistenza a pubblico ufficiale e ben quattro condanne per truffa), commessi senza soluzione di continuità durante tutto l'arco ELla sua vita". 5. Alla inammissibilità ELl'impugnazione proposta segue, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese EL procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità, al pagamento in favore ELla cassa ELle ammende ELla somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende. Così deciso il 24/04/2024.