Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza.
Commentari • 2
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 gennaio 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 19012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19012 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
1 9012-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/03/2017 Composta da: Sent. n. sez.510 GIACOMO PAOLONI Presidente.- REGISTRO GENERALE MASSIMO RICCIARELLI N.37332/2016 ORLANDO VILLONI Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS - FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN OL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/11/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del AGNELLO ROSSI Ноche ha concluso per il rigetto il ricorso - ли + RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 novembre 2015 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, che condannava ES LA alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di peculato aggravato ex art. 61, n. 11, cod. pen., per essersi appropriato di somme di denaro ricevute dagli acquirenti di alcuni beni nella sua qualità di coadiutore del commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società "Tessuti Binda s.r.l.".
2. Avverso la su indicata pronuncia ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'imputato, che ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla configurabilità del delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen., per l'assenza degli elementi costitutivi del contestato delitto di peculato: privo del potere di porre all'incasso le somme ricevute dagli acquirenti, mai espressamente conferitogli dal Tribunale, egli ometteva di palesare tale circostanza, inducendo in errore le persone offese, che ritenevano di poter saldare il loro debito pagando direttamente nelle mani dell'ausiliario. Dalle risultanze dibattimentali, infatti, emerge che l'imputato non aveva il mandato all'incasso, ma utilizzava l'artificio di vendere il bene e far consegnare dal compratore un assegno in bianco per saldare il debito, che poi veniva intestato a sé stesso sottraendone il ricavato alla procedura: l'incasso delle somme così ottenute costituisce dunque un evento successivo, poiché egli aveva solo il compito di trovare i potenziali acquirenti dei beni, organizzare i sopralluoghi per visionarli e chiudere le trattative di vendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza di rinvio dell'udienza fissata dinanzi a questa Suprema Corte in ragione del prospettato impedimento dell'imputato, sì come risultante dalla documentazione medica trasmessa a corredo della predetta istanza, presentata in data 27 marzo 2017 dal suo difensore di fiducia, che precedentemente, in data 21 marzo 2017, aveva peraltro comunicato alla Cancelleria la rinuncia al mandato difensivo. Deve al riguardo ribadirsi il costante insegnamento di questa Corte (da ultimo, Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, Rv. 264701; Sez. 6, n. 8350 del 16/12/2010, dep. 2011, Fusco, Rv. 249584), secondo cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale, come nel caso di specie, sia stato tempestivamente notificato in precedenza Me 1 l'avviso per l'udienza, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza. Nel giudizio di cassazione, invero, l'obbligo per il Presidente di nominare un difensore di ufficio è previsto dall'art. 613, comma 3, cod. proc. pen. per l'ipotesi in cui l'imputato sia privo di difensore di fiducia, ma se l'imputato ne sia munito e ad esso sia stato tempestivamente notificato l'avviso di udienza, la successiva revoca del mandato (come pure la rinuncia al medesimo) non comporta l'obbligo di nomina di un difensore di ufficio e della notifica di una nuova udienza, con conseguente rinvio di quella già fissata. Un tale obbligo sorge solo nell'ipotesi in cui, rinviata l'udienza già fissata per un qualche motivo, occorra notificare un nuovo avviso, che non potrà essere notificato al difensore revocato 0 rinunciante. Infatti, l'art. 107, commi 3 e 4, cod. proc. pen. prevede espressamente che la revoca del mandato difensivo, al pari della rinuncia, non ha effetto immediato nei confronti del difensore che abbia già ricevuto l'avviso di udienza. Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi che nel giudizio di cassazione non è prevista neanche la richiesta di nomina di un sostituto del difensore che sia impossibilitato a comparire all'udienza fissata per la discussione del ricorso (Sez. 4, n. 12479 del 25/02/2016, Moresi, Rv. 266407). Nessun rilievo, poi, è consentito attribuire, in questa Sede, all'impedimento dell'imputato, dovendosi al riguardo ribadire quanto già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 11621 del 23/01/2012, Grimaldi, Rv. 252471), secondo cui nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
ne consegue che, in tal caso, non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza. La partecipazione personale, infatti, deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri tipi di procedimento (come quello, tipicamente di legittimità, che si celebra dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione), essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374).
2. Nel merito il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa ли 2 richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Le ragioni di doglianza ivi prospettate, in particolare, non sono volte a rilevare omissioni ed illogicità ictu oculi percepibili, né a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto alla coerenza dei passaggi motivazionali delineati nell'impugnata pronuncia, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice d'appello (v. pagg. 9-11), che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa e puntualmente richiamato le univoche emergenze probatorie già valutate dal primo Giudice, ponendo in rilievo gli elementi costitutivi della correlata affermazione di responsabilità là dove ha motivatamente escluso che il versamento delle somme di denaro da parte delle persone offese fosse il frutto di un'induzione in errore da parte dell'imputato: questi, infatti, pur privo del mandato ad incassare, ne riceveva i versamenti o gli assegni in pagamento delle vendite dei beni, trattando i relativi acquisti proprio in occasione dell'attività da lui svolta come coadiutore del commissario giudiziale, dunque come persona appositamente incaricata - ed in tal senso riconosciuta ab externo della liquidazione dei beni nell'ambito di una procedura concorsuale - pendente dinanzi al Tribunale. L'impugnata sentenza, pertanto, ha fatto buon governo del quadro di principii stabiliti da questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525), secondo cui, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. La fattispecie di peculato, del resto, si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., proprio perché la condotta di appropriazione, come in effetti risulta essersi verificato nel caso in esame, ha quale presupposto di fatto il possesso o, comunque, la disponibilità del bene in capo al soggetto agente per ragioni del suo ufficio o servizio, il quale, quindi, per appropriarsi del bene non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso (Sez. 6, n. 5494 del 22/10/2013, dep. 2014, Grifo, Rv. 259070). Ли 3 3. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d'appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del correlativo tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
4. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro millecinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Paoloni Gaetano De Amicis Filtere DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 20 APR 2017 A M E IL FUNZIONARIO GIZZIARIO] R P Plet Esposito