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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1589/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3120/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2842/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 25/11/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1991
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14/03/2016, Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia Entrate di Siracusa in ordine all'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, eccependo l'illegittimità del provvedimento e chiedendo l'annullamento, atteso che il rimborso trova legittimazione nella L. n.289/2002 che prevede il pagamento del solo 10% da parte dei contribuenti colpiti dal sisma “90”.
Eccepisce, quindi, la violazione e falsa applicazione della L. n.289/2002 per la disparità di trattamento fra i vari contribuenti. Conclude chiedendo che venga dichiarato il diritto al rimborso delle somme indebitamente versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che l'istanza su cui si fonda l'odierna doglianza è inidonea tanto da rendere l'odierno ricorso inammissibile perché tecnicamente non può dirsi formato l'impugnato silenzio, ovvero verificare la sua fisica e giuridica formazione.
Invero, in tema di formazione di valido silenzio rifiuto, le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Cass. Sez.5, Sentenza n.21400/2012). L'istanza di rimborso prevista dall'art.38 del DPR 602/73, da presentarsi entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento d'imposta di cui si chiede la restituzione, deve necessariamente contenere - ai fini della sua validità - gli estremi del versamento stesso, onde porre l'ufficio adito in condizioni di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente. In difetto di tali indicazioni, come nel caso in esame, non può considerarsi formato il silenzio-rifiuto idoneo a consentire la proposizione del ricorso avanti alla Commissione tributaria (Cass.
Sez.5, Sentenza n.3250/2000).
Pur non di meno, facendo richiamo a precedenti pronunciamenti di questa sezione proprio in tema di rimborsi ex sisma 1990, va ancora osservato che la vexata questio, derivante dai numerosi interventi legislativi e dalle sentenze della S.C. di Cassazione in materia, oggi ovvero dal 03/08/2017, e successivamente alla proposizione del presente ricorso, è stata definitivamente chiarita e regolamentata con l'art.1, comma 665, della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015), da ultimo modificato ed integrato dall'art.16-octies, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n,91/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n.123/2017 applicabile, in via di principio, pure all'odierno caso e all'odierno ricorrente, se non apparente imprenditore. Ne deriva che dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo ed in considerazione della richiamata novella, le spese si compensano."
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 24 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
- Omessa ed erronea motivazione in merito alla genericità dell'istanza di rimborso
L'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto generica e inidonea l'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate. Secondo la contribuente, la normativa sopravvenuta (art. 16-octies della L. 123/2017) ha previsto la possibilità di integrare le istanze di rimborso generiche o prive di documentazione, consentendo ai contribuenti di fornire i dati necessari anche successivamente alla presentazione dell'istanza originaria. L'appellante sostiene di aver rispettato tale previsione normativa, avendo integrato la documentazione entro i termini previsti. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe omissiva ed erronea, in quanto non tiene conto della possibilità di sanare eventuali carenze documentali secondo la disciplina vigente al momento della decisione.
Si rileva, inoltre, che la sentenza di primo grado sarebbe contraddittoria e illegittima, poiché ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata formazione del silenzio-rifiuto, nonostante la presentazione tempestiva dell'istanza e la successiva integrazione documentale. Si evidenzia che la ratio della normativa sopravvenuta era proprio quella di consentire la tutela dei contribuenti anche in presenza di istanze originariamente generiche, purché integrate nei termini. L'appellante sottolinea inoltre che la stessa amministrazione finanziaria era in possesso di tutti i dati necessari per valutare la richiesta e che, in casi analoghi, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha riconosciuto la spettanza del diritto anche in presenza di istanze generiche. La sentenza impugnata, pertanto, sarebbe in contrasto con la normativa e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Nel merito, l'appellante ribadisce la spettanza del rimborso richiesto, pari al 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, come previsto dalla L. 289/2002 per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Si richiama la documentazione prodotta e si evidenzia che la contribuente ha diritto alla restituzione delle somme versate, al netto di quanto eventualmente già erogato dall'Agenzia delle Entrate.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2842/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 25 Novembre
2020.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Ufficio, sostiene che la sentenza di primo grado sia pienamente corretta e conforme sia alla normativa vigente sia alla giurisprudenza di legittimità. In particolare, viene ribadito che l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente era generica e priva degli elementi essenziali, quali gli estremi dei versamenti delle imposte e la documentazione probatoria relativa alle ritenute subite. Secondo l'Ufficio, la mancanza di tali elementi impedisce la formazione di un valido silenzio-rifiuto impugnabile, come richiesto dall'art. 38 del DPR 602/73
e come confermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 21400/2012).
