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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 8314/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8314/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO LO, C.F. pec: C.F._2 Email_1
Opponente
E
, CF e p. IVA , rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesca Grieco, CF: , giusta procura in atti PEC: C.F._3
Email_2
Opposta
E
, c.f. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio Santonastaso, c.f.
Pec: C.F._4 Email_3
Opposta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato a mezzo PEC, la conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la convenuta Parte_1
nonché l' , impugnando la Controparte_1 Controparte_2 cartella di pagamento n. 07120230054196982000 per recupero spese di giustizia atti giudiziari anno 2015 per l'importo di € 9.180,00 conto del Tribunale di Napoli, in forza della sentenza n. 814/2015.
L'opponente dichiarava di non avere mai ricevuto i presunti e presupposti atti prodromici, né altra documentazione idonea a provare la legittimità della pretesa iscrizione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento,
l'annullamento del titolo esattoriale e del relativo credito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano l' Controparte_2
, e l' le quale impugnavano e contestavano la
[...] Controparte_1 domanda dell'opponente, chiedendone il rigetto, stante la regolare notifica degli atti prodromici.
Rimaneva contumace il . Controparte_3
Con ordinanza del 17.12.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente si evidenzia la competenza funzionale del Giudice Ordinario.
La Corte di Cassazione si è espressa sul punto: “l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez.
U, 18979 del 31/07/2017, Rv. 645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008,
Rv. 601586 – 01, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016,
Pag. 2 di 5 Rv. 641220 – 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
La Cassazione Civile con ordinanza n. 8402 del 4-04-2018 ha stabilito che:
“L'opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a Spese di giustizia va proposta innanzi al Giudice del luogo in cui è stata notificata”.
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo stati sollevati fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. la prescrizione, il pagamento, la compensazione, la
Pag. 3 di 5 novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, gli opposti hanno dichiarato e dato atto che l'opponente ha rateizzato il credito richiesto con la cartella esattoriale opposta.
L'opponente ha confermato la indicata circostanza, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
E' principio comunemente affermato quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass., Sez. U., 26 luglio 2004, n. 13969). Principio, questo, applicabile, anche nel processo tributario, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte (Cass., Sez. V, 18 gennaio
2006, n. 909; Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2013, n. 27598) e che, ove il fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte in assenza di conclusioni conformi, il giudice ha il compito di valutare l'avvenuto soddisfacimento (Cass., Sez. VI, 16 marzo 2015, n.
5188).ù
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dalle parti nei propri scritti difensivi sono state univoche nel confermare la richiesta di rateizzazione del credito da parte dell'opponente.
Pertanto, andrà dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della materia trattata, e delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
Pag. 4 di 5 - compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 18.12.2025
Il GOP
Dr Ferdinando Bisogni.
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 8314/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8314/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO LO, C.F. pec: C.F._2 Email_1
Opponente
E
, CF e p. IVA , rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesca Grieco, CF: , giusta procura in atti PEC: C.F._3
Email_2
Opposta
E
, c.f. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio Santonastaso, c.f.
Pec: C.F._4 Email_3
Opposta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato a mezzo PEC, la conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la convenuta Parte_1
nonché l' , impugnando la Controparte_1 Controparte_2 cartella di pagamento n. 07120230054196982000 per recupero spese di giustizia atti giudiziari anno 2015 per l'importo di € 9.180,00 conto del Tribunale di Napoli, in forza della sentenza n. 814/2015.
L'opponente dichiarava di non avere mai ricevuto i presunti e presupposti atti prodromici, né altra documentazione idonea a provare la legittimità della pretesa iscrizione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento,
l'annullamento del titolo esattoriale e del relativo credito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano l' Controparte_2
, e l' le quale impugnavano e contestavano la
[...] Controparte_1 domanda dell'opponente, chiedendone il rigetto, stante la regolare notifica degli atti prodromici.
Rimaneva contumace il . Controparte_3
Con ordinanza del 17.12.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente si evidenzia la competenza funzionale del Giudice Ordinario.
La Corte di Cassazione si è espressa sul punto: “l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez.
U, 18979 del 31/07/2017, Rv. 645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008,
Rv. 601586 – 01, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016,
Pag. 2 di 5 Rv. 641220 – 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
La Cassazione Civile con ordinanza n. 8402 del 4-04-2018 ha stabilito che:
“L'opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a Spese di giustizia va proposta innanzi al Giudice del luogo in cui è stata notificata”.
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo stati sollevati fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. la prescrizione, il pagamento, la compensazione, la
Pag. 3 di 5 novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, gli opposti hanno dichiarato e dato atto che l'opponente ha rateizzato il credito richiesto con la cartella esattoriale opposta.
L'opponente ha confermato la indicata circostanza, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
E' principio comunemente affermato quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass., Sez. U., 26 luglio 2004, n. 13969). Principio, questo, applicabile, anche nel processo tributario, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte (Cass., Sez. V, 18 gennaio
2006, n. 909; Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2013, n. 27598) e che, ove il fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte in assenza di conclusioni conformi, il giudice ha il compito di valutare l'avvenuto soddisfacimento (Cass., Sez. VI, 16 marzo 2015, n.
5188).ù
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dalle parti nei propri scritti difensivi sono state univoche nel confermare la richiesta di rateizzazione del credito da parte dell'opponente.
Pertanto, andrà dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della materia trattata, e delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
Pag. 4 di 5 - compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 18.12.2025
Il GOP
Dr Ferdinando Bisogni.
Pag. 5 di 5