L'Ufficio sottolinea che la successiva produzione di documenti in sede contenziosa non può sanare il vizio originario dell'istanza, poiché il deposito avviene nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato. Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa è ritenuta corretta, in quanto la Pubblica Amministrazione non è stata posta nelle condizioni di valutare la fondatezza della richiesta della contribuente.
Inoltre, l'Ufficio evidenzia che la questione della formazione del silenzio-rifiuto è distinta dal diritto al rimborso in sede amministrativa, che può essere riconosciuto solo se la richiesta viene correttamente integrata e documentata, anche eventualmente a seguito di specifica richiesta dell'Ufficio stesso.
Per quanto riguarda il merito della richiesta, l'Ufficio osserva che la pretesa della contribuente di ottenere il rimborso del 90% delle somme versate non può essere accolta, in quanto la determinazione dell'importo rimborsabile è subordinata alle modalità e ai limiti previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 665, L.
190/2014, come modificato dalla L. 123/2017). Il rimborso può essere riconosciuto solo nei limiti delle risorse stanziate e secondo le procedure stabilite dall'Agenzia delle Entrate. Al contribuente spettano gli interessi legali dalla data della domanda, ma non la rivalutazione monetaria o il risarcimento del danno, in assenza di prova di un eventuale maggior danno subito.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il Collegio rileva che l'odierno giudizio è incardinato quale impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso. Ne consegue che la preliminare verifica attiene alla idoneità dell'istanza a determinare la formazione di un silenzio significativo impugnabile. In altri termini, il presupposto processuale dell'azione è costituito dalla presentazione di una domanda amministrativa che metta l'Amministrazione in condizione di: individuare i versamenti/ritenute cui la richiesta si riferisce;
verificare l'ammontare delle somme richieste;
valutare la fondatezza della pretesa restitutoria. In difetto, non può ritenersi integrata – sul piano giuridico – la formazione del silenzio-rifiuto, mancando un'istanza “valutabile” e, dunque, un comportamento omissivo imputabile all'Amministrazione rispetto a una domanda compiutamente formulata.
Sul primo motivo: asserita omessa/erronea motivazione circa la genericità dell'istanza, il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado contiene una motivazione chiara e coerente: l'istanza del 03.03.2008, per come valutata dai primi giudici (e come emerge dagli atti richiamati), era priva di indicazioni essenziali quali: estremi dei versamenti e/o delle ritenute;
importi delle ritenute/IRPEF asseritamente subite;
importo richiesto in restituzione con quantificazione specifica. Tali carenze non attengono a meri profili formali, ma incidono sulla funzione stessa dell'istanza, che deve consentire all'Ufficio la verifica della pretesa senza costringerlo a un'attività esplorativa o ricostruttiva non doverosa. Ne consegue che la CTP ha correttamente ritenuto l'istanza inidonea a fondare la formazione del silenziorifiuto e, di riflesso, l'ammissibilità del ricorso.
Sul secondo motivo: asserita contraddittorietà/illegittimità della declaratoria di inammissibilità, il motivo è infondato. Non sussiste alcuna contraddizione nel dichiarare inammissibile un ricorso per silenzio-rifiuto quando risulti mancante il presupposto dell'azione, cioè la validità giuridica dell'istanza quale domanda valutabile dall'Amministrazione. Al contrario, la declaratoria di inammissibilità costituisce logico e necessario corollario della constatazione che: l'Ufficio non è stato posto nelle condizioni di pronunciarsi;
quindi, non può predicarsi la formazione di un diniego tacito impugnabile. In tale prospettiva, la produzione documentale operata dalla contribuente solo in sede contenziosa (dichiarazioni/modelli e certificazioni) non vale a sanare ex post un'istanza originariamente generica: l'oggetto del processo, infatti, è la legittimità del silenzio-rifiuto,
e questa presuppone una domanda amministrativa completa al momento della sua presentazione (o, comunque, integrata in sede procedimentale nei tempi e modi pertinenti), non già ricostruita per la prima volta in giudizio.
Sul terzo motivo (merito): rimborso sisma 1990 e jus superveniens, il Collegio osserva che le censure sul merito restano assorbite dalla statuizione pregiudiziale di inammissibilità. In ogni caso, giova precisare – in via di completezza motivazionale – che la disciplina in materia di rimborsi correlati al sisma 1990 è stata oggetto di interventi normativi successivi, i quali: regolano condizioni, procedure e limiti finanziari;
incidono anche sul quantum erogabile, prevedendo meccanismi di contenimento della spesa e priorità/criteri applicativi. Tale quadro, pur potendo rilevare in sede di esame amministrativo dell'istanza debitamente integrata, non supera il dato dirimente del presente giudizio: l'azione processuale è stata introdotta come impugnazione di silenzio-rifiuto in assenza di una valida istanza idonea a determinarne la formazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3120/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2842/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 25/11/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1991
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14/03/2016, Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia Entrate di Siracusa in ordine all'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, eccependo l'illegittimità del provvedimento e chiedendo l'annullamento, atteso che il rimborso trova legittimazione nella L. n.289/2002 che prevede il pagamento del solo 10% da parte dei contribuenti colpiti dal sisma “90”.
Eccepisce, quindi, la violazione e falsa applicazione della L. n.289/2002 per la disparità di trattamento fra i vari contribuenti. Conclude chiedendo che venga dichiarato il diritto al rimborso delle somme indebitamente versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che l'istanza su cui si fonda l'odierna doglianza è inidonea tanto da rendere l'odierno ricorso inammissibile perché tecnicamente non può dirsi formato l'impugnato silenzio, ovvero verificare la sua fisica e giuridica formazione.
Invero, in tema di formazione di valido silenzio rifiuto, le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Cass. Sez.5, Sentenza n.21400/2012). L'istanza di rimborso prevista dall'art.38 del DPR 602/73, da presentarsi entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento d'imposta di cui si chiede la restituzione, deve necessariamente contenere - ai fini della sua validità - gli estremi del versamento stesso, onde porre l'ufficio adito in condizioni di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente. In difetto di tali indicazioni, come nel caso in esame, non può considerarsi formato il silenzio-rifiuto idoneo a consentire la proposizione del ricorso avanti alla Commissione tributaria (Cass.
Sez.5, Sentenza n.3250/2000).
Pur non di meno, facendo richiamo a precedenti pronunciamenti di questa sezione proprio in tema di rimborsi ex sisma 1990, va ancora osservato che la vexata questio, derivante dai numerosi interventi legislativi e dalle sentenze della S.C. di Cassazione in materia, oggi ovvero dal 03/08/2017, e successivamente alla proposizione del presente ricorso, è stata definitivamente chiarita e regolamentata con l'art.1, comma 665, della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015), da ultimo modificato ed integrato dall'art.16-octies, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n,91/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n.123/2017 applicabile, in via di principio, pure all'odierno caso e all'odierno ricorrente, se non apparente imprenditore. Ne deriva che dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo ed in considerazione della richiamata novella, le spese si compensano."
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 24 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
- Omessa ed erronea motivazione in merito alla genericità dell'istanza di rimborso
L'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto generica e inidonea l'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate. Secondo la contribuente, la normativa sopravvenuta (art. 16-octies della L. 123/2017) ha previsto la possibilità di integrare le istanze di rimborso generiche o prive di documentazione, consentendo ai contribuenti di fornire i dati necessari anche successivamente alla presentazione dell'istanza originaria. L'appellante sostiene di aver rispettato tale previsione normativa, avendo integrato la documentazione entro i termini previsti. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe omissiva ed erronea, in quanto non tiene conto della possibilità di sanare eventuali carenze documentali secondo la disciplina vigente al momento della decisione.
Si rileva, inoltre, che la sentenza di primo grado sarebbe contraddittoria e illegittima, poiché ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata formazione del silenzio-rifiuto, nonostante la presentazione tempestiva dell'istanza e la successiva integrazione documentale. Si evidenzia che la ratio della normativa sopravvenuta era proprio quella di consentire la tutela dei contribuenti anche in presenza di istanze originariamente generiche, purché integrate nei termini. L'appellante sottolinea inoltre che la stessa amministrazione finanziaria era in possesso di tutti i dati necessari per valutare la richiesta e che, in casi analoghi, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha riconosciuto la spettanza del diritto anche in presenza di istanze generiche. La sentenza impugnata, pertanto, sarebbe in contrasto con la normativa e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Nel merito, l'appellante ribadisce la spettanza del rimborso richiesto, pari al 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, come previsto dalla L. 289/2002 per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Si richiama la documentazione prodotta e si evidenzia che la contribuente ha diritto alla restituzione delle somme versate, al netto di quanto eventualmente già erogato dall'Agenzia delle Entrate.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2842/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 25 Novembre
2020.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Ufficio, sostiene che la sentenza di primo grado sia pienamente corretta e conforme sia alla normativa vigente sia alla giurisprudenza di legittimità. In particolare, viene ribadito che l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente era generica e priva degli elementi essenziali, quali gli estremi dei versamenti delle imposte e la documentazione probatoria relativa alle ritenute subite. Secondo l'Ufficio, la mancanza di tali elementi impedisce la formazione di un valido silenzio-rifiuto impugnabile, come richiesto dall'art. 38 del DPR 602/73
e come confermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 21400/2012).
L'Ufficio sottolinea che la successiva produzione di documenti in sede contenziosa non può sanare il vizio originario dell'istanza, poiché il deposito avviene nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato. Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa è ritenuta corretta, in quanto la Pubblica Amministrazione non è stata posta nelle condizioni di valutare la fondatezza della richiesta della contribuente.
Inoltre, l'Ufficio evidenzia che la questione della formazione del silenzio-rifiuto è distinta dal diritto al rimborso in sede amministrativa, che può essere riconosciuto solo se la richiesta viene correttamente integrata e documentata, anche eventualmente a seguito di specifica richiesta dell'Ufficio stesso.
Per quanto riguarda il merito della richiesta, l'Ufficio osserva che la pretesa della contribuente di ottenere il rimborso del 90% delle somme versate non può essere accolta, in quanto la determinazione dell'importo rimborsabile è subordinata alle modalità e ai limiti previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 665, L.
190/2014, come modificato dalla L. 123/2017). Il rimborso può essere riconosciuto solo nei limiti delle risorse stanziate e secondo le procedure stabilite dall'Agenzia delle Entrate. Al contribuente spettano gli interessi legali dalla data della domanda, ma non la rivalutazione monetaria o il risarcimento del danno, in assenza di prova di un eventuale maggior danno subito.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il Collegio rileva che l'odierno giudizio è incardinato quale impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso. Ne consegue che la preliminare verifica attiene alla idoneità dell'istanza a determinare la formazione di un silenzio significativo impugnabile. In altri termini, il presupposto processuale dell'azione è costituito dalla presentazione di una domanda amministrativa che metta l'Amministrazione in condizione di: individuare i versamenti/ritenute cui la richiesta si riferisce;
verificare l'ammontare delle somme richieste;
valutare la fondatezza della pretesa restitutoria. In difetto, non può ritenersi integrata – sul piano giuridico – la formazione del silenzio-rifiuto, mancando un'istanza “valutabile” e, dunque, un comportamento omissivo imputabile all'Amministrazione rispetto a una domanda compiutamente formulata.
Sul primo motivo: asserita omessa/erronea motivazione circa la genericità dell'istanza, il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado contiene una motivazione chiara e coerente: l'istanza del 03.03.2008, per come valutata dai primi giudici (e come emerge dagli atti richiamati), era priva di indicazioni essenziali quali: estremi dei versamenti e/o delle ritenute;
importi delle ritenute/IRPEF asseritamente subite;
importo richiesto in restituzione con quantificazione specifica. Tali carenze non attengono a meri profili formali, ma incidono sulla funzione stessa dell'istanza, che deve consentire all'Ufficio la verifica della pretesa senza costringerlo a un'attività esplorativa o ricostruttiva non doverosa. Ne consegue che la CTP ha correttamente ritenuto l'istanza inidonea a fondare la formazione del silenziorifiuto e, di riflesso, l'ammissibilità del ricorso.
Sul secondo motivo: asserita contraddittorietà/illegittimità della declaratoria di inammissibilità, il motivo è infondato. Non sussiste alcuna contraddizione nel dichiarare inammissibile un ricorso per silenzio-rifiuto quando risulti mancante il presupposto dell'azione, cioè la validità giuridica dell'istanza quale domanda valutabile dall'Amministrazione. Al contrario, la declaratoria di inammissibilità costituisce logico e necessario corollario della constatazione che: l'Ufficio non è stato posto nelle condizioni di pronunciarsi;
quindi, non può predicarsi la formazione di un diniego tacito impugnabile. In tale prospettiva, la produzione documentale operata dalla contribuente solo in sede contenziosa (dichiarazioni/modelli e certificazioni) non vale a sanare ex post un'istanza originariamente generica: l'oggetto del processo, infatti, è la legittimità del silenzio-rifiuto,
e questa presuppone una domanda amministrativa completa al momento della sua presentazione (o, comunque, integrata in sede procedimentale nei tempi e modi pertinenti), non già ricostruita per la prima volta in giudizio.
Sul terzo motivo (merito): rimborso sisma 1990 e jus superveniens, il Collegio osserva che le censure sul merito restano assorbite dalla statuizione pregiudiziale di inammissibilità. In ogni caso, giova precisare – in via di completezza motivazionale – che la disciplina in materia di rimborsi correlati al sisma 1990 è stata oggetto di interventi normativi successivi, i quali: regolano condizioni, procedure e limiti finanziari;
incidono anche sul quantum erogabile, prevedendo meccanismi di contenimento della spesa e priorità/criteri applicativi. Tale quadro, pur potendo rilevare in sede di esame amministrativo dell'istanza debitamente integrata, non supera il dato dirimente del presente giudizio: l'azione processuale è stata introdotta come impugnazione di silenzio-rifiuto in assenza di una valida istanza idonea a determinarne la formazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)